Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2005 35.2004.101

6 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,232 parole·~26 min·2

Riassunto

assicurato colpito alla spalla destra da una botola, riporta rottura cuffia dei rotatori. Nel decorso post-infortunistico, insorgenza di disturbi psichici. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) fra l'affezione psichica e il sinistro assicurato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.101   mm/ss

Lugano 6 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 8 novembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A far tempo dal 1° novembre 2002, l'CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d'invalidità del 15%, per tenere conto dei postumi residuali di un infortunio al polso sinistro occorsogli il 22 luglio 1999.

                               1.2.   In data 16 gennaio 2003, l'assicurato – all'epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 – è stato colpito alla spalla destra da una botola che si era improvvisamente richiusa (cfr. doc. 11).

                                         Il 28 maggio 2003, RI 1 si è sottoposto ad un intervento artroscopico di decompressione sottoacromiale e di sutura della cuffia dei rotatori con miniopen.

                                         La diagnosi intraoperatoria è stata quella di sindrome da conflitto sottoacromiale con rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra (cfr. doc. 9).

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.3.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 28 settembre 2004, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità combinata del 25% a decorrere dal 1° settembre 2004, nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 15%.

                                         L'CO 1 ha parimenti negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati da RI 1, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l'infortunio del gennaio 2003 (doc. 96).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell'assicurato (doc. 100), l'assicuratore LAINF, in data 8 novembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 103).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2004, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto che, ordinata una perizia giudiziaria, l'CO 1 venga condannato a riconoscere la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi psichici di cui egli soffre (cfr. I).

                               1.5.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il 16 gennaio 2003 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla patologia psichica presentata dal ricorrente, si determinano comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l’8 novembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto l’infortunio assicurato è accaduto il 16 gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.7.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.7.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.7.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.7.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.8.   Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi psichici di cui soffre RI 1 si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 16 gennaio 2003.

                                         Incontestato è invece il fatto che gli stessi disturbi non costituiscono una naturale conseguenza del pregresso sinistro del luglio 1999.

                               2.9.   In data 16 gennaio 2003, l'assicurato è stato colpito alla spalla destra da una botola che si era improvvisamente richiusa.

                                         Qualche giorno più tardi, il 20 gennaio 2003, egli ha consultato il proprio medico curante, dott. __________ di __________, il quale ha constatato dolore alla palpazione ed un blocco articolare nei movimenti (doc. 26).

                                         A far tempo dal 1° aprile 2003, il ricorrente è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro, lavoro che è stato poi ripreso in misura del 50% durante il periodo 1°-31 maggio 2003

                                         (cfr. doc. 4).

                                         Visto l'insuccesso delle cure conservative, nel corso del mese di maggio 2003, RI 1 è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica presso la Casa di cura "__________" di __________, esame che ha mostrato un, citiamo: “sottile film liquido nella borsa sub-acromion deltoidea di significato reattivo, infiammatorio. Il tendine del sovraspinato non presenta soluzioni di continuità né segni di avulsione, la tessitura tendinea mostra incremento globale della intensità di segnale per fenomeni tendinosici" (allegato al doc. 26).

                                         Il 28 maggio 2003, presso il __________, è stato effettuato un intervento artroscopico di decompressione sottoacromiale e di sutura della cuffia rotatoria con miniopen (cfr. doc. 9).

                                         Nel corso dell'estate 2003, RI 1 è stato licenziato dalla ditta __________ (doc. 10).

                                         Successivamente, egli ha iniziato a lamentare dei disturbi di tipo ansioso-depressivo (cfr. doc. 11).

                                         Su ordine dell'CO 1, in data 9 settembre 2003, l'assicurato è stato sottoposto ad una artro-risonanza magnetica presso l'Ospedale regionale di __________.

                                         Dal relativo referto si evince che è stata evidenziata la presenza di segni compatibili con una piccola rottura trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato, di segni di tendinopatia del sovraspinato ed esiti dopo intervento chirurgico a livello del tendine, nonché di discrete alterazioni degenerative nell'articolazione acromio-claveare (doc. 19).

                                         Il 17 novembre 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha predisposto una cura presso la Clinica di giorno delle __________ della durata di 3-4 settimane

                                         (cfr. doc. 36).

                                         Dal certificato 26 gennaio 2004 delle __________ emerge che la terapia ha dovuto essere interrotta anzitempo in ragione della scarsa collaborazione dimostrata dall'insorgente:

"  (...)

Ogni tentativo di trattamento ha scatenato una sintomatologia dolorosa tale da impedire qualsiasi provvedimento proposto. Risulta impossibile mobilizzare la spalla del paziente o richiedere esercizi attivi in scarico. Il paziente ha richiesto, attraverso il medico curante, una riduzione dell'intensità del trattamento. Da segnalare inoltre che il paziente si reca presso la nostra struttura in autonomia alla guida della proprio auto (compie con disinvoltura tutte le manovre necessarie ad entrare ed uscire dal posteggio) e che durante la permanenza nella nostra sede è costretto più volte a spogliarsi e rivestirsi e mai è stata necessaria la nostra assistenza. Queste ultime osservazioni non concordano con quanto rilevato in condizioni di valutazione clinica dove risulta impossibile compiere movimenti semplici e dove risulta 0 l'indice di attività quotidiane. La fiducia nel trattamento e la disponibilità a sottoporsi ad esso risultano non compatibili con un trattamento in regime di day-hospital, le cui possibilità di ottenere risultati positivi ci sembrano improbabili, proponiamo pertanto la sospensione del trattamento ed una rivalutazione del caso."

                                         (cfr. doc. 48).

                                         In data 11 febbraio 2004 è nuovamente stata eseguita una artro-RM della spalla destra, accertamento che ha posto in luce una piccola breccia, interpretata quale microlesione, a livello del tendine del sovraspinato nell'ambito di una tendinosi (doc. 55).

                                         A contare dal 23 marzo 2004, RI 1 è entrato in cura presso la Clinica psichiatrica di giorno diretta dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dove è stato sottoposto a terapia infusionale con antidepressivi e ansiolitici, coadiuvata da un sostegno psicoterapico (doc. 66 e 73).

                                         Il 27 aprile 2004 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita sempre dal dott. __________.

                                         All'esame clinico, il medico __________ ha osservato una mobilità del braccio destro fino ad un massimo di 90°, sia per l'elevazione che per l'abduzione.

                                         L'assicurato, il cui stato di salute è stato giudicato ormai stabilizzato, è stato dichiarato abile al lavoro per delle attività non gravose per il braccio infortunato (doc. 76).

                                         Con decisione formale del 28 settembre 2004, a RI 1 è stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 25%, tenuto conto dei soli postumi somatici alla spalla destra ed al polso sinistro (doc. 96).

                             2.10.   In casu, l'CO 1, con la decisione su opposizione impugnata, ha lasciato aperta la questione a sapere se le turbe psichiche lamentate da RI 1, costituiscano una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 16 gennaio 2003, siccome, in ogni caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguato (cfr. doc. 103, p. 4).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l'assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 9 settembre 2004, allestito dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. E).

                                         Quest'ultima specialista ha diagnosticato una reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento, presente a partire dall’estate del 2003. Essa non ha tuttavia approfondito l'aspetto eziologico, limitandosi ad affermare che le turbe psichiche lamentate sono insorte posteriormente all'infortunio del gennaio 2003.

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la questione riguardante la natura delle turbe psichiche di cui è portatore l'insorgente, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che queste ultime costituiscano una naturale conseguenza dell'infortuno assicurato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 68, consid. 3c), aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss.

                                         Siccome quella dell'adeguatezza del nesso di causalità è una questione squisitamente giuridica, la richiesta dell’insorgente di essere sottoposto a perizia psichiatrica si rileva superflua.

                             2.11.   Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

                                         La dinamica dell'evento infortunistico del 16 gennaio 2003 risulta chiaramente dal rapporto ispettivo del 31 luglio 2003 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:

"  Il fatto mi è capitato s.e. il 16.1.2003 presso il magazzino della ditta __________ a __________. Dovevo sollevare una botola, questa però non si apriva completamente e si richiudeva improvvisamente colpendomi alla spalla destra.

Inizialmente non ho dato peso a quanto mi era capitato, pensavo che il tutto si sarebbe risolto nello spazio di pochi giorni. Inoltre temevo a notificare un infortunio per paura di perdere il posto di lavoro.

Ho tenuto i dolori alla spalla destra per alcuni giorni, poi gli stessi peggioravano sempre di più e alla fine mi sono deciso a consultare il dr. __________ di __________. Questo avveniva una diecina di giorni dopo il fatto"

                                         (doc. 11).

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al limite della categoria inferiore.

                                         A mero titolo di paragone, si ricorda che il TFA, in una sentenza del 3 giugno 2004 nella causa R., U 119/02, ha considerato di media gravità all’interno della categoria media, l’infortunio in cui un assicurato è stato parzialmente schiacciato da una lastra di granito del peso di 3 quintali, mentre stava sganciandola dalla gru del camion su cui si trovava, riportando una contusione toraco-addominale con sanguinamento del polo inferiore del rene sinistro e una frattura delle coste basali a sinistra.

                                         La Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5 metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U 244/96).

                                         Sempre il TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U 38/89, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri. L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare ed al torace nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei minuti grazie all'ausilio di una gru.

                                         Secondo questo Tribunale, queste ultime tre fattispecie presentano un grado di gravità superiore rispetto a quella sub judice.

                                         Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

                                         Per ammettere l'adeguatezza fra l'evento del gennaio 2003 ed il danno alla salute psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

                                         In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4).

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Il sinistro del 16 gennaio 2003 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         A titolo di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l'assicurato rimase imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti gravi fra i suoi protagonisti, in cui l'autovettura dell'assicurato si capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure ancora trattandosi di un'assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio. L'interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA del 2 agosto 1994 nella causa G.,

                                         U 81/94).

                                         Per contro, non ne ha ammesso la realizzazione, ad esempio, in una sentenza del 22 aprile 2002 nella causa M., U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano sinistra era rimasta imprigionata fra gli ingranaggi di un doppio rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.

                                         Quelle riportate dal ricorrente - una contusione della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         Per quanto concerne la cura medica, dalle tavole processuali risulta che, dopo i primi trattamenti conservativi praticatigli dal dott. __________ (infiltrazioni con steroide; cfr. doc. 26), RI 1 è stato sottoposto il 28 maggio 2003 ad un intervento artroscopico alla spalla destra (cfr. doc. 9).

                                         Nel prosieguo, l'assicurato ha essenzialmente effettuato alcuni cicli di fisioterapia, dapprima a casa propria (cfr. doc. 11), successivamente presso la Clinica di giorno di __________ (terapia che ha però dovuto essere interrotta a causa di una mancanza di collaborazione, cfr. doc. 48) e, su base ambulatoriale, presso la Casa di cura "__________" di __________ (cfr. doc. 62).

                                         In occasione della visita medica del 27 aprile 2004, il dott. __________ - tenuto conto del referto oggettivato grazie alle artro-risonanze magnetiche eseguite, rispettivamente, il 9 settembre 2003 (doc. 19) e il 17 febbraio 2004 (doc. 55) - ha proceduto alla definizione del caso, rilevando di non avere ulteriori cure mediche da proporre (cfr. doc. 76, p. 2).

                                         Alla luce di quanto precede, non può dunque essere sostenuto che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga o che essa abbia avuto un decorso sfavorevole originando rilevanti complicazioni, tenuto conto anche del fatto che la situazione somatica è stata negativamente condizionata dalla problematica psichica, insorta all'inizio dell'estate 2003 (cfr., a quest'ultimo proposito, i certificati 18.7.2003 del dott. __________ e del __________ di __________, acclusi al doc. 7).

                                         RI 1 ha presentato una totale incapacità lavorativa durante un anno e quattro mesi (fatta eccezione per il mese di maggio 2003, in cui l'inabilità è stata del 50%) e, a far tempo dal 1° settembre 2004, dichiarato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva adeguata, è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità combinata del 25% (cfr. doc. 96).

                                         Visto quanto precede, questa Corte non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato.

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha del resto considerato inadempiuto questo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito, posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

                                         Infine, il TCA può esimersi dall'esaminare oltre se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso, visto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla patologia psichica), ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., succitata).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l'infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

                                         Non è pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria responsabilità al riguardo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.101 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2005 35.2004.101 — Swissrulings