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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2003 35.2003.54

9 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,191 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.54   mm

Lugano 9 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                       -   che con ricorso per denegata giustizia del 13 agosto 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che alla __________ venga assegnato il termine di 10 giorni entro il quale emanare la decisione di sua competenza (_);

                                     -   che con ordinanza del 14 agosto 2003, il TCA ha assegnato all'assicuratore convenuto un termine di 20 giorni per presentare la propria risposta di causa (_);

                                     -   che in data 5 settembre 2003, la __________ ha proceduto all'emanazione della decisione formale, mediante la quale ha negato il proprio obbligo prestativo dal 9 giugno 2001, per quanto attiene alle indennità giornaliere, rispettivamente, dal 30 settembre 2002, per quanto riguarda la cura medica (_);

                                     -   che l'11 settembre 2003, l'avv. __________ ha comunicato a questa Corte che il ricorso 13 agosto 2003 è ormai da considerare privo di oggetto (_);

                                     -   che, di conseguenza, la causa può senz'altro venir stralciata dai ruoli;

                                     -   che il patrocinatore dell'assicurato ha chiesto al TCA:

"  … che la decisione di stralcio comporti spese e ripetibili a carico di __________, per il grave ritardo nella decisione della pratica e per il fatto che la decisione stessa ha potuto essere ottenuta solo per effetto del ricorso in esame"

                                         (_).

                                     -   che il 18, rispettivamente, il 29 settembre 2003, le parti hanno formulato le loro osservazioni sul modo in cui la __________ ha condotto la procedura amministrativa sfociata nell'emanazione della decisione formale del 5 settembre 2003 (cfr. _);

                                     -   che per decidere circa il diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione a sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per ritardata giustizia;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che, secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione;

                                     -   che, secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);

                                     -   che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

                                     -   che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

                                     -   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);

                                     -   che in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)"

                                         (RAMI succitata).

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);

                                     -   che, nel caso di specie, l'assicurato sostiene di essere stato vittima di una ritardata giustizia, per il fatto che l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe tardato nell'emanare la propria decisione formale.

                                         Più concretamente, con il suo ricorso del 13 agosto 2003, egli ha rimproverato alla __________ di avere oltremodo temporeggiato nel dare seguito alla sua richiesta 17 giugno 2003 di emanare una decisione formale, richiesta peraltro ribadita il 1° ed il 15 luglio 2003 (cfr. I, p. 2s.: "Pertanto, con lettere del sottoscritto patrocinatore, rispettivamente del 17 giugno 2003 (doc. _), del 1 luglio 2003 (doc. _) e del 15 luglio 2003 (doc. _), è stato espressamente richiesto a _________ di emanare una decisione formale ai sensi della LAINF e dell'OAINF: si tratta di una decisione che concerne la rendita d'invalidità (art. 18 LAINF), l'indennità per menomazione dell'integrità fisica (art. 24 LAINF), per pregiudizi vari (rimborsi, spese, perdita di guadagno, torto morale, ecc.). (…). _________, a tutt'oggi, non ha emanato una decisione formale. (…). L'inazione di ________ integra gli estremi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF, della ritardata e denegata giustizia, …");

                                     -   che, dalle tavole processuali emerge che, una volta ricevuto il referto peritale allestito dal dott. __________ (mese di ottobre 2002), le parti hanno intavolato una sorta di trattativa volta a cercare una soluzione transattiva della lite (cfr. scritto 29.11.2002 dell'avv. __________ all'avv. __________: "Tuttavia la mia mandante, che comunque  sospende l'erogazione delle indennità giornaliere finora corrisposte, ipotizza una composizione in via transattiva della vertenza; dichiarandosi pronta a riconoscere l'indennità per menomazione dell'integrità fisica in ragione dell'8% pari a fr. 8'496.--, essa propone che quest'ultimo importo sia opposto in compensazione al tuo cliente, ritenuta la di lei rinuncia in via transattiva all'incasso della residua somma di fr. 11'878.40 (fr. 20'374.40 - fr. 8'496.--)" e relativa risposta 19.12.2002 dell'avv. __________: "In considerazione di ciò non reputo fattibile la stipulazione di un accordo, sulla base delle premesse prospettate nella tua lettera 29 novembre 2002. Converrai che in alternativa è preferibile seguire la procedura LAINF. Sono comunque disposto ad un incontro, in vista di una possibile soluzione transattiva").

                                         In data 13 marzo 2003, il patrocinatore dell'assicuratore infortuni ha chiesto all'avv. __________ di produrre la documentazione contabile e fiscale afferente all'attività di esercente svolta da __________ (scritto 13.3.2003 dell'avv. __________: "Poiché la valutazione di un caso, come questo, è determinata anche e soprattutto dalla facoltà di guadagno dell'infortunato, la mia mandante chiede espressamente che il tuo cliente metta a disposizione la contabilità dell'esercizio pubblico dal 1999 al 2002, nonché le dichiarazioni fiscali e le notifiche di tassazione per il periodo 1999/2000, risp. 2001/2002, come pure, qualora questa fosse stata approntata la dichiarazione 2003A"), richiesta peraltro ribadita il 18 aprile 2003.

                                         Con scritto del 24 aprile 2003, l'avv. __________ ha proposto l'allestimento di una nuova valutazione peritale (quo all'esigibilità lavorativa ed al grado di menomazione all'integrità fisica) a cura del dott. __________, Primario di ortopedia/chirurgia della mano presso la __________ Klinik di __________ ed ha, d'altro canto, fatto stato della momentanea impossibilità a produrre i richiesti dati contabili, rispettivamente, fiscali (cfr. scritto 24.4.2003 dell'avv. __________).

                                         La documentazione contabile e fiscale è stata trasmessa in data 17 giugno 2003.

                                         In quell'occasione, l'avv. __________ ha chiesto alla __________ di pronunciarsi in merito alla proposta di sottoporre __________ ad un'ulteriore perizia medica specialistica, alternativamente, di procedere all'emanazione di una decisione formale (cfr. scritto 17.6.2003 dell'avv. __________).

                                         Il patrocinatore dell'assicurato ha sollecitato l'emanazione di una decisione formale ancora il 1° ed il 15 luglio 2003.

                                         In data 13 agosto 2003, l'avv. __________ si è, quindi, aggravato innanzi a questo TCA con un ricorso ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (art. 106 cpv. 2 vLAINF).

                                     -   che, chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che la richiesta di produrre la documentazione contabile/fiscale non ha rappresentato un provvedimento istruttorio abusivo (al proposito, va ricordato che per la __________ si trattava di stabilire la perdita di guadagno eventualmente patita da un lavoratore indipendente), ciò che del resto nemmeno __________ pretende.

                                         Ora, fra il momento in cui l'assicurato ha prodotto i succitati documenti (17 giugno 2003) e l'inoltro del ricorso, sono trascorsi neppure due mesi.

                                         In siffatte condizioni, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, il TCA ritiene che non si possa affermare che l'assicuratore infortuni convenuto abbia inadeguatamente prolungato la procedura;

                                     -   che, non risultando fondato il ricorso per denegata giustizia presentato da __________, va da sé che egli non ha neppure diritto ad un'indennità per ripetibili;

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta

                                 1.-   la causa è stralciata dai ruoli;

                                 2.-   non vengono assegnate ripetibili;

                                 3.-   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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