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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2004 35.2004.33

1 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,628 parole·~38 min·1

Riassunto

incidente della circolazione.Diniego della responsabilità per disturbi a una spalla, difettando la causalità naturale.Tale problema è infatti insorto solo 22 mesi dopo il sinistro e non sono risultate lesioni posttraumatiche.L'insorgenza tardiva dei disturbi non è inoltre dovuta agli antidolorifici

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.33   rs/ss

Lugano 1 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 5 febbraio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 16 gennaio 2001 la ditta __________, Società del gruppo __________ di __________, ha informato l'CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 6 gennaio 2001, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto a __________ (cfr. doc. 1).

                                         Dal certificato d'uscita dell'Ospedale __________, dove l'assicurato è rimasto degente dal 6 al 17 gennaio 2001, risulta che a seguito dell'evento traumatico egli ha riportato la frattura del tallone destro, una contusione alla gamba destra e una contusione dorso-lombare (cfr. doc. 4).

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in merito e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   I disturbi al piede destro, nonostante alcuni interventi, sono continuati, perlomeno fino al mese di gennaio 2004, come emerge dalla documentazione medica agli atti (cfr. doc. 43; 82; 104; 116; 124; 131; 176). Il caso, relativamente a tale problematica, non risulta ancora essere stato chiuso.

                                         Nel mese di maggio 2001 l'assicurato, in occasione di un colloquio con l'assicuratore LAINF convenuto, ha asserito di accusare pure dei disturbi alla spalla destra (cfr. doc. 18). Gli accertamenti effettuati, in particolare la risonanza magnetica, hanno permesso di escludere una lesione della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 54).

                                         Il 14 novembre 2002, durante una visita presso la Clinica __________ ortopedica di __________, dove era in cura per l'affezione al piede destro, RI 1 ha lamentato anche disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. 109).

                                         Dalla radiografia, dalla ecografia e dalla sonografia eseguite non sono emersi segni di lesione della cuffia dei rotatori, né di alterazioni degenerative (cfr. doc. 44; 132).

                               1.3.   Per quanto riguarda i disturbi alla spalla sinistra, menzionati dal ricorrente a partire dal mese di novembre 2002, esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'CO 1, su richiesta del mese di agosto 2003 dell'assicurato (cfr. doc. 147), il 6 ottobre 2003, ha emanato una decisione formale, con cui ha negato la propria responsabilità per tale problematica, difettando un legame di causalità naturale, perlomeno probabile con l'evento traumatico del 6 gennaio 2001 (cfr. doc. 149).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'__________ e poi motivata dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 158; 168), l'Istituto assicuratore, il 5 febbraio 200, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

                                         Al riguardo va osservato che anche la cassa malati __________ ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del 6 ottobre 2003. Tuttavia essa ha ritirato tale opposizione il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 155; 160).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni derivanti dall'affezione alla spalla sinistra, essendo le stesse conseguenza dell'infortunio del 6 gennaio 2001 (cfr. doc. I).

                                         A motivazione dell'impugnativa l'assicurato ha rilevato:

"  (…)

Prove:

Documenti, perizia giudiziaria sulle conseguenze post infortunistiche relative alla spalla sinistra, richiamo documenti __________ relativamente all'intervento chirurgico avvenuto il 13.08.2002.

In diritto

1.   Oggetto del contendere della presente vertenza consiste nella

valutazione dell'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico del 6 gennaio 2001 e le attuali affezioni della spalla sinistra del Signor RI 1.

Stando alla diagnosi del medico __________ della CO 1 infatti, i disturbi alla spalla sinistra non sarebbero in relazione causale naturale almeno probabile con l'infortunio.

Il Signor RI 1 non può accettare in alcun modo le conclusioni e le motivazioni della CO 1, per le seguenti ragioni.

2.                                   L'art. 6 LAInf e la giurisprudenza del Tribunale federale spiegano che le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattia professionale a condizione che le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale abbiano un nesso causale naturale e adeguato con un avvenimento assicurato.

