Raccomandata
Incarto n. 35.2004.103 rs/td
Lugano 2 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 8 novembre 2004 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 ottobre 2000 RI 1 - dipendente della CO 1 e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la stessa CO 1 - mentre stava camminando è caduta improvvisamente a terra, procurandosi escoriazioni ed ematomi alle rotule (cfr. doc. 1).
Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Agli atti non risultano dei periodi di inabilità lavorativa.
1.2. Nel corso del mese di febbraio 2004 all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta determinata da disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 3).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore convenuto, con decisione formale del 13 agosto 2004, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, poiché, da un lato, essi si troverebbero in una relazione di causalità solamente possibile con l’evento infortunistico del novembre 2000 e, dall’altro, i dolori occasionali al ginocchio non rientrano nel criterio di segni ponte (cfr. doc. 8).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, l’Istituto assicuratore convenuto, l’8 novembre 2004, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione dell’8 novembre 2004 l’assicurata, il 17 dicembre 2004, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" Interpongo ricorso alle sopra citate decisioni per le ragioni esposte nelle corrispondenze personali e nelle documentazioni mediche, di cui allego copia.
La sottoscritta ha ripreso l'attività lavorativa, non utilizza più le stampelle, si sottopone alla fisioterapia ed esegue diligentemente a casa gli esercizi insegnati. L'ulcera non esiste più e mi permetto di allegare copia di quanto descritto in merito nel dizionario medico Larousse.
Mi dichiaro onesta nei confronti della CO 1 e ritengo che le decisioni di quest'ultima siano di carattere finanziario, ossia:
- infortunio = 100% a carico del Servizio sinistri
- malattia = 10% a carico della dipendente/assicurata.
Non è questo che mi interessa. La mia opposizione si riferisce a un senso di giustizia anche nei confronti dei miei medici curanti che godono del mio apprezzamento.
Ho lavorato in passato per un medico di fiducia della CO 1, dr. __________, al quale va ancora oggi tutta la mia gratitudine per i suoi esemplari insegnamenti.
Sono unicamente colpevole di aver lavorato malgrado avessi dolori al ginocchio poiché mi ritengo coscienziosa e sincera. Prima dell'infortunio non ho mai avuto problemi di nessuna natura alle ginocchia." (Doc. I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 13 gennaio 2004 l’assicurata, allegando alcuni documenti attinenti, in particolare, a fatture mediche, farmaceutiche, di taxi per recarsi a una visita medica (cfr. doc. B1-B8), ha osservato:
" (…)
Specifico innanzitutto che la mia funzione non è di "responsabile del Centro" ma bensì di segretaria. Mi si assegnano compiti oltre misura che ho sempre espletato con la volontà innata.
Riconfermo quanto già scritto nelle mie precedenti corrispondenze e aggiungo quanto segue:
1) Rilevo alla vostra attenzione che verso la fine del 2002 sono sfortunatamente scivolata e caduta sulla terrazza bagnata del Centro di formazione, battendo ancora il ginocchio destro e la testa. Avevo allora avvertito un dipendente LAINF, chiedendo la riapertura del caso, trattandosi, sempre dello stesso ginocchio. Egli mi rispose: "sei sempre per terra..." ... "riaprirò il caso". Mi fidai e personalmente errai nel non aver chiesto copia del relativo documento.
Motivi gravi, personali, non mi permettono di descrivervi la ragione esatta per la quale il collega e responsabile della LAINF non abbia compiuto il suo dovere.
2) Soffrivo molto e, dopo le cure contro il gonfiore, mi decisi di parlarne con il medico di famiglia. Il dr. __________ di __________ mi consigliò di fissare un appuntamento presso il dr. __________ di __________.
Allego copia dei conteggi riguardanti la visita del 19 febbraio 2003 e di quanto ritirato in farmacia (documenti 1 e 2). Il dr. __________ mi consigliò di portare una ginocchiera. Questo supporto mi permise di lavorare nella normalità e mi diede un sollievo non indifferente per un determinato periodo. Successivamente i dolori sono riapparsi soprattutto durante la notte al punto di farmi decidere per un controllo presso il dr. __________. Tutto il resto è già a vostra conoscenza.
