RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00045 mm/fz
Lugano 19 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 21 giugno 2002 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che, con il ricorso del 21 giugno 2002, l'assicurato lamenta di essere vittima di una denegata giustizia, avendo l'assicuratore LAINF convenuto inadeguatamente prolungato la procedura (cfr. I);
richiamata l'ordinanza del 26 giugno 2002, mediante la quale il TCA ha assegnato il termine di rito per presentare la risposta di causa (cfr. II);
visto lo scritto del 17 luglio 2002 dell'avv. __________, il quale ha chiesto lo stralcio del gravame, essendogli stata notificata, nel frattempo, la decisione formale (cfr. III);
rilevato che la causa è pertanto divenuta priva di oggetto;
risultando fondato il ricorso per denegata giustizia presentato da __________, egli - patrocinato da un avvocato - ha pure diritto ad un'indennità per ripetibili;
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. la convenuta verserà al ricorrente l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili;
3. non si prelevano né tasse né spese;
4. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo