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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2004 35.2003.60

9 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,024 parole·~25 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.60   mm/tf

Lugano 9 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 26 maggio 2003 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 marzo 2000, l'impresa di costruzioni __________ ha informato l'__________ che il proprio dipendente __________, il 17 marzo 2000, "mentre scendeva dall'impalcatura, scivolava dalla scala e si agganciava al ponteggio ma finiva con il ginocchio sinistro e la spalla destra addosso ai montanti dell'impalcatura" (doc. _).

                                         Stando al certificato 29 marzo 2000 del dott. __________, l'assicurato ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con sospetta lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore (cfr. doc. _).

L'artroscopia eseguita il 3 aprile 2000 ha confermato la presenza di una lesione meniscale a sinistra (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 14 giugno 2000, mentre __________ è stato giudicato in grado di riprendere il proprio lavoro dal 15 giugno 2000 (cfr. doc. _ e _).

                               1.2.   Nel corso del mese di giugno 2002, il datore di lavoro di __________ ha annunciato all'__________ una ricaduta dell'evento infortunistico del marzo 2000, facendo accenno a dei disturbi alla spalla destra (cfr. doc. _).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 29 gennaio 2003, ha negato la propria responsabilità relativamente alla problematica alla spalla destra, difettando un legame di causalità naturale con l'evento infortunistico del 17 marzo 2000 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (doc. _), l'__________, in data 26 maggio 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2003, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità intera, argomentando:

"  La presente fattispecie risulta estremamente complessa a motivo del sovrapporsi di più problematiche.

In primo luogo, e non è un fattore di poco conto, si deve osservare che il signor __________ ha parecchie difficoltà nel comprendere la lingua italiana e nel farsi comprendere dai propri interlocutori in questa lingua. Questo semplice dettaglio ha sin dall'inizio compli­cato i contatti tra l'assicurato ed i medici curanti come pure tra l'assicurato e l'assicurato­re. Ha pure contribuito a creare una innegabile diffidenza reciproca.

Un secondo elemento che ha complicato il caso è il fatto che in un primo tempo il signor __________, benché avesse esplicitamente menzionato l'urto tra la spalla ed i montanti dell'impalcatura in occasione del primo infortunio, non si è lamentato per i dolori risentiti alla spalla.

Neppure nella primavera del 2001, allorquando descrive i dolori sopraggiunti alla spalla al proprio medico curante dottor __________, il ricorrente menziona l'infortunio.

Sulla base di questi elementi la __________ ha ritenuto di poter sbrigativamente chiudere il caso rifiutando con la decisione impugnata le prestazioni assicurative per la spalla de­stra in quanto non direttamente legate agli eventi infortunistici

Nella realtà dei fatti la serietà del ricorrente che

- ha voluto dapprima minimizzare i dolori alla spalla cercando di

  riprendere al più pre­sto l'attività lavorativa e

- in un secondo tempo si è sottoposto ad accertamenti più

  approfonditi alla spalla sen­za preoccuparsi di sapere quale

  assicurazione avrebbe dovuto assumere il caso

  si ritorce contro di lui quasi fosse un simulante che, ex post,

  ricostruisce eventi infortuni­stici con il solo scopo di assicurarsi la

  miglior rendita possibile.

Come se tutto quanto sopra esposto non bastasse ancora si osserva che la pratica è ulteriormente complicata dal fatto che i due eventi infortunistici succedutisi nel 2000 hanno provocato più lesioni che hanno tutte conosciuto decorsi alquanto complicati. E così alla decisione su opposizione che qui ci occupa è seguita una nuova decisione formale della __________, decisione datata 30 luglio '03, contro la quale il ricorrente ha pure interposto tempestiva opposizione.

(…).

Trovandosi confrontato con le prime incomprensioni il signor __________ ha fatto di tutto per fugare i dubbi sorti nei suoi confronti. E' importante sottolineare in questo contesto come il ricorrente abbia sempre richiesto alla __________ una valutazione complessiva del suo ca­so. Anche con la propria opposizione alla decisione del 30 aprile l'assicurato ha chiesto innanzitutto "che si abbia a far capo ad un nuova valutazione medica esterna allo scopo di fare

chiarezza sul suo caso".

