Raccomandata
Incarto n. 35.2004.5 mm/tf
Lugano 13 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2004 di
RI1
contro
la decisione del 24 novembre 2003 emanata da
CO1 rappr. da: RA1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 agosto 2003, l'agenzia privata di collocamento __________ di __________, ha notificato all’CO1 che RI1, suo dipendente, lamentava un dolore al polso sinistro, insorto dopo avere messo male la mano sinistra mentre scendeva una scala a pioli in data 17 luglio 2003 (cfr. doc. 1).
Dal certificato 21 agosto 2003 del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ risulta la diagnosi di contusione-distorsione del polso sinistro (doc. 4).
1.2. Dopo avere sentito l'assicurato, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 23 settembre 2003, ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al polso sinistro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 16).
L’opposizione personalmente interposta dall'assicurato (doc. 26) é stata integralmente respinta il 24 novembre 2003 (cfr. doc. 29).
1.3. Con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2004 RI1 ha chiesto che l'Istituto assicuratore venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge a dipendenza dell'evento del 17 luglio 2003, argomentando:
" 1/ Il sottoscritto, montatore di impianti sanitari, è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni, presso la CO1, tramite il proprio datore di lavoro. II 17 luglio dello scorso anno, intento a scendere da una scala a pioli, ho improvvisamente perso l'equilibrio e mi sono repentinamente appoggiato, in malo modo, ad un piolo della scala con la mano sinistra, provocando la distorsione del polso sinistro. Subito dopo, a causa dei dolori che mi affliggevano, ho dovuto interrompere il lavoro.
L'evento è poi stato annunciato all'ente resistente, da parte del mio datore di lavoro.
(…).
2/ La CO1, dietro suggerimento del suo medico di fiducia, ha chiuso il caso con effetto al 1 settembre 2003, asserendo che il sinistro annunciatole non costituiva un infortunio ai sensi della LAINF, né una lesione parificabile ad un infortunio. La relativa decisione, emanata il 23.9.2003 dall'ente assicurativo, veniva contestata dal sottoscritto, mediante tempestiva opposizione. Con la risoluzione in oggetto la CO1 di __________ confermava la presa di posizione della sua agenzia di __________, rifiutando l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge, in particolare l'assunzione delle spese di cura ed il versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Contro tale provvedimento viene inoltrato il presente gravame.
(…).
3/ A sostegno della propria decisione l'ente resistente adduce che quanto da me subito non costituisce un infortunio, ciò che sarebbe comprovato dalla dichiarazione di sinistro che avrei sottoscritto subito dopo l'evento. In particolare farebbe difetto il fattore esterno straordinario. La diagnosi posta in conseguenza dell'evento del 17.7.2003, ossia la distorsione del polso sinistro, confermata dal __________, medico circondariale della __________, nel suo rapporto del 27.8.2003, non è invece contestata.
4/ Intanto ribadisco che il trauma da me riportato il 17.7.2003, è stato causato dal fatto di aver appoggiato malamente la mano sinistra ad un piolo della scala, causato dalla mia improvvisa perdita di equilibrio. Insomma ho fatto di tutto per evitare una caduta che, date le circostanze, avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi.
5/ Pacifica è pure la lesione da me riportata nell'evento, ossia la distorsione, del polso sinistro, provocata sostanzialmente dalla perdita repentina dell'equilibrio, ed al mio tentativo (riuscito) di evitare una caduta. Si tratta evidentemente di un movimento del tutto anomalo, che definire semplicemente scordinato è certamente errato. In concreto tutto ciò costituisce, senza dubbio, un infortunio, dato che sono adempiti sia il requisito dell'evento "improvviso", sia quello del "fattore straordinario". A meno che la CO1 voglia sostenere che il fatto di perdere l'equilibrio su di una scala a pioli e appoggiarsi malamente, rappresenti un fatto del tutto normale che rientra nell'attività quotidiana di ogni individuo. La "non straordinarietà" di quanto capitato è stata pertanto invocata a torto dall'ente resistente. Parimenti non può esser seriamente messo in discussione che l'evento alla base del trauma, ossia la perdita di equilibrio, è stato del tutto improvviso. È quindi pacifico che ambedue i presupposti per considerare "infortunio" l'evento del 17.7.2003,
risultano adempiuti"
(I).
1.4. L'CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 16 giugno 2003).
Nel presente caso l'evento in questione ha avuto luogo 17 luglio 2003 e la decisione su opposizione contestata è stata emanata il 24 novembre 2003.
Tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. In concreto, il datore di lavoro di RI1, nel compilare l'annuncio di infortunio del 7 agosto 2003, ha così descritto l'evento occorsogli il 17 luglio 2003:
" Mentre scendeva dalla scala a pioli ha messo male la mano sx provocandosi un dolore al polso"
(doc. 1).
Compilando, il 25 agosto 2003, il questionario sottopostogli dall’Istituto assicuratore convenuto, l'assicurato ha così risposto alla domanda a sapere a quale attività va attribuita la comparsa dei disturbi:
" Al trasporto di un'asciugatrice, il 17 luglio 2003, a __________ "
(doc. 6).
Egli ha inoltre dichiarato che si è trattato di un'attività per lui abituale ("Sì, capita di fare trasporti pesanti, di fatto era pesante!") e, peraltro, che non era successo nulla di particolare, ad esempio una scivolata, una caduta, ecc. (cfr. doc. 6).
Con la sua certificazione del 15 settembre 2003, il dott. __________ ha riferito di una dinamica parzialmente diversa da quella descritta dall'assicurato:
" Il 17.7, scendendo una scala a pioli con un secchio con dei ferri nella mano sin. ha subito un movimento inusuale del polso sin. Da allora accusa un fastidio soprattutto sul lato ulnare"
(doc. 11).
Il 18 settembre 2003, l'assicurato è stato sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto.
Questo, in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione:
" Devo premettere che la mattina del 17.7.2003 su di un cantiere di __________ ho dovuto trasportare a mano un'asciugatrice in un locale lavanderia al quale si accedeva scendendo lungo una scala con gradini in cemento. Non sono in grado di valutare il peso dell'apparecchio.
Durante il trasporto non mi è capitato nulla di particolare ma ad un certo momento ho sentito un dolore al lato inferiore del polso sinistro.
Non ho dato peso al disturbo pensando che fosse sola a causa del peso dell'asciugatrice.
Una volta deposto l'apparecchio non ho più sentito dolori al polso ed ho potuto lavorare normalmente.
Nel pomeriggio, verso le ore 1430, lavoravo su un altro cantiere sempre in zona __________.
Stavo scendendo da una scala a pioli con nella mano destra un secchio con dei ferri.
Con la mano sinistra mi tenevo alla scala. A circa metà della stessa mi sono girato con la testa verso il basso per guardare dove potevo mettere il secchio una volta giunto a terra. Mi sono ovviamente girato anche con il tronco e di conseguenza anche la mano sinistra – con la quale mi trattenevo ad un piolo della scala – subiva un leggero movimento di torsione.
Non mi è successo null'altro di particolare.
In questo momento ho però avvertito una forte fitta nello stesso posto del polso sinistro come mi era successo al mattino. Stavolta però il dolore era molto più forte.
A fatica ho potuto terminare la giornata lavorativa, usando il solo braccio destro"
(doc. 15).
In sede di opposizione, rispettivamente, di ricorso, RI1 ha fornito versioni dei fatti sostanzialmente diverse a quella contenuta nel rapporto ispettivo del 18 settembre 2003:
" … dato che non mi è mai comparso alcun problema prima dell'infortunio e che girandomi in equilibrio sulla scala in modo brusco devo avere schiacciato l'osso contundendolo, …"
(doc. 26)
" (…).
Il 17 luglio dello scorso anno, intento a scendere da una scala a pioli, ho improvvisamente perso l'equilibrio e mi sono repertinamente appoggiato, in malo modo, ad un piolo della scala con la mano sinistra, provocando la distorsione del polso sinistro"
(I, p. 1).
