Raccomandata
Incarto n. 35.2003.33 mm/sc
Lugano 7 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2003 di
RI1 rappr. da: RA1
contro
la decisione del 17 aprile 2003 emanata da
CO1 rappr. da: RA2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 novembre 2001, il Ristorante __________ __________ ha notificato alla CO1 un infortunio occorso il 30 ottobre 2001 al suo ex dipendente (il rapporto di lavoro è terminato il 31 ottobre 2001), RI1 (cfr. doc. 84).
Il 7 gennaio 2002, su richiesta dell'assicuratore LAINF, RI1 ha così descritto il sinistro che lo ha visto protagonista, citiamo:
" Avevo precedentemente preso un colpo alla mano presso un frigo, ma ebbi dolore immediatamente e poi passò quasi subito, ebbi da prendere una pentola situata in alto, ebbi un momento di sbandamento sul tre piedi dove ero salito per prendere appunto la pentola, e così ho fatto peso sul polso sinistro stortandomelo con il peso della pentola. (…)"
(doc. 75).
A seguito dell'infortunio, l'assicurato ha riportato, stando al certificato 18 novembre 2001 del dott. __________, una lesione dei tendini estensori del pollice sinistro (cfr. doc. 120).
Il caso è stato assunto dalla CO1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Il 20 febbraio 2002, RI1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ambulatoriale - tenolisi e raffia dell'estensore breve del pollice, tenosinoviectomia, tenolisi con apertura del legamento retinacolare dorsale del polso degli estensori radiali del I e II raggio mediante due incisioni, la prima longitudinale para-stiloide radiale, la seconda dorso radiale lungo il I e II raggio - presso la Casa di cura __________ di __________ (cfr. doc. 105).
1.3. Durante il periodo 2-12 agosto 2002, RI1 é stato oggetto di pedinamenti ordinati dalla CO1 (cfr. doc. 25).
Successivamente, per la precisione il 19 febbraio 2003, l'assicuratore LAINF ha emanato una decisione formale - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 9) - del seguente tenore:
" (…).
In data 30.10.01 il signor __________ è stato vittima di un infortunio professionale. L'incapacità lavorativa e le spese mediche sono state da noi pagate fino al 31.07.02.
L'assicurato, malgrado che medicalmente non vi fossero dei riscontri oggettivi, lamentava sempre forti dolori al polso sinistro, dichiarando di non poterlo usare e di non poter iniziare la sua attività. Lamentele ribadite in occasione delle visite del 29 gennaio 2002 e 15 luglio 2002 presso il nostro medico di fiducia Dr. __________.
Anche in occasione delle sue visite presso i nostri uffici si presentava con la mano bendata accennando di non poter svolgere alcuna attività.
Considerato come i riscontri medici erano in contrasto con gli asseriti disturbi del signor __________ la nostra compagnia incaricava un investigatore privato per un pedinamento.
Il rapporto emesso a quest'ultimo, completato dalla documentazione fotografica e video, dimostra chiaramente che, nonostante la pretesa inabilità lavorativa, l'assicurato godeva della piena capacità lavorativa, infatti poteva portare pesi e spostarsi regolarmente con il veicolo.
Inoltre quest'ultimo, in occasione del colloquio del 07.10.02 presso i nostri uffici (vedi verbale), confrontato con le risultanze del rapporto dell'investigatore, ammetteva di svolgere un'attività in proprio di gerenza di una ditta di catering sui battelli in navigazione sul lago di __________ e sul __________ __________. Svolgeva questa attività sin dai primi di marzo del 2002.
Il nostro tentativo di trovare una soluzione bonale per il rimborso delle prestazioni non dovute, basato sugli arti 46.2 della LAINF (rifiuto di prestazioni da parte dell'assicuratore in caso di falsa notifica da parte dell'assicurato) e art. 52 LAINF(restituzione delle prestazioni indebitamente ottenute) è purtroppo fallito.
In data 31 gennaio 2003 abbiamo inoltrato una denuncia penale e ci siamo costituiti parte civile. In tale ambito abbiamo chiesto oltre alla restituzione di cui alla presente decisione formale anche il risarcimento delle spese dolosamente causateci.
In considerazione di quanto sopra emettiamo la seguente
DECISIONE
In applicazione degli art. 46.2 e 52 LAINF chiediamo la restituzione delle prestazioni indebitamente ottenute dal signor __________ per un totale di fr. 12'323.--
Indennità giornaliera dal 01.03.2002 al 31.07.2002 fr. 10'261.00
Indennità giornaliera pagata erroneamente in doppio per il mese di marzo fr. 2'062.00
fr. 12'323.00
(…)" (doc. 13).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2003, RI1, patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:
" (…)
A.
Come giustamente affermato al punto 1. della decisione 17.04.2003, presupposto per l'ottenimento dell'indennità giornaliera, in base all'art. 16 LAINF è che a seguito dell'infortunio l'assicurato sia impedito nell'esercizio della propria attività lucrativa.
Per confermare l'abilità lavorativa del ricorrente e, quindi, l'ingiusto versamento delle indennità, la spettabile __________ si riporta alla visita 15 luglio 2002 e conseguente relazione del dottor __________ (Doc. B) e alla lettera 13 dicembre 2002 dello stesso.
Ebbene, riferendosi alla visita del 15 luglio controparte afferma che non vi erano più riscontri obiettivabili, ma dimentica di dire che a seguito di tale visita il loro medico di fiducia, dottor __________, ha riconosciuto un'inabilità lavorativa completa!
Riferendosi, invece, alla lettera 13.12.02, sempre del dottor __________, controparte afferma che la totale capacità lavorativa doveva essere stata raggiunta perlomeno sin dal 17 maggio 2002 (quale precisione di date!!).
Ma il dottor __________, medico di fiducia delle __________, non aveva confermato l'inabilità lavorativa al 100% il 29 luglio 2002?
Come può lo stesso dopo 5 mesi dichiarare che si poteva considerare l'attuale ricorrente abile al lavoro sin dal 17 maggio 2002?
Dopo tutto, come affermato proprio da controparte "in linea generale il grado di inabilità lavorativa viene determinato dal medico".
Nel caso di specie non solo il medico del signor __________, ma addirittura il medico di fiducia della spettabile __________ ha dichiarato in data 29 luglio 2002, dopo accurata visita, una inabilità completa al lavoro.
B.
Con una riconosciuta inabilità lavorativa al 100%, non poteva certo essere richiesto lo svolgimento di altra attività, compatibile con il proprio stato di salute.
Si vuole ancora una volta sottolineare che l'attività di catering non era svolta dal ricorrente, ma era unicamente a lui intestata per ragioni fiscali italiane e che gli unici giorni nei quali c'è la prova di un'attività fisica (tra l'altro per poche ore al giorno) svolta dal signor __________, ciò è avvenuto unicamente perché lo stesso aveva assunto una notevole quantità di antidolorifici.
C.
È vero che in base all'art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore può rifiutare qualsiasi prestazione in denaro se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.
Nel caso di specie, però, tale notifica falsa non è avvenuta:
- sino a tutto il mese di luglio 2002 il rapporto del medico di fiducia delle __________ riconosce l'inabilità nella misura completa;
- la prova di un'avvenuta attività fisica si ha solo per i giorni 5 - 12 agosto 2002, giorni successivi, quindi, sia alla relazione del medico Dottor __________, che all'ultimo versamento di indennità da parte delle __________, in favore del signor __________;
- l'attività di catering era ed è unicamente intestata al ricorrente per ragioni fiscali italiane, ma lo stesso non svolge e non ha svolto alcuna attività, perlomeno, non vi è prova alcuna di tale attività.
Il signor __________, pertanto, non ha preteso ulteriormente uno stato di incapacità lavorativa, in quanto sino all'avvenuto pagamento delle indennità tale inabilità completa è stata riconosciuta dallo stesso medico di fiducia dell'attuale controparte.
L'unica prestazione indebitamente percepita è, perciò, unicamente quella di Fr. 2'062.-- pagata in doppio per il mese di marzo 2002, perché dall'agosto 2002, successivamente, cioè, alla riconosciuta inabilità lavorativa al 100% da parte del dottor __________, sino a tutto il mese di luglio 2002, il signor __________ non ha più percepito alcunché.
Le eventuali false dichiarazioni, relative al mese di agosto 2002, pertanto nessuno hanno leso, in quanto da tale mese la spettabile __________ non ha più versato indennità.
Considerazioni:
a) si ribadisce che il signor RI1 non svolge l'attività di catering in proprio, ma ne è unicamente intestato. I giorni nei quali ha svolto l'attività lavorativa era sotto l'effetto di antidolorifici ed era una situazione di emergenza in quanto avevano ricevuto maggiori incarichi e non potevano permettersi di assumere nuovo personale, per mancanza di mezzi finanziari.
b) Nel verbale del 7 ottobre 2002 il signor RI1 afferma non di svolgere ma di essersi intestato l'attività di catering, poiché a sua moglie non si poteva intestare nulla, non ha, perciò affermato di svolgere attività lavorativa dal mese di marzo 2002, come erroneamente riportato da controparte.
c) Per ciò che concerne il referto del dottor __________, risulta strano che un medico attesti una inabilità lavorativa al 100% avendo il dubbio che tale inabilità sussista effettivamente, soprattutto se il medico è il medico di fiducia della controparte e non del paziente.
Se fosse stato il medico di fiducia di quest'ultimo l'assicurazione avrebbe potuto dubitare della veridicità di quanto riportato nel referto, ma così non è.
d) Non si riesce, infine, a capire quale sarebbe la strana posizione assunta dal sottoscritto legale, a seguito della quale l'assicurazione ha deciso di far valere i suoi diritti dinanzi l'autorità giudiziaria.
Ricevuta una proposta per una soluzione in via bonaria, è evidente che la parte che l'ha proposta debba attendersi una controproposta, altrimenti non sarebbe più da considerarsi una proposta, ma un ordine"
(I).
1.5. La CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In data 1° settembre 2003, il ricorrente, al quale il TCA aveva informalmente concesso una proroga del termine per produrre nuovi mezzi di prova (cfr. VII), ha versato agli atti copia del conto economico della ditta individuale a lui intestata (doc. A1), copia di un'attestazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di __________ relativa alla ditta "__________" (doc. B1), nonché copia del decreto di accusa 14 luglio 2003 emanato dal Procuratore Pubblico G.M. Tattarletti (doc. C3).
Egli ha inoltre chiesto l'audizione testimoniale di due collaboratori della CO1 di __________ (VIII).
L'assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito il 12 settembre 2003 (X).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha richiamato dal Ministero Pubblico l'intero incarto penale riguardante RI1 (XII).
Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (XIII).
L'assicurato lo ha fatto in data 3 ottobre 2003 (cfr. XIV).
1.8. Il 6 ottobre 2003, il TCA ha chiesto al rappresentante dell'assicuratore di indicare, citiamo: "… per quali ragioni la CO1 non si è opposta al succitato decreto di accusa" (XV).
La risposta dell'avv. RA2 data del 9 ottobre 2003 (XVI).
L'assicurato si è espresso al proposito in data 21 ottobre 2003 (XVIII).
in diritto
2.1. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a porre termine al versamento delle indennità giornaliere a far tempo dal 1° marzo 2002 e, quindi, a pretendere la restituzione di quelle posteriormente corrisposte, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è la CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per decidere in merito alla richiesta di restituzione delle prestazioni.
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 30 ottobre 2001 e oggetto della presente lite sono le indennità giornaliere versate durante il periodo marzo-luglio 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere a contare dal 1° marzo 2002, pretendendo la restituzione di quelle corrisposte successivamente a tale data.
Considerato l'esito di alcuni pedinamenti eseguiti da un'agenzia privata di investigazione, nei giorni del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2002, indagini che avrebbero dimostrato un agire fraudolento dell'assicurato che, in quei giorni, avrebbe utilizzato la propria mano sinistra senza impedimenti di sorta, l'assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro a partire appunto dall'inizio del mese di marzo 2002, rispettivamente, il suo comportamento è stato ritenuto sanzionabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LAINF:
" (…).
… l'art. 16 LAINF prevede che ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro a seguito di infortunio.
Presupposto per l'ottenimento dell'indennità giornaliera è pertanto che, a seguito dell'infortunio, l'assicurato sia impedito nell'esercizio della propria attività lucrativa.
Per quanto riguarda l'inabilità lavorativa fanno stato i rapporti medici.
Orbene, al controllo del 15 luglio 2002, come già riportato nei fatti, non vi erano più riscontri oggettivi che potessero giustificare un'inabilità lavorativa dell'assicurato. Anzi, conformemente allo scritto 13 dicembre 2002 del Dr. __________, la totale capacità lavorativa doveva essere stata raggiunta perlomeno sin dal 17.5.2002.
È pertanto evidente che, perlomeno a far tempo dal 17 maggio 2002, non vi era più inabilità lavorativa e di conseguenza incapacità lucrativa, ragione per la quale l'indennità giornaliera non era più dovuta.
In linea generale il grado dell'inabilità lavorativa viene determinato dal medico tenendo conto dell'attività finora eseguita dall'assicurato.
Tuttavia, allorquando l'assicurato fosse in grado di svolgere un'altra attività, compatibile con il proprio stato di salute, ciò può essergli richiesto.
L'assicurato è in tal evenienza tenuto a lasciarsi computare le attività che, in caso di buona volontà, potrebbero essere da lui eseguite (DTF 115 V 133).
Nel caso concreto, risulta che il signor __________ aveva, presso il proprio datore di lavoro in Svizzera unicamente un'attività temporanea ed a tempo determinato, la quale è comunque cessata il giorno immediatamente successivo all'infortunio.
Non risulta che egli avesse in prospettiva un altro impiego in qualità di ausiliario di cucina o come dipendente da qualche altra parte.
Già solo questa circostanza rende evidente come l'assicurato non possa in questo caso pretendere di esercitare unicamente l'attività di ausiliario di cucina. Egli era invece tenuto ad assumere ogni e qualsiasi attività compatibile con il proprio stato di salute.
D'altro canto, è assodato che con l'inizio di marzo 2002, sottacendo tuttavia tale circostanza all'assicurazione, egli ha effettivamente iniziato un'attività di catering in proprio a tempo pieno. Orbene, da quel momento almeno, sono cadute le premesse per l'ottenimento dell'indennità giornaliera.
… In base all'art. 46 cpv. 2 in fine LAINF, l'assicuratore può rifiutare qualsiasi prestazione in denaro se, intenzionalmente, egli è stata fatta una notifica falsa.
Rientra nel novero delle false notificazioni anche quella di avere preteso ulteriormente uno stato di incapacità lavorativa in alcun modo esistente, come pure di avere sottaciuto all'assicurazione di aver assunto un'attività in proprio a far tempo dall'inizio di marzo 2002.
È pertanto evidente che, sia per la mancanza del presupposto di cui all'art. 16 LAINF, sia per il comportamento doloso sanzionabile conformemente all'art. 46 cpv. 2 LAINF, l'assicurazione, a far tempo dal 01.03.2002, non era più tenuta a versare prestazioni a titolo di indennità giornaliera."
(doc. 9, p. 4s.).
L'assicurato, con il proprio gravame, ha contestato la tesi dell'assicuratore LAINF, facendo essenzialmente valere che la sua totale incapacità lavorativa era stata accertata dallo stesso medico di fiducia dell'assicuratore LAINF ancora in occasione della visita di controllo del 15 luglio 2002, che l'attività di catering non era da lui personalmente esercitata ma unicamente a lui intestata per ragioni di ordine fiscale e, infine, che nei giorni durante i quali l'assicuratore ha accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa, egli era sotto l'effetto di antidolorifici e si trattava comunque di una situazione di "emergenza" avendo la ditta ricevuto, in quel periodo, degli incarichi supplementari (cfr. I).
2.4. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAINF, le prestazioni indebitamente ottenute vanno restituite.
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 2000 N. 40, p. 208; SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b, p. 79 e 80).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso, l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b, p. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 52 LAINF, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).
2.5. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito di infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 129 V 53 consid. 1.1, 114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 consid. 1b; RAMI 2001 K 174, p. 292 consid. 2a; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.6. Questa Corte constata che, parallelamente alla procedura amministrativa sfociata nell'emanazione della decisione su opposizione del 17 aprile 2003, la CO1ha presentato contro RI1 una denuncia penale per truffa consumata e tentata con costituzione di parte civile.
Per quanto concerne le pretese di parte civile, l'assicuratore infortuni ha chiesto che il ricorrente venisse condannato alla restituzione l'importo di fr. 25'384.30, oltre interessi al 5%, corrispondente alle indennità giornaliere versate durante i mesi da marzo a luglio 2002 (le indennità afferenti al mese di marzo sono state per errore pagate in doppio), nonché ai costi generati dai pedinamenti, dagli accertamenti medici e dall'intervento di un avvocato (cfr. doc. 16).
Con decreto di accusa del 14 luglio 2003, il Procuratore Pubblico G. M. Tattarletti ha riconosciuto l'assicurato colpevole di ripetuta truffa, in parte tentata, e lo ha condannato ad una pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente, nonché, statuendo sulle pretese di parte civile, al versamento alla CO1 dell'importo di fr. 13'009.20, suddiviso in fr. 4'091.-- per indennità giornaliere indebitamente percepite nei mesi di giugno e luglio 2002, fr. 7'000.-- per la fattura dell'investigatore privato e fr. 1'918.20 per spese mediche (cfr. doc. C 3).
Il citato decreto di accusa è cresciuto in giudicato in quanto non è stato contestato né dall'accusato, né dalla parte civile (cfr. XII, doc. 23).
Alla luce di quanto precede, nella misura in cui l'insorgente ha contestato la pretesa di restituzione delle indennità giornaliere corrispostegli dalla CO1 nei mesi di giugno e luglio 2002, il suo ricorso è di fatto privo di oggetto, poiché quella restituzione è già stata decisa - e accettata dall'assicurato - dal Giudice penale.
Questa Corte può pertanto limitarsi ad esaminare se le prestazioni da lui ricevute durante i mesi da marzo a maggio 2002 lo sono state indebitamente e, in ultima analisi, se esse devono essere oggetto di restituzione.
2.7. Dalle tavole processuali risulta che, in data 30 ottobre 2001, RI1 - aiuto cucina presso un esercizio pubblico di __________ - è rimasto vittima di un trauma distorsivo all'estremità superiore sinistra.
Il suo medico curante, dott. __________, spec. in chirurgia della mano a __________, ha diagnosticato una lesione dei tendini estensori del pollice sinistro, ha predisposto un esame elettromiografico sul territorio del nervo mediano al polso sinistro ed ha prescritto l'esecuzione di un ciclo di 10 sedute di laser-terapia in sede radiale e volare del polso sinistro (cfr. doc. 120).
In data 29 gennaio 2002, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico di fiducia dell'assicuratore, dott. __________, il quale, alla luce delle risultanze di un esame di risonanza magnetica eseguito il 31 gennaio 2002 presso la Clinica __________ (cfr. doc. 114), ha sospettato una lesione dell'estensore breve del pollice ed una lesione parziale dell'adduttore lungo del pollice.
Il ricorrente è stato dichiarato ulteriormente inabile al lavoro in misura completa (cfr. doc. 107).
In un "memo interno confidenziale", il dott. __________ ha preventivato 3-4 mesi di totale inabilità lavorativa più altri 2 di incapacità al 50%, nonché una menomazione permanente all'integrità del 10% (cfr. doc. 108).
Nel corso del mese di febbraio 2002, l'insorgente è stato visitato dal dott. __________.
Il chirurgo della mano ha diagnosticato una tendinite di Quérvain di natura post-traumatica e, dal profilo terapeutico, ha ritenuto medicalmente indicato sottoporre l'assicurato ad una tendosinovialettomia dell'estensore breve del pollice e dell'abduttore lungo del I raggio e contemporaneamente plastica d'aumento del I retinacolo degli estensori del polso sinistro (cfr. doc. 113).
In data 20 febbraio 2002, l'assicurato si è sottoposto ad un intervento operatorio ambulatoriale - tenolisi e raffia dell'estensore breve del pollice, tenosinoviectomia, tenolisi con apertura del legamento retinacolare dorsale del polso degli estensori radiali del I e II raggio mediante due incisioni, la prima longitudinale para-stiloide radiale, la seconda dorso radiale lungo il I e II raggio - presso la Casa di cura "__________" di __________, intervento eseguito dal dott. __________ (cfr. cartella clinica prodotta sub doc. 105).
Nel prosieguo, l'insorgente ha seguito un trattamento riabilitativo, consistente in sedute di fisio- e laserterapia (cfr. doc. 88, 89, 94, 96, 98, 102 e 104).
Il 15 luglio 2002 l'assicurato è stato visto una seconda volta dal dott. __________.
Fatta eseguire una nuova risonanza magnetica del polso sinistro (cfr. doc. 92), il fiduciario della CO1 ha indicato che l'assicurato presentava delle algie soggettive in sede prossimale alle ferite, senza deficit funzionale effettivo e in assenza di componenti a livello delle guaine dei tendini estensori.
Egli ha peraltro predisposto il ricovero dell'insorgente presso la Clinica di riabilitazione di __________ per una intensa fisio-ergoterapia riabilitativa e prove di lavoro ed ha certificato la persistenza di una totale incapacità lavorativa (cfr. doc. 90).
In data 29 luglio 2002 ha avuto luogo un primo incontro, al quale hanno partecipato, oltre ad un collaboratore della CO1, RI1 ed i suoi patrocinatori.
Dal relativo rapporto risulta che, in questa occasione, l'assicurato ha dichiarato, in particolare, di lamentare ancora dolori e di non riuscire a piegare bene la mano, di sottoporsi a riabilitazione ambulatoriale in ragione di 2/3 sedute la settimana ad Alessandria oppure a Genova (località raggiunte in treno oppure con l'autovettura condotta dalla moglie), nonché di essere ancora totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 35).
Dalle tavole processuali emerge che l'assicuratore infortuni, ha ordinato il pedinamento dell'assicurato, da parte di un'agenzia privata di investigazioni, la __________ di __________ di __________.
I pedinamenti sono stati eseguiti nei giorni del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2002.
All'inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti ed una videocassetta.
Questo il tenore dei rapporti giornalieri:
" Lunedì 05.08.02
07.20 al domicilio del soggetto sono presenti due auto trattasi di:
FORD FIESTA blu chiaro targata __________
OPEL AGILA blu scuro targata __________
08.25 la FORD FIESTA è assente. Il signor RI1 (in seguito denominato SOGGETTO) è in giardino porta pantaloncini corti e maglietta. Non svolge nessuna attività.
09.10 l'OPEL AGILA non è più al domicilio.
09.20 effettuiamo una telefonata di controllo. Risponde la segreteria telefonica.
Martedì 06.08.02
07.30 una donna parte da via __________ a __________ a bordo di una Ford Fiesta di colore blu chiaro metalizzato targata __________. La donna è accompagnata dal soggetto come passeggero.
07.50 l'auto si ferma nel piazzale d'imbarco del traghetto di _________. Il soggetto scende e a piedi sale a bordo del traghetto che porta a Intra. Indossa una camicia chiara e pantaloni scuri. Porta sul dorso uno zainetto nero.
Il soggetto non si reca alla biglietteria.
Mercoledì 07.08.02
07.10 il soggetto parte dal proprio domicilio a bordo dell'auto FORD FIESTA __________
07.30 a ___________ parcheggia l'auto in un parcheggio pubblico e sale a piedi a bordo del traghetto che porta a Intra. Non si reca alla biglietteria.
Il soggetto veste camicia chiara e pantaloni scuri. Porta sul dorso uno zainetto nero.
Giovedì 08.08.02
07.30 la donna vista il giorno 06.08.02 accompagnare il soggetto al traghetto parte dal domicilio a bordo di uno scooter targato __________.
07.52 il soggetto parte dal proprio domicilio a bordo dell'auto OPEL AGILA di colore blu scuro targata __________. È accompagnato da un giovane ragazzo.
08.25 i due arrivano a __________ presso il piazzale d'imbarco del traghetto che porta a __________. La donna partita dal domicilio del soggetto a bordo di uno scooter targato __________ alle 07.30 sale a bordo dell'auto. Porta con sè un sacchetto di plastica semitrasparente. Dalla sommità del sacchetto fuoriesce una pila di bicchieri di plastica o di carta imballati (tipo pic-nic).
08.30 imbarcano con l'auto OPEL AGILA sul traghetto e partono. Il soggetto chiacchera con il personale del traghetto. Sembra conoscere tutti. Non si reca alla biglietteria.
08.45 sbarcano a __________. Si fermano subito nel parcheggio situato all'interno della zona portuale.
08.47 il soggetto si reca presso gli uffici della Navigazione __________.
Ha con sè lo zainetto nero.
09.00 il soggetto e un impiegato della Società Navigazione __________ si recano a bordo della motonave __________. La motonave è ormeggiata presso il cantiere della __________.
Il dipendente della società mostra al soggetto l'interno della motonave.
09.40 dopo essersi recato di nuovo presso gli uffici della Navigazione __________ il soggetto riparte solo in auto con il traghetto in direzione di __________. Non si reca alla biglietteria.
10.00 sbarca a ___________ e si allaccia la cintura di sicurezza stando seduto in direzione di marcia e impegnando la mano sinistra.
10.20 il soggetto rientra al proprio domicilio.
Venerdì 09.08.02
07.40 il soggetto è all'esterno del proprio domicilio assieme al giovane ragazzo.
07.45 il soggetto parte a bordo dell'OPEL AGILA __________. Dal lunotto si vedono dei cartoni. Il giovane ragazzo lo segue con lo scooter __________.
08.03 il soggetto è a __________.(1)
08.04 il soggetto si ferma presso una stazione di benzina per il rifornimento.(2)
08.12 il ragazzo con lo scooter parcheggia alla stazione ferroviaria di __________ e sale a bordo dell'OPEL AGILA. I due ripartono.
08.54 arrivano a __________ zona porto. Iniziano a scaricare l'auto OPEL AGILA e portano la merce su una motonave attraccata. Il ragazzo indossa pantaloni scuri, camicia bianca, gilet blu e papillon dello stesso colore del gilet (tipo uniforme da cameriere). (3)
09.10 al termine dell'operazione il ragazzo parte a bordo della motonave mentre il soggetto riparte solo a bordo dell'OPEL AGILA.
09.12 il soggetto è al telefono in auto. Impiega la mano sinistra.(4)
10.20 dopo aver percorso il seguente percorso: __________, autostrada __________ sud dir. __________o, __________, __________ esce ad __________ e si reca presso gli Uffici della Navigazione __________ Direzione.(5)
10.40 il soggetto lascia gli uffici della Navigazione __________. Ha con sè un fascicolo.
10.41 si reca in una bancarella del mercato situata di fronte alla Direzione della Navigazione __________. Compra dei fiori.(6)
10.46 il soggetto riparte con l'OPEL AGILA in direzione di __________.
10.50 mentre guida telefona impegnando la mano sinistra.
11.45 il soggetto arriva al porto di Intra e imbarca sul traghetto per __________.
Saluta e discute con il personale della Navigazione. Non si reca alla biglietteria. Sul traghetto telefona impegnando la mano sinistra.
12.20 il soggetto sbarca a __________ e parte in direzione del domicilio.
12.35 rientra al proprio domicilio in via __________.
Sabato 10.08.02
07.00 l'auto OPEL AGILA non è presente al domicilio del soggetto. Presente solo la FORD FIESTA.
08.00 due donne lasciano il domicilio del soggetto a bordo della FORD FIESTA e si recano a __________. Parcheggiano e a piedi salgono sul traghetto che porta a __________.
Giunte a Intra si recano a bordo della motonave __________ attraccata in cantiere. Sistemano il bar.
09.30 la motonave __________ lascia il cantiere nautico di Intra e si dirige verso __________. A bordo vi è la donna con l'uniforme da barista. L'altra donna è scesa a terra ed è salita bordo della motonave __________ dove sistema il bar. Trattasi della stessa motonave __________ ispezionata dal soggetto in data GIO 08.08.02 in compagnia di un dipendente della società di Navigazione __________.
Domenica 11.08.02
06.55 le auto OPEL AGILA e FORD FIESTA sono parcheggiate presso il domicilio del soggetto in via __________ 2 a __________.
Lunedì 12.08.02
11.38 il soggetto alla guida dell'OPEL AGILA parte dal proprio domicilio. È accompagnato dalla donna.
11.55 parcheggia davanti al Municipio di __________o. Entra solo.
12.01 esce dal Municipio sale sull'auto e si reca in una stazione di benzina per il rifornimento. Al termine riparte (7)
12.13 parcheggia davanti alla Banca __________ di __________ e __________ __________. Entra solo in banca.
12.42 lascia la banca sale sull'auto e parte in compagnia della donna.
12.45 si ferma brevemente in una via del centro di __________. Scende dall'auto apre la porta posteriore sistema qualcosa e riparte. (8)
13.05 in zona __________ di __________ svolta in direzione del domicilio"
(doc. 25).
Queste invece le considerazioni conclusive espresse dal detective:
" (…)
Durante il periodo LUNEDÌ 05.08.2002 e LUNEDÌ 12.08.2002 il soggetto ha sempre guidato personalmente l'auto anche quando era accompagnato da una donna (moglie?). Solo il giorno MARTEDÌ 06.08.2002 il soggetto si è fatto accompagnare al traghetto dalla donna. Precisiamo che quel giorno pioveva.
Durante la mattinata di VE 09.08.02 il soggetto ha guidato per circa 200 Km e ha scaricato della merce dalla propria auto su una motonave a __________. Non ha mai mostrato esteriormente di soffrire di dolori visibili alla mano sinistra.
La merce scaricata consisteva in cartoni (contenuto sconosciuto) e confezioni di bibite da 1. 0,5 e 0,3. Il bagagliaio della OPEL AGILA era pieno fino a superare i poggiatesta dei sedili posteriori.
Il comportamento del soggetto dà adito a dubitare che lo stesso abbia una attività professionale come gestore del bar a bordo di diverse motonavi del __________ e del __________. La sua frequentazione degli uffici della Navigazione ne aumentano i sospetti. Inoltre il ragazzo e le due donne notate al domicilio del soggetto si recano regolarmente presso il cantiere della Navigazione __________ e salgono a bordo di qualche motonave.
Il ragazzo e la donna indossano la stessa uniforme da cameriere o barista. Accertamenti sono ancora in corso per stabilire eventuali partecipazioni del soggetto a contratti di lavoro con le società di navigazione in oggetto.
Sarà effettuata una verifica presso la Camera di Commercio _________ per verificare se il soggetto o qualche membro della famiglia sia iscritto con una ragione sociale.
Informazioni assunte a Luino indicano che il negozio "__________" in via __________ a __________ è chiuso da circa 2 mesi e non vi è più nessuna attività commerciale.
Durante il periodo di verifica il soggetto non si è mai recato presso un medico o fisioterapista.
Non ha mai fasciato la mano con bende."
(doc. 25).
Una nuova riunione fra le parti ha avuto luogo il 13 agosto 2002.
Per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha affermato non esservi nel frattempo stato un sensibile miglioramento, di essere in grado di trasportare al massimo circa due litri di latte per volta e di riuscire, grazie all'utilizzo di una fascia elastica, a guidare per circa 10/15 km (ma di avere guidato, in un'occasione, per un'ottantina di km in autostrada).
Trattandosi delle sue trasferte a __________, rispettivamente, ad __________ per sottoporsi a cure mediche, RI1 ha dichiarato quanto segue, citiamo:
" Sono andato a __________ con la moglie (guidava lei) martedì 6 agosto 2002 per una seduta di terapia e sono ritornato a __________.
Poi sono ritornato a Genova con la moglie (guidava lei) o il mercoledì o il giovedì dove tra l'altro il giovedì stesso ho fatto una seduta di fisioterapia presso il Dr. __________ e poi sono ritornato o sabato sera o domenica sera non ricordo esattamente.
Venerdì avrei dovuto essere sottoposto ad una seduta di fisioterapia ma per problemi di salute del padre non ci sono andato.
Ho provato a guidare ma con esito negativo."
(doc. 32)
Un terzo ed ultimo incontro è avvenuto in data 7 ottobre 2002.
In questa evenienza, l'assicurato è stato messo a confronto con le risultanze dei pedinamenti (cfr. doc. 24: "Avv. __________ mostra le foto dalle quali risulta che il signor __________ sta portando delle composizioni di bottiglie di un certo peso in data 9 agosto 2002. Dall'inchiesta effettuata risulta pure che il signor __________ guida regolarmente il suo veicolo, vi è pure una registrazione video su quanto sostenuto dal precitato. Questi dati di fatto contraddicono le affermazioni fatte dal signor __________ nei verbali del 29.07.02 e 13.08.02 nonché quanto comunicato al Dr. __________ in occasione della visita del 15.07.02") e, al proposito, egli ha sostenuto quanto segue, citiamo:
" (…).
Io ho un'agenzia di servizi, ditta individuale che è intestata a me, poiché mia moglie non si poteva intestare nulla. È una ditta di catering. Ho una partita IVA.
Ho costituito la ditta quando ero in incapacità lavorativa, nel marzo 2002. Non sono l'unico dipendente, ho un apprendista che ha finito. Ha lavorato per me durante 4 o 5 mesi. Le altre persone sono dei collaboratori che lavorano su mia richiesta, secondo esigenza.
Avevo un contratto tra l'agenzia di servizio e la navigazione del lago di __________ e __________ per 3 battelli. Ne è rimasto uno solo poiché la stagione è finita.
Ho effettuato il servizio per la società di navigazione, assumendo degli anti-dolorifici, più precisamente il "Toradol".
Non ho ancora calcolato il reddito di questa attività.
Io non sono un truffatore. Sono pieno di debiti. Mi spiace, non posso fare niente. (…)"
(doc. 24).
Prima di procedere all'emanazione della decisione formale, l'assicuratore LAINF - con riferimento, segnatamente, al contenuto dello scritto 14 ottobre 2002 dell'allora patrocinatore dell'assicurato (cfr. doc. 23) - ha interpellato il dott. __________, il quale, per quanto qui d'interesse, si è così espresso:
" Ho letto con attenzione lo scritto dell'avvocato __________ e rimango esterefatto dal contenuto.
Nel presente caso, occorre sottolineare come la malafede del paziente non ha fatto altro che ingannare, o quanto meno far dubitare fortemente, il sottoscritto: infatti in occasione della visita del 15.7.2002 riportavo chiaramente, nel procedere, che le indagini radiologiche ulteriormente esperite, confermavano una integrità anatomo fisiologica della sede esaminata. Non avevo personalmente riscontrato alcun deficit funzionale pratico-effettivo. Proponevo una degenza onde poter fare eseguire le prove di lavoro.
Orbene, ritengo essere stato molto esplicito e chiaro essendo fortemente dubitativo sui disturbi soggettivi esternati dall'__________, nella fattispecie le notevoli algie e mancata funzionalità.
I fatti mi hanno poi dato ragione a tutti gli effetti con indagini che hanno ampiamente dimostrato come il paziente lavorasse tranquillamente, sopportando peraltro dei pesi non indifferenti. (…)"
(doc. 85).
Lo stesso medico fiduciario della CO1, con rapporto del 13 dicembre 2002, ha attestato che, citiamo: "… per gli esiti di un intervento chirurgico come quello eseguito al paziente sopra indicato, occorrono da un minimo di 8 ad un massimo di 12 settimane per raggiungere la guarigione e, conseguentemente, la capacità lavorativa completa" (doc. 17).
Da notare che già in precedenza, per la precisione il 23 agosto 2002, il dott. __________, reso edotto delle risultanze dell'inchiesta, aveva ritenuto giustificata un'incapacità lavorativa di 8-10 settimane, massimo 3 mesi, a partire dal 20 febbraio 2002 (cfr. doc. 29).
2.8. A seguito della denuncia presentata dall'assicuratore infortuni il 31 gennaio 2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti dell'assicurato.
In corso di causa, il TCA ha quindi richiamato il relativo incarto (cfr. XII).
Da quest'ultimo si evince, in primo luogo, che, in data 25 febbraio 2003, l'insorgente è stato interrogato a proposito dei fatti contestatigli.
Queste sono state le sue dichiarazioni:
" (…)
Non ho mai avuto l'intenzione di truffare l'assicurazione.
Ho avviato questa attività di catering. Di solito non lavoravo io, bensì mia moglie e due operai. Io non lavoravo perché avevo male al braccio. Mi sono trovato costretto a dare una mano per mancanza di personale in un momento in cui l'attività era ripresa.
Per lavorare prendevo degli anti-dolorifici.
In quelle giornate in cui ho dovuto presenziare al lavoro, come detto, ero sotto effetto di anti-dolorifici. Questo è successo solo nel mese di agosto.
ADR che la ditta individuale che si occupa di catering è intestata a me e si chiama "__________". L'attività è partita in marzo 2002. Lavoravano in questa ditta anche mia moglie, __________ e due dipendenti. Mia moglie lavora da marzo 2002 mentre i due dipendenti lavorano da giugno 2002. Abbiamo assunto questi due dipendenti in ragione del fatto che abbiamo ricevuto in subappalto in luglio ed in agosto 2002 la fornitura di altri due bar su dei battelli. Nel mese di giugno mia moglie non stava bene, soffre di forti cefalee. Abbiamo assunto quindi un apprendista nel mese di giugno per dare una mano a mia moglie, anche se la stessa non ha mai smesso di lavorare, eccetto nei giorni in cui stava proprio male.
ADR che il personale della ditta si reca sui battelli e fa un servizio bar, anche se serve meno cose rispetto ad un bar normale: oltre alle bevande serviamo qualche panino e delle brioches. Anche mia moglie svolgeva questo tipo di attività. II mio compito invece è quello di prendere le ordinazioni, di rispondere al telefono.
ADR che per quanto riguarda il rifornimento sul battello vi è una ditta, la __________, che ci forniva le vivande, trasportandole fin sulla barca.
ADR che per quanto riguarda le ordinazioni, di cui ho detto mi occupavo, si trattava in definitiva di raccogliere le informazioni riguardanti eventuali mancanze di merce per il bar, secondo quanto mi riferivano mia moglie o i dipendenti della ditta.
Inoltre ricevevo telefonate dalla società di navigazione in relazione ad eventuali spostamenti di orario.
ADR che per le ordinazioni, telefonavo alle ditte fornitrici, le quali fornivano tutte la merce a domicilio, ovvero sulle barche. L'altra ditta si chiama __________ di __________.
Per quanto riguarda Como c'era un'altra ditta che mi sembra si chiami __________, a __________. Inoltre ci rifornivano presso la __________ che ci riforniva di dolciumi sia a __________ che a __________.
Durante il mese di agosto, per vari motivi, abbiamo dovuto organizzare delle navigazioni speciali senza che ci venisse dato un preavviso lungo. Si trattava di occasioni quali gli spettacoli pirotecnici sul lago o altro.
ADR che è capitato che mi abbiano dato un preavviso di tre giorni per organizzare queste navigazioni speciali.
In agosto sono stato ripetutamente assente per brevi periodi in occasione della malattia di mio padre e del conseguente suo decesso, avvenuto il 25 agosto 2002. Ero a __________ per stare vicino a mio padre, non ricordo di preciso per quanto tempo, credo di
averlo assistito per un'intera settimana prima che morisse.
In agosto inoltre vi erano delle ditte che erano chiuse, o comunque non potevano garantire una fornitura regolare per via delle ferie.
In queste circostanze, mia moglie mi ha detto che sarebbe stato meglio creare una piccola scorta da immagazzinare nella stiva di un'imbarcazione della società di navigazione, il battello __________, in vista di eventuali ammanchi dovuti alla chiusura di queste ditte.
Quindi abbiamo fatto arrivare della merce ad Intra, dov'era attraccato il Roma. In seguito è successo che in occasione di queste manifestazioni speciali, ad esempio nella prima settimana di agosto, non avendo preavvisi lunghi, non potendo altresì ingaggiare ulteriore personale per problemi economici della ditta, ho dovuto dare io una mano. Ho quindi accompagnato l'apprendista prima ad __________ per scaricare la merce dalla stiva del battello ed in seguito a __________ per caricarla sull'altro battello. Ad Intra ha scaricato maggiormente l'apprendista, mentre a __________ gli ho dato io una mano.
Per fare ciò ho preso un medicamento anti-dolorifico, che si chiama Toradol, prescrittomi dal Dr. __________ di Genova. II Dr. __________ è il medico di famiglia, con il quale ho mantenuto i contatti sebbene abiti nella regione di __________. Capita che a volte io telefoni al dottore per chiedergli di farmi allestire una ricetta per un medicamento, in questo caso il Toradol. Vi sono stati in passato dei problemi di salute, soffro di ipotiroidismo. Inoltre ho subito un intervento all'addome, per il quale prendevo pure il Toradol. II Dr. __________ mi conosce, si fida di quello che dico e sa che posso prendere il Toradol, senza nessun problema.
Oltre al dottor __________, ero in cura dal dr. __________, di __________ ed il dr. __________, a __________ ed __________. Inoltre sono stato a fisioterapia presso il signor __________. Di altri medici io non mi fido, per ragioni mie.
ADR che mi seguiva per l'infortunio alla mano il Dr. __________. Sono anche stato visto dal Dr. __________ e dal fisioterapista.
ADR che mi sono rivolto ad Dr. __________ per gli antidolorifici perché era più semplice, nel senso che ho potuto ottenere i medicamenti su semplice telefonata e senza pagare subito. Se li avessi chiesti al Dr. __________, avrei dovuto fare una visita ed inoltre pagare la visita.
__________ è il mio apprendista. Di solito lui lavorava da solo, ma è capitato che gli facessi compagnia durante la navigazione, perché aveva bisogno di un po' di assistenza. Durante questi tragitti, leggevo, parlavo con lui, mi è capitato anche di dare una mano nel senso che facevo qualche caffè, soprattutto in periodi di maggiore afflusso di clientela. A volte mi è capitato di accompagnare mia moglie e l'altra impiegata in questi tragitti.
Mi recavo anche presso la ditta __________, ad Intra, per discutere delle forniture.
Vorrei precisare che il rapporto con la società di navigazione è molto delicato. Se il Ministero Pubblico dovesse prendere contatto con queste ditte, rischio di perdere il lavoro.
Devo dire che non ho mai avuto l'intenzione di truffare. In effetti per me, quello fatto per la mia ditta, non era un lavoro e del resto, come specifica anche il mio avvocato, la malattia era stata accertata dai medici della stessa denunciante fino al 31 luglio 2002.
ADR che in agosto 2002 mi sentivo ancora male, anche se con il Toradol stavo meglio.
ADR che tuttora il polso duole, anche se non sempre, solo durante gli sforzi. Non ho più l'abilità di prima. Attualmente non sono in cura per il polso da un medico. Mi curo da solo con il Toradol. Riprenderò ad andare dal signor __________ quando potrò permettermelo.
L'interrogante mi fa notare che in data 13 agosto 2002, in occasione dell'incontro presso le __________ a __________, ho dichiarato che la mia situazione di salute non era migliorata, che riuscivo a guidare solo per brevi tragitti, mettendo la fascia elastica e che non riuscivo a portare pesi, al massimo 2 litri di latte per volta.
A tale proposito dichiaro che in occasione di quell'incontro ho omesso di indicare che già assumevo il Toradol per via dei dolori.
L'interrogante mi fa altresì notare che vi sono comunque delle prove fotografiche e filmate precedenti la data del 13 agosto 2002 che mostrano come io fossi in grado di guidare e di sollevare pesi. II filmato viene visionato.
A fronte di questi riscontri probatori, ribadisco che prendevo il Toradol, inoltre mi trovavo in un momento tragico per via delle difficoltà finanziarie e della malattia di mio padre. Tutto l'insieme mi ha portato a non segnalare che facevo l'uso del Toradol, nell'ottica di dare una mano alla famiglia, senza avere intenzione di raggirare l'assicurazione.
ADR che ho preso il Toradol per periodi discontinui. Non ricordo se nel periodo precedente a luglio, sotto l'effetto del Toradol ho guidato o sollevato pesi.
II fatto che mi fossi dimenticato di riferire che assumevo il Toradol mi ha portato a descrivere la mia situazione di salute in modo distorto.
L'interrogante mi fa prendere atto che non si tratta di una dimenticanza di una dichiarazione, bensì della presentazione di una situazione che era ben diversa da quella documentata dagli investigatori privati che mi hanno seguito.
A fronte di questa contestazione dichiaro che ero in stato confusionale, per via di tutte le difficoltà che stavo passando.
ADR che sono cosciente del fatto che la __________ mi versava un'indennità in ragione dell'infortunio.
ADR che ho aperto il conto presso I'__________ proprio per ricevere le indennità assicurative. Riceverei soldi sul mio conto in __________ era troppo complicato per le __________.
ADR che su questo conto ho dato procura anche a mia moglie.
ADR che in banca ci recavamo insieme, oppure da soli o io o mia moglie. Quando ci andavo io ero accompagnato dalla mia dipendente. Mi è anche capitato di telefonare una volta alla banca per fare un bonifico.
ADR che i soldi venivano impiegati per far fronte alle spese di casa e della ditta individuale.
ADR che mia moglie sapeva che i soldi depositati presso il conto dell'__________ venivano dalla __________. Mia moglie sapeva pure che i soldi mi venivano versati quale indennità per l'infortunio. Mia moglie sapeva inoltre che soffrivo di dolori e che ero in grado di dare una mano solo sotto l'effetto del Toradol.
ADR che prima di lavorare presso il Ristorante __________, facevo l'autista. Non ho nessuna formazione specifica, ho terminato la terza media.
ADR che dal Ristorante __________ non sono stato licenziato. Avevo un contratto a termine che non mi è stato rinnovato, malgrado all'inizio il datore di lavoro mi avesse prospettato una continuazione del rapporto. La mia dichiarazione alla signora __________ va interpretata in questo senso.
ADR che non ho mai riferito al Dr. __________ di aver assunto il Toradol e di riuscire a fare determinati movimenti sotto effetto di questo medicamento. Non saprei spiegare il perché.
L'interrogante mi fa prendere atto che quando mi ha visitato il Dr. __________ il 15 luglio 2002 risulta stessi male. Dichiaro che allora contro i dolori prendevo un medicamento che si chiama Aulin, antinfiammatorio ed antidolorifico. Questo medicamento non mi permetteva di fare gli stessi movimenti che il Toradol.
In quel periodo prendevo I'Aulin perché prendevo contemporanea-mente un medicamento per I'esofagite di cui soffrivo allora. Quando ho visto che era insufficiente perché avevo troppo dolore, ho preso il Toradol. Queste terapie quindi le ho scelte io, anche se all'inizio l'Aulin mi era stato prescritto dal medico di famiglia. Non ho consultato il mio medico per il cambiamento di terapia.
ADR che dell'esofagite non ho riferito al Dr. __________, né gli ho riferito di assumere altri medicamenti. Del resto non ricordo che lui mi abbia chiesto in relazione alla malattia o all'assunzione di altri medicamenti (…)."
(XII, doc. 8).
Risulta inoltre che, nel corso del mese di marzo 2003, l'autorità inquirente ha preso contatto con la Società di Navigazione __________ (__________), alla quale ha sottoposto "… una richiesta di informazioni relative alle aziende che gestiscono i bar sulle vostre imbarcazioni ed al personale che opera a bordo in questo ambito" (XII, doc. 12).
Queste sono state le risposte fornite da __________, rappresentante per la Svizzera della menzionata società:
" (…).
1. Il signor RI1 è persona sconosciuta al personale del servizio di navigazione attivo nel bacino svizzero del __________, servizio del quale la __________ è concessionaria.
2. Detto signore non ha pure mai fatto parte dei quadri della __________ attivo nel bacino __________.
3. Il servizio di bordo (bar e catering) sui natanti della __________ è appaltato annualmente, dietro concorso, a ditte private, che impiegano proprio personale, il quale non ha niente a che vedere con il personale della __________, sia italiano sia svizzero, addetto ai servizi pubblici di navigazione dei due bacini (concessioni e contratti di lavoro separati).
4. Alla __________ risulta che il signor RI1 abbia lavorato per una o più società appaltatrici del servizio di bordo nel bacino __________. La __________ non è tuttavia in grado di dare informazioni sulla persona da voi indicata e vi prega di rivolgervi alle società appaltatrici del servizio di bordo, in particolare alla ditta "__________". (…)"
(XII, doc. 13)
rispettivamente da __________, Direttore di esercizio:
" (…)
la Ditta "__________" (di cui il Sig. __________ risulta essere il titolare) ha preso in subappalto dalla Ditta __________ srl con sede in __________, Via __________ 4, incaricata dalla Navigazione __________ dei servizi bar e ristorazione battelli, la gestione della M/ve "__________" con contratto dal 28/2/02 al 31/10/02.
Inoltre, per conto della __________, la stessa ditta ha avuto in affidamento il bar di bordo del traghetto "__________" dal 10/8/02 al 31/01/03 e quello del traghetto "__________" dal 1/1/03 al 31/1/03.
Riguardo i nominativi richiesti non ho la possibilità di indicarne alcuno; la __________ di __________ è da me rappresentata ed ogni eventuale contatto potrà avvenire col sottoscritto"
(XII, doc. 18)
Come già indicato al considerando 2.6., il procedimento penale è sfociato in un decreto di accusa - che le parti hanno lasciato crescere in giudicato - mediante il quale, statuendo sulle pretese di parte civile, il Procuratore Pubblico ha condannato il ricorrente, fra l'altro, a restituire le indennità giornaliere indebitamente corrispostegli nei mesi di giugno e luglio 2002.
2.9. Secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate).
2.10. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che, per i mesi di marzo e aprile 2002, i mezzi di prova prodotti dalla CO1 non dimostrino, con un sufficiente grado di verosimiglianza, il preteso comportamento abusivo di RI1.
Innanzitutto, non si può dubitare del fatto che, in data 30 ottobre 2001, l'assicurato abbia effettivamente riportato un trauma all'estremità superiore sinistra.
Del resto, l'esame di risonanza magnetica eseguita il 31 gennaio 2002 ha consentito di oggettivare, come indicato dal dott. __________, delle "… strutture nettamente alterate a livello dei tendini dell'estensore breve del pollice e, parzialmente, dell'adduttore lungo del pollice" (doc. 107, p. 2 in fine), reperti che hanno trovato conferma in occasione del successivo intervento operatorio.
Parimenti incontestabile (e incontestata) è la circostanza che, il 20 febbraio 2002, il ricorrente sia stato realmente sottoposto ad un'operazione chirurgica da parte del dott. __________, così come lo testimonia la relativa cartella clinica della Casa di cura "__________" di __________ (cfr. doc.105).
Tra l'altro, tale passo terapeutico era stato ritenuto medicalmente indicato dal dott. __________ (cfr. doc. 113).
In occasione della visita di controllo del 15 luglio 2002, il dott. __________ ha del resto constatato la presenza di cicatrici post-operatorie (cfr. doc. 90, p. 2: "Palpatoriamente netta dolenzia in sede della incisione parastiloidea radiale con segno di Tinel negativo. (…). Altra cicatrice in sede dorsale, parte radiale degli estensori I, II raggio direttamente sulla radio-carpale. (…) - la sottolineatura è del redattore).
Il TCA giudica poco plausibile che, a far tempo dal 1° marzo 2002, ovvero poco più di una settimana dopo il menzionato intervento operatorio, l'assicurato avesse già ritrovato una piena capacità lavorativa.
Lo stesso medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto ha indicato che, dopo un'operazione quale quella a cui è stato sottoposto RI1, si deve generalmente contare su un'incapacità lavorativa della durata di 8-10 settimane, massimo 3 mesi (cfr. doc. 17: "… per gli esiti di un intervento chirurgico come quello eseguito al paziente sopra indicato, occorrono da un minimo di 8 ad un massimo di 12 settimane per raggiungere la guarigione e, conseguentemente, la capacità lavorativa completa" e doc. 29: "Sottopongo l'incarto al dott. __________. Ho esposto quanto risultato dall'inchiesta. Valuta a questo punto che un'inabilità lavorativa di 8-10 settimane, max 3 mesi, a partire dal 20.02.02 sia giustificata" - la sottolineatura è del redattore).
In questo contesto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la valutazione della capacità lavorativa spetta, in primo luogo, al medico (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2; RSKV 1983 U 366 p. 92 consid. 266).
Ora, nella concreta evenienza, il medico, per giunta fiduciario dell'assicuratore infortuni convenuto, ha ritenuto giustificato riconoscere un periodo di incapacità lavorativa di 8/10 settimane, massimo 3 mesi, e ciò anche dopo avere preso conoscenza delle risultanze dei pedinamenti (cfr. consid. 2.7. in fine).
L'atteggiamento dell'assicuratore infortuni appare comunque contraddittorio.
In effetti, da un canto, con riferimento alla certificazione del 13 dicembre 2002 del dott. __________ (doc. 29), la CO1 ammette che, citiamo: "la realtà è invece semplicemente quella che nello scritto in questione viene affermata" (V, p. 3 - la sottolineatura è del redattore), ergo riconosce esplicitamente che __________ RI1 ha presentato un'inabilità lavorativa fino a 12 settimane a partire dalla data dell'intervento operatorio ma, d'altro canto, essa pretende la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte posteriormente al 28 febbraio 2002, asserendo che a partire da tale data l'assicurato avrebbe ritrovato una completa capacità lavorativa.
L'assicuratore infortuni ha dimostrato una maggiore coerenza quando, in occasione dell'incontro del 7 ottobre 2002, aveva segnatamente proposto, nell'ottica di comporre bonalmente la vertenza, la restituzione delle indennità giornaliere limitatamente al periodo giugno-luglio 2002 (cfr. doc. 24, p. 2).
È vero che RI1, posto sotto sorveglianza, è stato sorpreso a svolgere delle attività segnatamente a trasportare merci di un certo peso all'interno di una motonave attraccata al porto di __________ (cfr., al riguardo, la documentazione fotografica presente nell'incarto del Ministero pubblico) oppure a guidare la propria autovettura, anche per dei tragitti piuttosto lunghi (come è stato il caso il 9 agosto 2002, giorno in cui egli ha guidato per circa 200 km, cfr. doc. 25) - difficilmente compatibili con i disturbi all'estremità superiore sinistra di cui egli pretendeva ancora soffrire (cfr. doc. 32, verbale dell'incontro del 13 agosto 2002: "Sostanzialmente la situazione non è granché migliorata rispetto all'incontro del 29.07.02, tuttavia riesco ora a muovere il dito medio, per contro la mobilità del polso è ancora molto limitata. (…). Su consiglio del riabilitatore inizio a portare la borsa della spesa, attualmente riesco a portare circa 2 litri di latte per volta").
Nondimeno, a mente di questa Corte, tale circostanza non consente di per sé di concludere, neppure secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che il ricorrente fosse in realtà già abile al lavoro durante i mesi di marzo e aprile 2002.
In effetti, i pedinamenti ordinati dalla CO1 hanno avuto luogo nel corso della prima quindicina del mese di agosto 2002, ossia ad un momento in cui il termine stabilito dal dott. __________ per il ripristino di una capacità lavorativa completa (20 maggio 2002 al massimo) era stato ampiamente superato.
D'altro canto, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 luglio 2002, lo stesso dott. __________ aveva rilevato che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato al polso sinistro non trovavano una sufficiente correlazione sul piano oggettivo (cfr. doc. 90).
