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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2004 35.2004.26

14 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,004 parole·~1h·4

Riassunto

domanda di revisione di una rendita di invalidità. Aumento del grado di invalidità negato poiché non é stata dimostrata alcuna rilevante modifica della capacità di guadagno dell'assicurato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.26   mm/fe

Lugano 14 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 27 gennaio 2004 emanata da

CO1 rappr. da: RA2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 luglio 1996, ad RI1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò assicurato d'obbligo presso l' CO1 - é rimasta imprigionata la mano destra in una pressa idraulica di coniazione.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato un trauma da schiacciamento con vaste ferite lacero-contuse al palmo della mano e frattura del capitello del III metacarpale (cfr. doc. 6).

                                         Il caso é stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente erogato le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 12 marzo 2001 (cfr. doc. 185), l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° marzo 2001, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (quest'ultima aumentata al 25% in sede di decisione su opposizione del 26 settembre 2001, cfr. doc. 197).

                               1.3.   Nel corso del mese di luglio 2003, l'assicurato ha comunicato all'assicuratore LAINF che, nel frattempo, era suo avviso intervenuto un peggioramento a livello della mano infortunata ed ha postulato l'esecuzione di una visita di controllo, "… onde valutare la reale situazione in cui versa oggi la mano …" (cfr. doc. 202).

                               1.4.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 22 dicembre 2003, l' CO1 ha negato che fossero soddisfatti i presupposti per procedere alla revisione della rendita di invalidità, la quale è quindi stata confermata al 20% (cfr. doc. 210).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal RA1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 211), l'assicuratore LAINF, in data 27 gennaio 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 214).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 20 aprile 2004, RI1, sempre patrocinato dall' RA1, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita di invalidità del 40% almeno, nonché il rimborso delle spese relative a perizie ed accertamenti diagnostici, previa presentazione delle pezze giustificative:

"  (…).

II Dr. __________, come al solito, ha "abilmente" minimizzato i problemi alla mano sofferti dal signor RI1, nel mentre l'avvocato __________, come avviene ormai da quando purtroppo il Tribunale Federale ha modificato la propria giurisprudenza, ancora una volta si è limitato a riprendere i redditi d'attività lucrativa leggera e non qualificata, a nostro giudizio esageratamente elevati, dai quali risulterebbe un reddito conseguibile di Fr. 57'000, rispettivamente, fr. 53'000 nel 2003.

Oggettivamente nel nostro Cantone il reddito conseguibile in un'attività leggera si aggira intorno ai fr. 40'000 o poco più.

5.

in realtà la fattispecie in esame va valutata in modo autonomo.

Da un lato lo stesso datore di lavoro ha indicato nella dichiarazione 2 aprile 2004 (doc.E) che il rendimento del signor RI1 non era superiore al 70% di quello di un operaio in grado di lavorare in misura normale.

D'altro lato, il licenziamento priva il signor RI1 del guadagno certo, in base al quale è stata da lui accolta la decisione del 2002.

Ai sensi dell'art. 17 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole diminuzione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente.

Nel corso dell'estate 2003, il signor RI1 ha dichiarato che le condizioni della mano si erano aggravate e il datore di lavoro ha confermato con la dichiarazione sopra richiamata, che il rendimento era diminuito al 70%.

Oggi occorre però valutare nell'ambito della revisione l'attuale reale capacità al guadagno, considerando anche che si sono modificate a seguito del licenziamento in misura sostanziale le condizioni economiche del signor RI1.

Inoltre occorre determinare con serietà e oggettività il tipo di attività lavorativa che il ricorrente è in grado di svolgere e in che misura.

Con la mano ridotta nelle condizioni in cui si trova attualmente, abbiamo motivo di ritenere che il signor RI1 sia limitato nello svolgimento anche di un'attività lavorativa non qualificata e leggera nella misura almeno del 20%.

Ai sensi della dottrina più autorevole, è da ritenere che ci si trova confrontati con un caso di revisione prevista dall'art. 17 LPGA e questa deve essere comunque e sempre possibile (cfr. FF 1976 III pag.210) quando gli effetti economici dello stesso stato di salute sono cambiati (cfr. DTF 112 V 372).