2.9. Con la risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha di nuovo negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato dall'assicurato, dando la priorità a come quest'ultimo ha descritto l'evento in questione in occasione della sua audizione del 18 settembre 2003, evento non costitutivo di un infortunio ai sensi di legge (cfr. I, p. 3).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Dalle tavole processuali emerge che, in realtà, in discussione vi sono due eventi: l'uno successo la mattina del 17 luglio 2003, riguardo al quale le dichiarazioni dell'assicurato sono state univoche, l'altro avvenuto nel pomeriggio, in merito al quale egli ha invece fornito delle descrizioni contradditorie.
2.10. Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, la mattina del 17 luglio 2003, egli ha avvertito un dolore al lato inferiore del polso sinistro nel trasportare a mano un'asciugatrice lungo una scala con gradini in cemento (cfr. doc. 15).
Da quanto precede si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Può già sin d’ora essere scartata l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati (cfr., del resto, doc. 6, risposta al quesito n. 4).
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Ora, per ammissione dell’assicurato stesso, il trasporto di oggetti pesanti rientrava fra le mansioni di un montatore di sanitari (cfr. doc. 6, risposta alla domanda n. 3: “Si é trattato per Lei di un’attività abituale?: Sì, capita di fare trasporti pesanti, di fatto era pesante!").
Si é trattato, quindi, del normale espletamento di un'attività abituale per RI1, ciò che esclude, per definizione, il verificarsi di uno sforzo manifestamente eccessivo.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene che, per quanto riguarda l'evento verificatosi il mattino, non siano soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
D'altronde, neppure l'assicurato ha fatto valere il contrario con la propria impugnativa, incentrata unicamente sull'avvenimento occorsogli nel pomeriggio del 17 luglio 2003 (cfr. I).
2.11. Per quanto concerne la dinamica dell’evento occorso il pomeriggio, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati (cfr. consid. 2.9), ritiene di potere fondare la propria valutazione sulle precise indicazioni contenute nel rapporto ispettivo del 18 settembre 2003, documento che l'assicurato ha peraltro sottoscritto in segno di approvazione (cfr. doc. 15).
A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto fatto valere in sede di opposizione e di ricorso, dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della natura negativa della decisione emanata dall’assicuratore LAINF convenuto.
Dal rapporto ispettivo del 18 settembre 2003 risulta che, verso le 14.30 del 17 luglio 2003, l'insorgente stava scendendo da una scala a pioli. Con la mano destra trasportava un secchio con dei ferri, con la sinistra si teneva alla scala. Ad un tratto egli si è girato verso il basso per guardare dove avrebbe potuto sistemare il secchio una volta giunto a terra e, così facendo, anche la mano sinistra, così come del resto il tronco, ha compiuto un leggero movimento di torsione. In quell'istante l'assicurato ha avvertito una forte fitta al polso sinistro (cfr. doc. 15).
Anche in questo caso è pacifico che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno.
Esclusa a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di valutare se il danno all'estremità superiore sinistra di RI1 sia da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Dalla descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente si evince che il tutto si é svolto in condizioni di assoluta normalità, senza che il normale decorso del movimento sia stato disturbato da circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma (cfr. doc. 15), ragione per la quale non può essere ammessa l'esistenza di un movimento scombinato del corpo e, in ultima analisi, di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
2.12. Va ora esaminato se l’obbligo contributivo dell'CO1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
È inoltre necessario che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.13. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto relativo all'esame di risonanza magnetica del polso sinistro del 17 settembre 2003 - si evince che l'assicurato è portatore di una, citiamo: "possibile leggerissima contusione dell'osso lunato, inoltre non frattura a livello dell'osso esaminato, non segno per tendinite o rottura del complesso triangolare fibrocartilagineo" (cfr. doc. 17).
Ora, la citata contusione ossea - la cui esistenza è peraltro stata ritenuta semplicemente possibile, non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF e, dunque, non può essere assunta dall'CO1 a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti