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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 35.2001.73

11 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,087 parole·~20 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00073   rs/cd

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 25 luglio 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 luglio 1995, l'allora datore di lavoro di __________, la __________, Impresa di costruzioni di __________, ha annunciato all'__________ che il proprio dipendente, il 26 luglio 1995, è stato aggredito da terzi, riportando una contusione al gomito sinistro e alla colonna lombare e cervicale (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni sanitarie e ha accordato le indennità giornaliere in misura parziale, in quanto trattandosi di un episodio di vie di fatto, prima di pronunciarsi definitivamente, attendeva l'esito giudiziario (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con decisione formale del 18 giugno 2001 l'assicuratore LAINF ha effettivamente ridotto del 50% le prestazioni in contanti, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 lett.a OAINF (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 25 luglio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 ottobre 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli indennità giornaliere non decurtate (cfr. doc. _, pag. 7).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

IN FATTO E IN DIRITTO

1.      In data 26 luglio 1995 il ricorrente si è recato in località __________, Comune di __________, ai fini di trovare una soluzione bonale con il signor __________ in merito al taglio di una pianta.

         In quell'occasione il ricorrente era accompagnato dal signor __________ e dall'avv. __________.

         Prove: - documenti

                    - testi

2.      La discussione in lingua tedesca si è svolta prevalentemente tra l'avvocato __________ e il signor __________.

         La discussione non era per nulla animata, essendo gli interessati decisi a trovare un accordo sull'importo da versare per il danno causato dallo sfortunato taglio della pianta. Insomma tutto lasciava supporre ad una soluzione più che amichevole.

         Prove: - documenti

                    - testi

3.      Inaspettatamente e senza alcun motivo, il signor __________ ha aggredito fisicamente il signor __________ nei modi e nei termini indicati dallo stesso __________ e descritti nella decisione impugnata (cfr. fatti ad. A).

         In particolare occorre sottolineare che il signor __________ non è mai intervenuto nella discussione, anche perché egli non parla il tedesco.

         II signor __________ si è semplicemente difeso dall'improvviso e brutale attacco lanciatogli dal signor __________ ed è fuggito non appena ciò è stato possibile.

         Prove: documenti

                    - testi

                    - si richiamano dal Ministero Pubblico di __________ tutti gli

                       atti delle informazioni preliminari contenuti nell'inc. no. _

4.      A seguito dell'aggressione subita, il signor __________ ha riportato diverse contusioni che hanno avuto quale conseguenza l'incapacità lavorativa al 100% dal 26 luglio 1995 al 19 novembre 1995 e al 50% dal 20 novembre 1995 al 15 dicembre 1995 (doc. _ e doc. _). Pertanto il signor __________ ha chiesto alla __________ i provvedimenti assicurativi del caso.

         Prove: documenti

                    - testi

5.      Con decisione del 18 giugno 2001, la __________ di __________ ha ridotto le prestazioni del 50% poiché l'infortunio non professionale "è accaduto in seguito a rissa" (doc. _).

         II signor __________ si è opposto a questa decisione (doc. _).

         Egli sostiene di non essere incorso in una rissa e di essersi semplicemente difeso dal brutale ed improvviso attacco del signor __________.

         Pertanto le prestazioni dell'__________ non devono essere ridotte.

         La __________ ha confermato la propria decisione in data 18 giugno 2001. A torto.

         Donde il ricorso in oggetto.

         Prove: - documenti

                    - testi

6.      Giusta l'art. 39 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) il Consiglio Federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto, nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti.

         II Consiglio Federale ha fatto uso di questa possibilità, stabilendo all'art. 49 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) che le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso di infortuni non professionali occorsi nelle seguenti circostanze:

         a) partecipare a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;

         b) pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

         c) partecipazione a disordini.

         Come da costante giurisprudenza del TFA partecipa a una rissa o a una baruffa chi riceve dei colpi poiché si è immischiato in un diverbio che racchiudeva il rischio di degenerare in atti di violenza.

         Chi prende parte alla lite prima dell'inizio degli atti di violenza veri e propri entra automaticamente nella zona di pericolo.

         Questo comportamento implica la riduzione delle prestazioni in contanti giusta l'art. 49 cpv. 2 OAINF.

         Ininfluente è il fatto di sapere per quali motivi l'interessato ha preso parte al litigio, chi ha cominciato l'alterco o è passato per primo alle vie di fatto e quale piega ha preso in seguito l'avvenimento.

         L'assicurato ha diritto alle piene prestazioni unicamente se risulta che, senza aver giocato un ruolo determinante nel litigio, è stato attaccato dai partecipanti o è stato ferito nel portare soccorso a una persona indifesa (DTF 107 V 235).

7.      Nel caso in esame ben si può affermare come il ricorrente non abbia partecipato ad una rissa.

7.1.   Intanto non ricorrono gli estremi per configurare il comportamento del ricorrente quale partecipazione ad una rissa.

         La rissa viene definita come "tätliche wechselseitige Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. ..., wobei die Beteiligung aktiv sein muss - das passive Einstecken von Schlägen genügt nicht ... " (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2° edizione, pag. 472 ad art. 133 e rel. giurisprudenza).

         I fatti in discussione hanno coinvolto unicamente il signor __________ e il signor __________; ovvero solamente due persone.

         Inoltre il signor __________ non ha avuto alcun comportamento attivo nell'evolversi della fattispecie.

7.2.   Come già riferito, il ricorrente si è visto inaspettatamente aggredire dal signor __________ e senza che questo avesse qualsivoglia apparente motivo di adottare simile comportamento.

         II signor __________ non ha partecipato ad alcuna precedente discussione con il signor __________. La discussione, peraltro pacifica ed amichevole, è avvenuta tra il signor __________ e l'avv. __________.

7.3.   II ricorrente ha cercato di fuggire dall'aggressore usando leciti e proporzionati mezzi di difesa.

         Tanto è vero che non è stato ravvisato alcun reato penale nei confronti del signor __________.

7.4.   In altri termini il signor __________ non si è immischiato in alcun diverbio o discussione e nel corso della discussione non vi era alcun motivo di considerare qualsivoglia rischio di degenerazione delle circostanze di fatto in atti di violenza.

         Tanto è vero che l'attacco del signor __________ è avvenuto in modi e tempi del tutto insospettati.

         Prove: - documenti

                    - testi

                    si richiamano dal Ministero Pubblico di __________ tutti

                gli atti delle informazioni preliminari contenuti negli

                incarti indicati al paragrafo 3

8.      In definitiva il ricorrente ha diritto alle piene prestazioni, poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, egli è stato attaccato dal signor __________ senza aver giocato alcun ruolo determinante nel litigio.

         II ricorso va pertanto accolto.

         Spese e ripetibili a carico della __________.

         Prove: - documenti

                    - testi        

                    - si richiamano i documenti dal Ministero Pubblico di

                       __________ tutti gli atti delle informazioni preliminari

                       contenuti negli incarti indicati al paragrafo 3" (Doc. _)

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).

                               1.5.   Il 12 novembre 2001 l'avv. __________ ha inviato al TCA il seguente scritto:

"  (…)

faccio riferimento all'ordinanza 30 ottobre 2001, comunicandole che il mio cliente mantiene la richiesta di assunzione delle seguenti prove:

- testi: - avv. __________

           - lic. oec. __________

           entrambi presenti ai fatti del 26 luglio 1995,

- richiamo dal Ministero Pubblico di __________ di tutti gli atti e

  documenti formanti l'incarto __________."

(Doc. _)

                          1.6.  L'Istituto assicuratore, l'8 maggio 2002, ha precisato:

"  le persone citate quali testi, di cui una non è altro che il legale del ricor­rente, sono già state sentite in sede penale per cui l'__________ ritiene superfluo sentire nuovamente tali persone." (Doc. _)

                               1.7.   Il doc. _ è stato trasmesso all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a decurtare del 50% le prestazioni in contanti spettanti a __________ a dipendenza dell'infortunio del 26 luglio 1995.

                               2.2.   All'art. 37 LAINF vengono distinte, nei tre capoversi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

                                         Giusta il cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

                                         Il cpv. 3 della suddetta disposizione recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.

                                         Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

                                         La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni, la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).

                               2.3.   Con l'art. 39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali.

                                         I pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49 OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la loro riduzione.

                                         In virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF è rifiutata qualsiasi prestazione in caso d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero (lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett. b).

                                         Il cpv. 2 dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:

                                         a.   partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;

                                         b.   pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

                                         c.   partecipazioni a disordini.

                               2.4.   Per rissa o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10 marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).

                                         Si tratta dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale esige la partecipazione di almeno 3 persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa G., U 11/01, consid. 1c; RDAT II-1997 pag. 229; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151ss.).

                                         Vi è partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a; STFA del 10 marzo 2000 succitata).

                                         Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270; RDAT II-1997 pag. 230).

                                         Decisiva è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI 1991 U 120, p. 85).

                                         È da un punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).

                                         Un assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.

                                         Nessuna riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152; RDAT II-1997 pag. 230).

                               2.5.   La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità.

                                         Per valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).

                                         A questo proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che, il 24 agosto 1995, l'assicurato, __________ e __________, che erano presenti al momento dei fatti, sono stati interrogati dagli agenti della Polizia cantonale.

                                         Essi hanno dichiarato quanto segue:

"  (…)

In sostanza in data 26 luglio 1995, verso le ore 14.00, ci siamo recati sul monte di "__________" frazione di __________ ai fini di discutere con il querelato alcune questioni aventi per oggetto rapporti di vicinato.

In particolare si trattava di stabilire un importo di risarcimento per il taglio di una pianta previa localizzazione della stessa ed inoltre dimostrare al sig. __________ che le canalizzazioni esistenti sui fondi in oggetto sono legittimate da regolari servitù iscritte a RF.

Ad un certo punto della discussione il __________ ha iniziato a insultarci con vari epiteti ed in particolare "Ladri".

A quel punto abbiamo deciso di chiudere ogni e qualsiasi discussione rimettendo se del caso il problema alle autorità competenti.

Da parte nostra confermiamo di non aver insultato e nemmeno risposto alle sue provocazioni verbali.

Sorprendendo un po' tutti, il querelato cercò di afferrare le gambe del __________, con l'intenzione di gettarlo a terra per poi picchiarlo. Il __________ riuscì a liberarsi, pur cadendo a terra. Durante questa fase il __________ ha perso il natel che portava nel taschino della camicia, la quale si é pure strappata.

__________ afferrò il natel e lo scagliò verso il __________ senza però colpirlo.

Indi il __________ cercò un sasso che trovò alcuni metri sotto il luogo della prima colluttazione e velocemente si indirizzò verso il __________ per poterlo colpire. __________ stava nel frattempo lasciando il luogo ed accortosi di questa minaccia, ed in particolare vedendo che il __________ aveva ormai lanciato il sasso nella sua direzione, ha afferrato un badile che ha lanciato contro lo stesso __________, onde proteggersi dal sasso.

Quindi il __________ fuggì in direzione della strada sottostante. Immediatamente a seguito di quanto testè esposto il sig. __________ chiamò più volte la moglie gridando "hilfe".

Parimenti __________ e __________ si sono indirizzati verso le rispettive auto posteggiate a lato della strada sottostante. Giunti in prossimità delle stesse __________ si accorse che il __________ ci stava inseguendo brandendo il badile con fare minaccioso.

Quantomeno il __________ insegui __________ e __________ sino all'arrivo della vecchia teleferica __________.

__________ e __________ si sono quindi recati a piedi e soprattutto di corsa sino in località __________ dove hanno potuto avvisare la Polizia di __________ per l'intervento.

Durante questa fuga il __________ cadeva a terra procurandosi una escoriazione al ginocchio ed alla schiena. A proposito esiste

certificato medico.

Sempre in questa località __________ e __________ hanno incontrato il __________ che sopraggiungeva in auto condotta dal sig. __________. Tutti e tre quindi siamo scesi con detta vettura sino in paese di __________ onde attendere la Polizia." (Doc. _ verbale di interrogatorio di _)

                                         Questa invece la versione fornita agli inquirenti dall'altro protagonista della vicenda, __________:

"  (…)

Prendo atto che i signori __________, __________ e __________, hanno sporto una denuncia nei miei confronti per i reati di vie di fatto ed ingiurie.