Appare del resto credibile anche l'affermazione secondo la quale, proprio nel mese di agosto 2002, ossia all'epoca in cui venne posto sotto sorveglianza, il ricorrente si era visto costretto ad impegnarsi in prima persona a fronte di un incremento dell'attività aziendale (cfr., ad esempio, doc. 10: "… l'attività lavorativa materiale di portare pesi e guidare la macchina è stata accertata solo per alcuni giorni del mese di agosto 2002, quando c'è stato un incremento eccezionale dell'attività, che non avendo, però, un volume d'affari molto alto non poteva permettere l'assunzione di nuovo personale per sopperire alla incrementata richiesta" e XII, doc. 8: "Durante il mese di agosto, per vari motivi, abbiamo dovuto organizzare delle navigazioni speciali senza che ci venisse dato un preavviso lungo. Si trattava di occasioni quali spettacoli pirotecnici sul lago o altro. (…). In agosto inoltre vi erano delle ditte che erano chiuse, o comunque non potevano garantire una fornitura regolare per via delle ferie. In queste circostanze, mia moglie mi ha detto che sarebbe stato meglio creare una piccola scorta da immagazzinare nella stiva di un'imbarcazione della società di navigazione, il battello __________, in vista di eventuali ammanchi dovuti alla chiusura di queste ditte. Quindi abbiamo fatto arrivare della merce ad __________, dov'era attraccato il __________. In seguito è successo che in occasione di queste manifestazioni speciali, ad esempio nella prima settimana di agosto, non avendo preavvisi lunghi, non potendo altresì ingaggiare ulteriore personale per problemi economici della ditta, ho dovuto dare io una mano. Ho quindi accompagnato l'apprendista prima ad __________ per scaricare la merce dalla stiva del battello ed in seguito a __________ per caricarla sull'altro battello. Ad Intra ha caricato maggiormente l'apprendista, mentre a __________ gli ho dato io una mano").
In effetti, dagli accertamenti esperiti dal Ministero Pubblico, specificatamente dalla lettera del 5 maggio 2003 del Direttore di esercizio della __________, è emerso che, a decorrere appunto dall'inizio del mese di agosto 2002, la ditta «__________ » - ditta individuale della quale __________ RI1 é titolare (cfr. XII, doc. 8, p. 2 in alto) - era stata incaricata della gestione dei servizi bar e ristorazione anche del traghetto "San Gottardo" (oltre che della motonave "__________", cfr. XII, doc. 18: "Inoltre, per conto della Navigazione __________, la stessa ditta ha avuto in affidamento il bar di bordo del traghetto "__________" dal 10/8/02 al 31/01/03 e quello del traghetto "__________" dal 1/1/03 al 31/1/03" - la sottolineatura è del redattore).
In simili condizioni, questa Corte ritiene che la CO1 non sia riuscita a dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, il preteso agire fraudolento dell'assicurato durante i mesi di marzo e aprile 2002.
L'assicuratore LAINF convenuto non era dunque legittimato a porre termine al versamento delle indennità giornaliere a contare dal 1° marzo 2002.
La richiesta di restituzione delle prestazioni corrisposte per i mesi di marzo e aprile 2002 non può pertanto essere accolta.
Secondo il Tribunale, diverso è il discorso per il mese di maggio 2002.
In effetti, tutto ben considerato, é plausibile che in quel mese il ricorrente avesse ritrovato una piena capacità lavorativa.
Intanto, tale conclusione appare giustificata già dal profilo medico, visto che a mente del dott. __________ un intervento quale quello a cui è stato sottoposto l'assicurato il 20 febbraio 2002 comporta in genere un periodo di inabilità lavorativa della durata di 8-10 settimane (cfr. doc. 29), per cui, trascorse 10 settimane, si giunge appunto al 1° maggio 2002.
È vero che il medico fiduciario ha pure indicato una durata di 12 settimane. Nondimeno, con tale valutazione egli ha voluto prendere in considerazione la peggiore delle ipotesi, come lo testimonia l'epressione "… un massimo di 12 settimane …" (cfr. doc. 17). Ritenuto che dagli atti di causa non risulta che nel decorso post-operatorio l'insorgente abbia presentato particolari complicazioni, il TCA ritiene, nel caso concreto, di non doversi scostare dalla durata normale.
Oltre all'aspetto prettamente medico, va considerato che il ricorrente medesimo ha esplicitamente riconosciuto di avere svolto una certa attività per conto della ditta «__________ », la quale, a contare dal 28 febbraio 2002, aveva ricevuto in appalto dalla __________ la gestione dei servizi bar e ristorazione della motonave "__________" (cfr. XII, doc. 18).
Rispondendo, in data 25 febbraio 2003, alle domande degli inquirenti, l'assicurato ha infatti riconosciuto di avere essenzialmente coordinato le ordinazioni di merce (cfr. XII, doc. 8, p. 2: "ADR che il personale della ditta di reca sui battelli e fa un servizio bar, anche se serve meno cose rispetto ad un bar normale: oltre alle bevande serviamo qualche panino e delle briosches. Anche mia moglie svolgeva questo tipo di attività. Il mio compito invece è quello di prendere le ordinazioni, di rispondere al telefono.
ADR che per quanto riguarda il rifornimento sul battello vi è una ditta, la __________ alimentari, che ci forniva le vivande, trasportandole fin sulla barca.
ADR che per quanto riguarda le ordinazioni, di cui ho detto mi occupavo, si trattava in definitiva di raccogliere le informazioni riguardanti eventuali mancanza di merce per il bar, secondo quanto mi riferivano mia moglie o di dipendenti della ditta. Inoltre ricevevo telefonate dalla società di navigazione in relazione ad eventuali spostamenti di orario.
ADR che per le ordinazioni, telefonavo alle ditte fornitrici, le quali fornivano tutta la merce a domicilio, ovvero sulle barche. L'altra ditta si chiama __________ di __________ "; cfr., pure, doc. 10: "Sin dall'inizio, infatti, come dichiarato anche nel verbale di interrogatorio avvenuto al Ministero Pubblico di Lugano in data 25 febbraio 2003, il signor RI1 si è limitato a prendere e a fare le telefonate necessarie per gestire le ordinazioni della merce").
Riveste infine un significato particolare la circostanza che sino alla fine del mese di maggio 2002, unica dipendente de «__________ » è stata la moglie dell'assicurato, la quale lamentava peraltro anche qualche disturbo alla salute. È in effetti soltanto nel corso del mese di giugno che sono state assunte altre due dipendenti, oltre ad un apprendista (cfr. XII, doc. 8: "L'attività è partita in marzo 2002. Lavoravano in questa ditta anche mia moglie, __________ e due dipendenti. Mia moglie lavora da marzo 2002 mentre i due dipendenti lavorano da giugno 2002. (…). Nel mese di giugno mia moglie non stava bene, soffre di forti cefalee. Abbiamo assunto quindi un apprendista nel mese di giugno per dare una mano a mia moglie, anche se la stessa non ha mai smesso di lavorare, eccetto nei giorni in cui stava proprio male" - la sottolineatura è del redattore).
Sempre in questo contesto, non può essere ignorato che, assieme a quelli estivi (e contrariamente a quelli invernali), il mese di maggio, in cui vi sono numerose festività infrasettimanali con quindi l'opportunità di prolungare il soggiorno, è probabilmente il periodo dell'anno in cui la regione del Lago __________, rinomata meta di vacanze, registra la maggiore affluenza di turismo e, di riflesso, in cui le imbarcazioni della __________ sono maggiormente frequentate dall'utenza.
In considerazione di quanto precede e visto che la ditta «__________ » ha ricevuto l'appalto di una seconda motonave unicamente nel mese di agosto 2002 (cfr. XII, doc. 18), ci si può ragionevolmente chiedere come la moglie dell'assicurato abbia potuto svolgere da sola un lavoro che, a partire dal mese di giugno 2002, ha impegnato altri tre dipendenti, se non con un aiuto concreto da parte __________. Ora, è lecito ammettere che a coadiuvare la moglie sia stato proprio __________ RI1, al quale la citata ditta è peraltro intestata.
In conclusione, le indennità giornaliere che l'insorgente ha percepito per il mese di maggio 2002 lo sono state indebitamente, dato che in quel periodo egli era in realtà abile al lavoro.
Manifestamente realizzate le condizioni per procedere ad una revisione processuale della decisione de facto con la quale la CO1 ha a suo tempo erogato le prestazioni in questione (cfr. consid. 2.4.), la decisione su opposizione impugnata merita parziale conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui contestata è la restituzione delle indennità giornaliere versate per i mesi di giugno e luglio 2002, il ricorso è privo di oggetto.
Per il resto, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'assicurato non è tenuto a restituire le indennità giornaliere corrispostegli per i mesi di marzo e aprile 2002.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'assicuratore convenuto verserà all'assicurato l'importo di
fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti