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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2002 35.2002.38

9 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,179 parole·~21 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00038   mm

Lugano 9 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 22 febbraio 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 luglio 1999, __________ - dipendente del Garage __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è scivolato sul suolo bagnato ed ha picchiato a terra la spalla sinistra con il braccio in estensione, riportando una contusione diretta della spalla sinistra con rottura transmurale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         Alla chiusura del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2001, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 10% a far tempo dal 1° maggio 2000, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 5% (cfr. doc. _).

                                         La suddetta decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.2.   Il 19 febbraio 2001, __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico interessante, segnatamente, la spalla sinistra (cfr. doc. _).

                                         L'__________ ha riconosciuto anche per questo secondo caso la propria responsabilità.

                               1.3.   Sentito il parere del medico di circondario, con decisione formale dell'11 ottobre 2001, l'assicurato è stato dichiarato completamente abile al lavoro entro i limiti della rendita di invalidità di cui già era al beneficio. Ad __________ è quindi stato negato il diritto ad una rendita e ad un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntive (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ per conto di __________ (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 22 febbraio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 maggio 2002, __________, sempre patrocinato dalla __________, ha chiesto che gli venga "… riconosciuto un grado di invalidità maggiore di quello stabilito dalla __________ nonché un capitale a titolo di menomazione all'integrità fisica" (cfr. I, p. 3), osservando, in particolare, quanto segue:

"  (…)

Con il presente ricorso il ricorrente vuole opporsi alla decisione su opposizione della __________ la quale si basa su indagini e perizie che non hanno valutato a fondo quale delle due sintomatologie, quella traumatica o degenerativa, influisca maggiormente sul suo stato di salute.

A questo proposito si attira l'attenzione di questo lodevole Tribunale sulle difficoltà del medico curante del ricorrente, il quale esplicitamente nel suo ultimo rapporto del 13.12,2001 ha affermato quanto segue:

«  Trattandosi di una sintomatologia in parte di origine traumatica, in parte degenerativa, esiste una certa difficoltà nel valutare il grado di danno all'una o all'altra patologia.»

(…)

… Visto quanto precede, in ragione del fatto che il ricorrente è attualmente impedito ad effettuare parecchi lavori quotidiani e che spesso si deve recare dal medico e che i medici, sia della __________ come quello curante, non sono stati in grado di determinare con un alto grado di verosimiglianza quale patologia abbia causato in maggior misura il danno alla salute, si chiede che questo lodevole Tribunale ordini una perizia medica approfondita che finalmente possa dare una risposta a questo fondamentale quesito." (I)

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                               1.6.   In corso di causa, __________ ha prodotto il certificato del 10 giugno 2002 del suo medico curante, il dott. __________ (cfr. doc. _).

                                         In data 18 giugno 2002, l'assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo (cfr. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione a sapere se, a dipendenza dell'evento infortunistico di cui l’assicurato é rimasto vittima nel febbraio 2001, la rendita di invalidità del 10%, assegnatagli dall’Istituto assicuratore convenuto a seguito dell’infortunio dell'11 luglio 1999, debba o meno essere aumentata. Analogo discorso vale per l’indennità per menomazione all’integrità.

                               2.2.   Rendita d’invalidità

                            2.2.1.   L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività ed in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993, U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

                            2.2.2.   A seguito dell’infortunio dell'11 luglio 1999, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 10% a contare dal 1° maggio 2000 (cfr. doc. _).

                                         Dagli accertamenti esperiti dall'__________ é emerso, in primo luogo, che __________ - a fronte di invalidanti disturbi di natura morbosa alle spalle, ai gomiti ed al rachide cervicale - si era visto costretto, già prima di rimanere vittima del suddetto evento traumatico, a modificare la propria attività lavorativa, nel senso che aveva fortemente limitato il proprio impegno nelle mansioni specifiche di meccanico (cfr. doc. _: "Prima dell'infortunio 11.7.99, la mia attività nel ramo meccanica si limitava alle diagnosi dei veicoli, con smontaggio e rimontaggio di piccole parti meccaniche quali protezioni, filtri, ecc.. Al limite eseguivo qualche controllo dei livelli, cambio olio e piccoli servizi. Non appena occorreva eseguire lavori dove è necessaria una certa forza fisica come smontaggio motore, cambio, freni, cerchi ruote e gomme dovevo essere aiutato da qualcuno. Per quanto riguarda il servizio di soccorso uscivo con l'autocarro ma anche in questa attività dovevo essere aiutato in quanto non potevo fare sforzi per i noti disturbi alle braccia, spalle e mani. Malgrado i disturbi riuscivo a lavorare con le braccia alzate. Per il resto mi occupavo dei clienti alla ricezione, ritiro pezzi, pratiche di collaudo e messa in circolazione di veicoli nuovi").

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 9 marzo 2000, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, diagnosticata una periartropatia omero-scapolare a sinistra con buona mobilità e solamente lievi segni di impingement, aveva dichiarato l'assicurato totalmente abile per mansioni di tipo amministrativo (cfr. doc. _).