Il diritto all'erogazione di prestazioni assicurative è infatti sorretto dall'esigenza del nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico e il danno alla salute.

A sensi della giurisprudenza, questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale (Cfr. Sentenza del TFA del 25 febbraio 2003 della IIla Camera in re U329/01 e U 330/01).

Su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 119 V 337 cons. 1, 118 V 289 cons. 1 b e sentenze ivi citate).

Per quanto attiene la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si basi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato con piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 cons. 3° e 122 V 160 cons. lc).

3.   Nella concreta evenienza, dallo stesso incarto CO 1, emerge una grande superficialità nell'analisi delle affezioni alla spalla sinistra lamentate dall'assicurato.

L'Istituto assicurativo si limita infatti a negare ogni legame di nesso causale naturale, ritenendo le prove offerte dall'assicurato non sufficienti per comprovare il buon fondamento delle sue pretese.

A tale uopo basti ricordare il fatto che nella valutazione medica del dr. __________ non vi è parola in merito all'intervento chirurgico effettuato in data 13 agosto 2002, nonostante lo stesso abbia richiesto l'utilizzo delle stampelle per diversi mesi e che proprio dopo tale periodo, i dolori alla spalla sinistra sono divenuti insopportabili, come d'altronde accertato dal dr. med. __________, nel suo referto medico del 15 novembre 2002.

      Prove: c.s.

4.   Il rapporto medico del dr. med. __________ per contro, sorretto da una completa, motivata e chiara valutazione medica, ha posto la diagnosi di capsulite retrattile (frozen schoulder) conseguente al trauma subito in occasione dell'incidente del 6 gennaio 2001 e della prolungata marcia con le stampelle a causa di ben tre interventi al tallone.

                                È mal venuto l'Istituto assicurativo nel sostenere, senza essere sorretto da alcun referto medico degno di rilievo, che

                                "Non si vede poi per quali motivi l'assicurato, malgrado l'assunzione di forti antidolorifici per il piede abbia potuto segnalare a distanza di pochi mesi dall'infortunio i disturbi alla spalla destra mentre non ha potuto riferire nulla per l'arto superiore sinistro, nemmeno quando è stato esaminato dal medico __________ a tale parte del corpo. Il fatto di sapere se egli abbia o meno riportato un ematoma può essere lasciato aperto in quanto, anche se ciò fosse stato il caso, lo stesso risp. i disturbi alla spalla sono guariti entro pochi giorni. "(Cfr. decisione su opposizione impugnata pag. 5, cons. 6).

                                Infatti la diagnosi posta alla spalla destra, era diversa da quella posta attualmente alla spalla sinistra, per modo che non si vede come le due affezioni, di diverso genere, possano essere paragonate l'una all'altra.

                                Come spiega il dr. med. __________ nel suo referto medico del 23 dicembre 2003, la capsulite retrattile è in effetti caratterizzata da tre fasi contraddistinte fra loro e che spiegano il motivo per cui un simile disturbo può affiorare sino a 40 mesi dopo l'evento dannoso.

      Prove c.s.

5.   In aggiunta a tale spiegazione, va nondimeno sottolineato un ulteriore elemento che unitamente a tutte le circostanze della concreta fattispecie, dimostra ancora una volta la superficialità con la quale la CO 1 ha trattato il caso del Signor RI 1.

                                Nell'impugnata decisione la CO 1 rifiuta di riconoscere al Signor RI 1 il carattere post infortunistico delle affezioni alla spalla sinistra, basandosi sul referto medico dell'Ospedale __________ di __________ nonostante tale documento presenti delle imprecisioni in due aspetti fondamentali per l'evasione della presente vertenza.

                                In primo luogo nel referto viene descritto un colpo al lato destro della vettura del Signor RI 1 quando invece il medesimo è stato colpito alla sua sinistra.

                                Secondariamente il rapporto medico non menziona minimamente la contusione alla spalla sinistra, chiaramente descritta dall'infortunato in occasione dell'interrogatorio dinanzi alla Polizia Cantonale, tenutosi il 24 gennaio 2001.