La giurisprudenza risulta in effetti costante nell'affermare che l'invalidità può variare sia perché l'infermità stessa che l'ha provocata ha subito un'evoluzione, sia perché delle circostanze che sono legate al danno alla salute subito, ma non più modificato, ne hanno invece cambiato i suoi effetti economici.

6.

II signor RI1 in tutti questi anni, malgrado i dolori e i deficit alla mano, ha sempre tentato di dare il massimo rendimento sul posto di lavoro, stringendo il più delle volte i denti, soprattutto perché temeva di perdere il posto di lavoro.

AI di là dei dolori, è evidentemente compromessa anche la funzionalità della mano, quindi ora che il signor RI1 è disoccupato viene spontaneo chiedersi che tipo di lavoro potrà effettuare e soprattutto a quale ramo potrà rivolgersi, considerato che di professione è cameriere e negli ultimi 10 anni è stato operaio in un campo specifico.

Si contesta nella maniera più assoluta l'asserzione del Dr. __________, secondo cui è possibile la funzione di afferrare e sollevare di 90 cm mattoni di oltre 8,5 kg, in quanto spesso al signor RI1 risulta addirittura difficile afferrare una bottiglia d'acqua e versarla nel bicchiere.

Come preannunciato, ci si riserva la facoltà di introdurre una perizia nel corso delle prossime settimane, che costituisce parte integrante del presente ricorso.

Ad ogni modo, si chiede che il TCA disponga una visita peritale neutra per valutare oggettivamente le attuali condizioni dell'arto infortunato e soprattutto il tipo e la misura di esigibilità per il signor RI1 di un'attività lavorativa per lui confacente" (I)

                               1.6.   L' CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                               1.7.   In data 21 maggio 2004, l'assicurato ha domandato una proroga sino a fine ottobre 2004 del termine fissato per la presentazione di nuovi mezzi di prova, motivata dal fatto che egli si starebbe sottoponendo ad alcuni accertamenti clinici in __________, con relativi lunghi tempi di attesa (cfr. VI).

                                         Chiamato a prendere posizione al proposito, l'Istituto assicuratore ha chiesto che il TCA abbia a pronunciarsi sulla facoltà del ricorrente di produrre documentazione dopo la scadenza del termine di ricorso ed in merito alla domanda di sospensione della causa (cfr. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In data 21 maggio 2004, l'assicurato ha chiesto che gli venisse concessa una proroga, almeno sino alla fine del mese di ottobre 2004, del termine fissato per la presentazione di nuovi mezzi di prova.

                                         Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di sottoporsi ad alcuni nuovi accertamenti medici in __________ e dai relativi lunghi tempi di attesa (cfr. VI).

                                         Al proposito, il TCA osserva quanto segue.

                                         L'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA stabilisce, segnatamente, che la procedura dinanzi al TCA deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti (cfr., riguardo al principio della celerità della procedura, U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 22ss. p. 607s.)

                                         D'altro canto, occorre sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni (così come è anche il caso in materia di assicurazione militare), il legislatore ha previsto un'eccezione per quanto riguarda la durata del termine di ricorso.

                                         In effetti, in deroga alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, l'art. 106 LAINF (cfr., pure, art. 106 cpv. 1 vLAINF) stabilisce che il termine per interporre ricorso contro decisioni in materia di prestazioni assicurative è di tre mesi.

                                         Il legislatore ha già tenuto conto della complessità che presentano normalmente le vertenze riguardanti le prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 41), concedendo all'interessato un termine notevolmente più lungo rispetto a quello in vigore negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         Ricordato che, per legge (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA), il tribunale delle assicurazioni è chiamato ad accertare d'ufficio i fatti determinanti per la soluzione della vertenza, nel caso di specie, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, questa Corte ritiene che la documentazione, medica e non, già presente all'inserto sia sufficiente per derimere la lite con piena cognizione di causa.

                                         D'altro canto, la certificazione versata agli atti sub doc. D non contiene alcun elemento di valutazione utile ai fini del giudizio, nella misura in cui l'autore si è di fatto limitato ad una descrizione dei disturbi soggettivamente risentiti dall'assicurato.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deciderà dunque sulla base della documentazione a sua disposizione, senza attendere l'esito degli accertamenti medici annunciati da RI1.

                                         Tuttavia, qualora da questi ultimi dovessero emergere dei fatti nuovi, all'assicurato rimane riservata la facoltà di chiedere la revisione del presente giudizio ai sensi dell'art. 14 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il postulato aumento della rendita di invalidità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l' CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per decidere in merito alla richiesta di revisione della rendita di invalidità.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il tasso dell'invalidità dell'assicurato a far tempo dal 1° gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.5.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

                                         L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

                                         Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

                               2.6.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.7.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                               2.8.   Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                               2.9.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                             2.10.   Con decisione formale del 12 marzo 2001 (cresciuta in giudicato per quanto attiene alla rendita di invalidità), l'Istituto assicuratore convenuto ha fissato al 20% il grado dell'invalidità presentata da RI1.

                                         In realtà, la rendita di invalidità è stata stabilita facendo una media fra il tasso derivante dal raffronto dei redditi (15%) e quello relativo all'effettivo discapito di rendimento nell'abituale attività di operaio, attività che l'assicurato ha continuato a svolgere anche dopo l'infortunio del luglio 1996 (25%), così come si evince dal verbale relativo al colloquio del 16 febbraio 2001 fra l'ispettore CO1 ed il patrocinatore di RI1:

"  Innanzitutto mi conferma che il signor RI1 ha sempre ricevuto lo stipendio completo da parte della ditta.

Prende atto delle dichiarazioni del sig. __________ dove risulta raggiunto il rendimento del 75%.

Visto l'esito dell'ENG, non ha nulla in contrario alla definizione della pratica, anche perché la ditta lo pretende.

(…).

Per quanto riguarda la rendita ribadisco quanto già discusso a suo tempo:

secondo le attività ancora esigibili risulterebbe un discapito del 15%; un tasso del 25% sarebbe eccessivo a nostro modo di vedere vista la lesione e l'età dell'assicurato.

Quindi proposta di soluzione che dovrebbe accontentare tutte le parti:

tasso del 20% con revisione ogni due/tre anni.

(…)" (doc. 178)

                                         Occorre rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione medica di __________, l'esigibilità lavorativa:

"  (…).

Bezüglich Körperhaltung (sitzen, gehen, stehen, kauern, knien, Überkopfarbei­ten) bestehen keinerlei Einschränkungen. Auch das gelegentliche Besteigen einer Leiter, jedoch nicht das Arbeiten auf solchen ist Herrn RI1 zumutbar.

Zumutbar sind unseres Erachtens im angestammten Betrieb die Tätigkeiten an der "orlatrice", "bordatrice", an den kleinen Öfen, aber auch die "pesatura".

Beidhändiges Heben und Tragen von Gewichten von 10 - 15 kg und das rechtsseiti­ge Tragen von Gewichten bis 5 kg, sofern dazu kein grosser Grobgriff notwendig ist, d.h. ein Tragen mit dem Hakengriff (Henkel, Taschen, Kübel etc.) oder mit einem mittleren Grobgriff, sind ebenfalls zumutbar.

Nicht mehr zumutbar sind Tätigkeiten, welche mit der rechten Hand ein kraft­heischendes Arbeiten mit Werkzeugen verlangen, die einen Griffdurchmesser von weniger als 3 cm haben.

Die zumutbaren Tätigkeiten sind unseres Erachtens, da kein Karpaltunnelsyndrom nachgewiesen werden konnte, vollschichtig zumutbar, da für die angeblich nach sechs Stunden Arbeit unerträglich werdenden Schmerzen in der rechten Hand, auch bei adaptierten Tätigkeiten, keine Erklärung gefunden werden konnte."

                                         (doc. 152).

                                         È utile segnalare che l'apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell' CO1 é stato sostanzialmente avallato dal Prof. dott. __________, a quel momento responsabile della chirurgia della mano presso l'Ospedale cantonale di __________, autore, per conto dello stesso assicuratore LAINF, della perizia 22 luglio 1999 (cfr. doc. 141 e 149).

                             2.11.   Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel gennaio 2004 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

                                         Nel corso del mese di luglio 2003, l'insorgente ha chiesto all'Istituto assicuratore convenuto di riesaminare lo stato della sua mano destra, paventando che nel frattempo fosse subentrato un peggioramento (cfr. doc. 202: "Il signor RI1 percepisce una rendita CO1 del 20% e continua a lavorare in __________ sull'arco della giornata in misura ridotta (80%). Il nostro assistito sostiene che il ritmo di lavoro è comunque molto duro e che la mano continua a fargli male, anche quando si ferma per riposarsi. I dolori non si sono attenuati, nemmeno durante le due settimane di ferie godute al mare. A questo punto, il nostro assistito teme che lo stato di salute della propria mano sia peggiorato in questi ultimi anni. A questo proposito chiede che la CO1 disponga per una visita medica specialistica, onde valutare la reale situazione in cui versa oggi la mano del signor RI1" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Istruendo la pratica, l'assicuratore infortuni ha, dapprima, interpellato la __________ in merito al rendimento dimostrato dell'insorgente e, successivamente, predisposto una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Il datore di lavoro, sentito in data 4 settembre 2003, ha in particolare indicato che il rendimento dell'assicurato sicuramente non superava l'80% e, d'altra parte, che le mansioni affidategli, definite "leggere", erano adeguate alle sue condizioni di salute:

"  (…).

Chiesto lumi circa l'effettiva attività svolta attualmente dal signor RI1 e questo alla luce dell'istanza inoltrata dall' RA1, Segretariato di __________, in data 24.7.2003.

I miei interlocutori mi confermano che il signor RI1, a tutt'oggi, è sem­pre occupato nel Settore MM (Metalli e Monete) e si occupa di piccoli lavori sui semilavorati (monete, lingotti, ecc.).

Lavori di orlatura, bordatura, ricottura (piccolo forno) e limatura.

Non confrontato con pesi importanti. II peso delle monete e dei lingotti è minimo e anche quando deve spostare i contenitori contenenti quest'ultima (tableau o vaschette) il peso non supera i 7-8 kg.

Anche per quanto riguarda l'attrezzatura necessaria per i tipi di lavorazione suindicati il peso dei singolo attrezzo o di una componente delle macchine non supera il kilogrammo.

Attualmente occupato sull'arco dell'intera giornata - presenza dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e dalle ore 12.45 alle ore 17.00 - con un rendimento, tenuto conto delle difficoltà tuttora presenti, ridotto rispetto a quello che potrebbe avere un operaio senza limitazioni funzionati.

La ditta negli ultimi tempi non ha più controllato in modo approfondito l'effettivo rendimento. Sulla base dei dati conosciuti possono comunque si­curamente dichiarare che quest'ultimo non supera in alcun modo l'80%.

AI di là dell'effettivo rendimento - comunque ridotto rispetto ad un operaio senza problemi fisici - la __________ è soddisfatta dell'operato dei signor RI1.

Proprio per questo fatto negli ultimi tre anni - già tenuto conto della rendita d'invalidità versata dalla CO1 - la ditta ha corrisposto i normali aumenti di categoria.

Passato da uno stipendio mensile dì fr. 2'830.- del 2001 a quello di

fr. 2'880.- nel 2002 per poi arrivare da uno stipendio mensile di

fr. 2'900.­- nel 2003 (stipendio mensile versato per 13 mensilità).

La ditta è comunque cosciente del fatto che il signor RI1 ha delle difficol­tà dovute ai postumi dell'infortunio assicurato presso il nostro Istituto.

Proprio per questo fatto cerca in tutti i modi di non affidargli lavori che ren­derebbero ancora più difficoltoso il suo operato.

II lavoro attualmente affidato viene definito come un lavoro "leggero" adatto alle attuali condizioni di salute dell'operaio.

All'interno della struttura __________ non si vedono altre soluzioni possibili."

                                         (doc. 203).

                                         La visita medica eseguita dal dott. __________ ha avuto luogo il 20 ottobre 2003.

                                         Il citato medico di __________, tenuto conto della situazione oggettivabile a livello dell'estremità superiore destra, ha giudicato RI1 ulteriormente abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità in vigore:

"  (…).

Siamo dunque a distanza di oltre 7 anni da un infortunio professionale, durante il quale l'assicurato ha subito uno schiacciamento della mano destra, risp. frattura sotto-capitale metacarpale III, vasta ferita lacero-contusa al palmo, sublussazione alla base metacarpale IV della mano dominante, disin­serzione parziale della muscolatura del tenar nonché un'apertura della guaina tendinea III, lesioni trattate con revisione, suture ed osteosintesi mediante fili di Kirschner (osso metacarpale III), lo stesso giorno.

II signor RI1 invece non ha subito delle lesioni neuro-vascolari significanti.

Stato dopo artrolisi secondaria all'AIFP III e V nel maggio 1997 e successiva rieducazione, anche a titolo stazionario, addirittura a due riprese (fino nel 1997).

Nonostante tutte le cure e malgrado la giovane età dell'assicurato, non era possibile impedire una sindrome algodistrofica secondaria, poiché favorita in modo notevole da un importante tabagismo, praticato fin oltre il 2000!

Dal marzo 2001, l'assicurato per gli esiti dell'infortunio e in qualità di operaio industriale è a benefi­cio di una rendita d'invalidità CO1 del 20% (+ IMI del 25%).

A varie riprese vengono ritenuti esigibili i lavori all'orlatrice, bordatrice, ai piccoli forni e pure alla pe­satura.

Erano scomparsi degli iniziali segni di una sindrome del tunnel carpale a destra, per cui rinviamo an­che all'esame elettro-fisiologico del 2001.

Entro il 1999 sono scomparsi pure i disturbi distrofici, ma rimasto un deficit estensorio all'AIFP III-V. La frattura sotto-capitale metacarpale III è consolidata senza alcuna posizione viziosa.

Per i risultati clinici/strumentali documentati in maggio 1999, rinviamo al 1° cpv. (riassunto degli at­ti).

Allo stato attuale (per cui rimandiamo alla fotodocumentazione dettagliata) oggettivamente riscon­triamo un trofismo muscolare simmetrico, una diminuzione della forza bruta alla mano destra nella misura del 30% (del 1999 nella misura dei 60%), un miglioramento del deficit estensorio III e IV di 5°, un aumento del deficit estensorio al V° raggio di 10°.

Tutti gli arti referti sono rimasti immutati.

Inoltre non si riscontrano dei segni distrofici o irritativi (segnatamente nessun sospetto di tendinite o epicondilite).

Anche alla compressione locale lungo tutto il braccio destro non vengono lamentati dei dolori né si notano delle reazioni antalgiche.

Anamnesticamente il signor RI1 tuttavia, la sera accusa dei disturbi saltuari, lungo la ma­no/avambraccio destri, per cui chiede di poter usufruire di un medicamento del tipo anti­reumatico/analgesico, in caso di bisogno.

La CO1 può dar seguito a questa richiesta (o Aulin o una pomata con le medesime caratteristiche, ma non tutte e due le forme insieme), sempre a condizione che il signor RI1 non sia più a dipen­denza della nicotina (secondo l'assicurato tabagismo abbandonato da 2 anni).

Per tale motivo la CO1 in data odierna ha provveduto anche per un controllo del siero.

A parte questo non sono indicate altre cure specifiche, come sedute fisioterapiche e tanto meno degli ulteriori interventi chirurgici.

II signor RI1 viene informato in modo esaustivo circa le nostre conclusioni e continua a figurare abile al lavoro nella misura della rendita in vigore (esigibilità di lavoro e tasso della menomazio­ne all'integrità invariati)."

                                         (doc. 207).

                                         Il ricorrente è stato licenziato con effetto a far tempo dal 1° aprile 2004 (cfr. doc. C).

                                         Unitamente al ricorso, è stata prodotta una dichiarazione, datata 2 aprile 2004, della ditta __________, secondo la quale non sarebbe più stato possibile offrire all'assicurato un'attività idonea a fronte della situazione della mano destra, la quale precludeva un rendimento superiore al 70% (cfr. doc. E).

                                         D'altro canto, a mente dell'insorgente, anche in attività alternative, non qualificate e leggere, il suo rendimento sarebbe limitato nella misura del 20% almeno (cfr. I, p. 4s.).

                             2.12.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.

                                         A prescindere dalla questione a sapere se il licenziamento di RI1 da parte della ditta __________ sia o meno stato determinato da ragioni inerenti l'infortunio assicurato - questione che può quindi rimanere irrisolta - i presupposti per procedere ad una revisione della rendita di invalidità non appaiono comunque adempiuti.

                                         In effetti, con riferimento al mercato generale del lavoro, esercitando un'attività sostitutiva, il ricorrente è in grado di realizzare un reddito inferiore, al massimo, del 20% a quello che egli avrebbe conseguito qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio del 1996.

                                         Attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, i rapporti 18 maggio e 26 ottobre 1999 del dott. __________ (cfr. doc. 136, p. 21s. e 152), 22 luglio e 6 ottobre 1999 del Prof. dott. __________ (cfr. doc. 141 e 149), le risultanze degli esami elettroneurografici del 20 settembre 1999 e del 19 gennaio 2001 (cfr. doc. 146 e 173), nonché, infine, il referto 20 ottobre 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 207), il quale ha riscontrato una situazione, a livello della mano destra, per certi versi persino migliore rispetto a quella esistente al momento della costituzione della rendita di invalidità - secondo questa Corte, è plausibile che RI1 sia in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa che rispetti gli impedimenti dettati dagli specialisti interpellati dall'Istituto assicuratore convenuto.

                                         In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         D'altro canto, a mente del TCA, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Non si ignorano certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01 e del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

                                         Questa Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         Del resto, va sottolineato che tanto il TFA quanto il TCA, in casi con limitazioni funzionali analoghe a quelle presentate dal ricorrente, hanno già ripetutamente deciso che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua.

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         La Corte federale stessa è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

                                         In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                             2.13.   Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. doc. 204, p. 2 e 213), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio 1996, un importo annuo di fr. 45'720.--, così come indicato dall' CO1 nella decisione su opposizione del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. 214, p. 3).

                                         Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

                             2.14.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.

                                         Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Il TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Per un certo periodo, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  (…)

3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

                                         La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

                                         La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

                                         Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:

"  (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)

                                         L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).

                                         Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:

"  (…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen"

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.

                             2.15.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I., I 312/99; DTF 126 I 76).

                                         Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000, p. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (…)."

                                         (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.6, il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

                                         In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

                                         In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

                                         Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in in due recenti sentenze, del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4 e del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621.

                             2.16.   Nella concreta evenienza, vista la necessità di fare astrazione dalla situazione salariale concreta, il reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.15.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 87; cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'928.95.

                                         In realtà, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 128 V 174, il citato reddito andrebbe adeguato al 2004.

                                         Ora, al momento attuale, nessun dato relativo al 2004, neppure parziale, è ancora stato pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Nondimeno, considerato che, per i motivi che verranno esposti qui di seguito, il reddito statistico da invalido va comunque ridotto allo stesso livello del reddito da valido, l'impossibilità di procedere all'adeguamento 2004 non ha in definitiva alcuna incidenza sull'esito finale della vertenza.

                                         Il reddito statistico da invalido supera dell'11.95% quello che il ricorrente avrebbe conseguito, senza l'infortunio, continuando a svolgere l'attività di operaio alle dipendenze della ditta __________ di __________ (fr. 45'720.--, cfr. consid. 2.13.).

                                         Qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

                                         Al riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

"  4.3

4.3.1  Pour déterminer la perte de gain subie par le recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x 4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).

4.3.2  Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.

4.3.3  En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente"

                                         In casu, sono dunque realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (cfr. STCA del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., inc. 35.2003.52, nota alle parti), in applicazione della giurisprudenza appena citata (fr. 51'928.95 decurtati dell'11.95% = fr. 45'723.44).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In tale contesto, il TFA, in una sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa U., U 124/02, ha rilevato quanto segue:

"  (…)

4.2  Bezüglich des von SUVA und Vorinstanz auf Grund eines Tabellenlohnes aus der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (LSE 1998) auf Fr. 44'084.- festgesetzten Invalideneinkommens nacht die Beschwerdeführerin geltend, dieses dürfe nicht höher angesetzt werden als das ermittelte hypothetische Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) von Fr. 41'308.-. Sie bezieht sich damit sinngemäss auf die Rechtsprechung, wonach, sofern keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass ein Versicherter sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren Einkommen begnügen wollte (vgl. ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a), und weiter anzunehmen ist, dass er angesichts einer ungenügenden Qualifikation nicht Einkünfte in der Höhe des erhobenen Durchschnittslohnes erreichen könnte, dieser Durchschnittswert - bei einer deutlichen Abweichung - um den Prozentsatz gekürzt werden dann, um welchen der vom Versicherten vor Eintritt des Gesundheitsschadens erzielte Lohn unter dem durchschnittlich ausgerichteten Lohn lag (vgl. AHI 1999 S. 240; ZAK 1989 s. 458 f. Erw. 3b; Urteil B. vom 1. März 2002, I 443/91). Indes vermag die Beschwerdeführerin aus dieser Rechtsprechung nichts abzuleiten, was ihren Standpunkt stützen könnte: Ein Rentenanspruch entfiele auch dann, wenn das Invalideneinkommen dem Valideneinkommen von Fr. 41'308.-- angeglichen würde. Entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde fehlen nämlich die Voraussetzungen für die Vornahme von Abzügen vom Invalideneinkommen. Ein leidensbedingter Abzug lässt sich nicht schon damit begründen, dass der in Betracht fallende Arbeitsmarkt gesundheitsbedingt eingeschränkt ist. Vielmehr rechtfertigt sich ein Abzug nur, wenn der Versicherte auch im Rahmen einer geeigneten leichteren Tätigkeit in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb mit einem reduzierten Lohn rechnen muss (vgl. BGE 126 V 78 Erw. 5a/bb). So verhält es sich hier jedoch nicht. Nicht gegeben sind auch die weiteren Abzugskriterien des Alters, der Dienstjahre (vgl. hiezu AHI 1999 S. 237), der Nationalität und der Aufenthaltskategorie sowie der Teilzeitbeschäftigung. Insbesondere vermag der Umstand, dass die Beschwerdeführerin aus Ex-Jugoslawien stammt, einen Abzug nicht zu begründen, verfügt sie doch über Deutsch-Kenntnisse und seit dem 1. Mai 2000 auch über die Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). Aus den in den Akten enthaltenen Stellenbewerbungen ergeben sich denn auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vermittlungsfähigkeit aus diesen Gründen eingeschränkt war.

Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass keine rentenbegründende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit besteht. (…)."

                                         A fronte della rendita di invalidità di cui è al beneficio l'assicurato, risulta che il reddito da invalido considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 36'576.--, ossia l'80% di fr. 45'720.--) è inferiore del 20% rispetto al reddito derivante dai dati statistici.

                                         A mente dello scrivente Tribunale, tale riduzione del reddito da invalido consente di tenere conto, ampiamente, di tutte le circostanze personali e professionali del caso di specie.

                                         D'altronde, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha attuato una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

                                         D'altra parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta, eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%.

                                         Inoltre, il TCA, nella già citata sentenza del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., ha applicato una deduzione del 10% ad un'assicurata, frontaliera, giudicata in grado di esercitare, senza scapito di rendimento, un'attività sostitutiva confacente, che al momento dell'emanazione della decisione impugnata aveva 61 anni.

                                         Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 36'578.75.

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 36'578.75 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 45'720.-- - risulta essere del 19.99%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2..

                                         Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 20% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.

                             2.17.   In sede di ricorso, RI1 ha postulato che l' __________ prenda a proprio carico i costi relativi a perizie ed accertamenti diagnostici, previa presentazione delle pezze giustificative (cfr. I, p. 6).

                                         Il TCA non può dare seguito alla pretesa dell'assicurato, già per il solo motivo che non è stata versata agli atti alcuna nuova documentazione medica.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.26 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2004 35.2004.26 — Swissrulings