                                         Il suddetto medico di circondario supplente è ancora stato interpellato dall'assicuratore LAINF convenuto, in vista di definire la questione riguardante l'esigilità lavorativa. Secondo il dottor________, l'infortunio del luglio 1999 ha peggiorato la situazione preesistente nella misura di circa il 10%. Egli ha inoltre indicato che, oltre ai lavori prettamente amministrativi, __________ era ancora in grado di svolgere piccoli lavori di meccanica, con un limite di carico di 5 kg (cfr. doc. _).

                                         Sentito da un ispettore dell'__________ il 23 ottobre 2000, il ricorrente ha affermato, fra l'altro, che, citiamo: "… una rendita ______ del 10% terrebbe adeguatamente conto del peggioramento alla spalla sinistra e dei maggiori impedimenti e dolori (doc. _).

                                         In data " (doc. 17 gennaio 2001, l'__________ ha quindi posto __________ al beneficio di una rendita di invalidità del 10% (cfr. doc. _), decisione che non è stata contestata (cfr. doc. _).

                                         In data 19 febbraio 2001, nel prestare soccorso stradale, ___________ è stato aggredito da tale __________.

                                         Il suo medico curante ha diagnosticato uno stato dopo contusione dell'emifaccia sinistra, contusione del labbro, contusione della spalla sinistra, contusione della scapola sinistra e regione iliacale sinistra, stato dopo contusione del gomito destro con escoriazioni e borsite acuta olecranica (cfr. doc. _).

                                         Visitato il 27 luglio 2001 dal dottor __________, dopo un soggiorno riabilitativo ad __________, __________ - a fronte di una periartropatia omero-scapolare a sinistra di lieve entità e di un dolore pressorio residuo al sacro sinistro - è stato dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 3 settembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Con certificato del 17 settembre 2001, il dottor __________ ha riferito che il suo paziente "… non ha mai menzionato i suoi vecchi dolori legati all'incidente del 19.02.2001. In giugno 2001, il paz. si è recato ad __________ per una terapia di tipo fisico ed ha eseguito due serie di fisioterapia per l'infortunio a margine. Oggettivamente non mi sono accorto di sequele postinfortunistiche ed il paziente non ha lamentato nulla che sia attinente a questo infortunio" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore). Egli ha altresì precisato che l'assicurato presentava una inabilità lavorativa del 50% per "… motivi che non riguardano l'infortunio del 19.2.01" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         In data 4 ottobre 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirugia ortopedica, in occasione della quale __________ è stato giudicato abile al lavoro nella misura della rendita:

"  STATO LOCALE

Spalla sinistra

All'ispezione senza particolarità, alla palpazione si trova un dolore pressorio sopra al processo coracoideo.

Funzione nella norma. Abduzione/adduzione 180-0-30°, elevazione/retroversione 180-0-30°, extra-/intrarotazione 30-0-90°.

Tutti i test sono negativi: lift-off, Neer, Palm-up e Jobe.

Gomito sinistro

Si nota una lieve tumefazione sopra l'olecrano, alla palpazione si sente bene la presenza di una piccola borsa ispessita, con corpi simile a grani di riso.

La palpazione è dolorosa. Funzione completa.

Nella regione della colonna lombare si trova una dolenzia proprio nella regione dell'inserzione della muscolatura paravertebrale a sinistra. Altrimenti nessuna particolarità.

DIAGNOSI

- Esiti in stato dopo contusione della spalla sinistra.

- Borsite cronica al gomito destro.

- Lieve lombalgia.

VALUTAZIONE

Lo stato attuale della spalla è invariato. Nuovi elementi o un peggioramento non sono evidenziabili.

Al gomito destro si trova una borsite cronica, borsa ispessita con pezzi duri simili al riso.

Nella regione della colonna lombare si trova una lombalgia, attualmente non molto attiva.

Procedere medico

Per quanto concerne la spalla un ulteriore trattamento non è necessario.

Per il gomito è consigliabile una cura con una pomata.

Per i problemi alla colonna lombare, della ginnastica quotidiana può portare beneficio.

L'assicurato è abile al lavoro nella misura della rendita."

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore)

                                         Con decisione formale dell'11 ottobre 2001, __________ è finalmente stato dichiarato abile al lavoro al 100% a far tempo dal 3 settembre 2001 (tenuto conto della rendita di invalidità del 10% - cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'Istituto assicuratore ha risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua, allestito l'apprezzamento medico del 19 dicembre 2001:

"  (…)

Il 9.3.2000 si procede alla chiusura del caso 10.51689.99.9:

il medico ha trovato la spalla sinistra con una lieve atrofia del muscolo sovrapinoso, con una dolenzia all'articolazione AC sinistra alzando il braccio sopra l'orizzontale. Test di Jobe e lift-off-test positivi.

La forza isometrica d'abduzione è diminuita di 1/4.Forza di prensione buona.

Rotazione esterna 30° e rotazione interna 80° (a destra 90°).

A seguito di un nuovo infortunio il 19.2.2001 (10.50446.01.4) si procede ad una nuova chiusura il 4.10.2001: il medico trova un dolore pressorio sopra al processo coracoideo con una funzione della spalla normale. Lif-off-test, Neer, Palm-up e Jobe negativi.

Al gomito sinistro, il medico trova una piccola borsa ispessita con corpi simili a grani di riso. La palpazione di questa zona è dolorosa, la funzione è però completa.

L'esame della colonna lombare risultava praticamente normale, presenta unicamente di dolenzia nella regione dell'inserzione distale della muscolatura paravertebrale a sinistra.

VALUTAZIONE

Lo stato attuale alla spalla sinistra è invariato, se non addirittura migliorato rispetto alla chiusura del caso del 1999. Tutti i test attualmente sono nella norma.

Per quanto concerne il gomito, siamo in presenza di una vecchia borsite cronica, con i tipici pezzi duri simili ai grani di riso.

Referto chiaramente non in relazione causale con l'infortunio.

Nella regione della colonna lombare si trova invece una lieve lombalgia, non molto attiva.

In conclusione possiamo affermare che lo stato attuale nella regione della spalla sinistra è migliorato. Lo stato attuale è favorevole e l'assicurato rimane abile al lavoro nella misura della rendita."

(doc. _)

                            2.2.3.   Con il gravame del 24 maggio 2002, l’assicurato si é limitato, in sostanza, a postulare l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, facendo valere che non sarebbe stato chiarito a sufficienza, né dal medico fiduciario dell'__________ né dal curante, "… quale patologia [traumatica o morbosa, n.d.r.] abbia causato in maggior misura il danno alla salute" (I, p. 3).

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione del dottor ________ - secondo cui, a far tempo dal settembre 2001, l'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa entro i limiti della rendita di invalidità di cui già era al beneficio (cfr. doc. _) - può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_______ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         D'altro canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         La valutazione espressa dal medico di circondario dell'______ - già di per sé convincente e ben motivata - trova pieno riscontro nel rapporto del dottor __________ relativo alla visita di controllo del 27 luglio 2001, in occasione della quale era già stata prevista una capacità lavorativa del 100% a partire dal 3 settembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Un'ulteriore conferma della fondatezza della tesi difesa dal dottor __________ la si ritrova nella certificazione del 17 settembre 2001 del curante dell'assicurato. In quella sede, il dottor __________ ha infatti sostenuto di non avere potuto oggettivamente constatare delle sequele postinfortunistiche e che, d'altro canto, anche il suo paziente non aveva lamentato nulla che fosse attinente all'infortunio del febbraio 2001. Egli aveva inoltre fatto stato di una inabilità del 50% per motivi estranei all'evento traumatico del febbraio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Il fatto che il medesimo medico curante, il 10 giugno 2002, abbia certificato che l'infortunio del febbraio 2001 avrebbe "… sicuramente influenzato ed aggravato la situazione clinica esistente alla chiusura del I. infortunio (11.07.1999)" (cfr. doc. _), non può essere di soccorso all'insorgente.

                                         In effetti - oltre ad essersi manifestamente contraddetto (cfr. doc. _) - il dottor __________ non è stato in grado di illustrare per quali ragioni il suo paziente non sarebbe più in grado di continuare a svolgere, beninteso nei limiti della rendita di invalidità del 10%, l'attività - prevalentemente amministrativa - esercitata al momento in cui rimase vittima del secondo evento infortunistico.

                                         Con riferimento a quanto affermato in sede di ricorso, ad ___________ si fa presente che il medico di circondario dell'__________ ha valutato lo stato della spalla sinistra (giudicato essere persino migliore rispetto a quanto constatato in occasione della visita di chiusura del 9 marzo 2000), a prescindere dalla presenza di disturbi di natura morbosa (cfr. doc. _).

                                         In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________ ha riacquistato la piena capacità lavorativa (nei limiti della rendita di invalidità) nei tempi e nei modi indicati dall'__________ nella decisione impugnata.

                               2.3.   Indennità per menomazione all'indennità

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.3.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.3.5.   In concreto, __________ ha chiesto di essere posto al beneficio di un capitale a titolo di menomazione all'integrità fisica (cfr. I, p. 3). Egli non ha però precisato né i motivi per cui dovrebbe essergli corrisposta un'IMI aggiuntiva dopo l'infortunio del 19 febbraio 2001 né, tantomeno, l'entità della pretesa ulteriore menomazione all'integrità.

                                         Tenuto conto del fatto che, rispetto alla situazione esistente al momento della visita di chiusura del 9 marzo 2000, in occasione della quale il dottor __________ aveva valutato in un 5% la menomazione all'integrità presentata dall'assicurato (cfr. doc. _), non si è potuto dimostrare alcun peggioramento (cfr. doc. _), questa Corte ritiene che la pretesa di __________ vada senz'altro respinta.

                                         Vista la conclusione a cui è pervenuto il TCA, può rimanere irrisolta la questione a sapere se la decisione formale dell'11 ottobre 2001 è parzialmente cresciuta in giudicato, così come sostenuto dall'__________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2002 35.2002.38 — Swissrulings