Fatto avvenuti sul monte di __________ in territorio di __________ in data 26 luglio 1995 alle ore 14.00 circa.

In sostanza da parte mia posso dire che tutto quello che hanno detto i tre denuncianti, non corrisponte al vero.

Secondo la loro versione, sarei stato io da solo a picchiare ed insultare. Tutto questo non è vero. Infatti sono stati, in particolare il __________ ed il __________ a picchiarmi. Uno dei due mi ha gettato a terra mentre il __________, con i piedi ed un badile mi ha colpito ripetutamente. Per questo posso presentare un certificato medico steso dal dr. __________.

Faccio inoltre presente che alcune persone di __________, quel giorno hanno potuto vedere che presentavo delle ferite in particolare alla fronte e sulle mani.

Tutta questa storia è stata da me scritta, in sei pagine, in lingua tedesca e spedita al __________.

Pertanto per i particolari mi rimetto a quanto scritto.

Devo dire che purtroppo al momento dei fatti non era presente nessun testimone." (Doc. _ verbale di interrogatorio di _)

Secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378).

                                         Nonostante alcune divergenze nella descrizione dell'accaduto, si può dunque considerare accertato che tra __________, __________ e __________ da una parte e __________ dall'altra si stava svolgendo una discussione  che è degenerata in una colluttazione tra il __________ e il __________.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta inoltre, per ammissione del medesimo assicurato, che questi, quando a un certo momento ha preso un badile, non si è limitato a cercare di ripararsi, ma ha anche colpito il suo avversario (cfr. doc. _, Rapporto del 16 ottobre 1995 del ricorrente all'attenzione dell'__________). Ciò corrisponde in effetti a quanto dichiarato alla Polizia cantonale dal __________ (cfr. doc. _ verbale di interrogatorio di _).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte è dell'avviso che, indipendentemente da chi abbia iniziato l'aggressione, verbale prima e mediante vie di fatto poi, l'insorgente vi abbia comunque partecipato attivamente.

                                         Pertanto non è necessario compiere gli ulteriori atti istruttori richiesti dall'assicurato (audizione dei testi avv. __________; lic. Oec. __________ e richiamo dal Ministero Pubblico di tutti gli atti e documenti formanti l'incarto _; cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il fatto che il Procuratore pubblico, il 28 settembre 1998, abbia decretato un non luogo a procedere, sia per quanto concerne la querela presentata da __________, __________ e __________ contro __________ per vie di fatto, che per quanto attiene alla denuncia inoltrata da quest'ultimo contro __________, __________ e la Gendarmeria di __________ per vie di fatto e abuso di autorità (cfr. doc. _), è ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         Secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

                                         Come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), la definizione di rissa enunciata all'art. 133 CPS è più restrittiva rispetto al concetto applicato nel diritto delle assicurazioni sociali.

                                         Una fattispecie che per il giudice penale non è penalmente perseguibile a titolo di rissa, poiché gli elementi costitutivi del reato non sono realizzati, può dunque essere considerata dal giudice delle assicurazioni sociali quale rissa o baruffa ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 OAINF e conseguentemente legittimare la riduzione delle prestazioni in contanti.

                                         Inoltre, nell'evenienza concreta, il Procuratore pubblico non ha dato seguito ai procedimenti penali, in quanto, a causa delle versioni contrastanti, non era possibile ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, la natura illecita degli stessi e chi abbia agito unicamente per difendersi da provocazioni (cfr. doc. _). Egli, pertanto, ha applicato il principio della presunzione di innocenza, che come visto, vige nell'ambito del diritto penale.

                                         Il giudice del diritto delle assicurazioni sociali, per contro, decide sulla base del principio della probabilità preponderante. Ecco perché i giudizi relativi al medesimo caso di specie possono essere differenti.

                                         In simili condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dall'__________ non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; consid. 2.3.; STCA del 26 aprile 2002 nella causa G., 35.2002.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 35.2001.73 — Swissrulings