                                Come risulta dalla lettera d'uscita dell'Ospedale __________ di __________, le proposte di cura erano interamente concentrate sulla frattura del talo posteriore destro, in quanto si trattava di una grave lesione peraltro molto dolorosa.

                                Il Signor RI 1 ha quindi costantemente assunto antidolorifici, che chiaramente lenivano anche le restanti contusioni patite a seguito dell'incidente, così come anche le loro conseguenze.

                                Per tutte queste ragioni, la contusione alla spalla sinistra inizialmente evidentemente sottovalutata, ha manifestato le sue reali ripercussioni sulla salute dell'assicurato soltanto dopo un lungo periodo di marcia con le stampelle dovuta a due interventi chirurgici al piede, sino a raggiungere la gravità di una capsulite retrattile.

                                Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la CO 1 - nella sua qualità di organo amministrativo incaricato di eseguire la legge, avrebbe dovuto valutare la problematica della spalla sinistra con un referto medico completo, che valuti tutti gli aspetti atti a vagliare il diritto alle prestazioni assicurative in modo approfondito e attendibile.

                                Atteso che la CO 1 si è unicamente limitata a spogliare del valore probatorio il rapporto medico del Dr. Med. __________ senza tuttavia fornire alcuna valida motivazione medica per sorreggere il proprio ingiustificato rifiuto di prestazioni, si chiede a questo Lodevole Tribunale di annullare la decisione qui impugnata e di riconoscere al Signor RI 1 la corresponsione delle prestazioni assicurative anche per la cura della spalla sinistra, si chiede che venga ordinata una perizia medica specialistica che possa chiarire l'esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra l'affezione alla spalla sinistra e l'infortunio del 6 gennaio 2001.

      Prove: c.s.

6.                                   In conclusione, senza l'evento dannoso del 6 gennaio 2001 le attuali problematiche alla spalla sinistra non si sarebbero mai verificate.

                                Stando infatti alla valutazione medica del dr. med. __________, in base alla quale il legame causale naturale e adeguato con l'infortunio risulta pacifico, il grado della verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza nell'ambio dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali è nella fattispecie stato raggiunto.

                                In siffatte condizioni, il Signor RI 1 ha pieno diritto alla prestazioni assicurative della CO 1, anche per quanto attiene agli attuali disturbi alla spalla sinistra." (Doc. I)

                               1.5.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 5 febbraio 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 6 gennaio 2001 e oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra a partire dal mese di novembre 2002, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.

                                         Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.8.   Il 6 gennaio 2001 l'assicurato è rimasto vittima di un incidente della circolazione. La sua autovettura, dopo aver colliso, nella parte della fiancata sinistra, con un'altra automobile che aveva attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso, è andata a sbattere contro il palo di un semaforo (cfr. doc. 8).

                                         Nell'"Annuncio d'infortunio" del 16 gennaio 2001 sotto "parte del corpo lesa", rispettivamente "natura della lesione" figura che l'assicurato ha riportato la frattura del tallone (cfr. doc. 1).

                                         I sanitari del reparto di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, dove il ricorrente è stato immediatamente ricoverato, hanno diagnosticato:

"  Frattura talo posteriore destro.

Contusione gamba destra.

Contusione dorso-lombare.

Ipertensione arteriosa nota e trattata.

Ipercolesterolemia. " (Doc. 4)

                                         Nel verbale di interrogatorio del 24 gennaio 2001 della Polizia cantonale l'assicurato ha indicato:

"  (…)

Oltre alla rottura del tallone, ho riportato delle contusioni al fianco sinistro (gamba, fianco, spalla). " (Doc. 8)

                                         Il decorso della lesione al piede destro non è stato favorevole, per cui il medico __________ Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, ha consigliato una valutazione a livello universitario (cfr. doc. 34, 43).

                                         L'assicurato è conseguentemente stato visitato dal prof. Med. __________, primario del reparto di ortopedia e traumatologia della Clinica __________ del __________ di __________ (cfr. doc. 76).

                                         Egli si è poi sottoposto a tre interventi al piede a __________ (cfr. doc. 86; 104; 124).

                                         L'evoluzione non è comunque stata soddisfacente. Il Prof. med. __________, nel mese di gennaio 2004, allorché ha esaminato l'assicurato, ha attestato che questi accusava ancora dolori. Lo specialista ha, in ogni caso, chiuso la cura medica, in quanto lo stato del piede destro dell'insorgente non avrebbe potuto essere migliorato con ulteriori misure ortopediche (di intervento o conservative; cfr. doc. 176).

                                         In occasione di un colloquio al suo domicilio con un ispettore dell'Istituto assicuratore, il ricorrente, il 29 maggio 2001, oltre a indicare i problemi attinenti al piede destro, ha pure asserito di avere disturbi alla spalla destra, che sarebbero insorti dopo l'incidente stradale del 6 gennaio 2001 a seguito della collisione laterale (cfr. doc. 18).

                                         Il 10 agosto 2001 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, relativamente agli arti superiori, non ha constatato nessuna asimmetria, né mioatrofia al braccio destro; la mobilità delle articolazioni omero-scapolari, dei gomiti e delle dita di entrambe le braccia era completa e simmetrica. Il medico neppure ha riscontrato segni di instabilità o riduzione della forza muscolare a livello del sopra-, infraspinato e sotto-scapolare.

                                         Il Dr. med. __________ ha, così, concluso, evidenziando, da una parte, una sintomatologia d'impingement senza netti segni di insufficienza della cuffia rotatoria, dall'altra, che ecotomograficamente delle zone ipoecogene deponevano per una lesione parziale della cuffia rotatoria (cfr. doc. 43; 44).

                                         Tuttavia dal referto della risonanza magnetica effettuata alla spalla destra il 28 agosto 2001 è risultato:

"  Assottigliamento con discrete irregolarità del tratto pre inserzionale del sovra spinoso e discreto ispessimento delle porzioni superiori del tendine del sotto scapolare, senza comunque segni per una rottura dei tendini.

Alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare. Non evidenti lesioni ossee post-traumatiche o segni per un'atrofia muscolare. Non evidenti segni per un chiaro impingement osseo. " (doc. 54)

                                         L'assicurato, durante il controllo, al piede destro, del 14 novembre 2002 presso la Clinica __________ ortopedica di __________, ha poi dichiarato al Dr. med. __________, capoclinica, di accusare dei dolori alla spalla sinistra da quando ha avuto luogo l'incidente del gennaio 2001 (cfr. doc. 109).

                                         Lo specialista in relazione alla spalla sinistra ha rilevato:

"  (…) Die Beweglichkeit des linken Schultergelenkes ist in der klinischen Untersuchung seitengleich und unauffällig. Schmerzen lokalisiert der Patient in den Bereich der langen Bicepssehne, welche sich funktionell in der Untersuchung allerdings völlig unauffällig darstellt. Auch der übrige Schulter-Status, im speziellen die Prüfung der Rotatorenmanschette, Apprehension sign bleibt unauffällig bis auf eine geringe subacromiale Druckdolenz, allerdings ohne eigentliche Impingementzeichen im Cross-Body-Test. " (Doc. 109)

                                         E' utile, in proposito, segnalare che l'ecografia delle spalle, effettuata in precedenza nel mese di agosto 2001, in occasione della visita medica __________, aveva messo in luce un reperto normale a carico della spalla sinistra (cfr. doc. 44).

                                         Il 6 maggio 2003 il Dr. med. __________, medicina interna, spec. FMH in malattie reumatiche, che ha visitato il ricorrente su indicazione del medico curante, Dr. med. __________, medicina interna FMH, dopo aver effettuato una radiografia della spalla sinistra da cui è risultato un reperto osteoarticolare entro i limiti di norma, ha così valutato la situazione dell'insorgente:

"  Nel decorso dell'incidente del 06.01.2001 (il paziente alla guida della sua automobile viene investito lateralmente da sinistra da un altro autoveicolo), persistono dolori alla spalla sinistra con manifestazioni prevalentemente notturne e irradiazioni fino nella regione del deltoide con difficoltà alla mobilizzazione specialmente per la rotazione interna massima e per l'elevazione. La rotazione esterna è diminuita, i sintomi sono peggiorati negli ultimi 3-6 mesi.

All'esame clinico assenza di irritazione/deficit radicolare agli arti superiori, riflessi osteotendinei presenti e simmetrici. Buona mobilità della colonna cervicale per le rotazioni, distanza mento-sterno 0/17, Flèche 0 cm. Mobilità delle spalle: elevazione a destra 140°, sinistra 120°, rotazione esterna/interna a destra 40-0-110°, sinistra 10-0-105°, i movimenti della spalla sinistra sono molto dolorosi in fase finale. Le prove per valutare l'integrità della cuffia dei rotatori non mostrano sicuri elementi clinici per una rottura benché il supra- e infraspinatus siano deboli e la loro contrazione sia accompagnata da dolori. La manovra di impingement è pure dolorosa a sinistra. " (doc. 132)

                                         Il Dr. med. __________, il 5 giugno 2003, ha nuovamente esaminato l'assicurato a causa di un'accentuazione di dolori alla spalla sinistra. Il medico ha riscontrato:

"  (…)

La mobilità della spalla sinistra rimane invariata rispetto al controllo del 06.05.2003 con elevazione 120°, rotazione esterna/interna 10-0-105°. Ogni movimento è doloroso in fase finale. La cuffia dei rotatori non presenta lesioni maggiori (reperto documentato sonograficamente), si tratta pertanto di una capsulite retrattile della spalla sinistra. " (Doc. 135)

                                         Il 4 settembre 2003, il medico __________ dell'CO 1, Dr. med. __________, ha affermato che, "visto il lungo periodo post-infortunistico silente, il blando decorso oggettivo per oltre un anno e mezzo e l'assenza di una documentazione strumentale di una lesione strutturale post-traumatica, non è possibile stabilire un nesso causale diretto fra l'infortunio del 6 gennaio 2001 e la "spalla congelata" a sinistra descritta (la prima volta) nel mese di giugno 2003". Egli ha precisato il suo apprezzamento nel modo seguente:

"  In base alla documentazione medica ed ispettiva a nostra disposizione, dei disturbi alla spalla destra vengono segnalati la prima volta solo a fine maggio 2001 (infortunio del 6.1.2001!).

Già durante il nostro dettagliato esame in Agenzia del 10.8.2001. abbiamo preso posizione circa l'affezione della spalla destra.

In tale occasione lo stato locale della spalla sinistra risultò completamente normale, sia per quanto riguarda il raggio di mobilità sia per la funzione (particolarmente assenza di lesioni della cuffia rotatoria, nessuna nota d'instabilità).

Tutt'al più si è potuto sospettare una positività del segno d'impingement sotto-acromiale a destra.

Va quindi sottolineato che l'assicurato ancora in tale data non ha accusato alcuna difficoltà per quanto riguarda la spalla sinistra.

In seguito la CO 1 ha disposto addirittura per un esame di RMI (28.8.2001) della spalla destra, esame che non ha evidenziato delle lesioni post-traumatiche, pure nessun segno per rottura tendinea.

Erano invece riscontrabili delle alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare e un'irregolarità all'inserzione del sopra-spinoso nonché ispessimento delle porzioni superiori del sotto-scapolare, compatibile con un'affezione tendinotica a destra.

Solo oltre un anno più tardi (14.11.2002), quindi quasi 2 anni dopo l'infortunio, l'ortopedico all'__________ di __________ menziona anamnesticamente dei disturbi anche alla spalla sinistra, ma documenta una mobilità simmetrica delle spalle, senza patologia ai test della cuffia rotatoria, senza segni d'instabilità e senza discontinuità a livello del tendine prossimale del bicipite sinistro. Soggettivamente viene accusata una lieve dolenzia a livello sub-acromiale, tuttavia con negatività del segno d'impingement (a sinistra).

Quasi 2 anni e mezzo dopo l'infortunio in parola, il curante, dott. __________, descrive per la prima volta una "capsulite retrattile", benché allo stesso momento indichi una rotazione interna di addirittura 105°!

Ritiene il "nesso di casualità naturale fra l'incidente del 6.1.2001 e la patologia della spalla", senza fornire ulteriori ragguagli circa la natura precisa della postulata lesione traumatica (alla spalla sinistra).

Rappresentando l'assicurato, lo stesso medico, ancora il 14.7.2003 chiede di conoscere le motivazioni mediche che hanno portato alla decisione di negare il nesso di casualità, seguito dalla richiesta (dell'assicurato) di una decisione formale. " (Doc. 148)

                                         Allo scritto di motivazione dell'opposizione interposta contro la decisione formale del 6 ottobre 2003, con cui l'assicuratore LAINF ha negato la sua responsabilità per i disturbi alla spalla sinistra non essendo in relazione di casualità, almeno probabile, con l'evento traumatico del gennaio 2001 (cfr. doc. 149), il ricorrente ha allegato un rapporto del 23 dicembre 2003 del Dr. med. __________, da cui si evince:

"  (…)

Benché la ricostruzione dell'anamnesi con il paziente non sia effettuabile in modo dettagliato per quanto concerne la ricostruzione di date precise, tenendo conto di una completa asintomaticità anamnestica prima dell'infortunio e del fatto che in 11/2002 il prof. __________ cita pure nei suoi documenti dolori alla spalla sinistra, considerata la limitazione funzionale della mobilità della spalla sinistra in assenza di segni clinici per evidente rottura della cuffia dei rotatori né elementi radiologici artrosici, ho considerato la situazione nel contesto di una capsulite retrattile (Frozen Shoulder), fenomeno che, analogamente alle algodistrofie, può sopraggiungere anche mesi dopo il trauma, specialmente se l'articolazione è sottoposta a stimolazioni traumatiche ripetitive (contusione iniziale poi marcia con stampelle). Noto per inciso che il paziente mi ha segnalato un ematoma della spalla sinistra, fenomeno peraltro compatibile con la dinamica dell'evento del 06.01.2001. " (Doc. 169)

                                         Il rapporto del Dr. med. __________ è stato sottoposto al Dr. med. __________, il quale, il 29 gennaio 2004, ha osservato:

"  La presa di posizione del dott. __________ non corrisponde ai dati oggettivi e soprattutto le sue affermazioni basandosi su delle indicazioni soggettive, non tengono conto della nostra dettagliata presa di posizione del 4.9.2003.

Segnatamente il dott. __________ tralascia completamente il fatto importante che il sottoscritto stesso, ancora il 10.8.2001, quindi ben 7 mesi dopo l'infortunio, aveva costatato che l'assicurato non accusava alcuna difficoltà per quanto riguarda la spalla sinistra e oggettivamente non era riscontrabile allo stato locale un qualsiasi referto patologico.

Sono questi i dati determinanti per la valutazione della casualità e non tutte le considerazioni ipotetiche del dott. __________, come detto in lampante contraddizione con quanto riscontrato e documentato in precedenza.

In parole povere: se si vuole postulare una capsulite retrattile quale conseguenza diretta di una lesione post-traumatica, lo stato locale/esame ortopedico non può essere completamente normale, dopo un lasso di tempo di ben 7 mesi! " (Doc. 172)

                               2.9.   L'CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra dell'assicurato, fondandosi sull'apprezzamento del suo medico __________, Dr. med. __________, il quale ha indicato che, tenendo conto del lungo periodo silente dall'infortunio e dell'assenza di documentazione strumentale di una lesione post-traumatica, non poteva essere stabilito un nesso causale con l'evento traumatico del mese di gennaio 2001 (cfr. doc. A; 148; 149; 172).

                                         Con il proprio ricorso l'assicurato ha sostanzialmente criticato l'operato dell'CO 1, reo di avere negato l'esistenza di un nesso casuale naturale fra l'infortunio assicurato e i disturbi alla spalla sinistra, analizzando in modo superficiale le affezioni lamentate dallo stesso. Egli ha considerato, infatti, che l'Istituto assicuratore convenuto si è limitato a ritenere le prove da lui offerte non sufficienti per comprovare il buon fondamento delle pretese, senza fornire alcuna valida motivazione medica per sorreggere il proprio ingiustificato rifiuto di prestazioni.

                                         D'altro canto, con specifico riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il ricorrente sostiene che l'eziologia traumatica della problematica alla spalla sinistra risulti pacifica (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                         Per completezza, relativamente ai disturbi alla spalla destra, di cui l'assicurato si è lamentato dal mese di maggio 2001 (cfr. doc. 18; consid. 2.8.), va osservato che dalle tavole processuali risulta che dopo che la relativa risonanza magnetica del 28 agosto 2001 non ha messo in luce segni di rottura di tendini, né evidenti lesioni ossee post-traumatiche o segni per un'atrofia muscolare, né segni per un chiaro impingement osseo, bensì unicamente un assottigliamento con discrete irregolarità del tratto pre inserzionale del sovraspinoso, un discreto ispessimento delle porzioni del tendine del sottoscapolare e alterazioni degenerative dell'articolazione acromio claveare (cfr. doc. 54), egli non ha più menzionato questa problematica.

                                         Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Infine, la somma Istanza in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

                             2.10.   Nella presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (perizia medica giudiziaria ed edizione dal __________ di __________ della documentazione relativa all'intervento chirurgico del 13 agosto 2002; cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto medico del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, il medico __________ ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi alla spalla sinistra fatti valere dal ricorrente possano essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.

                                         Benché l'assicurato nel verbale di polizia del 24 gennaio 2001 abbia indicato di aver riportato delle contusioni al fianco sinistro (gamba, fianco, spalla; cfr. doc. 8; consid. 2.8.), il medesimo non ha mai lamentato disturbi alla spalla sinistra fino al mese di novembre 2002 in occasione della visita presso la Clinica __________ ortopedica di __________ (cfr. consid. 2.8.).

                                         Del resto nell'"Annuncio di infortunio" del 16 gennaio 2001 è stata indicata unicamente la frattura del tallone e nella "Lettera d'uscita" dell'Ospedale __________ di __________, sempre del 16 gennaio 2001, alcunché è stato menzionato in merito alla spalla sinistra (cfr. doc. 1 e 4; consid. 2.8.).

                                         Neppure durante la visita medica __________ del 10 agosto 2001 l'insorgente ha accennato di accusare problemi alla spalla sinistra, egli si è riferito unicamente ai disturbi al piede destro e alla spalla destra. Il Dr. med. __________ ha, peraltro, potuto constatare che gli arti superiori erano simmetrici, e che la mobilità delle articolazioni omero-scapolari, gomiti e dita era completa e simmetrica. Anche la relativa ecografia ha messo in luce un reperto normale a carico della spalla sinistra (cfr. doc. 43; 44; consid. 2.8.).

                                         Ora, tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), il TCA, pur non mettendo in dubbio che al momento dell'incidente del gennaio 2001 anche la spalla sinistra dell'assicurato sia rimasta coinvolta, come risulta dal verbale di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 24 gennaio 2001 (cfr. doc. 8), ritiene che un intervallo "libero" di un anno e dieci mesi, faccia apparire assai poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 6 gennaio 2001 e i disturbi alla spalla sinistra che il ricorrente ha iniziato a lamentare dal novembre 2002.

                                         Inoltre va osservato che effettivamente, come sostenuto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 148;172; consid. 2.8.), dai referti degli esami esperiti non risulta documentata una lesione post-traumatica.

