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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2002.47

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,344 parole·~27 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00047   mm/sn

Lugano 4 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2002 di

__________,

rappr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione del 28 marzo 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 marzo 2001, __________ - dipendente de "__________" in qualità di addetta alla distribuzione e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è scivolata su una strada a ciottoli, procurandosi una distorsione al piede destro (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                                         L'assicurata è stata dichiarata non più bisognosa di cure mediche il giorno stesso dell'infortunio e totalmente abile al lavoro dal 27 marzo 2001 (cfr. doc. _).

                               1.2.   In data 22 maggio 2001, all'assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del suddetto infortunio, a causa di una recrudescenza dei disturbi all'arto inferiore destro (cfr. doc. _).

                                         __________ ha presentato una incapacità lavorativa completa durante il periodo 17 maggio-5 giugno 2001 (cfr. doc. _).

                                         L'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo (cfr. doc. _).

                               1.3.   Una seconda ricaduta è stata notificata all'__________ nel corso del mese di ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Sentito il parere del medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 26 novembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo con effetto immediato, facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta da __________ (cfr. doc. _) e dalla Cassa malati __________ (cfr. doc. _), l'__________, in data 28 marzo 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 1° luglio 2002, __________, patrocinata dal lic. iur. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondere le proprie prestazioni anche dopo il 26 novembre 2001, osservando quanto segue:

"  (…)

4. In caso di infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità. Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute, è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (RDAT II/ 1998 nr.64). Nel caso della Signora __________, il nesso di causalità naturale è sicuramente dato se si pensa che la stessa, che lavora presso la __________ dal 26 aprile 2000, sino all'incidente accorsole in data 21 marzo 2001, non aveva mai avuto alcun problema al piede destro. L'unica causa dei problemi alla caviglia è quindi lo strappo conseguente alla caduta. Senza la caduta, anche volendo ammettere l'esistenza di una vecchia lesione osteocondrale, la Signora __________ non si sarebbe trovata nella situazione attuale, pertanto, quanto verificatosi in data 21 marzo 2001 è da considerarsi la conditio sine qua non dei dolori e dei problemi tutt'oggi lamentati dalla ricorrente, come sostenuto anche dal Dr. __________ (doc. _)

5. L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici. Nel caso in oggetto l'esistenza di tale legame, questione sulla quale la __________ nella decisione ora impugnata non si è espressa, è evidente, oltre che dai referti del Dr. __________ (doc. _), anche dal referto del Dr. __________ (doc. _), medico di circondario, il quale conferma la distorsione al piede destro e non contesta né l'esistenza dei dolori lamentati dalla Signora __________ né il fatto che tali dolori non siano legati alla distorsione conseguente alla scivolata. Anche dal referto del Dr. __________ risulta che i disturbi funzionali del piede destro sono dovuti all'iniziale distorsione del suddetto piede (doc. _). Per quanto riguarda la risultanza della TAC, la stessa è soggetta a interpretazioni mediche contrastanti. In particolare, il Dr. ________, esaminando le lastre, è giunto alla conclusione che, quanto rilevato dalle stesse, è senza dubbio conseguente all'infortunio (doc. _). Si chiede pertanto che venga esperita una perizia medica, al fine di determinare le origini del problemi lamentati dalla Signora __________ e al fine di determinare se quanto è emerso dalla TAC sia da ricollegare all'incidente accorso alla stessa in data 21 marzo 2001, come sostenuto dal dr. med. __________, oppure sia ricollegabile ad una vecchia lesione osteocondrale, come sostenuto dal dr. __________.

6. Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie) (RDAT II/98, nr. 64). Nel caso in oggetto è evidente l'esistenza del nesso di causalità adeguata, in quanto i danni alla salute accusati dalla Signora __________, ossia dolori a livello della testa del V metatarso e a livello dell'apparecchio legamentario esterno, come risulta dal referto del Dr. __________ (doc. _), tali da costringerla ad accovacciarsi dopo che rimane in piedi per molte ore, sono la naturale conseguenza della distorsione riportata inseguito alla scivolata.

7. Ex art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. Ciò significa che anche in quei casi in cui delle alterazioni morbose preesistenti sono state rese manifeste o aggravate da un infortunio vengono versate le piene prestazioni. Nel caso concreto, anche nella misura in cui la qui ricorrente accettasse l'interpretazione data dai medici della __________ al referto della TAC, ossia che la lesione troclea tarsale sarebbe riconducibile ad una vecchia lesione, ciò non esime la __________ dal corrispondere l'indennità alla Signora __________, in quanto i medici non hanno assolutamente escluso che la situazione attualmente lamentata sia stata comunque conseguente all'infortunio. Nel caso concreto, è stato l'infortunio la causa scatenante dei danni alla salute oggi lamentati, nella misura in cui, l'eventuale lesione preesistente, che non aveva mai in precedenza arrecato alla ricorrente problemi di sorta, è stata resa manifesta dalla caduta.

8. La __________ ha sospeso le proprie prestazioni nei confronti della Signora __________ sostenendo che l'assicuratore infortuni è determinato a sospendere il versamento delle prestazioni quando la causalità è estinta e cioè quando risulta, secondo il criterio della probabilità preponderante almeno, che lo status quo ante (stato esistente prima dell'infortunio) è ristabilito o lo status quo sine (stato che sarebbe sussistito anche senza l'infortunio) è raggiunto. Nel caso concreto, le condizioni succitate, la cui presenza determina il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore al versamento delle prestazioni, non si sono verificate, contrariamente a quanto sostenuto dalla ______. In particolare, per quanto attiene lo status quo ante, è evidente che attualmente lo stato fisico della ricorrente è ben lungi dall'essere quello precedente all'infortunio accorsole il 21 marzo 2001. Prima di quella data infatti, pur volendo ammettere l'esistenza di una vecchia lesione, la Signora __________ non aveva mai accusato problemi di sorta. Sulla base di quanto sopra, è pure da escludere sicuramente che attualmente è stato ristabilito lo stato che sarebbe sussistito anche in assenza dell'infortunio. In alcun modo, dai certificati medici agli atti, la __________ ha dimostrato che, qualora l'infortunio non si fosse verificato, la preesistente lesione avrebbe arrecato i danni alla salute oggi lamentati. (…)" (I)

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.6.   In corso di causa, la ricorrente ha prodotto il certificato 25 luglio 2002 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (cfr. V + allegato).

                                         L'__________ ha avuto modo di prendere posizione in merito il 13 agosto 2002 (cfr. VII).

                               1.7.   In data 16 agosto 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di "… precisare in cosa consiste il danno strutturale postinfortunistico di cui sarebbe ancora portatrice la sua paziente a livello del piede destro" (cfr. IX).

                                         La risposta del medico curante data del 10 settembre 2002 (XII).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. XV e XVI + allegato).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 27 novembre 2001. Più concretamente, occorre verificare se i disturbi lamentati dall'insorgente da tale data, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 21 marzo 2001.

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.5.   In concreto, __________ è rimasta vittima di una distorsione al piede destro il 21 marzo 2001 (doc. _).

                                         Il giorno stesso, essa si è recata presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari - esclusa radiologicamente la presenza di fratture - hanno attestato un'incapacità lavorativa completa sino al 26 marzo 2001 (cfr. doc. _).

                                         La prima ricaduta è stata annunciata all'__________ nel corso del mese di maggio 2001. Con certificato del 21 maggio 2001, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha dichiarato l'assicurata inabile al lavoro per circa 20 giorni a partire dal 17 maggio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Dalle tavole processuali emerge che __________ ha potuto riprendere la propria attività il 5 giugno 2001.

                                         In data 22 giugno 2001, l'insorgente è stata sottoposta ad una visita di controllo a cura del dott. __________.

                                         Il suddetto medico di circondario supplente - constatato uno status clinico pressoché normale - ha confermato la completa capacità lavorativa a decorrere dal 5 giugno 2001 (cfr. doc. _).

                                         Interpellato a proposito della natura dei disturbi al piede destro, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ne ha ammesso l'eziologia traumatica, precisando tuttavia che, citiamo: "non potremo accettare un'ulteriore ricaduta senza oggettivare un'instabilità (prese tenute!)" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Con certificato del 10 agosto 2001, il medico curante dell'assicurata ha fatto stato di un'evoluzione molto favorevole, prevedendo un ultimo controllo verso la fine del mese di settembre per la chiusura del caso (cfr. doc. _).

                                         __________ ha annunciato una seconda ricaduta il 2 ottobre 2001 (doc. _).

                                         In data 10 ottobre 2001 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale - diagnosticati dei dolori funzionali al piede destro dopo una iniziale distorsione - ha predisposto un esame TAC della regione tarso-metatarsica del piede destro (cfr. doc. _), eseguito il 12 ottobre 2001 presso il Servizio di radiologia della __________. Questo il contenuto del relativo referto del 15 ottobre 2001:

"  REFERTO:

morfologia di tutte le ossa esaminate. Non segni di dislocazione nelle articolazioni Choppart e Lisfranc. Non frattura delle ossa cuneiformi e della base delle ossa metatarsali. Leggera irregolarità della troclea tarsale con contorni sclerotici possibilmente corrispondente a vecchia lesione osteocondrale. In caso di disturbi clinici nell'articolazione tibio-tarsale raccomandiamo una RM.

CONCLUSIONI:

non lesione ossea del piede medio destro e non lussazione delle articolazioni Choppart e Lisfranc. Lesione troclea tarsale possibilmente corrispondente a vecchia lesione osteocondrale.

Reperto secondario: osso peroneo"(doc. _).

                                         Il dottor __________, preso atto delle risultanze della TAC, ha formulato le considerazioni seguenti:

"  (…).

Nel frattempo è stata effettuata una TAC del piede destro in data 12.10.01 che non ha mostrato una lussazione delle articolazioni Choppart e rispettivamente Lisfranc. Nessuna lesione ossea. Come da referto è stata trovata una lesione troclea tarsale che secondo il radiologo, Dr. __________, corrisponde ad una vecchia lesione osteocondrale.

Questo referto è stato comunicato alla paziente.

Non è stata proposta una cura specifica.

Qualora l'assicurata smettesse di lavorare, dovrebbe essere convocata in agenzia. Per il momento continua la sua attività lavorativa nella misura del 100%" (doc. _)."

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 26 novembre 2001, l'Istituto assicuratore ha risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua, allestito l'apprezzamento medico del 25 ottobre 2001:

"  L'esame computer-tomografico del 12.10.2001 non rivela delle alterazioni patologiche, segnatamente la "leggera irregolarità della troclea tarsale con contorni sclerotici possibilmente corrispondente a vecchia lesione osteocondrale" è un referto nei limiti del fisiologico, tanto meno da interpretare come una lesione post-traumatica.

Supponiamo che il dott. __________ sotto "Troclea" tarsale abbia inteso la troclea dell'astragalo (poiché il tarso consiste in 7 ossa).

La sintomatologia clinica d'altronde non corrisponde con la topografia della "irregolarità".

Dal lato medico-infortunistico non sono riscontrabili dei postumi strutturali, per cui non sono indicate ulteriori cure né dei controlli medici per le conseguenze dell'infortunio del marzo 2001.

Trattasi verosimilmente di problemi statici, ciò che combacia pure con la localizzazione dei disturbi in marzo 2001 (dolori maggiormente a livello del capitello metatarsale V)." (doc. _)

                                         __________ è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro a decorrere dal 7 dicembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Unitamente all'atto di opposizione, l'assicurata ha prodotto all'__________ il certificato medico 21 febbraio 2002 del dott. __________ del seguente tenore:

"  Ho seguito regolarmente la paziente. L'ultimo controllo risale al 29.01.02 con una situazione relativamente calma e ancora dolori di tipo meccanico e meteodipendente.

Devo sottolineare che non condivido le conclusioni o del dr. __________ o del dr. __________ per quello che concerne il risultato della TAC effettuata il 12.10.01.

Dopo avere visualizzato le lastre, concludo senza dubbio che l'immagine radiologica è la conseguenza dell'infortunio del 21.3.01.

Da notare che la paziente è completamente asintomatica nell'arto opposto.

Prego quindi la __________ di rivalutare il caso." (doc. _)

                                         In data 18 marzo 2002, il dottor __________ ha ancora avuto modo di commentare criticamente la suesposta certificazione del medico curante dell'assicurata:

"  Con l'apprezzamento medico del 25.10.2001 abbiamo esposto in modo dettagliato, per quale motivo non è stato possibile stabilire un nesso causale almeno probabile tra l'infortunio del marzo 2001 e i problemi al piede destro (ricordiamo che il dott. __________ in aprile 2001 descriveva dei dolori al piede destro , segnatamente a livello della testa del V metatarso e a livello dell'apparato legamentare esterno).

Purtroppo il dott. __________, con il suo rapporto del 21.2.2002, non prende posizione circa le nostre precise motivazioni, ma dice semplicemente che "non condivide le conclusioni o del dr. __________ o del dr. __________ per quello che concerne il risultato della TAC effettuata il 12.10.2001.

Anche per quanto riguarda la sintomatologia del 29.1.2002, descrive semplicemente dei "dolori di tipo meccanico o meteo-dipendente", senza ulteriore precisazione in merito all'eziologia." (doc. _)

                                         In corso di causa, __________ ha versato agli atti una nuova certificazione, datata 25 luglio 2002, del dott. __________, la quale ha il seguente tenore:

"  Egregio Avvocato,

in seguito al nostro colloquio telefonico odierno, mi permetto di confermarle che secondo me i disturbi attuali presentati dalla paziente sono senza dubbio la conseguenza dell'infortunio del 21.3.2001.

Devo precisare che conosco la paziente dal 1995 e da questa data non si è mai lamentata di qualsiasi patologia a livello del piede o della caviglia destra. In più, preciso che ho avuto tramite la __________ la possibilità di visualizzare le lastre della Tac effettuata il 12.10.2001 che secondo me presentano indubbiamente una patologia compatibile con i problemi presentati dalla paziente e i postumi dell'infortunio del 2001. Preciso che, malgrado diversi solleciti, non sono stato mai in grado di ricevere una copia del referto radiologico.

Preciso anche che il Dr. __________ è specialista in chirurgia e non in ortopedia, traumatologia e quindi non ha la formazione sufficiente per giudicare questo caso." (doc. _)

                                         In data 16 agosto 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di "… precisare in cosa consiste il danno strutturale postinfortunistico di cui sarebbe ancora portatrice la sua paziente a livello del piede destro" (cfr. IX).

                                         Questa la risposta fornita dallo specialista:

"  (…).

Ho letto attentamente il referto del Dr. med. __________ che concerne la Tac del piede destro eseguita alla Signora sopracitata in data del 12.10.2001 (caso __________ 10.30527.01.8).

Per primo devo sottolineare che il referto non è firmato però scritto partito dopo dettato e quindi non c'è stata una rilettura del referto.

La domanda del medico della __________ (Dr. med. __________) era:

Tarso metatarsalgia destra dopo caduta. Affezione di Choppart o Lisfranc?

Nella risposta del medico radiologo conferma l'assenza di lesioni a livello precitato. Da notare che il medico radiologo descrive dei vecchi postumi a livello della caviglia e non a livello dove la paziente presenta una sintomatologia.

Mi permetto di ricordare che l'infortunio risale al 21.03.2001 e l'esame è stato eseguito il 12.10.2001 e quindi ad una distanza di quasi sette mesi tra l'infortunio e l'esame. L'assenza di segni radiologici sulla Tac del 12.10.2001 a livello del piede non significa che la paziente non ha subito un trauma distorsivo a questo piede. Di più, devo sottolineare come già detto precedentemente nel mio certificato, che la paziente è seguita da me da settembre 95 per altri problemi, e che non si è mai lamentata sia della caviglia che del piede destro.

Quindi un esame negativo non significa che non ci sia stato un evento traumatico.

Sottolineo che il medico di circondario parla anche lui di una caduta, e quindi di un evento traumatico secondo la LAINF.

Infine mi permetto di precisare che se la paziente fosse stata vista da uno specialista in ortopedia da parte della __________, l'ortopedico avrebbe chiesto piuttosto una risonanza magnetica che avrebbe dato molti più indizi su eventuali postumi di una distorsione del piede, a sapere, per esempio, segni distrofici che non possono essere visualizzati con un esame di tipo TAC. È quindi stato richiesto dal medico della __________ un esame inutile.

Mi permetto di sottolineare che ho rivisto la paziente per un ultimo controllo con un notevole miglioramento a livello del piede, evoluzione assolutamente compatibile con uno stato dopo trauma distorsivo." (XII)

                                         Chiamato dall'Istituto assicuratore convenuto a pronunciarsi sul contenuto della certificazione 10 settembre 2002 del dott. __________, il dott. __________ ha, in sostanza, ribadito quanto già aveva osservato in data 18 marzo 2002, ossia che il medico curante dell'assicurata non è stato in grado di definire in che cosa consiste il danno strutturale post-infortunistico a livello del piede destro (cfr. XVI bis).

                               2.6.   Con il proprio gravame, __________ ha criticato l'apprezzamento del dottor __________, sostenendo - con riferimento alle certificazioni emananti dal proprio medico curante, rispettivamente, dai dottori __________ e __________ - che i disturbi localizzati al piede destro costituirebbero una naturale conseguenza dell'evento del marzo 2001 (cfr. I, p. 4). Essa ha inoltre fatto presente di non avere mai lamentato - anteriormente all'infortunio assicurato qualsivoglia disturbo al piede destro (cfr. I, p. 4: "Nel caso della signora __________, il nesso di causalità naturale è sicuramente dato se si pensa che la stessa, che lavora presso la __________ dal 26 aprile 2000, sino all'incidente accorsole in data 21 marzo 2001, non aveva mai avuto alcun problema al piede destro. L'unica causa dei problemi alla caviglia è quindi lo strappo conseguente alla caduta" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         D'altro canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. SVR 2002 IV 21, p. 64 consid. 4c; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TCA non ignora il fatto che il dottor __________ abbia sostenuto che i reperti messi in luce dalla TAC del 12 ottobre 2001 costituiscono certamente dei postumi dell'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _: "Devo sottolineare che non condivido le conclusioni o del dr. __________ o del dr. __________ per quello che concerne il risultato della TAC effettuata il 12.10.01. Dopo avere visualizzato le lastre, concludo senza dubbio che l'immagine radiologica è la conseguenza dell'infortunio del 21.3.01" e doc. _: "… ho avuto tramite la __________ la possibilità di visualizzare le lastre della Tac effettuata il 12.10.2001 che secondo me presentano indubbiamente una patologia compatibile con i problemi presentati dalla paziente e i postumi dell'infortunio del 2001").

                                         Nondimeno, l'apprezzamento enunciato dal summenzionato sanitario si rivela assai poco convincente e, come tale, non può infirmare le conclusioni a cui è pervenuto il medico fiduciario dell'assicuratore LAINF.