La __________, dal canto suo, non ha mai ritenuto di dover dar seguito a questa richiesta ne­gando ai disturbi attualmente risentiti un nesso causale adeguato con gli infortuni sopra menzionati senza disporre di alcun valido argomento a questo riguardo che andasse ol­tre il fatto della mandata tempestiva segnalazione dei dolori alla spalla.

La decisione della __________, che non è suffragata da alcun elemento probatorio, risulta per contro contraddetta dal certificato medico rilasciato dal dottor __________ il 15 luglio 2003 come pure dalla cartella clinica del dottor __________ che in data 22 5 2003 rileva che la rottura della cuffia "potrebbe anche quadrare con un avvenimento infortunistico".

Anche la preghiera esplicitamente formulata dal dottor __________ all'attenzione della __________ "di ancora rivalutare le sue responsabilità nei confronti del paziente e ancora indagare sull'avvenimento infortunistico" è rimasta senza alcun seguito. La __________ si permette di considerare chiuso il caso sulla base dell'indicazione del dr. __________ nell'ambito della sua visita di chiusura del 21 marzo 2003:

"Per quanto concerne la spalla destra, questo caso deve essere annunciato alla Cassa malattia".

Vi è di più. Costatando l'insensibilità della __________ il ricorrente, per il tramite dal sotto­scritto legale, ha cercato di ottenere valutazioni complessive sul caso rivolgendosi per maggiori chiarimenti ai diversi medici che, per un motivo o per un altro, lo avevano in cu­ra. L'esito di queste richieste, come si evince dalla documentazione annessa, non può non lasciare esterrefatti. In pratica nessun medico osa, è il caso di dirlo, contraddire la __________!

Tra fine maggio ed inizio giugno sono stati interpellati i dottori __________, __________ e __________. Le risposte scritte prodotte agli atti sono eloquenti. Dal canto suo il dottor __________ ha ribadito telefonicamente la propria posizione menzionata nella cartella clinica già ripor­tata più sopra.

(…).

Giusta l'articolo 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi di un infortunio. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato.

A norma dell'articolo 16 LAINF l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavo­rare a seguito di infortunio o di malattia professionale ha pure diritto all'indennità giorna­liera.

Da ultimo, secondo l'art. 18 LAINF l'assicurato che diventa invalido ha diritto ad una rendita.

Nel caso in esame si contesta che la __________ abbia fatto tutto quanto necessario per ga­rantire all'assicurato la cura appropriata per i postumi degli infortuni subiti ed esaminato con la necessaria attenzione l'eventuale esistenza dei presupposti per riconoscere una rendita d'invalidità.

Certificati medici recenti continuano ad attestare un'inabilità lavorativa completa per il ri­corrente. L'assicuratore LAINF è tenuto a fornire prestazioni se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

La __________ ha escluso l'esistenza di un simile rapporto di causalità in modo del tutto sbri­gativo ed ingiustificato. Pure senza alcuna valida motivazione ha negato all'assicurato un approfondimento della sua problematica atta a stabilire l'esistenza o meno del rap­porto di causalità naturale ed adeguato, rapporto del resto indicato come più che plausi­bile dal dottor __________.

II legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Le sofferenze lamentate attualmente dal ricorrente tanto alla mano quanto alla spalla trovano una chiara legittimazione nelle notifiche d'in­fortunio agli atti. Nel caso in esame è pure dato il requisito dell'adeguatezza e della cau­salità dal momento che, sulla base degli accertamenti del dottor __________, si deve ritenere che il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di vero­simiglianza.

Si chiede in ogni caso l'assunzione in questa sede di un'approfondita e completa perizia medico-specialistica che abbia a pronunciarsi chiaramente e definitivamente il merito. La __________ ha infatti leso il proprio dovere di accertamento puntuale del caso, nonché il diritto di essere sentito dall'assicurato, allorquando si è limitata a giustificare la propria deci­sione sulla base di indicazioni parziali, addirittura speculando sul fatto che il signor __________ non ha indicato nel 2001 l'infortunio quale causa dei dolori risentiti alla spalla.

