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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2003 35.2003.6

5 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,163 parole·~56 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.6   mm/sn

Lugano 5 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 14 ottobre 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 luglio 2000, __________ - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - ha accusato un contraccolpo alla spalla destra, mentre stava fissando degli ancoraggi con la trivella.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 12 giugno 2002, ha assegnato a __________ una rendita di invalidità del 26% a far tempo dal 1° febbraio 2002, siccome, citiamo: "dagli accertamenti medici ed economici risulta che si può pretendere che il signor __________ svolga un lavoro leggero per tutto il giorno. Quali attività pensiamo ad esempio all'operaio di fabbrica, al venditore in un chiosco o al magazziniere, dove potrebbe realizzare un guadagno annuo medio di fr. 44241. Senza l'infortunio guadagnerebbe fr. 59423. Ne consegue una perdita lucrativa del 26% per cui, dal 1.2.02, accordiamo una rendita di invalidità in tale misura" (doc. _).

                                         D'altra parte, all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 14 ottobre 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2003, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli una rendita di invalidità del 50% almeno, nonché un'IMI del 30% (cfr. I, p. 3).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

Nella decisione la __________ afferma che "Dagli accertamenti medici ed economici risulta che si può pretendere che il signor __________ svolga un lavoro leggero per tutto il giorno…. dove potrebbe realizzare un guadagno annuo di fr. 44241" (cfr pag. 2 dec. del 12.06.02).

È evidente che la __________ nella decisione considera l'assicurato in grado di svolgere senza limitazione alcuna per tutta la giornata un lavoro leggero. Avvalendosi delle facoltà che la giurisprudenza concede (cfr. sentenza del 2.7.2001 del Tribunale Federale delle assicurazioni, __________ contro __________), il reddito statistico di fr. 55639.-- è stato quantificato in fr. 44241.--.

La diminuzione percentuale pur non raggiungendo il 25 % appare proporzionata. La decisione precisa chiaramente che dall'assicurato si può pretendere un lavoro leggero a tempo pieno.

Solo in sede di decisione su opposizione la __________ afferma di aver tenuto conto nell'esigibilità del lavoro dei dolori alla spalla destra e delle conseguenti limitazioni dell'attività mentre che nella decisione si parlava chiaramente di un lavoro leggero e di tutta la giornata lavorativa.

Orbene, come già sostenuto nella nostra opposizione, il __________ non è più in grado di svolgere "…lavori né pesanti né leggeri, data la facile stancabilità dell'arto…" (cfr. certificato medico 28.08.2002 Dr. __________ agli atti).

Pur non condividendo il parere della __________ circa la validità del certificato medico rilasciato da medici stranieri, le valutazioni che il Dr. __________ ha sottoscritto non riguardano i redditi che il signor __________ potrebbe percepire, ma si pronuncia solo sul danno alla salute e sulle attività che lo stesso potrebbe svolgere.

Il calcolo del guadagno da invalido dovrebbe dunque partire dal fatto che il __________ non può svolgere, data la facile stancabilità dell'arto, nella misura completa lavori leggeri. Per questa ragione non entra in linea di conto nessuna attività in cui il lavoro è svolto su tutta una giornata per cui il guadagno di fr. 44241.-- (che come visto prima tiene conto unicamente dei fattori di riduzione così come alla sentenza del 2.7.2001 citata) deve essere ridotto di almeno la metà, essendo pacifico che nella propria attività di muratore, il __________ non può continuare a lavorare.

Nel caso concreto ci troviamo confrontati con due risultanze mediche diametralmente opposte (visita chiusura __________ e certificato Dr. __________) per cui a nostro modo di vedere una perizia neutra potrebbe dapprima stabilire di quali danni alla salute il paziente soffre ed in secondo luogo quali limitazioni all'attività lavorativa (leggera) questi danni comportano. Il __________ si tiene a disposizione per un eventuale esame.

Per quanto riguarda la percentuale di IMI, siccome la stessa viene determinata in base ai reperti medici, sempre in riferimento al certificato medico del Dr. __________ il quale attesta gravi conseguenze dal profilo medico, si chiede che la stessa sia portata al 30 % almeno data l'importante e permanente menomazione all'integrità fisica" (I).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In replica, l'assicurato ha essenzialmente ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria (cfr. VII).

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha invitato l'__________ a rispondere alle seguenti due domande:

"1.  Riguardo alla questione del reddito da invalido, voglia comunicarci cosa pensa a proposito di quanto il TCA ha affermato, per la prima volta, nella sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35:

    " Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in

    cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione".

2. Perché i dati salariali regolarmente utilizzati dall'__________ (DPL) sono dati raccolti a livello cantonale e non nazionale?" (V)

                                         La risposta dell'Istituto assicuratore convenuto è pervenuta il 17 febbraio 2003 (VI) ed è stata trasmessa all'insorgente (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   L’oggetto della lite é circoscritto all'entità della rendita d'invalidità, rispettivamente, dell'indennità per menomazione all'integrità, spettanti a __________.

                               2.4.   Rendita di invalidità

                            2.4.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.4.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA del 25 ottobre 2002 nella causa P., U 283/01, consid. 4.4.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.4.3.   In concreto, in data 2 ottobre 2001, ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Questo lo status oggettivamente costatato dal dottor _______ a livello dell'arto superiore destro:

"  Spalla destra

All'ispezione senza particolarità, cicatrice calma. Alla palpazione nessun dolore pressorio è evidenziabile.

Funzione

Abduzione/adduzione attiva         80-0-30°

Abduzione/adduzione passiva   100-0-30°

Elevazione/retroversione           110-0-30°

Intra-/extrarotazione                     90-0-20°

Dolori terminali all'extrarotazione.

Forza della mano destra 60 pounds, sinistra 120 pounds.

Test di Jobe lievemente positivo. Lift-off-test appena possibile, Palm-up e Neer negativi.

Funzione del gomito destro completamente nella norma.

DIAGNOSI

-   Funzione lesa della spalla destra, in stato dopo artroscopia diagnostica e shaving capsulare anteriore con acromio plastica in bursoscopia spalla destra il 4.7.2001.

-   Stato dopo reinserzione transossea del sovraspinoso, acromioplastica anteriore e chiusura intervallo rotatori il 20.2.2001, in stato dopo rottura completa del muscolo sovraspinoso, parziale dell'infraspinoso e acromion tipo 3 spalla destra, in stato dopo distorsione il 5.7.2000. (…)" (doc. _, p. 2)

                                         Il medico di circondario ha poi discusso la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, in relazione alla quale ha puntualmente descritto gli impedimenti funzionali dipendenti dai postumi infortunistici residuali:

"  (…)

L'assicurato può molto spesso portare pesi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi, spesso portare e sollevare pesi da 5-10 kg all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare e portare pesi da 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, ma non può più portare pesi da 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi. Non può più sollevare pesi da 5 kg sopra l'altezza del petto.

Può ancora molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, di rado di media entità, ma non può più di pesante o molto pesante entità.

Lavori sopra la testa non sono più esigibili. La rotazione, le posizioni seduta inclinata in avanti e in piedi inclinata in avanti sono esigibili molto spesso. Anche lavori in ginocchio o con la flessione delle ginocchia, sono molto spesso fattibili. La posizione seduta di lunga durata o in piedi non è ridotta. Può camminare senza problemi anche per lunghi tragitti.

Non ha problemi per camminare su terreno accidentato. La salita delle scale è esigibile molto spesso, ma salire su scale a pioli è esigibile di rado. (…)" (doc. _, p. 3)

                                         Sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che l'originaria attività di muratore non appariva più ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 3).

                                         L'__________ ha, quindi, stabilito il grado di invalidità facendo riferimento al mercato generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, un lavoro più leggero dal profilo dell'impegno fisico, quali il trafilatore presso la __________, il venditore presso il Garage __________, l'operatore su robot presso la __________, il magazziniere presso la __________ e, infine, l'operaio addetto al caricamento dei cestelli presso la __________ (cfr. doc. _).

                                         Con il proprio gravame, l'assicurato contesta di presentare una capacità lavorativa integra in attività leggere, facendo sostanzialmente riferimento alla certificazione 28 agosto 2002 del suo medico curante, dott. __________, specialista in odontoiatria e protesi dentaria a Malesco, a mente del quale __________ non sarebbe "… in grado di fare lavori pesanti, né leggeri, data la facile stancabilità dell'arto" (cfr. certificato del 28.8.2002 accluso al doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'Istituto assicuratore ha risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, in data 4 ottobre 2002, ribadito la propria valutazione dell'esigibilità lavorativa (cfr. doc. _).

                                         Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che l'opinione del dottor __________ possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         La certificazione, datata 28 agosto 2002, del dott. __________ non é atta a scalfire il valore probante dell'apprezzamento espresso dal medico di circondario dell'__________.

                                         In primo luogo, il medico curante ha sì affermato che il suo paziente non sarebbe in grado di svolgere neppure un'attività leggera, tuttavia egli ha completamente omesso di motivare la propria opinione.

                                         In secondo luogo, il dott. __________ - contrariamente al dott. __________ - non può certo essere considerato qualificato per pronunciarsi, in concreto, sulla questione dell'esigibilità lavorativa, essendo egli uno specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

                                         Infine, va ricordato che, secondo la nostra Massima Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. SVR 2002 IV 21, p. 64 consid. 4c; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         D'altronde, gli impedimenti funzionali descritti dal dott. __________ in occasione della visita medica di chiusura, sono quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).

                                         D'altro canto, a mente dello scrivente Tribunale, bisogna ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per __________. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che secondo il già citato principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c).

Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

                                         Del resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa F.,U 69/86, il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.:

"  (…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid. 3b)

                                         Infine, in una recente sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"  (…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

                            2.4.4.   Incontestata l'entità del reddito da non invalido (fr. 59'423.--/anno - cfr. doc. _), occorre ora determinare l’entità del reddito che l'insorgente potrebbe conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).

                                         A mente dell’Istituto assicuratore convenuto, che ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _), l’insorgente - malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico del luglio 2000 - potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 44'241.--.

                         2.4.4.1.   Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  (…)

3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

                                         La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

                                         La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

                                         Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:

"  (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'______. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).

                                         L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 604-605).

                         2.4.4.2.   Nel caso di specie, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Dalla tabella TA1 risulta che un uomo, svolgendo nel 2000 un'attività semplice e ripetitiva in Svizzera, avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'437.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che __________ non ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.8 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa)), a fr. 4'636.-- oppure a fr. 55'632.-- per l'intero anno (fr. 4'636 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B. c/ INSAI, p. 5 consid. 3a).

                                         Va, tuttavia, segnalato che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. DTF 128 V 174s.).

                                         In casu, il diritto alla rendita è iniziato il 1° febbraio 2002 (cfr. consid. 1.2.), perciò vanno considerati i dati concernenti l'anno 2002.

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per l'adeguamento 2002, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra i primi 3 trimestri del 2001 ed i primi 3 trimestri del 2002, cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2003, p. 83) - si ottiene, per il 2001, un reddito mensile di fr. 4'750.90 e, per il 2002, di fr. 4'836.40 oppure di fr. 58'036.80 per l'intero anno (fr. 4'836.40 x 12).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.4.4.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto è pari a fr. 44'241.--.

                                         Questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico da invalido operata dall'__________, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 58'036.80 corrisponde a fr. 43'527.60; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99).

                                         Infatti, in concreto, il reddito statistico risulterebbe ridotto di poco meno del 24% (fr. 44'241.-- rappresentano circa il 76% di fr. 58'036.80).

                         2.4.4.3.   Va ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.3.4.1., il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).

                                         Il TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute.

                                         In questo ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17 aprile 2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del __________ dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. _)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (…)"

(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 - a questa Corte sembra più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e D. Cattaneo, op. cit., p. 605).

                                         Ora, applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA13 per il settore privato, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 50'498.-- (fr. 4'027.-- : 40 x 41.8 x 12). Adeguando questo reddito al 2002, si ottiene un salario annuo di fr. 52'681.10. Tale importo - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 e adeguato per il 2002 (cfr. consid. 2.3.4.3.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 44'241.-- considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 52'681.10 leggermente superiore al 16%).

                                         A proposito dell'affermazione, contenuta nella decisione su opposizione del 14 ottobre 2002, secondo cui "nessun motivo permette all'__________ di far capo a dei dati cantonali" (doc. _, p. 4) al fine di determinare il reddito da invalido, il TCA ha, in corso di causa, interpellato l'assicuratore LAINF, invitandolo a rispondere alle seguenti domande:

"1.  Riguardo alla questione del reddito da invalido, voglia comunicarci cosa pensa a proposito di quanto il TCA ha affermato, per la prima volta, nella sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35:

    " Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione".

2. Perché i dati salariali regolarmente utilizzati dall'__________ (DPL) sono dati raccolti a livello cantonale e non nazionale?" (V)

                                         Questa è stata la risposta dell'__________:

"  (…)

A partire dalla sentenza in re L. del 22.5.2001 il TFA ha sempre e solo fatto riferimento, ai fini di un controllo della plausibilità delle DPL, ai dati statistici federali. Con la sentenza in re C. del 9 maggio 2002, richiamata nell'impugnata decisione su opposizione, il TFA ha espressamente indicato che, in linea di principio, sono determinanti i dati nazionali e non quelli regionali. L'__________ non vede motivo alcuno per mettere in discussione la prassi seguita dall'Alta Corte e soprattutto deplorerebbe che venisse applicato un procedimento particolare solo per quegli assicurati sottoposti alla giurisdizione del Canton Ticino. Se si volesse far capo ai dati statistici cantonali il modo di procedere andrebbe rivisto per tutti gli altri Cantoni.

Instaurando le DPL l'__________ ha voluto porsi il più vicino possibile alla realtà dell'assicurato avuto riguardo alle menomazioni riportate e al luogo di residenza risp. di lavoro per gli assicurati domiciliati all'estero. L'__________ non fa capo esclusivamente ai dati del Cantone in questione ma della regione soprattutto per chi risiede in un piccolo cantone o si trova in zone limitrofe. Questo modo di procedere, a mente della sottoscritta, non significa che, per un controllo della plausibilità, non possa essere fatto ricorso a dei dati più generici che non tengono conto né del luogo di residenza né della menomazione subita.

Inoltre, visto che i dati statistici possono essere ridotti a seconda delle variabili soggettive di ogni assicurato, l'_______ ritiene che non può venir applicato lo stesso tasso di riduzione per i salari nazionali rispetto a quelli cantonali. (…)" (VII)

                                         Da parte sua, questa Corte rileva, da un canto, che il TFA - che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali (cfr., fra le tante, RAMI 2001 U 439, p. 347ss. = SVR 2002 UV 15, p. 47ss.) - in alcune recenti pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

                                         D'altro canto, lo scrivente Tribunale osserva che nelle procedure che sono sinora state pendenti dinanzi ad esso, l'Istituto assicuratore convenuto ha sempre quantificato il reddito da invalido fondandosi su dati salariali afferenti a posti di lavoro presso aziende del Cantone Ticino.

                                         Pertanto, quanto affermato dall'__________ in risposta al secondo quesito, non trova alcun riscontro per quel che concerne almeno gli assicurati sottoposti alla giurisdizione di questo TCA.

                            2.4.5.   In esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ determinato confrontando i fr. 44'241.-- con il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 59'423.-- - risulta effettivamente essere del 26%.

                                         Di conseguenza, su questo punto, l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere confermata.

                               2.5.   Indennità per menomazione all'integrità

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.5.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.5.5.   In casu, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 15%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal proprio medico fiduciario, il dottor __________, spec. in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura del 2 ottobre 2001, nella quale il citato sanitario si è così espresso:

"  VALUTAZIONE

L'assicurato in data odierna non accusa dolori alla spalla destra, però la funzione è limitata. Riesce ad alzare il braccio destro soltanto in abduzione fino a 80° e all'elevazione fino a 110°. L'extrarotazione è ridotta a 20°.

La forza è ridotta in tutto il braccio, inclusa la mano, al 50%.

VALUTAZIONE

15%

GIUSTIFICAZIONE

La ridotta funzione della spalla da diritto ad un'IMI del 15% secondo la tabella 1.2 dell'OAINF." (doc. _)

                                         Con il proprio ricorso, l'assicurato ha preteso l'assegnazione di un'IMI del 30%, facendo genericamente valere che il dott. __________ ha attestato "gravi conseguenze dal profilo medico, …" (I, p. 2 in fine).

                                         Il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso dal dottor __________ - specialista nella materia che qui interessa - a mente del quale __________ ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità del 15%.

                                         La tesi difesa dall'insorgente, secondo il quale egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità fisica del 30%, si appalesa, già a prima vista, come infondata, ritenuto che una tale indennità non viene neppure accordata in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una protesi con un pessimo risultato funzionale (la tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'__________ indennizza infatti questa fattispecie con una IMI del 25%).

                                         D'altro canto, la pretesa di __________ appare parimenti infondata alla luce del fatto che la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%.

                                         A mente del TCA, le due menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.

                                         Del resto, la valutazione del medico di circondario dell'__________ é persino largheggiante rispetto a quanto deciso da questa Corte in una sentenza del 26 febbraio 2002 nella causa R., inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5., riguardante un assicurato, anch'egli rimasto vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, posto al beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni allora espresse:

"  (…)

Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. _ e _), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.

Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

D'altro canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. _, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente riconosciuta anche dal medico di circondario dell'________ (cfr. XXV: "Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti di una periatropatia della spalla di media entità" - la sottolineatura è del redattore).

Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:

"                                     Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff. 1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise, eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder 121/2% usw. zu wählen."

(W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der _______-Tabellen gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").

D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'_______:

"(…).

  … Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).

  (…).

  … Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die __________, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten"

                                         (DTF succitata, consid. 3a e 5).

Nel caso di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella INSAI 1.2).

Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata anche su questo punto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2003 35.2003.6 — Swissrulings