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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.10.2003 35.2003.56

1 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,658 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.56   mm/sc

Lugano 1 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2003 di

____________ rappr. da: __________  

contro  

____________     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 7 luglio 1997, questa Corte ha condannato la _____________ a riconoscere a __________ le prestazioni di legge in relazione ad una ricaduta annunciata nel corso del mese di settembre 1995 e riguardante dei disturbi interessanti il ginocchio destro.

                                         Questa pronunzia è stata integralmente confermata dal TFA, con sentenza del 26 marzo 1998.

                               1.2.   In data 27 febbraio 2001, la __________ ha comunicato all'assicurata che, a decorrere dal 28 febbraio 2001, il diritto alle prestazioni di corta durata sarebbe stato ritenuto estinto e che avrebbe proceduto ad esaminare il diritto alla rendita di invalidità ed all'indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. _).

                                         In quest'ottica, il 16 marzo 2001, l'assicuratore LAINF ha conferito al dott. __________ il mandato di allestire una perizia medica.

                                         __________ è quindi stata convocata da questo specialista per il 24 aprile 2001 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nel corso del 2002, l'assicurata è stata sottoposta ad un intervento di impianto di protesi totale al ginocchio destro presso l'Ospedale __________.

                               1.4.   Con scritto del 28 maggio 2003, la ___________ ha informato il patrocinatore di __________ che il referto peritale del dott. __________ avrebbe dovuto essere ultimato nel corso del mese di settembre 2003 (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con ricorso per denegata giustizia del 25 agosto 2003, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto che venga fatto obbligo alla __________ di produrre la perizia medica e di intimare la decisione in merito all'assegnazione di una rendita di invalidità o di un'indennità unica in capitale entro il 30 settembre 2003 e, inoltre, che la medesima assicurazione ripristini il versamento delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° marzo 2001 (I, p. 2).

                               1.6.   Il 19 settembre 2003, l'assicuratore infortuni convenuto ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore, citiamo:

"  (…).

Non possiamo negare il nostro ritardo in questa pratica, ma desideriamo informarvi che, secondo l'impegno assunto dal dott. __________ in occasione del colloquio avuto con lui il 16.09.03, la perizia ci perverrà, al più tardi, entro il 27.10.03 con restituzione degli atti.

Pertanto, vi saremmo grati di volerci accordare una proroga del termine che ci è stato impartito fino al 03.11.03 per produrre questa perizia, nonché la decisione che probabilmente potrà essere notificata. (…)" (III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione.

                               2.3.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF e art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);

                               2.4.   Nella concreta evenienza, questa Corte - sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati - ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia.

                                         Se è vero che per decidere in merito al diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + IMI), la _________ ha dovuto per forza di cose far capo ad un medico specialista, è altrettanto vero che il mandato al dott. __________ è stato assegnato il 16 marzo 2001 e che __________ è stata da lui visitata in data 24 aprile 2001 (cfr. doc. _), ossia circa due anni e mezzo orsono.

                                         L'assicuratore LAINF avrebbe dunque dovuto emettere una decisione subito dopo avere ricevuto il referto medico.

                                         Anche volendo considerare che l'assicurata, nel corso del 2002, si è sottoposta ad un intervento di protesi totale del ginocchio destro, tale circostanza non può ragionevolmente spiegare il ritardo accumulato dalla __________, tanto più che quest'ultima, nel mese di ottobre 2002 (quando la suddetta operazione già era stata eseguita), affermava che, citiamo: "… gli accertamenti del dott. __________ sono sicuramente in una fase estremamente avanzata" (cfr. doc. _).

                                         Da allora, è trascorso ancora quasi un anno, per cui l'amministrazione LAINF avrebbe dovuto emettere la propria decisione al più tardi all'inizio del 2003.

                                         Con scritto del 19 settembre 2003, l'assicuratore LAINF ha postulato una proroga, fino al 3 novembre 2003, del termine impartitogli per rispondere al ricorso per denegata giustizia presentato __________, e ciò onde potere produrre la perizia del dott. _________, nonché la decisione sul diritto alle prestazioni di lunga durata (cfr. _).

                                         Il TCA prende innanzitutto atto del fatto che la __________ medesima riconosce di avere inadeguatamente prolungato la procedura ("Non possiamo negare il nostro ritardo in questa pratica, …).

                                         Inoltre, va ricordato che in questa sede, lo scrivente Tribunale è chiamato unicamente a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite.

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., il TFA ha infatti stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore ha postulato una proroga del termine assegnatogli con l'ordinanza del 27 agosto 2003, non per rispondere al rimprovero di denegata giustizia, ma per finalmente emanare la propria decisione formale, tale richiesta non può essere accolta.

                                         In sede di ricorso, __________ ha chiesto che venga ripristinato, retroattivamente al 1° marzo 2001, il diritto alle indennità giornaliere (cfr. I, p. 2).

                                         Riguardando il merito della lite, il TCA non può dare seguito a questa richiesta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di una ritardata giustizia, il ricorso é accolto.

                                         § Alla __________ è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione formale più volte richiesta dall'assicurata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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