Tutti i miei colleghi ticinesi o d'oltre Gottardo possono testimoniare che la ginocchiera era diventata la mia compagna inseparabile. E così non ebbi interruzioni di attività lavorativa.
3) I medici di fiducia per i quali ho lavorato in passato (CO 1 in __________), ossia dr. __________ e dr. __________, provvedevano a convocare l'assicurato per un colloquio o una visita di fiducia nei casi di dubbia diagnosi o altro. Questo era un modo di agire serio e onesto a cui il dir. __________ acconsentiva poichè era ed è una persona per bene. La LAINF non ha adottato per me questa prassi.
4) Allego copia di una precedente corrispondenza relativa a un altro caso che mi concerne e per il quale il Servizio giuridico non si è dimostrato, a mio modo di vedere, corretto (allegati 6-7-8).
5) Il dr. __________ mi ha visitata all'Ospedale __________ di __________ il 10 dicembre 2004 (vedasi allegato 4) e mi ha nuovamente convocata per il 28 gennaio prossimo (allegato 5) Egli potrà, se ritenuto opportuno, rilasciare un rapporto in merito allo stato del ginocchio. La decisione non è di mia competenza.
6) Terminerò la fisioterapia il 18 gennaio prossimo. Quest'ultima seduta era stata rinviata da parte mia il 3 gennaio scorso (Studio di fisioterapia __________ a __________ chiuso durante il periodo delle Festività) a causa di due lutti consecutivi a fine anno che hanno colpito la mia famiglia.
Continuo personalmente e quotidianamente a casa gli esercizi per migliorare la tensione muscolare. Ho ripreso già da tempo l'attività lavorativa.
7) Sono allergica a qualsiasi medicamento antinfiammatorio per cui la sofferenza è sempre stata superiore, rimediando poi con antidolorifici più blandi.
8) Riconfermo, per concludere, che quanto ho scritto non ha niente a che vedere con il pagamento o meno delle fatture che concernono i miei casi d'infortunio non riconosciuti. Ciò non mi cambia il tenore di vita.
Trattasi esclusivamente di un principio di onestà e di serietà nei miei confronti, attiva da oltre 16 anni presso la CO 1." (Doc. V)
1.7. L’assicuratore LAINF convenuto, il 7 febbraio 2005, ha precisato:
" (…)
- controparte non porta elementi nuovi sicché parte convenuta si riconferma integralmente con quanto precedentemente indicato;
- circa la scivolata occorsa alla signora RI 1 verso la fine del 2002 e la presenza di "motivi gravi, personali" nei confronti di un collaboratore del settore LAINF da parte della signora RI 1, CO 1 ritiene queste presunte critiche un tantino intempestive. Infatti, se vi fossero state delle vere difficoltà la signora RI 1 avrebbe dovuto agire (e sicuramente lo avrebbe fatto: la presente vertenza è emblematica);
- per quanto attiene all'usanza che ogni collaboratore era visitato dal medico di fiducia di CO 1 necessita sottolineare che i referti medici inerenti il caso della signora RI 1 sono stati valutati da diversi medici fiduciari di CO 1 (attivi sia nella Svizzera tedesca che in Ticino) e ciò con l'evidente scopo di garantire una valutazione oggettivamente ineccepibile;
- circa la presunta "scorrettezza" del servizio giuridico osserviamo che gli atti prodotti dalla signora RI 1 concernono una problematica di __________ cioè della protezione giuridica di CO 1 e sono pertanto estranei alle problematiche LAINF.
Sulla base di quanto sopra CO 1 chiede cortesemente la conferma della decisione impugnata." (Doc. VII)
1.8. Pendente causa il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, medicina sportiva (SSMS), in merito all’eziologia del danno alla salute presentato nel 2004 dall’assicurata al ginocchio destro (cfr. doc. VIII).
Lo scritto del Dr. __________, il cui contenuto verrà discusso nel merito della vertenza, è pervenuto il 24 febbraio 2005 (cfr. doc. IX).
Questa Corte ha chiesto ulteriori chiarimenti allo specialista, il quale ha risposto il 3 marzo 2005 (cfr. doc. X; XI).
1.9. I doc. VIII, IX, X e XI sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. XII; XIII).
L’assicurata, il 15 marzo 2005, ha rilevato:
" (…) ribadisco il mio concetto secondo cui se non fossi caduta due volte non avrei mai avuto né problemi al menisco né alla cartilagine e tanto meno dolore fisico e morale.
Ritengo che quanto descritto dai miei medici curanti, dr. __________ di __________, in data 24 maggio e 9 luglio 2004, nonché dal dr. __________ dopo l'intervento del 15 ottobre, sia più che sufficiente e determinante per giungere a una conclusione in merito al mio caso.
Ripeto che è vergognoso dover interpellare diversi medici fiduciari, come citato dal signor __________ del Diritto dei sinistri della CO 1 - la prima in Svizzera - per dimostrare da chi di dovere che "la lesione meniscale sia traumatica e a carico della LAINF."
Per quanto riguarda il problema dell'"ulcera" sono personalmente convinta, senza aver avuto reperti medici in passato, che lo sforzo del ginocchio nel camminare per lungo tempo allo scopo di non mancare al lavoro, abbia provocato un danno da parte mia inimmaginabile." (Doc. XIV)
Dal canto suo la CO 1, il 16 marzo 2005, ha puntualizzato:
" (…) sulla base delle considerazioni del dott. med. __________ ed in assenza di "segni di ponte" sarebbe improprio qualificare quanto annunciato il 13 febbraio 2004 dalla signora RI 1 di ricaduta dell'infortunio 23 ottobre 2000 poiché i dolori di cui l'assicurata si duole sono da attribuire ad un'ulcera cartilaginea - cioè problematica di natura degenerativa indipendente da un avvenimento infortunistico - divenuta sintomatica." (Doc. XV)
1.10. Il 21 marzo 2005 l’assicurata ha ribadito di essere caduta due volte, di avere forzato il ginocchio camminando, di avere appreso della menzionata ulcera nell’ottobre 2004 e di avere erroneamente pensato dapprima al lavoro che alla sua persona (cfr. doc. XVIII).
1.11. Con scritto pervenuto al TCA, il 22 marzo 2004, la CO 1 si è, infine, riconfermata nelle sue allegazioni di cui al doc. XV. Inoltre ha specificato che il concetto dell’assicurata in base al quale se non fosse caduta due volte non avrebbe problemi né al menisco né alla cartilagine dev’essere respinto, anche in riferimento a quanto attestato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XIX).
1.12. Il doc. XIX è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. XX), mentre il doc. XVIII è stato inviato, sempre per conoscenza, all’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. XXI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a negare il diritto alle prestazioni relativamente al danno al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’infortunio dell’ottobre 2000, datato 13 febbraio 2004 (cfr. doc. 3).
Più concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi al ginocchio destro si trovano o meno in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro dell’ottobre 2000 assunto dall’assicuratore infortuni.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 8 novembre 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni per le cure mediche iniziate nel mese di febbraio 2004 a causa della problematica al ginocchio destro, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentare de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Secondo la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico, rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o psichiche, per cui si crea un ostato patologico differente (cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03, consid. 3.3.).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle tavole processuali emerge che nel mese di novembre 2000 l’assicurata ha annunciato un infortunio-bagatella occorsole il 23 ottobre 2000.
Dal relativo formulario emerge che il sinistro è stato così descritto:
" Camminavo da __________, all’altezza circa di __________, verso la __________ quando la scarpa destra rimase bloccata in un tombino; caddi all’improvviso e pesantemente sull’asfalto, infortunando le ginocchia sanguinanti." (Doc. 1)
Nello stesso documento, sotto “parte del corpo lesa”, rispettivamente sotto ”natura della lesione”, figura che l’insorgente ha riportato lesioni ad ambo le ginocchia, e meglio escoriazioni ed ematomi alle rotule (cfr. doc. 1).
L’assicuratore LAINF convenuto ha erogato le prestazioni del caso (cfr. doc. 2).
Il 13 febbraio 2004 l’assicurata ha notificato all’Istituto assicuratore una ricaduta dell’evento traumatico del mese di ottobre 2000 da ricondurre a disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 3).
Il Dr. med. __________, spec. FMH fisiatria, riabilitazione, reumatologia, il 20 febbraio 2004, nel Certificato medico LAINF ha precisato:
" (…)
2. Indicazioni del paziente
Descrizione dell'infortunio e disturbi, ricaduta? Il 23.10.2000 caduta sulle ginocchia (contusione) in seguito in cura dal dott. __________ di __________. Da allora persistenza di dolori al ginocchio destro segnatamente a riposo. I disturbi si attenuano a riposo. Non gonfiori.
3. Stato generale
a) Costatazioni particolari (stato d'animo, alcool, droghe, ecc.) Nulla da rilevare b) Conseguenze di malattie e d'infortuni; anomalie corporali (invalidità) No.
4. Reperto locale
Mobilità del ginocchio destro libera, non tumefazioni o versamenti articolari. Non ipertermia. Dolenzia alla pressione sulla rima articolare mediale. Spazio articolare e tessuto osseo nella norma
5. Diagnosi
Gonalgia destra in stato dopo contusione il 23.10.00. Sospetta lesione del menisco mediale.
(Doc. 4)
Il 23 febbraio 2004 la ricorrente è stata sottoposta a una risonanza magnetica del ginocchio destro, che ha messo in luce:
" (…)
Minimo versamento intra articolare nella borsa retro patellare.
Normale rappresentazione dei legamenti crociati anteriori e posteriori e dei legamenti collaterali interno ed esterno. Non evidenti cisti di Baker.
Regolare rappresentazione del menisco esterno. Il menisco interno presenta nella parte centrale e nel corno posteriore delle alterazioni degenerative con disomogeneità del segnale e piccola fissura con decorso obliquo che raggiunge la superficie articolare inferiore. Non evidenti comunque distacchi di frammenti meniscali nell'articolazione.
Nel piatto tibiale interno si evidenzia in sede sotto condrale una piccola lesione multicistica, con ipointensità nella ponderazione T1 ed iperintensità nella ponderazione T2, con bordi ben delimitati, delle dimensioni di ca. 7 mm. La cartilagine sovrastante è leggermente irregolare, senza comunque chiare ulcere focali. Non evidenti fratture "occulte". Iniziale assottigliamento pure della cartilagine retropatellare e nel compartimento femoro-tibiale interno.
Conclusioni:
Minimo versamento intra articolare. Alterazioni degenerative con piccola fissura nel corno posteriore del menisco mediale. Piccola alterazione cistica sotto condrale da attribuire ad esiti di lesione osteocondritico del piatto tibiale interno, dove vi sono delle discrete alterazioni della cartilagine. Non evidenti lesioni post-traumatiche ai legamenti crociati, collaterali o alle strutture ossee." (doc. 11)
Il medico fiduciario della CO 1, Dr. med. __________, il 5 maggio 2004, sulla base degli atti ha preso posizione in merito alla relazione di causalità tra la ricaduta del mese di febbraio 2004 e il sinistro dell’ottobre 2000.
Egli si è così espresso:
" (…)
Wir können davon ausgehen, dass das Ereignis vom 23.10.00 ein leichtes Ereignis gewesen sein muss. Wahrscheinlich führte dieses nicht einmal zu einer Arbeitsunfähigkeit. Die jetzige Abklärung des Kniegelenkes ergab absolut keine Zeichen einer posttraumatischen Veränderung des Kniegelenkes. Insbesondere keine Bandverletzung und keine typische posttraumatische Meniskusverletzung.
Unter Berücksichtigung auch der langen Latenz seit dem Unfallereignis vor 4 Jahren, kann aus versicherungsärztlicher Sicht die Rückfallkausalität nur mit möglich, aber nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit angegeben werden." (Doc. 12)
Il 24 maggio 2004 il Dr. med. __________ ha puntualizzato che la lesione del menisco subita dall’assicurata, risultante dalla RM del febbraio 2004, va a carico dell’assicurazione infortuni anche in presenza di alterazioni degenerative del menisco (cfr. doc. 13).
Il Dr. med. __________, nuovamente interpellato dall’assicuratore LAINF convenuto, il 22 giugno 2004, ha rilevato:
" (…)
Für die Uebernahme einer Meniskusläsion, allerdings auch wenn diese degenerativ wäre, ist ein Unfallereignis oder mindestens ein sinnfälliges Ereignis die Voraussetzung. 2000 hat die Patientin ein Ereignis erlitten. Zu diesem Ereignis kann aber keine überzeugende Brückensymptomatik angegeben werden. (Wenigstens nach Aktenlage nicht). Somit müsste für die Uebernahme einer Meniskusläsion ein neues Unfallereignis oder ein sinnfäIliges Ereignis vorhanden sein, damit eine Uebernahme möglich wäre.
Fazit:
Falls kein neues sinnfäIliges Ereignis angegeben werden kann und keine klare Brückensymptomatik angegeben wird, so bleibt es nur bei der Ablehnung.
An die Brückensymptome müssen auch gewisse Kriterien verlangt werden, wie eine durchgehende Schmerzhaftigkeit, welche nicht nur zu ärztlichen Behandlungen führte, sondern auch zu Arbeitsunfähigkeiten. Gelegentliche Schmerzen im Kniegelenk, welche zu keinen Einschränkungen führten, erfüllen die Kriterien einer überzeugenden Brückensymptomatik nicht." (Doc. 14)
In uno scritto indirizzato all’assicurata del 9 luglio 2004 il Dr. med. __________, in relazione all’asserita assenza di “segni ponte”, ha affermato che “si sa benissimo che lesioni del menisco possono essere asintomatiche anche per lunghi periodi” (cfr. doc. A12).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata avverso la decisione formale del 13 agosto 2004 con cui la CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro notificati nel mese di febbraio 2004 (cfr. doc. 8, 9), l’assicuratore LAINF ha chiesto al Dr. med. __________, FMH medicina interna, sottoponendogli gli atti riguardanti il caso dell’assicurata, se i disturbi di cui soffre la stessa sono in relazione di causa almeno probabile con il sinistro del 23 ottobre 2000. Il medico, il 25 ottobre 2004, ha risposto:
" No, solo possibile.
Per essere più esatto dovremmo avere le fotocopie della cartella del Dr. med. __________ dal 23.10.2000 fino in data odierna, al fine di poter oggettivare quante volte la signora RI 1 è stata visitata da lui ed i motivi delle visite (per i segni di ponte).
Sarebbe interessante avere la videocassetta ed il referto operatorio del 15.10.2004, in quanto questo ci può aiutare a vedere che alterazioni degenerative vi sono e se ha una lesione meniscale del corno posteriore tipo radiale o orizzontale frangiato." (Doc. 15)
Il 15 ottobre 2004 l’assicurata è effettivamente stata operata presso l’Ospedale __________ di __________ dal Dr. med. __________, spec. FMH chirurgia e medicina sportiva (SSMS).
Dal rapporto relativo all’intervento di artroscopia del ginocchio destro risulta:
" (…)
Artroscopicamente si conferma la lesione meniscale, è inferiore, orizzontale, al corno post. ma il danno più importante e sicuramente la causa dei dolori è l'ulcera cartilaginea con spongiosa viva sul PT sotto la parte intermedia del corno ant. Questa zona viene abrasa ed effettuata anche una microfratturazione. Un ampio sistema plicare viene resecato. Redon per 6 ore." (Doc. 16)
Il 2 novembre 2004 il Dr. med. __________, dopo avere preso visione del rapporto d’operazione citato, si è riconfermato nella sua valutazione del 25 ottobre 2004, precisando:
" Anche l’operatore, il Dr. __________ asserisce che la maggior parte dei dolori asseriti dalla paziente non sono dovuti alla lesione meniscale ma all'importante danno alla cartilagine (ulcera di 2 cm di diametro su pavimento tibiale mediale).
Se la paziente avesse avuto quest'ulcera già in data 23 ottobre 2000, si sarebbero fatti subito degli accertamenti come ad esempio un'artroscopia diagnostica." (Doc. 17)
Con decisione su opposizione dell’8 novembre 2004 l’Istituto assicuratore convenuto ha confermato il rifiuto di erogare prestazioni assicurative per la problematica al ginocchio destro annunciata nel mese di febbraio 2004 (cfr. doc. A1).
Il 21 febbraio 2005 questo Tribunale ha interpellato il Dr. med. __________, al quale è stato chiesto se il danno alla salute presentato dall’assicurata al ginocchio destro nel 2004 è, con probabilità preponderante, di origine post-traumatica (in relazione a un infortunio – caduta per terra sulle ginocchia – del 23 ottobre 2000) o morbosa degenerativa (cfr. doc. VIII).
