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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 35.2003.19

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,195 parole·~21 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.19   mm/sn

Lugano 6 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2003 di

__________

contro  

la decisione del 18 dicembre 2002 emanata da

__________

    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 aprile 2002, nel corso di una partita a tennis, __________ - stando perlomeno a quanto risulta dall’annuncio d’infortunio-bagatella dell'8 aprile 2002 - ha risentito una fitta dolorosa al ginocchio sinistro (doc. _).

                                         Accertamenti diagnostici successivamente posti in atto, in particolare l'esame di risonanza magnetica eseguito l'11 aprile 2002 presso la Clinica __________ - hanno permesso di mettere in luce una condropatia rotulea, in assenza di lesioni meniscali e legamentari (doc. _).

                                         Il caso é stato annunciato alla __________ i, assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro di __________.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 18 ottobre 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al ginocchio sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), la __________, in data 18 dicembre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 marzo 2003, __________ ha chiesto che venga constatata la natura infortunistica del danno alla salute di cui è portatore, osservando:

"  (…)

In data 2.4.2002 l'Assicurato subisce un infortunio al ginocchio giocando a tennis (allegato _, bagattella e descrizione infortunio). Lo stesso ginocchio sinistro si era infortunato nel 1997 ed era stato curato dal dott. __________ (danno cartilagineo, al quale non è seguito nessun infortunio fino al 2.4.2002).

In data 9.4.2002 l'Assicurato si reca dallo stesso medico curante dottor __________ per verificare l'entità di quanto accaduto il 2.4.2002.

A più riprese l'Assicurazione si è opposta al riconoscimento della natura infortunistica dell'evento (in favore della malattia) adducendo come motivazione le modalità con cui l'Assicurato ha descritto l'evento stesso: "durante il gioco allungavo la gamba sinistra in avanti piegando e torcendo il ginocchio sinistro".

Queste motivazioni, pur interessanti ed articolate distolgono l'attenzione dal fatto che nell'evento in oggetto il dubbio tra malattia e infortunio non può sussistere.

Facciamo infatti presente al Tribunale delle Assicurazione del Canton Ticino che il medico curante Dott. __________, nella piena conoscenza dell'infortunio al ginocchio sinistro del 1997, nel referto medico del 09.04.2002 diagnostica in maniera inequivocabile la natura infortunistica, dell'episodio in oggetto: "distorsione al ginocchio sinistro 2.4.02 sospetta lesione meniscale anteromediale".

Si legge infatti dal REFERTO del primo medico curante Dott. __________ (allegato _):

9-APR.2002 "in data 2.4.02 giocando a tennis all'improvviso dopo un passo falso sente una forte fitta al gin.sin in zona anteromediale. Da allora riappare quando sforza o fa rotazione a piede fermo. All'esame clinico a 7 giorni dall'infortunio dolenzia alla rotazione int. In flessione che fa sospettare una lesione meniscale. Non versamento non instabilità

Diagnosi: st. dopo distorsione gin. sin. 2.4.02 sospetta lesione meniscale anteromediale"

L'Assicurato, __________ chiede che il presente RICORSO contro la "Decisione su Opposizione" della __________ venga accolto dal Tribunale delle Assicurazione del Canton Ticino e che la natura infortunistica dell'evento, come riportato nel referto del medico curante Dott. __________, venga confermata e riconosciuta." (I)

                               1.4.   L'assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 18 dicembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.5.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.6.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                               2.7.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.8.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.9.   In concreto, il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio dell'8 aprile 2002, ha così descritto l'evento occorsogli il 2 aprile 2002:

"  Giocando a tennis, ho riscontrato una fitta dolorosa al ginocchio sinistro." (doc. _).

                                         In data 9 aprile 2002, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Dalla cartella clinica versata agli atti, risulta la seguente descrizione:

"  In data 2.4.02, giocando a tennis, all'improvviso dopo un passo falso, sente una forte fitta al gin. sin. in zona anteromediale." (doc. _)

                                         Il 12 aprile 2002, la __________ ha invitato l'assicurato a  fornire una, citiamo: "descrizione esatta e dettagliata dell'evento a lei occorso con cause e circostanze (attività al momento dell'infortunio; dinamica dello stesso; persone, macchine, attrezzi, veicoli o sostanze coinvolti)" (cfr. doc. _).

                                         Questa è stata la risposta fornita da __________ il 27 aprile 2002:

"  In data 2.4.2002 alle ore 21 stavo giocando a tennis amatorialmente presso il centro sportivo di __________ in viale __________. Durante il gioco allungavo la gamba sinistra in avanti piegando e torcendo il ginocchio sinistro. Durante quel movimento ho avvertito una fitta acuta e dolorosa al ginocchio stesso. Il giorno successivo ho deciso di contattare il dottor __________ che si era già occupato dello stesso ginocchio nel 1997 per verificare l'entità di quanto accaduto"

(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                             2.10.   Nella concreta evenienza, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno.

                                         Il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se, in casu, si può ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo eccessivo.

                             2.11.   La dinamica dell’evento, così come l’assicurato stesso l’ha puntualmente descritta nella lettera del 27 aprile 2002 indirizzata alla __________ (cfr. doc. _), permette già di per sé di scartare l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.7.).

                                         Il carattere infortunistico all’avvenimento in questione potrebbe quindi essere riconosciuto solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in maniera manifestamente insolita, fuori programma (cfr. A. Bühler, op. cit., p. 245).

                                         Tutto ben considerato, lo scrivente Tribunale ritiene che non siano realizzate, in concreto, le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno: il brusco movimento compiuto da __________ non si é infatti prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, fuori programma.

                                         Il tennis é infatti un gioco estremamente veloce che richiede, quindi, prontezza di riflessi, ciò che implica, allo scopo di riuscire a colpire la palla, il frequente compimento di movimenti repentini e scoordinati del corpo.

                                         Del resto, in una sentenza del 27 dicembre 1999 nella causa M., U 20/99, il TFA - a conferma del giudizio pronunciato da questa Corte - è pervenuto ad una identica conclusione, trattandosi di un assicurato che, mentre si apprestava a rispondere ad un tiro degli avversari andando incontro la rete, ha effettuato un movimento brusco verso il basso e, contemporaneamente, anche verso sinistra, risentendo, in quel frangente, una fitta sopra la natica sinistra. Accertamenti successivamente eseguiti hanno evidenziato la presenza di un'ernia discale extraforaminale L3/L4 a sinistra con compressione prevalente di L3 e tangenza di L4.

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dalla nostra Corte federale:

"  (…).

2.- a) Nel caso in esame merita adesione anche il modo in cui la Corte cantonale ha applicato i suddetti principi alla fattispecie concreta. Essa ha in sostanza rettamente considerato che doveva essere scartata l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, ritenuto come simile circostanza non potesse essere dedotta dalle descrizioni della dinamica dell'evento date dall'assicurato nel verbale d'audizione dell'11 aprile 1997. Fondandosi su tali indicazioni e sugli atti medici all'inserto, la precedente istanza ha pure negato in modo convincente che il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in maniera manifestamente insolita e fuori programma. Infatti, l'insorgente medesimo ha dichiarato di aver effettuato un movimento brusco verso il basso e contemporaneamente verso sinistra, venendo così a trovarsi in una situazione di precario equilibrio in quanto ebbe ad effettuare una repentina correzione a sinistra all'ultimo momento. Egli ha però anche soggiunto, in modo del tutto pertinente, che "un movimento di correzione brusco, con conseguente appoggio precario sulle gambe, (è) insito a volte nel gioco del tennis". Correttamente la giurisdizione cantonale ne ha dedotto, ricordato essere il tennis gioco estremamente veloce, richiedente prontezza di riflessi ed il frequente compimento di movimenti repentini e scoordinati di torsione del tronco, che l'evento descritto come origine del danno alla salute non si caratterizzava quale infortunio, trattandosi appunto di circostanze manifestamente non estranee a tale sport.

     b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta essere i movimenti richiesti per giocare al tennis scoordinati, trattandosi al contrario di sport che presuppone movimenti precisi e ben coordinati. Nel suo caso, l'esecuzione del movimento sarebbe avvenuta in modo coordinato, con una sollecitazione della schiena usuale. Solo in un secondo frangente egli avrebbe perso inaspettatamente il controllo dello svolgimento del proprio movimento, che era divenuto scoordinato, sottoponendo così la schiena ad uno sforzo eccessivo e del tutto anormale, straordinario anche nel gioco del tennis.

L'argomento sostenuto, secondo il quale il movimento in discussione dovrebbe in un simile caso essere scisso nel susseguirsi di due episodi, uno normale prima e quello straordinario dopo, esprime un ragionamento artificioso della fattispecie, la cui applicazione renderebbe impossibile ogni chiara delimitazione tra un evento qualsiasi ed un infortunio ai sensi di legge. Esso deve pertanto essere disatteso"

                                         (STFA succitata, consid. 2a) e b)).

                                         Da notare che il TCA ha deciso in questo stesso modo in una sentenza del 15 marzo 1999 nella causa K., inc. n. 35.1998.43 - confermata dal TFA con pronunzia del 28 luglio 1999, U 128/99 - riguardante un assicurato che, nel compiere un movimento brusco per cercare di colpire la pallina da tennis, si era procurato una lesione parziale del menisco interno del ginocchio sinistro.

                                         Così come correttamente affermato dall’assicuratore LAINF convenuto, l’evento descritto come origine del danno alla salute non si caratterizza, pertanto, quale infortunio ai sensi della LAINF.

                                         Infine, a proposito dell'affermazione secondo cui anche il dott. __________ avrebbe attribuito il danno alla salute lamentato da __________ ad un evento di chiara natura traumatica (cfr. I), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).

                             2.12.   Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo della __________ possa eventualmente essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                                         Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).

                                         In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:

"  Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen Unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."

                                         (RAMI succitata, consid. 2c)

                                         Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

                                         La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.

                                         A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).

                                         Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

                                         Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).

                             2.13.   Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto si evince che __________ è portatore di una condropatia rotulea (cfr. doc. _), ossia di un danno alla cartilagine, peraltro già noto prima dell'evento in discussione (cfr. doc. _).

                                         Ora, la condropatia rotulea non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. _) e, dunque, non può essere assunta dalla __________ a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

                                         In una sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. n. 35.2001.49, il TCA ha già avuto modo di stabilire - sentito il parere del Servizio medico dell'__________ - che una lesione cartilaginea non costituiva una lesione parificata ad infortunio, tenuto conto che la giurisprudenza federale vieta tassativamente ogni interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 114 V 298, consid. 3e).

                             2.14.   In esito ai precedenti considerandi, è a ragione che la __________ ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a __________

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 35.2003.19 — Swissrulings