                                         In effetti - dopo avere apoditticamente affermato di non potere condividere la valutazione espressa dal medico di circondario dell'__________ - il medico curante ha completamente omesso di illustrare quali sarebbero i reperti di natura traumatica evidenziati dall'esame TAC e, soprattutto, di spiegare perché é corretto scostarsi dall'apprezzamento fornito dal dottor __________, specialista radiologo - il quale ha interpretato la leggera irregolarità della troclea tarsale come una possibile pregressa lesione osteocondrale (patologia morbosa, cfr. doc. _) -, rispettivamente, dal dottor __________, secondo il quale la medesima irregolarità è, citiamo: "… un referto nei limiti del fisiologico, tanto meno da interpretare come una lesione post-traumatica" (cfr. doc. _).

                                         D'altro canto, nemmeno successivamente, allorquando il TCA lo ha esplicitamente invitato a precisare in che cosa consistono questi reperti traumatici (cfr. IX), il dott. __________ è riuscito ad essere maggiormente persuasivo. In effetti - ammesso che la diagnosticata lesione osteocondrale non possa rappresentare la causa dei disturbi lamentati da __________ (cfr. XII: "Da notare che il medico radiologo descrive dei vecchi postumi a livello della caviglia e non a livello dove la paziente presenta una sintomatologia"), ciò che era peraltro già stato sottolineato dal dott. __________ (cfr. doc. _) - il curante non ha saputo oggettivare, una volta ancora, un danno strutturale di natura infortunistica.

                                         Con riferimento sempre a quanto affermato dal dott. ________ in data 10 settembre 2002 (cfr. XII: "L'assenza di segni radiologici sulla Tac del 12.10.2001 a livello del piede non significa che la paziente non ha subito un trauma distorsivo di questo piede"), occorre ricordare che è fuori discussione la circostanza che l'assicurata sia rimasta vittima di una distorsione al piede destro. Del resto, l'__________ ha inizialmente riconosciuto la propria responsabilità. In discussione vi è la questione a sapere se i disturbi oggetto della ricaduta annunciata nel corso del mese di ottobre 2001, costituivano ancora una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato.

                                         Un ulteriore, significativo, indizio circa l'inaffidabilità dell'opinione difesa dal dott. __________ risiede nel fatto che, in un primo tempo, egli aveva sostenuto che le lastre relative alla TAC del 12 ottobre 2001 testimoniavano indubbiamente di "… una patologia compatibile con i problemi presentati dalla paziente e i postumi dell'infortunio del 2001" (cfr. doc. _), mentre che, in un secondo tempo (cfr. XII), il medesimo accertamento radiologico è stato giudicato inadeguato ad oggettivare le eventuali sequele di una distorsione del piede.

                                         __________ non può essere seguita allorquando pretende che, oltre al dottor __________, anche i dottori __________ e __________ avrebbero ammesso la natura traumatica dei disturbi localizzati al piede destro (cfr. I, p. 4).

                                         Dalle tavole processuali emerge che i due medici di circondario supplenti non si sono affatto pronunciati in merito all'eziologia dei succitati disturbi (cfr. doc. _).

                                         D'altro canto, se è vero che l'Istituto assicuratore convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla prima ricaduta annunciatagli dalla ricorrente (ammettendo, quindi, implicitamente l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 21 marzo 2001), è altrettanto vero che il dottor __________, in data 10 luglio 2001, aveva precisato che l'__________ non avrebbe potuto assumere un'ulteriore ricaduta senza oggettivare un'instabilità (cfr. doc. _). È per questa precisa ragione che - annunciata una seconda ricaduta - __________ è stata immediatamente sottoposta all'esame TAC del 12 ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         All'insorgente non può neppure essere di soccorso la circostanza che, prima dell'infortunio del marzo 2001, essa non avrebbe mai accusato problemi a livello dell'arto inferiore destro (cfr., pure, il rapporto del 10.9.2002 del dott. __________, XII).

                                         Occorre in effetti ricordare che il semplice fatto di essere insorto dopo un infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2002.47 — Swissrulings