Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 35.2002.23

4 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,225 parole·~21 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00023   mm

Lugano 4 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 20 dicembre 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 maggio 1999, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di saldatore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è caduto all'indietro mentre stava tagliando un ramo di una pianta a basso fusto, riportando una frattura __________ dislocata dell'osso metacarpale I della mano destra (cfr. doc. _).

                                         In data 12 maggio 1999, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con 2 viti di trazione presso il Reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).

                                         L'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         __________ ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 19 agosto 1999 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 2000, il suddetto datore di lavoro ha annunciato all'Istituto assicuratore una ricaduta dell'infortunio del maggio 1999 (cfr. doc. _).

                                         Il dottor __________, medico aggiunto presso l'Ospedale regionale di __________, ha fatto stato di dolori e di gonfiore alla base dell'osso metacarpale I ed ha consigliato l'asportazione del materiale di osteosintesi (cfr. doc. _), intervento che ha avuto effettivamente luogo il 7 aprile 2000 (doc. _).

                                         L'assicurato è stato giudicato nuovamente abile al lavoro a decorrere dal 19 giugno 2000. La cura medica è invece stata dichiarata chiusa il 28 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 10 ottobre 2000, il dottor __________ ha invitato l'__________ a volere convocare il suo paziente ad una visita fiduciaria di controllo. Egli ha riferito di persistenti disturbi al pollice destro, di una sindrome cervico-omerale nonché di una sindrome spalla-mano destra (cfr. doc. _).

                                         Preso atto delle risultanze di una perizia allestita dalla Clinica di ortopedia dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi localizzati all'estremità superiore destra (cfr. doc. _).

                               1.4.   Sentito il parere del proprio medico di circondario, il dottor __________, l'__________, con decisione formale del 16 maggio 2001, ha negato la propria responsabilità per quel che concerne i disturbi al rachide cervicale ed alla spalla sinistra, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. _), rispettivamente da __________, patrocinato, in seconda battuta, dall'avv. __________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 20 dicembre 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell'8 aprile 2002, __________, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità ed un'indennità per menomazione all'integrità, d'imprecisata entità, a dipendenza dei disturbi localizzati alla spalla sinistra (cfr. I, p. 6).

                                         Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

Il ricorrente contesta le conclusioni e la diagnosi del medico della __________, così come il fatto di avere affermato, in occasione della visita di cortesia del 21.07.1999 (doc. _), che da "ragazzo in Tunisia era caduto da cavallo ed ha avuto una lesione alla spalla sinistra".

A quest'ultimo riguardo il ricorrente ha riferito al signor __________, redattore del verbale sub doc. _, unicamente il fatto che prima di svolgere l'attività di fabbro, egli si era occupato della cura e dell'addomesticamento di cavalli; questo sia nel nostro Paese, sia precedentemente ancora in __________ suo Paese di Origine. In quell'occasione , il signor __________ potrebbe avere inteso, fraintendendo però il ricorrente e sua moglie (presente all'incontro di cortesia), che il ricorrente fosse caduto da cavallo già in precedenza e con conseguenze gravi alla spalla.

Di conseguenza non è corretto affermare, come a pag. 4 ad 4 della decisione impugnata, che "già al momento dell'infortunio sussistevano delle alterazioni con valenza artrosica alla base della cavità glenoidea e della testa omerale", in particolare, con effetto invalidante o tale da rompere il nesso di causalità tra l'infortunio del 7 maggio 1999 e la sindrome riconoscibilmente invalidate alla spalla sinistra.

In ogni caso il ricorrente, per il tramite del sottoscritto (cfr. lettera 30.1.2002), ha contestato il rifiuto di prestazioni assicurative a seguito della sindrome alla spalla anche in ragione della circostanza - dimostrata - che egli prima dell'infortunio del 7 maggio 1999 godeva di una piena capacità lavorativa, in particolare di una capacità lavorativa tale da permettergli lo svolgimento di lavori molto pesanti (art. 28 cpv. 3 OAINF).

Inoltre il ricorrente ha altresì sostenuto il proprio diritto alle prestazioni assicurative in forza dell'art. 9 cpv. 2 OAINF secondo cui fratture, lussazioni, lacerazioni, stiramenti, ecc. sono equiparate a infortunio (anche se non dovute a un fattore esterno straordinario) se non attribuibili indubbiamente a malattia o a fenomeni degenerativi.

Di conseguenza, nel caso concreto, il ricorrente ha sostenuto che alla luce della dinamica dell'incidente (e delle dichiarazioni rilasciate di medici curanti e ai doc. _), l'onere della prova della non sussistenza di un rapporto di causalità adeguata è a carico della __________ poiché:

1. le non contestate circostanze dell'infortunio (la dinamica) sono certamente adeguate a provocare la sindrome alla spalla sinistra che lamenta il ricorrente;

2. non è minimamente dimostrato che la sindrome alla spalla sinistra è conseguenza di malattia o fenomeni degenerativi. (…)" (I)

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. _).

                               1.7.   In data 23 maggio 2002, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte copia di un rapporto allestito dal dottor __________ per conto della __________ (cfr. doc. _).

                                         __________ ha inoltre dichiarato di accettare la valutazione espressa dal suddetto specialista ed ha chiesto al TCA di rispondere alla questione a sapere "… se il ricorrente abbia o meno diritto a una rendita poiché, malgrado "le alterazioni preesistenti alla spalla sinistra", è indubbio che fino al giorno dell'infortunio - 7 maggio 1999 - egli godeva di una capacità lavorativa intera e tale da permettergli lo svolgimento di lavori fisicamente pesanti" (V).

                                         All'Istituto assicuratore convenuto è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni al riguardo (VI e VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il proprio gravame, __________ ha preteso presentare una lesione parificata ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 (cfr. I, p. 4s.: "… il ricorrente ha altresì sostenuto il proprio diritto alle prestazioni assicurative in forza dell'art. 9 cpv. 2 OAINF secondo cui fratture, lussazioni, lacerazioni, stiramenti, ecc. sono equiparate a infortunio (anche se non dovute a un fattore esterno straordinario) se non attribuibili indubbiamente a malattia o a fenomeni degenerativi").

                                         Questa tesi si rivela essere infondata.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari;

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.   lesioni del timpano.

                                         L'elenco è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva, in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e 375; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 202).

                                         La nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione, dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV 22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U 57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).

                                         Per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che un evento infortunistico si trovi parzialmente all’origine del danno alla salute, anche solo quale fattore scatenante (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b, confermata recentemente con la RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).

                                         D’altro canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U 57 p. 373 consid. 4b; RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; Bühler, op. cit., p. 8).

                                         In casu, non siamo in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio, nella misura in cui non è stato dimostrato che l'assicurato soffra di un danno alla salute compreso fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. _). In particolare, le indagini radiologiche esperite nel passato, hanno evidenziato una cuffia dei rotatori assolutamente integra (cfr. reperto radiologico del 10.5.1999 accluso al doc. _ e doc. _). D'altro canto, non può neppure essere ignorata la circostanza che lo stesso _________ non è stato in grado di specificare di quale delle lesioni previste all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sarebbe portatore.

                               2.3.   Occorre quindi verificare se i disturbi localizzati alla spalla sinistra si trovino in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico assicurato.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra, facendo essenzialmente capo al parere espresso dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura dell'8 maggio 2001.

                                         Queste, in effetti, le considerazioni contenute nel relativo suo referto:

"  (…).

Per quanto attiene alla spalla sinistra, il nesso causale tra i disturbi dichiarati attualmente dal signor __________ e l'evento infortunistico del 7.5.1999 viene ritenuto solo possibile. Questo in funzione delle seguenti considerazioni:

- Evento infortunistico:

Contrariamente a quanto riportato in alcuni documenti medici che compongono l'incarto, il 7.5.1999 il paziente non cade da nessuna pianta. In effetti, la descrizione dell'evento infortunistico riportata nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999 fa chiaramente riferimento al fatto che il paziente, tagliando con le braccia sollevate un ramo di una pianta bassa, a causa del suolo scivoloso, cade all'indietro in una scarpata, procurandosi una contusione/lussazione della mano destra appoggiata a terra per parare la caduta prima di picchiare pure la spalla sinistra.

Questo dato di fatto assume un valore non irrilevante nella considerazione delle forze effettivamente messe in gioco.

- Lo stato pregresso:

Lo studio radiologico effettuato il 10.5.1999 e in particolare la risonanza magnetica dell'8.3.2001 mettono in evidenza la presenza di alterazioni degenerativo/traumatiche pregresse rispetto all'evento infortunistico in parola.

Da notarsi in particolare in questo senso la presenza già al momento dell'infortunio di alterazioni con valenza artrosica alla base della cavità glenoidea e della testa omerale.

Di fronte all'osservazione del dottor ________ su di un reperto clinico non normale alla spalla sinistra, oggetto giustamente delle investigazioni radiologiche del 10.5.1999, il paziente aveva a suo tempo fatto riferimento a un infortunio subito da ragazzo con caduta da cavallo e contusione della spalla sinistra, all'epoca non curata (vedi rapporto d'ispezione del 21.7.1999).

Disturbi attuali:

La descrizione dei disturbi attuali con in particolare dolori ed episodi di bloccaggio/pseudo-bloccaggio sotto sforzo, suscettibile di correlare con i disturbi al labbro glenoidale, rispecchiano quelli già descritti a suo tempo nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999, accusati già prima dell'evento infortunistico in parola. In effetti, in quel frangente, il paziente segnalava pure da tempo una dolenzia e degli episodi come di "bloccaggio" alla stessa spalla.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene quindi che il nesso causale tra gli attuali disturbi accusati dal signor ________ e l'evento infortunistico in parola del 7.5.1999 sia da ritenere solo possibile.

In funzione del quadro clinico attuale e del referto dell'artro-risonanza magnetica in funzione dell'entità, dell'intensità e delle frequenza dei disturbi accusati dal paziente, ritengo possa eventualmente venire presa in considerazione l'esecuzione di un'artroscopia della spalla. Visto quanto precede, questo tuttavia a carico della rispettiva Cassa malattia del paziente."

                                         (doc. _, p. 3s. - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nel corso del mese di agosto 2001, l'insorgente ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato uno stato dopo traumatizzazione della spalla sinistra con instabilità ventrale. Con il suo rapporto del 5 settembre 2001, il suddetto specialista - oltre ad avere considerato una dinamica diversa da quella descritta dall'assicurato ("Il paziente in maggio del '99 è caduto da un albero …") - non si è espresso in maniera concludente a proposito dell'eziologia dei disturbi presenti a livello della spalla sinistra (cfr. doc. _).

                                         La certificazione del dottor __________ è stata commentata criticamente dal medico di circondario dell'__________:

"  Per quanto attiene agli antecedenti personali e alle considerazioni che hanno condotto la __________ a rifiutare la presa a carico dei disturbi accusati alla spalla sinistra, vedi in particolare l'esame medico-circondariale dell'8.5.2001.

La lettera del dr. __________ del 19.6.2001, così come quella del dr. __________ del 5.9.2001, non contengono nuovi elementi di giudizio suscettibili di invalidare le considerazioni espresse in precedenza.

Esse contengono per contro un'importante imprecisione degna di una nuova puntualizzazione anche in questa sede: come chiaramente e inequivocabilmente notato nel rapporto d'ispezione del 21.7.1999, il paziente non è caduto da nessun albero e da nessuna scala a pioli, ma è scivolato su un terreno erboso e umido.

Anche gli episodi di bloccaggio del braccio sinistro, riportati nella lettera del dr. __________ del 16.6.2001, con riferimento allo stesso rapporto di ispezione del 21.7.1999, risultano essere presenti già prima dell'evento infortunistico del 7.5.1999. Pure segnalata la presenza da diverso tempo di dolori sotto sforzo." (doc. _)

                                         In corso di causa, il ricorrente ha versato agli atti un rapporto, datato 25 aprile 2002, allestito dal dottor __________ per conto della __________.

                                         Il summezionato specialista in medicina infortunistica - esaminata la documentazione medica e radiologica - si è esplicitamente dichiarato d'accordo con la tesi difesa dal dottor __________, secondo cui i disturbi alla spalla sinistra sono da ricondurre alla pregressa caduta da cavallo:

"  (…).

Si conferma che la posizione di __________ è corretta; l'esame radiologico del 10 maggio 1999 nonché la risonanza magnetica del marzo 2001 confermano che il paziente ha subito, con altissima probabilità, una pregressa lussazione della spalla sinistra, reperto che spiega i riscontri radiologici e della risonanza magnetica nonché l'instabilità anteriore conseguente del cingolo omero-scapolare sinistro.

Non vi è quindi un nesso di causalità naturale preponderante fra l'infortunio del 1999 ed i disturbi attualmente lamentati dal signor __________." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)

                               2.7.   Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA ritiene che l’opinione del dottor __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         D'altro canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         In concreto, va considerato che l'apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell'__________, specialista proprio nella materia che qui interessa, è stato condiviso - senza alcuna riserva - dal dottor __________, sanitario interpellato dalla __________ (cfr. doc. _).

                                         D'altra parte, occorre sottolineare che lo stesso __________, in data 23 maggio 2002, ha comunicato allo scrivente TCA che, citiamo: "… il responso del Dr. med. __________ è decisivo e concludente e viene accettato dal ricorrente" (V - la sottolineatura è del redattore).

                                         Posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, un legame causale con l'evento del maggio 1999, non può neppure essere ammessa la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto per quel che concerne i disturbi lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra.

                               2.8.   Dopo avere espressamente dichiarato di accettare la valutazione del dottor __________, il ricorrente, con lo scritto del 23 maggio 2002, ha postulato che questa Corte determini "… se vi è diritto ad una rendita d'invalidità ritenuto che la caduta del 7 maggio 1999 è certamente un'azione repentina, involontaria e lesiva che lo ha colpito nel corpo, dovuta a un fattore esterno straordinario e a seguito della quale egli è (presumibilmente) alterato nella sua precedente (e in concreto) piena capacità di guadagno" (V).

                                         A prescindere dal fatto che oggetto della presente procedura ricorsuale era unicamente la questione a sapere se i disturbi alla spalla sinistra fossero o meno di competenza dell'__________, di modo che il TCA, se del caso, non avrebbe neppure potuto esaminare il diritto a prestazioni (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV 81, p. 294), nella misura in cui è stato accertato che i succitati disturbi non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 7 maggio 1999, per l'eventuale perdita di guadagno che ne dovesse risultare, __________ non può pretendere di avere diritto ad una rendita d'invalidità.

                                         In effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata costituisce un presupposto necessario per fondare il diritto alle prestazioni, a prescindere dalla loro natura (cfr. DTF 127 V 102ss.).

                                         D'altro canto, dagli atti di causa risulta che l'assicurato, per i disturbi localizzati all'estremità superiore destra, conseguenza dell'evento del maggio 1999, è già stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a decorrere dal 1° agosto 2001 nonché di un'IMI del 10% (cfr. I, p. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 35.2002.23 — Swissrulings