Il tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che in materia di prestazioni dall'articolo 4 CF, rispettivamente 6 CEDU non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

L'amministrazione ed il giudice, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, pos­sono fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Pur tuttavia l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove devono sottostare ad esigenze parti­colarmente severe (DTF 122 V 157).

Nel caso in esame si contesta decisamente che la __________ disponga di simili atti. È pure di particolare importanza osservare che il signor __________ non ha nemmeno richiesto un'analisi esterna del suo caso; si è semplicemente limitato a richiedere un'analisi com­pleta del suo caso, analisi che non si soffermasse all'esame di questo o quell'aspetto specifico e che in particolare si pronunciasse in modo chiaro sulla causalità naturale ed adeguata tra i disturbi innegabilmente riscontrati ancor oggi e gli infortuni subiti nel 2000. Si insiste pertanto in questa sede nella stessa richiesta. Va da sè che alla luce della situazione venutasi a creare l'auspicata perizia dovrà ora essere eseguita da un ente esterno alla __________.

(…).

Attualmente il signor __________ risulta ancora inabile al lavoro in misura totale. Chiede per­tanto di essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità intera; in base all'esito della perizia qui decisamente auspicata si riserva sin d'ora la facoltà di modificare la propria richiesta limitandosi, se del caso, alla richiesta di una rendita parziale o alla richiesta di un'indennità giornaliera sino alla guarigione" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                                         in diritto

                                         Nello stesso documento, sotto "parte del corpo lesa", rispettivamente, sotto "natura della lesione", figura che l'assicurato ha riportato una forte contusione al ginocchio sinistro.

                                         Il 20 marzo 2000, il ricorrente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, generalista, il quale ha posto la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro con sospetta lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore (cfr. doc. ), diagnosi peraltro pure condivisa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della consultazione del 29 marzo 2000 (cfr. doc._).

                                         In data 3 aprile 2000, __________ è stato sottoposto ad una artroscopia diagnostica da parte del dott. __________, che ha confermato la presenza di una lesione del menisco mediale, trattata con una meniscectomia (cfr. doc. _).

                                         L'11 maggio 2000 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha constatato la persistenza di disturbi funzionali al ginocchio sinistro (cfr. doc. _).

                                         Il medico curante ha chiuso la cura medica a contare dal 14 giugno 2000 (cfr. doc. _) ed ha dichiarato l'insorgente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 15 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                                         In data 12 giugno 2002, la ditta __________ ha notificato all'__________ una ricaduta dell'evento traumatico del marzo 2000 da ricondurre a disturbi alla spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Dalle tavole processuali emerge che __________, nel mese di giugno 2001, è stato sottoposto ad una risonanza magnetica della spalla destra, accertamento che ha messo in luce delle importanti alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori con sinovite, borsite e rottura transmurale della parte anteriore del sovraspinato (referto allegato al doc. _).

                                         In data 27 settembre 2001, inviato dal dott. __________, egli ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale ha riferito di non avere mai avuto un infortunio alla spalla destra e, d'altra parte, che i disturbi a questo livello sarebbero insorti posteriormente all'operazione di tunnel carpale a sinistra del 24 agosto 2001 (cfr. doc. _: "Dopo le vacanze di quest'autunno si è fatto operare alla mano sinistra, probabilmente per una sindrome tunnel carpale. A seguito avrebbe fatto male la spalla, …" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Risulta inoltre che, nel mese di ottobre 2001, è stata eseguita un'artro-risonanza magnetica, la quale ha consentito di diagnosticare una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Il 19 giugno 2002 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito dei disturbi localizzati alla spalla destra:

"  (…)

Per quanto attiene alla spalla destra, difficilmente esaminabile per mancanza di collaborazione da parte del paziente, non vi sono elementi che permettano di giustificare un'inabilità (in tutti i casi a scopo terapeutico!) a carico della __________. In effetti, in occasione dell'evento infortunistico del 30.11.1992, venne coinvolta unicamente la spalla sinistra.

La nozione di contusione della spalla destra in occasione dell'evento infortunistico del 17.3.2000, cosi come affermato dal paziente, non risulta né dal certificato medico iniziale del 23.9.2002 del dr. __________, né dal rapporto di visita del dr. __________ del 29.3.2000, né tanto meno da quello del dr. __________ del 11.5.2000. Il paziente stesso, nel documento redatto il 6.4.2000, cioè oltre due settimane dall'evento in parola, non fa riferimento alcuno a disturbi della spalla destra annoverando unicamente quelli al ginocchio sinistro.

In presenza di un nesso causale quindi tutt'al più possibile tra l'asserita contusione della spalla destra in occasione dell'evento del 17.3.2000, i disturbi annunciati dal signor __________ alla spalla destra, clinicamente peraltro non valutabili con precisione vista la mancanza di partecipazione da parte del paziente, vanno primariamente annunciati alla rispettiva Cassa Malattia"

                                         (IV 2, p. 3).

                                         L'insorgente si è nuovamente recato presso il dott. __________ in data 28 giugno 2002.

                                         Il sanitario ha osservato, all'esame clinico, una mobilità della spalla destra molto ridotta e, a quello radiologico, citiamo: "… un acromion tipo III con irregolarità al tubercolo maggiore, artrosi AC e calcificazione della parte craniale del legamento coraco-clavicolare. Lievi segni di demineralizzazione della testa omerale" - doc. _).

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 29 gennaio 2003, l'Istituto assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a produrre copia della cartella clinica dell'assicurato (cfr. doc. _).

                                         Questa la risposta fornita dal medico curante, dalla quale emerge, segnatamente, che disturbi alla spalla destra sono stati fatti valere dal ricorrente - per la prima volta - a distanza di più di un anno dall'evento traumatico assicurato (maggio 2001):

"  Il summenzionato paziente si è presentato da me per la prima volta nel 2000 a causa di una distorsione al ginocchio sx (scendendo dalle scale scivola). Dopo dieci giorni vedendo che il suo stato non migliorava l'ho inviato dal dott. __________ per la continuazione della cura (allego copie).

Inabilità lavorativa:

100% dal 17.3.00 al 5.6.00

  50% dal 5.6.00 al 14.6.00

Dal 18.9.00 è in cura per una frattura multi-frammentaria della falange distale del pollice sx, per il quale si trova in cura dal dott. __________.

Dal mese di maggio 2001, il paziente per la prima volta accusa un dolore alla spalla dx con movimenti limitati, senza però discutere per un infortunio. Viene quindi inviato al dott. __________ per consulto ed ulteriori cure. Il paziente accusa sempre di più dolori alla spalla dx (vedi rapporti allegati)"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         Dopo avere ricevuto la decisione su opposizione, __________ ha interrogato i propri medici curanti a proposito dell'eziologia dei disturbi lamentati alla spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Il dott. __________ ha indicato che nella cartella clinica dell'assicurato non vi è alcun accenno all'infortunio occorsogli il 17 marzo 2000, ma che la diagnosticata lesione della cuffia rotatoria, citiamo: "… potrebbe anche quadrare con un avvenimento infortunistico" (cfr. doc. _: "Paz. si ripresenta, vorrebbe che il caso venisse assunto dalla __________. Porta un foglio e parla di un incidente del 17.03.2000, nella mia cartella non avevo menzionato tale infortunio. La situazione clinica è identica, è chiara la rottura della cuffia dimensione di 1/1 cm che mi sembra che potrebbe anche quadrare con un avvenimento infortunistico. Non si tratta di una rottura vecchia già ritirata nei tendini e muscoli. Prego la __________ di ancora rivalutare le sue responsabilità nei confronti del paz. e ancora indagare sull'avvenimento infortunistico").

                                         I dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________, spec. FMH in chirurgia, si sono dichiarati impossibilitati a pronunciarsi in merito al danno alla spalla destra, avendo avuto l'assicurato in loro cura per dei disturbi localizzati altrove (cfr. doc. _ e _).

                               2.7.   Con il proprio ricorso, __________ ha sostanzialmente criticato l'operato dell'__________, reo di avere negato l'esistenza di un nesso causale naturale fra l'infortunio assicurato ed i disturbi alla spalla destra "… in modo del tutto sbrigativo ed ingiustificato". D'altro canto, con specifico riferimento a quanto certificato dal dott. __________ (cfr. doc. _), egli ritiene che l'eziologia traumatica del danno alla spalla destra sia "… più che plausibile …" (cfr. I).

                                         Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione del dott. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista consultato dall'__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nonostante quanto sostenuto da __________ in occasione della sua audizione del 22 luglio 2002 (cfr. doc. _: "Con il passare dei mesi ha avuto sempre più disturbi alla spalla destra con mancanza di forza e difficoltà nella motilità. Curato dal dott. __________. …" - la sottolineatura è del redattore), va ritenuto - soprattutto alla luce di quanto attestato dal suo medico curante (cfr. doc. _: "Dal mese di maggio 2001, il paziente per la prima volta accusa un dolore alla spalla destra dx con movimenti limitati, …" - la sottolineatura é del redattore) - che egli ha iniziato a lamentare dei disturbi alla spalla destra soltanto a contare dal mese di maggio 2001.

                                         Ora, tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), il TCA ritiene che un intervallo "libero" superiore ad un anno, faccia apparire assai poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 17 marzo 2000 ed i disturbi alla spalla destra.

                                         In questo contesto, occorre pure considerare che durante il periodo giugno 2000-giugno 2001, l'insorgente è comunque stato in grado di svolgere regolarmente un'attività gravosa per gli arti superiori, qual è quella di muratore (cfr. scritto 12.6.2002 della ditta __________, accluso al doc. _: "Desidereremmo farvi notare che durante due anni e quasi tre mesi il signor __________ non ci ha mai detto di aver male alla spalla nemmeno quando si è fatto curare a suo tempo il solo ginocchio (20.3.2000-14.6.2000)").

                                         Quanto certificato dal dott. __________ in data 22 maggio 2003 (cfr. doc. _), non può essere di soccorso al ricorrente.

                                         Lo specialista si è infatti espresso in termini di mera possibilità ("… è chiara la rottura della cuffia dimensione di 1/1 cm che mi sembra potrebbe anche quadrare con un avvenimento infortunistico"), ciò che non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).

                                         Analoga conclusione si impone per quanto concerne il certificato medico 15 luglio 2003 del dott. __________ (cfr. doc. _), il quale ha sì attestato una totale inabilità lavorativa dal 17 marzo 2000 per (pare di capire) la problematica alla spalla destra, dimenticando tuttavia di avere lui stesso dichiarato, in altra sede, l'assicurato abile al lavoro a decorrere dal 15 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                                         Posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale, un legame causale con l'infortunio assicurato, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità dell'__________ per i disturbi alla spalla destra annunciati nel mese di giugno del 2001.

                               2.8.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 7).

                            2.8.1.   Come già indicato al consid. 2.1., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, N. 8 ad art. 82, p. 820).

                            2.8.2.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                                         L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., N. 86 ad art. 61, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1) e sono le seguenti:

                                         a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria [Lag], entrata in vigore il 26 luglio 2002).

                                              L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                              Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                              Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                              In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                              L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

                                              Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                              Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. __________).

                                              Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr., anche, art. 14 cpv. 2 Lag).

                                              Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).

                                         c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr., anche, art. 14 cpv. 1 Lag).

                                              Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.1 ad art. 157 p. 491).

                                              A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D).

                            2.9.3.   In concreto, a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'infondatezza del ricorso del 12 settembre 2003 risultava in effetti evidente.

                                         Va pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2004 35.2003.60 — Swissrulings