                                         Il Dr. med. __________ stesso, nei mesi di maggio e giugno 2003, da un lato, ha riconosciuto che la radiografia alla spalla sinistra del 6 maggio 2003 ha messo in luce un reperto osteoarticolare entro i limiti di norma, senza segni di alterazioni degenerative, e che dalla sonografia alla spalla sinistra non sono risultate lesioni maggiori alla cuffia dei rotatori (cfr. doc. 132, 135; consid. 2.8.), dall'altro, ha diagnosticato una capsulite retrattile unicamente basandosi sulla mobilità della spalla e sul dolore lamentato dall'assicurato nella fase finale dei relativi movimenti (cfr. doc. 132, consid. 2.8.).

                                         Al riguardo va ricordato che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali; cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).

                                         Anche i successivi rapporti del Dr. med. __________ non contengono elementi atti a scalfire il valore probante delle valutazioni del Dr. med. __________.

                                         Infatti la sua asserzione del 23 dicembre 2003, secondo cui la capsulite retrattile può sopraggiungere anche mesi dopo un trauma, specialmente se l'articolazione è sottoposta a stimolazioni traumatiche (indicando per il caso di specie, quale trauma, una contusione iniziale e, come stimolazioni traumatiche posteriori, la marcia con le stampelle a causa dell'intervento al piede destro), non è suscettibile di dimostrare, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.5.), un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del gennaio 2001 e i disturbi alla spalla sinistra.

                                         Il medico ha dato un'indicazione generale, senza specificare i motivi per i quali nel caso concreto la capsulite retrattile sarebbe conseguenza dell'incidente del mese di gennaio 2001. Egli ha fatto unicamente riferimento all'uso delle stampelle dopo l'intervento del 13 agosto 2002 al piede destro effettuato a __________ (cfr. doc. 104). Tuttavia, in casu, non è stato oggettivato nessun reperto organico che possa correlare i disturbi alla spalla con l'uso delle stampelle. Inoltre il Dr. med. __________ si è espresso in termini di mera possibilità, la quale non è sufficiente per ritenere la causalità naturale tra un evento traumatico e determinati disturbi (cfr. consid. 2.5.).

                                         In proposito occorre, altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le attestazioni del medico curante, benché specialista, hanno un valore probatorio ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega al paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2.; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269 segg.).

                                         Per quanto attiene al fatto che l'assicurato avrebbe lamentato dolori solo dopo l'infortunio del gennaio 2001 (cfr. doc. 168; 169), va osservato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         Inoltre giova rilevare che dal rapporto del 26 febbraio 2003 del Dr. med. __________, indirizzato al Dr. med. __________, risulta comunque che nel 1996 all'assicurato era stata riscontrata una periartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 125).

                                         Infine quanto sostenuto dal ricorrente circa il fatto che i disturbi alla spalla si sarebbero manifestati con un certo ritardo, poiché prendeva degli antidolorifici a causa della frattura del tallone destro (cfr. doc. 168; I), non è di alcuna utilità ai fini della presente vertenza. Dagli atti risulta, in effetti, che egli, dopo l'infortunio del gennaio 2001, ha sempre lamentato dolori al piede destro e per un certo periodo, a partire dal mese di maggio 2001, anche alla spalla destra (cfr. doc. 18; 43; 76; 89; 104).

                                         Di conseguenza, visto che egli, nonostante abbia asserito di aver fatto uso di farmaci contro il dolore, soffriva comunque per le appena citate problematiche, se avesse realmente avuto disturbi alla spalla sinistra già a decorrere dal mese di gennaio 2001, non avrebbe potuto non accusarne i sintomi, perlomeno tra l'assunzione di un medicamento e l'altra.

                             2.11.   In simili condizioni, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale tra i disturbi alla spalla sinistra accusati dall'insorgente dal mese di novembre 2002 e l'infortunio assicurato, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità dell'CO 1 relativamente a tale problematica.

                                         La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2004 35.2004.33 — Swissrulings