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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2004 35.2004.27

19 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,499 parole·~37 min·1

Riassunto

Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici. Negata causalità naturale con l'infortunio. <

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.27   mm/td

Lugano 19 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 3 febbraio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 3 agosto 2000, RI 1 - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di responsabile del marketing e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasto coinvolto in una collutazione.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha presentato - stando al certificato del 10 agosto 2000 del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ (__________) una contusione cranica con leggera commozione cerebrale ed emorragia congiuntivale all'occhio destro (cfr. doc. 16).

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo ed ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                                         Il caso è stato dichiarato chiuso nel corso del mese di agosto 2002 (cfr. doc. 50).

                               1.2.   Nel mese di luglio 2003, RI 1, che nel frattempo era stato licenziato dalla ditta __________, ha comunicato all'assicuratore LAINF di essere nuovamente inabile al lavoro a far tempo dall'inizio di giugno 2003, a causa della problematica psichica e della riapparizione di disturbi all'occhio destro (cfr. doc. 51).

                               1.3.   Dopo avere esperito alcuni accertamenti di natura medica, l'assicuratore infortuni, con decisione formale del 3 ottobre 2003, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi annunciatigli, difettando una relazione di causalità con l'evento infortunistico dell'agosto 2000 (cfr. doc. 62).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 63 e 70), l'assicuratore LAINF, in data 3 febbraio 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 71).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 27 aprile 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che venga riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio assicurato ed i disturbi visivi e psichici, con conseguente condanna dell'CO 1 a riconoscere le prestazioni assicurative (cfr. I, p. 17).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  Come già più sopra espresso, per quanto riguarda i disturbi visivi la CO 1 si è basato su della documentazione medica fornita dal Dr. __________, la quale è parziale.

Contrariamente a quanto indica nella propria decisione, la CO 1 non è mai entrata in possesso della cartella clinica del Dr. __________.

Nemmeno le richieste fatte in tal senso direttamente al Dr. __________ hanno avuto esito positivo.

D'altra parte l'assicurato non ha mai subito una visita da parte della CO 1.

Mancano pertanto sufficienti elementi per prendere una decisione negativa in merito alla causalità con il sinistro del 3.8.2000.

Sulla necessità di appurare meglio il quadro clinico legato ai problemi agli occhi torna utile rilevare come il Dr. __________, con certificato di incapacità lavorativa riassuntivo di data 29.1.2004 indica un'incapacità del 100% dal 16.5.2003 e un'incapacità del 50% dal 29.1.2004, che continua, per i postumi dell'infortunio del 2000 (v. certificato annesso).

Per quanto concerne la problematica psichica, la Dr.ssa __________ non ha per nulla escluso che la causa sia da ricondurre al sinistro del 3.8.2000: come si è visto i disturbi visivi non sono tutti riconducibili alle operazioni eseguite dal Dr. __________ ma pure all'evento del 3.8.2000.

D'altra parte la CO 1 ha chiesto alla Dr.ssa __________ un rapporto medico, senza richiedere specificazioni precise in merito al nesso di causalità con l'evento del 3.8.2000.

In questo senso un nuovo rapporto dalla stessa inoltrato alla CO 1, di data 21.3.2004 (v. annesso) precisa tale aspetto laddove indica chiaramente che "gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del paziente a qestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione". ... Dal punto di vista psichiatrico il paziente continua a essere inabile al 100%, ritenqo importante considerare le conseguenze psichiatriche insorte dopo l'aggressione con lesione all'occhio destro, ed assenti in precedenza".

Si ribadisce che erroneamente la CO 1 ha potuto interpretare un'avvenuta chiusura definitiva del caso sulla base della troppo ottimistica attestazione del Dr. __________ del 12.8.2002 (doc. 50), il quale forse ipotizzava che i problemi visivi del signor __________ si sarebbero risolti dopo i suoi interventi chirurgici.

Ugualmente la CO 1 ha erroneamente ritenuto chiuso il caso anche dal punto di vista psichico, sulla base dei rapporti medici della Dr.ssa __________, i quali però non hanno mai attestato una simile situazione.

Anzi gli stessi, in particolare quello di cui al doc. 37, attestano che la terapia farmacologica continuava e che un lavoro psicoterapico ambulatoriale sarebbe continuato.

Secondo il qui ricorrente si ritiene pertanto soddisfatte le condizioni per un riconoscimento di un nesso causale naturale e adeguato con gli attuali problemi agli occhi e con quelli di natura psichica.

L'infortunio del 3.8.2000 è stato la causa scatenante degli attuali problemi.

Lo stesso come si è presentato oggettivamente e come è stato risentito dall'assicurato deve essere classificato nella categoria grave, il che ha chiaramente influenzato la comparsa dei disturbi psichici.

Nella propria decisione qui impugnata la CO 1 non si è espressa sulla richiesta di versamento di adeguate ripetibili per il necessario intervento del sottoscritto legale (v. Anwaltsrevue 4/2002 pag. 16 ss), come formulato in sede di opposizione.

Si ritiene che le stesse siano dovute dalla CO 1 a partire dalla procedura di opposizione e pertanto si formula tale richiesta in sede di petitum"

                                         (I).

                               1.5.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.6.   In replica, l'insorgente ha puntualizzato alcune delle affermazioni contenute nell'allegato responsivo dell'assicuratore convenuto (cfr. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 3 febbraio 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in merito ai disturbi visivi ed a quelli psichici, lamentati dal ricorrente a contare dal mese di giugno 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.

                                         Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.8.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.8.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.8.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.8.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.8.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.9.   In concreto, dalla sentenza 24 aprile 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello - cresciuta in giudicato incontestata - si evince che, il 3 agosto 2000, nei pressi del locale notturno "__________" di __________, RI 1 stesso ha, con ogni probabilità, dato inizio ad un alterco con __________, il quale ha reagito alla provocazione sferrandogli un pugno (cfr. doc. 32, consid. 4.2).

                                         La sera stessa, l'assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell'__________, dove è stata constatata la presenza di un'ecchimosi alla palpebra superiore di destra con leggera tumefazione periorbitale esterna destra, una tumefazione retroauricolare sinistra, dolorosa alla palpazione, una congiuntivite con emorragia congiuntivale interna destra.

                                         Dal relativo rapporto, datato 10 agosto 2000, emerge che i sanitari non hanno riscontrato alcuna nozione di perdita di conoscenza o di amnesia circostanziale e, inoltre, che l'assicurato ha in particolare rifiutato un ricovero per sorveglianza neurologica, in ragione della leggera commozione cerebrale (cfr. doc. 16).

                                         L'insorgente è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 2).

                                         La TAC cerebrale, a cui il ricorrente è stato sottoposto il 12 settembre 2000, ha fornito un esito senza particolarità (cfr. doc. 12).

                                         In data 11 ottobre 2000 l'assicurato è stato visitato, per conto dell'assicuratore LAINF, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha espresso una prognosi decisamente favorevole ("I disturbi oggi primari con cefalee, nausea, disturbo del sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora così che fra uno-due mesi si potrà contare con una completa guarigione").

                                         Queste le considerazioni contenute nel relativo suo rapporto:

"  In questo paziente oggi 38enne vi è uno stato dopo una commozione cerebrale due mesi fa con emorragia congiuntivale all'occhio destro. I disturbi oggi primari con cefalee, nausea, disturbo del sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora così che fra uno-due mesi si potrà contare con una completa guarigione. Per quanto riguarda i lampi all'occhio destro e disturbi alla lettura sfuocata dovrebbe essere visto da un oftalmologo.

In uno stato neurologico normale, Tac discreta e EEG normale non sono necessari ulteriori esami.

Attualmente non è necessario neppure un esame neuropsicologico visto che non vi è nessuna indicazione.

Ho descritto al paziente che sono ottimista e che dovrebbe iniziare di nuovo con un'attività sportiva con intensità adeguata e penso che da metà novembre potrà riprendere il suo lavoro al 100%, ammesso che l'oftalmologo non abbia ulteriori esami da fare. Una cura terapeutica con medicamenti la sconsiglierei. Suppongo, me non ne sono del tutto sicuro che lo stato di paura del paziente migliori al 100%. Eventualmente in futuro sarà necessaria un'assistenza psicologica, probabilmente però no."

                                         (doc. 17)

                                         Il neurologo dott. __________, che ha rivisitato l'insorgente il 29 novembre 2000, ha sottolineato che il quadro dei disturbi era determinato da una problematica di natura psichica e, al riguardo, ha ritenuto urgente l'instaurazione di una cura psicologica o psichiatrica (rapporto del 6.12.2000 accluso al doc. 21).

                                         A far tempo dal mese di marzo 2001, RI 1 è entrato in cura dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Secondo questa psichiatra, l'assicurato presentava uno stato depressivo, di moderata entità al momento della prima consultazione, secondario al perdurare dei disturbi visivi, alla paura di conseguenze fisiche a lungo termine, all'insonnia ed alla cefalea:

"  DISCUSSIONE E DECORSO

Si tratta di un paziente trentottenne vittima di una aggressione alla nuca e al volto (tre bastonate) in data 03.08.2000, con commozione cerebrale.

Ha vissuto l'aggressione come una minaccia seria alla propria persona: ha avuto paura di avere delle conseguenze gravi all'occhio destro colpito. L'aggressione è stata un evento inaspettato che lo ha colto di sorpresa; ha avuto paura perché impossibilitato a difendersi in quanto immobilizzato.

Da allora fino a 4-5 giorni fa insonnia precoce e tardiva grave, ansia, cefalea, nausea con episodi di vomito 2-3 a settimana inappetezza, disturbo all'occhio destro sotto forma di scotomi.

La cefalea, gli scotomi e l'insonnia persistente lo hanno destabilizzato ulteriormente aumentando le sue ansie.

Non riusciva più ad avere prestazioni fisiche e/o lavorative come d'abitudine.

Negli ultimi mesi presentava anche un umore deflesso con anedonia e abulia.

Dopo il primo colloquio ho prescritto al paziente una terapia con Fluctine 20 mg. cpr. 1/mat. e Halcion 0.25 mg. cpr. 1/sera.

Ho aiutato il paziente a rielaborare l'aggressione esternando vissuti emozioni e ricordi (Debrifing).

Al secondo colloquio il paziente appariva più stenico, più fiducioso, meno preoccupato per la propria vista, l'attenzione sul proprio corpo e le eventuali lesioni era diminuita.

Al terzo colloquio il paziente si sentiva molto migliorato non riferiva più insonnia da 4-5 giorni, aveva ripreso qualche attività sportiva, non si sentiva più insicuro.

Aveva rivisto un aggressore circa due settimane prima e da allora le era scomparsa la paura.

La sintomatologia depressiva era in netta diminuzione con un tono dell'umore solo lievemente deflesso e senza sindrome apatica abulica.

CONCLUSIONI

Prima dell'incidente il paziente non aveva alcun disturbo.

L'aggressione lo ha colto impreparato provocandogli uno stato commotio con cefalea, paura, disturbi visivi e insonnia grave.

Il paziente ha sviluppato nei mesi seguenti uno stato depressivo in conseguenza del perdurare dei disturbi visivi, della paura di conseguenze fisiche a lungo termine, dell'insonnia persistente e della cefalea.

Lo stato depressivo era moderato al momento della mia prima consultazione.

Dalla valutazione testistica il paziente non presenta nessun disturbo neuropsicologico. Il livello intellettivo è buono. Non è un simulatore.

Ha una personalità rigida con tratti narcisistici, con una particolare attenzione al proprio corpo e alla propria salute (risultati dal test di Rorscharch).

Ha risposto bene alla terapia anti depressiva con un miglioramento timico da moderato a lieve e ripresa del sonno con ricomparsa anche dei sogni da 4-5 giorni.

Attualmente lo stato depressivo è lieve.

L'evoluzione è stata favorevole.

Il paziente ha già previsto un ulteriore controllo oftalmologico nei prossimi giorni.

Continuerò a seguire il paziente ancora per qualche seduta psicoterapica di sostegno. Attualmente assume solo Fluctine cpr. 20 mg. 1-0-0"

                                         (doc. 31).

                                         Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, il ricorrente, nel corso del mese di dicembre 2001, ha informato l'assicuratore infortuni che - contrariamente a quanto medicalmente attestato (100% d'inabilità dal 3 agosto 2000, 50% dal 25 settembre 2000, 100% dal 22 novembre 2000 e 0% dal 1° dicembre 2000, cfr. doc. 22) - egli ha in realtà lavorato normalmente, ad eccezione delle ore perse per le visite mediche, nonché durante i periodi 3-6 agosto 2000 e 27-29 novembre 2000 (cfr. doc. 39 e 42).

                                         In data 30 gennaio 2002, l'ex datore di lavoro dell'assicurato si è impegnato a restituire all'INSAI l'importo di fr. 6'000.-- a titolo di indennità giornaliere indebitamente percepite (cfr. doc. 43).

                                         Con certificato del 12 agosto 2002, il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia, ha attestato un decorso favorevole e la completa guarigione dell'insorgente. La cura medica è peraltro stata dichiarata chiusa a contare dal 18 luglio 2002 (cfr. doc. 50).

                                         Nel corso del mese di luglio 2003, RI 1 ha notificato all'assicuratore convenuto una ricaduta dell'evento dell'agosto 2000, lamentandosi di problemi di natura visiva all'occhio destro, nonché di disturbi psichici (cfr. doc. 51 e 52).

                                         In data 22 agosto 2003, il dott. __________ ha fatto stato della riapparizione di, citiamo: "… difficoltà nella messa a fuoco, mal di testa, visione di fili neri in particolare davanti all'OD. Stessi sintomi come in seguito all'inf. del 2000".

                                         Egli ha diagnosticato un astigmatismo misto bilaterale, associato a disturbi dell'accomodazione (cfr. doc. 55).

                                         Da parte sua, la psichiatra __________, con rapporto del 2 settembre 2003, ha riferito di essere stata di nuovo consultata dall'assicurato all'inizio del mese di luglio 2003 in ragione di un, citiamo: "… importante stato ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi, limitanti la sua vita e la sua attività lavorativa: in particolare il paziente presenta una diminuzione della visione notturna con impossibilità di guidare l'auto dal crepuscolo fino alla piena luce diurna, limitazione fortemente limitante la sua autonomia considerando il fatto che il paziente, quale agente marketing, è spesso sottoposto per motivi di lavoro a tragitti anche fuori cantone, non gli è più possibile lavorare al computer per problemi visivi, meglio descritti dal collega Dr. __________. La situazione oftalmologica non risolta, ha nuovamente gettato il paziente in uno stato ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni per la propria salute e per la propria autonomia, insicurezza, apatia, abulia, astenia, anedonia. Permane una forte insonnia con incubi notturni, risvegli intermedi durante la notte, risveglio precoce al mattino".

                                         Secondo questa specialista, la patologia psichiatrica si trovava all'origine di una totale incapacità lavorativa (doc. 58; cfr., pure, doc. 74).

                                         Relativamente alla problematica visiva, l'assicuratore LAINF ha interpellato la propria __________, specificatamente il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, il quale ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi diagnosticati dal dott. __________ (astigmatismo misto bilaterale e disturbi dell'accomodazione) e l'infortunio del 3 agosto 2000:

"  Diagnose:

Astigmatismus mixtus beidseits, mit Akkommodationsbeschwerden.

Die jetztigen Augenbeschwerden, insbesondere die Akkommodationsbeschwerden, können eindeutig nicht mehr im Zusammenhang mit dem Unfall vom 3.8.2000 gebracht werden.

Die Visusangaben sind gegenüber den früheren Angaben nicht kongruent. Insgbesondere ist es nicht möglich, dass das rechte Auge bei einer Myopie von ca. 4 ½ Dioptrien einen unkorrigierten Visus von 0.8 haben sollte, und das andere Auge mit –12 Di – optrien einen unkorrigierten Visus von 0.7, zumal sogar hier früher eine Amblyopie mit einem korrigierten Visus von 0.5 beschrieben wurde.

Die Akkommodationsbeschwerden sind am ehesten auf eine Überkorrektur zurückzuführen und damit nicht unfallbedingt"

                                         (doc. 57).

                                         Lo stesso medico fiduciario dell'CO 1 si è nuovamente pronunciato a proposito dell'eziologia dei disturbi localizzati all'occhio destro, e ciò alla luce delle indicazioni contenute in un riassunto della cartella clinica che il dott. __________ ha allestito in data 9 ottobre 2003 (cfr. doc. 66):

"  Ich verweise auf meinen Bericht vom 8.9.03 (acta 57).

Im Bericht 9.10.03 wird erwähnt, dass am 28.9.2000 keine traumatischen Befunde vorhanden waren.

Am 17.9.01 wurde am linken Auge eine Intraokularlinse eingepflanzt bei phakem Auge (eigene Linse bleibt im Auge).

Der Patient hat die Narkose nicht gut ertragen, weshalb am 22.11.01 am rechten Auge eine PRK (Refraktiver Laser der Hornhaut) durchgeführt wurde. Diese führte zu einer ausgeprägten Hornhautnarbe, welche dann am 21.3.02 mit dem Laser entfernt wurde. Im Anschluss wurde eine torische Kontaktlinse angepasst.

Rechts bestehen Benetzungsprobleme, links bei schlechter Beleuchtung Interferenzprobleme mit dem Linsenrand der Intraokularlinse.

Beurteilung

Nach dem Unfall traten typische Zeichen einer hinteren Glaskörperabhebung auf. Solche können spontan entstehen, v.a. bei Myopen treten sie spontan gehäuft auf.

Ein Contusio bulbi kann praktisch ausgeschlossen werden. Der Patient hatte höchstens ein indirektes Augentrauma, welches an sich eher nicht geeignet ist, eine hintere Glaskörperabhebung zu provozieren.

Eine hintere Glaskörperabhebung hat in der Praxis keine Konsequenzen. Die jetzigen Augenprobleme stehen ausschlich im Zusammenhang mit den refraktiven Eingriffen an beiden Augen.

Diese stehen ihrerseits in keinem Zusammenhang mit dem Unfall vom 3.8.2000"

                                         (doc. 68).

                                         L'oftalmologo curante, in data 14 gennaio 2004, ha certificato che i disturbi già indicati nel suo riassunto della cartella clinica (visione di filamenti neri davanti allo sguardo e difficoltà di messa a fuoco associate a mal di testa) sono apparsi soltanto dopo l'infortunio in questione e, d'altra parte, che gli interventi operatori sono stati eseguiti con lo scopo di alleviare questa sintomatologia (cfr. certificato del 14.1.2004 accluso al doc. 77).

                                         Da parte sua, il dott. __________, con referto del 16 aprile 2004, ha escluso che gli interventi chirurgici eseguiti dal dott. __________, lo sono stati per correggere delle sequele dell'evento traumatico assicurato:

"  Ich verweise auf meine Berichte vom 08.09.2003 und 18.12.2003 (Acta 57 und 68).

Ich weise noch einmal darauf hin, dass nach dem Unfall rechts ein nasales Hyposphagma be­stand, im übrigen aber keine traumatische Zeichen einer Contusio bulbi beschrieben wurden. Vermutlich hatte der Patient keine Contusio bulbi oder höchstens eine leichte Contusio bulbi rechts. Falls also eine solche überhaupt stattfand ist sie mit Sicherheit folgenlos abgeheilt.

Vor den refraktiven Eingriffen bestand ein Anisomyopie links > rechts, also eine sehr viel höhrere Kurzsichtigkeit links > rechts. Konkret betrug die Kurzsichtigkeit rechts ca. -4,75 Dpt. und links ca.-12,75 Dpt. Diese Kurzsichtigkeit war bds. angeboren und hat nichts mit dem Unfall zu tun. Der Patient war sich an diese Situation gewöhnt. Bei den „disturbi dell'accomodazione° (Bericht 22.8.03) handelte es sich mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit um die normale altersbedingte be­ginnende Presbyopie.

Medizinisch gab es keine Indikation für die Durchführung eines refraktiven Eingriffes. Ein solcher war übrigens auch nicht mit der CO 1 abgesprochen. Die Eingriffe sowohl vom 17.09.2001 am linken Auge wie auch vom 22.11.2001 am rechten Auge dienten also dazu, dass keine Brille mehr getragen werden muss. Dieses Ziel wurde denn auch mit einem unkorrigierten Visus rechts von 0.8 und links 0.7 befriedigend erreicht. Sicherlich ist die dabei behobene Anisometropie ein will­kommener Nebeneffekt. Diese selbst war aber in der hier vorliegenden Situation keine Ope­rationsindikation an sich.

Aus dem Bericht 9.10.03 geht hervor, dass der Patient Probleme mit den Kontaktlinsen hatte, an­dererseits keine Brille mehr tragen wollte und deshalb einen chirurgischen Eingriff wünschte. Deshalb wurde am 17.09.2001 am linken Auge und am 22.11.2001 am rechten Auge ein refrakti­ver Eingriff durchgeführt. Leider ist es dabei rechts zu Komplikationen gekommen.

Somit stehen sowohl die primären Eingriffe wie auch der zweite Laser rechts eindeutig im Zu­sammenhang mit den nicht unfallbedingten Refraktionsfehlern. Die Beschwerden rechts müssen auf den refraktiven Lasereingriff vom 22.11.2001 zurückgeführt werden und stehen deshalb eben­falls nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000.

Im Zeugnis vom 29.01.2004 wird eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit vom 16.05.2003 und eine 50%ige ab 29.01.2004 attestiert. Diese Arbeitsunfähigkeit steht nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000 sondern mit der refraktiven Behandlung und ist deshalb entgegen der Bezeichnung im Zeugnis nicht unfallbedingt"

                                         (doc. 81).

                             2.10.   Con il proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che sia i disturbi visivi sia quelli psichici costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento del 3 agosto 2000, il quale "… come si è presentato oggettivamente e come è stato risentito dall'assicurato …" va classificato nella categoria degli infortuni gravi (cfr. I, p. 16).

                                         Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Per quel che concerne i disturbi visivi, dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere prettamente medico, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento, motivato e convincente, espresso dal medico fiduciario dell'CO 1 (cfr. i doc. 57, 68 e 81), a mente del quale i problemi diagnosticati dal dott. __________ in occasione della ricaduta del luglio 2003 (cfr. doc. 55: astigmatismo misto bilaterale e disturbi dell'accomodazione), non possono essere considerati una naturale conseguenza, né diretta né indiretta, dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000.

                                         Essi sono invece una sequela delle operazioni a cui __________ RI 1 si è sottoposto nel corso degli anni 2001/2002.

                                         Ulteriori atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria) non si rivelano necessari.

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In tale contesto, va rilevato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr., anche, Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

                                         Questa Corte non ignora il fatto che il dott. __________, in particolare con il referto del 14 gennaio 2004, ha lasciato intendere che i disturbi visivi lamentati dal suo paziente costituivano una conseguenza indiretta dell'infortunio assicurato, nella misura in cui gli interventi chirurgici da lui eseguiti si erano resi necessari per porre rimedio alla sintomatologia insorta posteriormente all'evento del 3 agosto 2000 (cfr. certificato accluso al doc. 77).

                                         Tuttavia, dalle tavole processuali emergono elementi tali da far dubitare dell'attendibilità di questa certificazione.

                                         Innanzitutto, nel rapporto 30 gennaio 2002 indirizzato a __________, l'oftalmologo ha esplicitamente sottolineato la natura morbosa dell'affezione presentata dall'assicurato (cfr. rapporto accluso al doc. 66).

                                         In secondo luogo, con scritto del 16 febbraio 2001, mediante il quale il dott. __________ ha chiesto garanzia di copertura dei costi all'assicuratore malattie di RI 1, egli ha indicato che gli interventi erano giustificati in ragione di un'intolleranza alle lenti a contatto, provocata da diverse congiuntiviti allergiche recidivanti (cfr. lettera del 16.2.2001 acclusa al doc. 66: "… il paziente in epigrafe presenta una importante miopia bilaterale, con forte anisometropia. La corr. con occhiali è sempre stata solo parziale e quindi insufficiente a causa della forte anisometropia. Per parecchio tempo il paziente ha avuto una buona corr. con le lenti a contatto. A causa di diverse congiuntiviti allergiche recidivanti, il signor RI 1 ha sviluppato una intolleranza alle lenti a contatto. Una cheratotectomia fotorefrattiva con laser ed eccimeri sarebbe l'unica alternativa per correggere il difetto visivo sopraccitato, ed annullare l'anisometropia" - la sottolineatura è del redattore).

                                         A questo proposito, va ancora precisato che il costo delle operazioni è stato assunto dall'assicurazione contro le malattie (cfr. scritti 10.4.2001 e 3.10.2001 dell'__________, acclusi al doc. 66).

                                         In terzo luogo, con riferimento all'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe costantemente accusato dei disturbi visivi a partire dall'infortunio (cfr. doc. 66, p. 2 in fine), occorre osservare che, in data 12 agosto 2002, lo stesso dott. __________ aveva attestato una completa guarigione dai postumi dell'evento dell'agosto 2000 e la chiusura della cura medica a contare dal 18 luglio 2002 (cfr. doc. 50: "Il decorso è stato favorevole ed attualmente non ci sono postumi di questo infortunio").

                                         È infine utile ricordare che l'Alta Corte federale ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che non sia stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), che i disturbi visivi, oggetto dell'annuncio di ricaduta dell'11 luglio 2003, rappresentavano ancora una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000.

                             2.11.   Riguardo alle turbe psichiche lamentate dall'insorgente, il TCA osserva quanto segue.

                                         La dott.ssa __________, che conosce l'assicurato sin dall'inizio del 2001, ha certificato, con i suoi rapporti del 2 settembre 2003 e del 21 marzo 2004, che la sindrome ansioso-depressiva presentata dal ricorrente nel mese di luglio 2003 era reattiva ai disturbi visivi, rispettivamente, alle implicazioni, sociali e professionali, ad essi associate (doc. 58: "Il paziente si è poi risegnalato a me all'inizio di luglio 2003 per un importante stato ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi, limitanti la sua vita e la sua attività lavorativa. (…). La situazione oftalmologica non risolta, ha nuovamente gettato il paziente in uno stato ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni per la propria salute e per la propria autonomia, insicurezza , apatia, abulia, astenia, anedonia" la sottolineatura é del redattore e doc. 74: "Per il paziente è difficile gestire le limitazioni nella vita quotidiana legate al mancato miglioramento visivo, gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del paziente a gestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione. Il paziente riferisce limitazioni importanti anche nella vita quotidiana, nella sua autonomia, nella lettura, nella scrittura, nel lavoro al computer, nella guida con aloni del visus, in visione disturbata. La paura attuale del paziente è quella di perdere totalmente la vista, e quindi di diventare totalmente dipendente dall'ausilio di terzi").

                                         Ora, così come è stato sottolineato dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. 71, p. 5), nella misura in cui la problematica visiva non si trova in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (cfr. consid. 2.10. in fine), nemmeno ai disturbi psichici può essere riconosciuta un'eziologia traumatica.

                             2.12.   In conclusione, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi, visivi e psichici, annunciatigli nel corso del mese di luglio 2003, la decisione su opposizione del 3 febbraio 2004 merita conferma.

                             2.13.   RI 1 rimprovera infine all'assicuratore convenuto di non avergli assegnato un'indennità per ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione.

                                         Quindi, con la propria impugnativa, egli postula la rifusione delle spese ripetibili tanto per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale.

                                         A prescindere dal fatto che, giusta l'art. 52 cpv. 3 LPGA, nella procedura di opposizione non vengono di principio assegnate ripetibili, considerato che l'opposizione interposta dall'assicurato è stata correttamente respinta dall'CO 1, egli non ha, in ogni caso, diritto ad essere posto al beneficio di ripetibili.

                                         Parimenti - integralmente soccombente nella presente procedura ricorsuale all'insorgente non può essere versata alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2004 35.2004.27 — Swissrulings