Questa la risposta fornita dal succitato specialista il 23 febbraio 2005:
" (…)
Ho sottoposto la paziente ad intervento operatorio il 15.10.2004 durante il quale è stata confermata la lesione meniscale mediale al corno posteriore del gin. des., secondo me di sicura origine traumatica.
Il danno cartilagineo invece (si era formata un'ulcera sul piatto tibiale, sotto la parte intermedia e anteriore del menisco), non è di origine traumatica bensì degenerativa.
La paziente aveva sì subito un trauma distorsivo il 23.10.2000 al quale può essere attribuita la lesione meniscale; però il danno cartilagineo non è di origine post-traumatica.
In questo senso ho anche parlato da subito con la paziente.
Sono dell'avviso che la lesione meniscale vada a carico dell'assicurazione LAINF e il danno cartilagineo vada a carico della Cassa Malati." (Doc. IX)
Il TCA, il 1° marzo 2005, ha posto i seguenti nuovi quesiti al Dr. med. __________:
" 1.Per quali motivi la lesione meniscale mediale al corno posteriore del ginocchio destro è secondo lei di sicura origine traumatica;
2.Come spiega che la lesione meniscale si sia verificata circa 4 anni
dopo il sinistro dell’ottobre 2000." (Doc. X)
Il 3 marzo 2005 il medico ha indicato:
" ad 1. La lesione meniscale mediale è di sicura origine traumatica in
quanto è localizzata al corno posteriore del menisco mediale e non ci sono altre lesioni degenerative sia sul menisco mediale che sul menisco lat. Questo mi induce a pensare che la lesione meniscale sia traumatica e non degenerativa.
ad 2. Come già accennato nella mia prima lettera del 23.2.05 non è la sintomatologia meniscale che ha portato all'artroscopia bensì l'ulcera cartilaginea situata lontana dalla lesione meniscale che è diventata sintomatica ed ha fatto pensare in primo luogo ad un danno meniscale. Ci sono tante persone che hanno lesioni meniscali delle quali non si accorgono perché non sono sintomatiche. Con questo si può anche pensare che, se la paziente non avesse avuto il problema cartilagineo, non sarebbe arrivata o sarebbe eventualmente arrivata solo più tardi ad un'artroscopia per sanare la lesione meniscale quando questa sarebbe stata più ampia." (Doc. XI)
2.8. La CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica al ginocchio destro annunciato dall’assicurato nel mese di febbraio 2004, poiché, fondandosi sulle valutazioni dei propri medici fiduciari, Dr. med. __________ e __________, nonché sul rapporto operatorio del Dr. med. __________, ha ritenuto l’esistenza di un nesso causale naturale fra l’infortunio del mese di ottobre 2000 e i citati disturbi soltanto possibile. Inoltre l’assicuratore LAINF ha indicato di aver rilevato l’assenza di giustificativi attestanti la presenza di segni ponte (cfr. doc. A1, 8).
L’insorgente, dal canto suo, sulla base dei rapporti del Dr. med. __________ del 24 maggio e 9 luglio 2004, non considera che la lesione al menisco sia stata provocata da una malattia, bensì da un evento traumatico (cfr. doc. I; A3; A12; A13).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).
Il TFA ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.9. Nella presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ - che, del resto, l’assicurata medesima ha proposto di interpellare (cfr. doc. V) - può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.
Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il Dr. med. __________, come visto al considerando 2.7., già durante l’artroscopia del 15 ottobre 2004, ha rilevato che l’assicurata era sì affetta da lesione meniscale mediale, ma che, tuttavia, il danno più importante e sicuramente la causa dei dolori al ginocchio destro era l’ulcera cartilaginea con spongiosa viva sul PT sotto la parte intermedia del corno anteriore (cfr. doc. 16; consid. 2.7.).
Lo specialista, rispondendo, poi, ad alcuni quesiti posti dal TCA in merito all’eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente al ginocchio destro (cfr. doc. VIII, X; consid. 2.7.), ha precisato che la lesione meniscale mediale è di sicura origine traumatica, in quanto è localizzata al corno posteriore del menisco mediale e non ci sono altre lesioni degenerative sia sul menisco mediale che sul menisco laterale.
Egli ha, però, indicato che non è stata la sintomatologia meniscale a portare all’artroscopia, bensì l’ulcera cartilaginea che è di origine degenerativa e non post-traumatica ed è situata lontana dalla lesione meniscale.
Il medico ha anche specificato che in tali condizioni si può pensare che se l’assicurata non avesse avuto il problema cartilagineo, non sarebbe arrivata o sarebbe eventualmente arrivata solo più tardi a un’artroscopia per sanare la lesione meniscale, quando questa sarebbe stata più ampia (cfr. doc. IX, XI, consid. 2.7.).
L’opinione del Dr. med. __________, secondo cui, dunque, i dolori accusati dall’insorgente al ginocchio destro a decorrere dal mese di febbraio 2004 - che hanno poi condotto all’artroscopia sono dovuti a un’ulcera cartilaginea di origine morbosa e non alla lesione meniscale, non contiene, come risulta da quanto appena esposto, contraddizioni. Essa presenta, altresì, tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, lo specialista ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato, da una parte, a negare che i disturbi al ginocchio destro fatti valere dalla ricorrente nel mese di febbraio 2004 possano essere dovuti alla lesione meniscale di origine traumatica, dall’altra, ad affermare che tali dolori sono da far risalire all’ulcera cartilaginea di origine degenerativa in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.
In proposito va d’altronde osservato che la risonanza magnetica eseguita al ginocchio destro dell’assicurata il 23 febbraio 2004 aveva messo in luce che il menisco esterno era regolare e che quello interno presentava delle alterazioni degenerative con una piccola fessura, ma che comunque non erano evidenti distacchi di frammenti meniscali nell’articolazione. Per contro nel piatto tibiale interno si evidenziava una piccola alterazione cistica e delle discrete alterazioni della cartilagine (cfr. doc. 11; consid. 2.7.).
La valutazione del Dr. __________, secondo cui l’annuncio dei disturbi del febbraio 2004 è stato determinato dall’ulcera cartilaginea di origine morbosa e non dalla lesione meniscale, in quanto, quest’ultima, nonostante sia di origine traumatica, non era ancora così ampia da provocare dolori e richiedere l’artroscopia, è confermata anche dall’assenza di sintomi “ponte” tra il sinistro dell’ottobre 2000 e la problematica al ginocchio destro notificata nel febbraio 2004, come affermato dai medici fiduciari della CO 1, Dr. med. __________ e __________ (cfr. consid. 2.7.).
Secondo la giurisprudenza federale una ricaduta viene assunta da un istituto assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA del 9 dicembre 2004 nella causa M., U 344/03, consid. 3.2.2.; 3.3.).
Il TFA, in una sentenza del 24 ottobre 2001 nella causa A., U 458/00, ha stabilito che l’assicuratore LAINF non era responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche STFA del 24 maggio 2004 nella causa S., U 296/03, consid. 2.1.1.).
In un ulteriore giudizio del 20 ottobre 2004 nella causa M., U 281/03, l’Alta Corte, pur non potendo ammettere il nesso di casualità naturale per altri motivi, ha indicato che tra i disturbi cervicali fatti valere nel 2001 da un assicurato e l’incidente della circolazione di cui era rimasto vittima nel 1997, di primo acchito, poteva essere dedotta l’esistenza di una sintomatologia “ponte”. Il TFA ha, in particolare, rilevato:
" (…) È infatti provato che l'assicurato, a partire dall'incidente, ha regolarmente indicato al proprio medico curante l'esistenza della problematica in esame e che quest'ultimo lo ha sottoposto alle cure del caso.
Al riguardo va precisato che il fatto che la notifica dei dolori non sia
avvenuta in occasione di ogni visita medica, non può comportare da solo, come ritenuto dal Tribunale cantonale, la negazione dell'esistenza di tale sintomatologia: concludere in tal senso appare eccessivamente formale.
In effetti, a mente di questa Corte non risulta in alcun modo dalle
dichiarazioni del prof. R.________ che, per essere riconosciuta quale
"sintomatologia ponte" tra infortunio e ricaduta, la presenza dei disturbi doveva essere ininterrotta. Dalle affermazioni dello specialista si deduce per contro che i sintomi devono essersi presentati perlomeno con una certa regolarità. Infatti egli ha espressamente affermato che il problema centrale era quello di stabilire se nel periodo dall'agosto 1997 al febbraio 2002 l'assicurato avesse presentato, eventualmente in forma attenuata, sintomi e/o segni compatibili con disturbi residui nel segmento cervicale.
Considerato poi che il ricorrente soffriva di diversi altri disturbi persistenti, anche importanti, non riguardanti l'infortunio, e che egli ha subito alcuni interventi chirurgici, è senz'altro verosimile che in alcuni momenti altre malattie fossero per il paziente del tutto prioritarie." (STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U 281/03)
Nel caso di specie l’assenza di una sintomatologia ponte tra l’infortunio dell’ottobre 2000 e la ricaduta del febbraio 2004 che permetta di riconoscere un nesso di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio destro annunciati nel 2004 e il sinistro del 2000 è dimostrata dal fatto che dagli atti non risulta che l’assicurata abbia necessitato di particolari cure dopo la chiusura del caso relativo all’evento traumatico del 2000.
La ricorrente nello scritto del 13 gennaio 2005 a questa Corte ha, poi, indicato di essere scivolata verso la fine del 2002 sulla terrazza bagnata del Centro di formazione della CO 1, battendo il ginocchio destro e la testa, e che, malgrado la sua richiesta di riapertura del caso a un dipendente LAINF della CO 1, lo stesso non ha proceduto in tal senso (cfr. doc. V).
Dapprima va evidenziato che l’assicurata ha allegato questa circostanza per la prima volta solo pendente causa dinanzi al TCA.
In ogni caso, comunque, e a prescindere dalle questioni di sapere se essa ha informato o meno la persona competente e per quali motivi tale evento non risulta notificato, l’eventuale caduta del 2002 risulta irrilevante ai fini della presente vertenza. Infatti dalla documentazione agli atti si evince che l’insorgente ha consultato unicamente una volta, il 19 febbraio 2003, il Dr. med. __________, il quale le avrebbe consigliato di portare una ginocchiera (cfr. consid. 1.6., doc. V, B1, B2).
Inoltre dal febbraio 2003 al febbraio 2004, quando è stata annunciata la ricaduta, è comunque trascorso un anno in cui non risulta che la ricorrente abbia accusato disturbi particolari che abbiano richiesto cure o causato un’incapacità lavorativa.
Quanto affermato dal medico consultato dall’assicurata, Dr. med. __________, non è poi tale da inficiare né la valutazione del Dr. __________, né quella dei Dr. med. __________ e __________.
Il Dr. med. __________, da un lato, non ha in alcun modo motivato la propria asserzione secondo cui la lesione meniscale deve essere posta a carico dell’assicurazione infortuni (cfr. doc. 13; consid. 2.7.). Dall’altro, quanto è stato dichiarato nel Certificato medico LAINF del 20 febbraio 2004, ossia che dall’epoca della caduta dell’ottobre 2000 vi è “persistenza di dolori al ginocchio destro segnatamente a riposo. I disturbi si attenuano a riposo. Non gonfiori” (cfr. doc. 4; consid. 2.7.), corrisponde semplicemente a quanto indicato dalla paziente (cfr. doc. 4).
Inoltre ciò è contraddetto dalle asserzioni del Dr. med. __________ stesso di cui allo scritto del 9 luglio 2004. In effetti il medico ha precisato che “si sa benissimo che lesioni del menisco possono essere asintomatiche anche per lunghi periodi” (cfr. doc. A12), confermando, così, che l’assicurata non ha accusato particolari disturbi dopo la chiusura dell’infortunio del 2000.
Giova, infine, rammentare, per quanto attiene al fatto che la ricorrente prima dell’infortunio del 2000 non avrebbe mai avuto problemi alle ginocchia (cfr. doc. I), che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.10. In simili condizioni, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.), un legame causale tra i disturbi al ginocchio destro notificati dall’assicurata alla CO 1 nel mese di febbraio 2004, che hanno poi condotto all’artroscopia eseguita nel mese di ottobre 2004, e l’infortunio dell’ottobre 2000 assunto dall’assicuratore LAINF, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità della CO 1 relativamente a tale problematica.
La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti