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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2001.34

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,577 parole·~1h 3min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00034   mm

Lugano 4 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 1° marzo 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 giugno 1999, __________, nata nel _, all'epoca apprendista decoratore-espositore, assicurata contro gli infortuni presso la __________, stava togliendo dei manifesti da una parete mobile unitamente a dei compagni, quando la stessa le è caduta addosso.

                                         A seguito di questo sinistro, l'assicurata ha riportato la frattura instabile delle vertebre Th12 e L1, trattata con spondilodesi posteriore eseguita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 21 settembre 2000, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), non essendo le condizioni di salute di __________ più suscettibili di notevolmente migliorare grazie a degli ulteriori provvedimenti terapeutici. D'altro canto, all'assicurata è stata riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità del 10%. Per contro, le è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), la __________, in data 1° marzo 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 maggio 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versarle una rendita di invalidità d'imprecisata entità (in ogni caso superiore al 30%) ed un'IMI di almeno il 30%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 106'800.-- (cfr. I, p. 5).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

5.1

In merito alla chiusura del caso dal profilo medico.

Si rinvia a quanto osservato dal dott. __________ in data 20 ottobre 2000 in particolare al fatto che - a suo parere - "ulteriori interventi saranno necessari a livello dorsolombare".

Nel frattempo, la ricorrente è ricorsa a più riprese al medico curante dott. __________ da __________. Benché al momento non siano previsti interventi è evidente che i dolori che la signorina __________ sopporta necessitano di regolare assistenza medica.

Trattandosi di interventi atti a garantire una stabilizzazione, la copertura della assicurazione infortuni dovrebbe essere mantenuta.

Si richiama l'incarto __________ dal competente ufficio cantonale al quale il dott. __________ ha trasmesso vari certificati.

5.2

È stato accertato che la signorina __________ non è più in grado di svolgere l'attività di decoratrice/espositrice; in merito sia il dott. __________, sia il dott. __________ sono concordi.

Si insiste circa il fatto che tale circostanza è la conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio di cui la ricorrente è rimasta vittima.

NON è assolutamente vero quanto afferma la __________ ossia che, già prima dell'infortunio, la signorina __________ presentasse delle "controindicazioni" per l'esercizio della professione scelta.

Attualmente la ricorrente ha cercato di recuperare una propria capacità lavorativa.

Ella ha iniziato ad operare quale estetista in proprio.

Le possibilità di lavoro, anche in tale professione, sono tuttavia limitate dalla impossibilità fisica di operare per più di tre/quattro ore giornaliere.

Le difficoltà che ella riscontra possono essere confermate in sede di audizione delle clienti che hanno avuto più volte modo di accertare le sue effettive e reali sofferenze. Si chiede di sentire in particolare le signore __________ e __________.

Si ribadisce inoltre il fatto che il cambiamento di professione, dettato dalla impossibilità oggettiva di svolgere l'attività per la quale la ricorrente aveva avuto la propria formazione, ha comportato anche una diminuzione sostanziale del guadagno.

In allegato al ricorso si producono le schede relative alle entrate dei primi mesi di attività (gennaio/aprile 2001).

Considerando che stando alle osservazioni della __________ un primo impiego nel settore di formazione avrebbe comportato uno stipendio di fr. 3'400.-- si osserva che l'entità della perdita, attualmente prodottasi, supera abbondantemente la percentuale del 30% che si era indicato in sede di opposizione.

Una perizia circa l'entità della perdita di guadagno e quindi sull'effettivo grado di invalidità conseguente ad infortunio può certamente risultare utile alla autorità giudicante.

5.3.

Infine si ribadisce la contestazione riferita al calcolo della indennità per menomazione fisica.

Innanzitutto si osserva che il guadagno massimo a partire dal quale vanno effettuati i calcoli deve essere indicato in fr. 106'800.--; siccome il caso non è risolto - in forza del diritto intertemporale - è il diritto vigente all'epoca del giudizio finale a risultare applicabile. Ciò si deduce direttamente dalla scelta della __________ di far dipendere dalla crescita in giudicato della decisione il versamento (vedi punto 3 della risoluzione originale).

In secondo luogo, va ribadito che la percentuale decisa dalla __________ è insufficiente anche alla luce delle tabelle normalmente ritenute dalla SUVA (vedi tabella 7 Integritätsschäden bei Wirbelsäulenaffektionen).

Si conferma la richiesta di applicare la percentuale del 30% (condivisa anche dal dott. __________) considerando l'età della ricorrente e le limitazioni che, anche nella vita privata, ella sta subendo. A vent'anni imparare a convivere con due placche di metallo nella spina dorsale che limitano sostanzialmente ogni proprio movimento non è certo una esperienza da augurarsi. (…)" (I)

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In replica (cfr. VI), __________ ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria e, d'altro canto, a procedere all'audizione delle testi __________ e __________, entrambe dipendenti della ditta __________.

                                         Essa ha inoltre prodotto copia del libretto scolatico della __________ nonché dei conteggi di reddito afferenti alla sua attività di estetista (relativi ai mesi di maggio-settembre 2001).

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall'__________ l'intero incarto relativo a __________ (cfr. VIII).

                                         Alle parti è stata concessa la possibilità di prenderne visione (cfr. IX).

                                         La ricorrente ha dichiarato di volere ampliare la propria pretesa ricorsuale, nel senso che la __________ venga condannata a versarle una rendita corrispondente ad una totale incapacità lucrativa (cfr. XI).

                               1.7.   In data 18 novembre 2002, il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA copia della decisione 25 ottobre 2002, mediante la quale l'__ le ha riconosciuto una rendita intera di invalidità (XXIV e allegato).

                                         in diritto

                               2.1.   In primo luogo, il TCA deve esaminare se la __________ era o meno legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di settembre 2000.

                                         In secondo luogo, si tratterà di valutare se l'assicurata ha o meno diritto ad una rendita di invalidità e, nell'affermativa, il suo tasso.

                                         Infine, occorre stabilire l'entità della menomazione all'integrità fisica di cui è portatrice __________, nonché del guadagno assicurato su cui calcolare questa prestazione.

                               2.2.   Diritto alle prestazioni di corta durata

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; STFA del 6 novembre 2001 nella causa A., U 8/00, consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                            2.2.2.   In concreto, con decisione formale del 21 settembre 2000 (cfr. doc. _) - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. _) - la _____________ ha informato __________ che le sue condizioni di salute erano ormai da considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere un notevole miglioramento.

                                         Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il proprio fondamento nelle risultanze della visita di controllo eseguita dal dottor __________ il 5 settembre 2000.

                                         Con il relativo referto datato 18 settembre 2000, il medico di fiducia della __________ ha espresso, segnatamente, le seguenti considerazioni:

"  (…)

CONCLUSIONE:

·  esiti di infortunio in data 8 giugno 1999 a seguito del quale la paziente ha subito la frattura instabile di T12 con deviazione cifotica anteriore di 20° e di L1 trattate cruentemente mediante spondilodesi posteriore tra T11 e L2 con ottimo risultato anatomico, radiologico e funzionale.

                                                                           Da menzionare alterazioni statiche del rachide nel senso di preesistente doppia scoliosi con componente di torsione, lombalizzazione di S1 e struttura esile con scarsissimo sviluppo muscolare. Permangono lievi toraco lombalgie e minima limitazione funzionale alla rotazione verso destra del tratto toraco lombare, in assenza di deficit neurologici.

CAUSALITÀ:

l'infortunio ha causato le fratture di T12 e L1. La terapia cruenta è stata ottimale con un ripristino anatomico, funzionale, radiologico eccellenti.

Ovviamente giocano un ruolo negativo la struttura esile della paziente, la scoliosi doppia con componente di torsione preesistente e la lombalizzazione di S1.

PROCEDERE:

a fronte dei postumi infortunistici, la situazione è da considerare stabile ed ulteriori provvedimenti terapeutici non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la definizione del caso.

L'ufficio competente sarà esplicito al riguardo. (…)" (doc. _).

                                         In data 13 ottobre 2000, __________ è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia.

                                         Nel suo rapporto del 20 ottobre 2000, questo specialista ha affermato che, citiamo: "a mio modo di vedere, questo caso non può essere chiuso dall'assicurazione, poiché ulteriori inconvenienti somatici non sono esclusi. Non è da escludere che ulteriori interventi saranno necessari a livello dorsolombare" (cfr. doc. _, p. 2).

                                         Da notare che lo stesso dott. __________ - interpellato dall'__________ nel corso del mese di gennaio 2001 - ha risposto negativamente alla questione a sapere se la capacità lavorativa poteva essere ulteriormente migliorata grazie a dei provvedimenti sanitari (cfr. VII V).

                                         Nell'ambito dell'istruttoria ordinata dall'__________, l'assicurata è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Dal suo rapporto 13 agosto 2001, non vi è alcun accenno a proposito dell'indicazione ad eventuali ulteriori misure terapeutiche (cfr. VIII FF).

                                         Dopo un attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene dunque che, al più tardi al momento in cui __________ ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (settembre 2000), le condizioni di salute dell’assicurata erano da considerare ormai ampiamente stabilizzate.

                                         Questa Corte osserva - con riferimento a quanto certificato dal dott. __________ in data 20 ottobre 2000 (cfr., nondimeno, quanto da lui stesso affermato rispondendo ai quesiti postigli dall'__________ - VII V) - come egli abbia evocato la semplice possibilità ("Non è da escludere …") che, nel futuro, __________ debba essere sottoposta ad una nuova operazione chirurgica alla schiena.

                                         Del resto, l'insorgente medesima, in sede di ricorso, ha dichiarato che, al momento, non sono da prevedere dei nuovi interventi chirurgici (cfr. I, p. 3).

                                         La circostanza che l'assicurata continui ad accusare dei dolori che "necessitano di regolare assistenza medica" (cfr. I, p. 3), non è di per sé sufficiente per ritenere instabile il suo stato di salute. Come già indicato al considerando 2.2.1., il diritto alle prestazioni di corta durata presuppone che dalla cura medica vi sia ancora da attendersi un sensibile miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 1a frase LAINF), ciò che, in casu, non è stato dimostrato.

                                         Infine, l'atteggiamento di __________ si rivela contraddittorio. In effetti, da un canto, essa sostiene che il suo stato di salute non si sarebbe ancora stabilizzato e, d'altro canto, pretende di avere diritto ad una rendita di invalidità, ciò che presuppone, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF, proprio la stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

                                         Resta comunque inteso che - qualora lo stato di salute dell'assicurata dovesse, in futuro, peggiorare - essa avrà la facoltà di annunciare la ricaduta o le conseguenze tardive alla __________, facoltà, del resto, espressamente riservata in sede di decisione 21 settembre 2000 (cfr. doc. _).

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 189, p. 138s., il TFA ha stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, la chiusura di un caso mediante emanazione di una decisione di soppressione di tutte le prestazioni, é soggetta all'adattamento della decisione stessa ai cambiamenti - in relazione con l'infortunio - intervenuti nelle circostanze di fatto. All'assicurato resta dunque sempre riservata la facoltà di far valere una ricaduta oppure delle conseguenze tardive di un infortunio che ha fatto l'oggetto di una decisione cresciuta in giudicato e di pretendere nuove prestazioni dall'assicuratore.

                                         In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore LAINF convenuto sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurato.

                                         Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Al seguente considerando (cfr. consid. 2.3.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del giugno 1999 incidono sulla capacità lucrativa di __________. Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da parte della __________ Assicurazioni, di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18seg. LAINF.

                               2.3.   Rendita di invalidità

                            2.3.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.3.3.   In casu, l'assicuratore LAINF convenuto, con la querelata decisione su opposizione, ha negato a ____________ il diritto di percepire una rendita di invalidità. La __________ ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente - nonostante i postumi residuali interessanti la schiena - sarebbe in grado, in ogni caso, di esercitare a tempo pieno un'attività appartenente al suo settore di formazione, realizzando, in tale modo, un guadagno perlomeno equivalente a quello che avrebbe conseguito con la specifica attività di decoratrice-espositrice, ossia tra i 3'200.-- ed i 3'400.-- franchi/mese (cfr. doc. _, p. 4 in fine).

                                         L'assicurata - ritenendosi non più in grado di svolgere l'attività di decoratrice-espositrice, e ciò a causa delle sole sequele infortunistiche - pretende che la perdita di guadagno venga valutata in funzione dell'attività di estetista indipendente, da lei intrapresa terminata la __________, tenuto conto che, qualora avesse potuto lavorare nel suo campo di formazione, avrebbe conseguito un salario mensile lordo di fr. 3'400.-- (cfr. I, p. 4).

                                         Questa Corte rileva innanzitutto che gli atti all'inserto chiariscono a sufficienza la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, per cui appare superfluo ordinare una perizia medica.

                                         In occasione del consulto del 13 ottobre 2000, il neurochirurgo dott. __________ ha così descritto lo status dell'assicurata a livello dorsale e, d'altro canto, così si è espresso a proposito della sua restante capacità lavorativa:

"  (…)

Esame clinico: dismetria del bacino a destra leggermente più basso, per differenza di lunghezza della gamba destra. Scoliosi destro-convessa, con componente rotatoria in senso orario degli ultimi segmenti lombari. Deambulazione normale. Mobilità lombare leggermente ridotta ma indolente. Palpazione del rachide lombare indolente. Lieve dolenzia alla palpazione del passaggio dorsolombare e delle muscolatura paraspinale soprattutto a destra. Punto di Valleix negativo. Lasègue diretto ed inverso negativo. Nessun deficit sensomotorio. Riflessi vivi e simmetrici.

Le Rx del rachide lombare confermano uno stato dopo pregresso intervento di spondilodesi D11-L2, in stato dopo infortunio con frattura del corpo vertebrale D12 e formazione di una cifosi. Lieve dislocazione della parete posteriore del corpo vertebrale del canale spinale, ma senza compressione di strutture nervose o, in particolar modo, del midollo. Scoliosi destro convessa, con componente rotatoria in senso orario della parte medio-distale del rachide lombare.

Conclusione: sindrome dolorosa dorsolombare, in stato dopo pregresso intervento di spondilodesi per frattura del corpo vertebrale D12 con cifosi posttraumatica.

La paziente presenta tuttora una sintomatologia residuale, benché non grave, inerente alla frattura subita dopo il trauma in data del 15.06.99. In seguito a questa lesione, la paziente, benché abbia terminato con successo il suo apprendistato di decoratrice, non è stata assunta presso l'__________ ed ha grandi difficoltà a trovare un impiego.

Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro attuale, è mia opinione che la paziente avrà grandi difficoltà ad un reintegramento professionale anche in futuro, in seguito a questa problematica. Le conseguenze posttraumatiche sono, quindi, evidenti, anche se in forma molto blanda dal punto di vista somatico, ma tanto più importanti dal punto di vista psicologico e socio-economico. (…)"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         Il dott. __________ ha avuto modo di precisare il proprio parere riguardo all'abilità lavorativa di __________, dando seguito alla richiesta di informazioni rivoltagli dall'__________ nel corso del mese di gennaio 2001:

"  (…)

Trattasi di una paziente operata di spondilodesi posteriore D12/L2, dopo un infortunio in data del 15.06.99 con frattura del corpo vertebrale D12. La paziente lamenta da quell'infortunio dolori dorsolombari, ma non eccessivi. Questi fastidi le creano solo limitatamente un impedimento delle attività fisiche. Pertanto non riesce a trovare lavoro in quanto è stata operata.

L'esame clinico non evidenzia disturbi particolari a parte una leggera riduzione della mobilità al passaggio dorsolombare con una palpazione dolente. L'esame neurologico risulta normale.

Le Rx del rachide lombare evidenziano la frattura D12 con formazione di una cifosi. Presenza di un fissatore posteriore D11/L2.

In considerazione della situazione clinica e tenendo conto dell'età della paziente penso che una riqualifica sia assolutamente indicata. La paziente potrebbe applicarsi in attività leggere sia prevalentemente in posizioni statiche o anche in movimento. In un'attività adeguata, la capacità lavorativa potrebbe essere al 100%."

                                         (VII V la sottolineatura è del redattore).

                                         Sempre nel quadro dell'istruttoria predisposta dall'assicurazione per l'invalidità, il 13 agosto 2001, __________ è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Questo il contenuto del relativo rapporto del 13 agosto 2001:

"  (…)

La signorina __________, è stata colpita in data 8.6.1999 da travi di legno che le sono cadute sulla schiena, con conseguente frattura della prima vertebra lombare, per cui è stata svolta una spondilodesi posteriore D11/L2. D'allora l'assicurata è rimasta inabile al lavoro nella sua attività come decoratrice ed espositrice diplomata, nella misura del 100%. Persistono dolori dorso-lombari costanti con esacerbazione, di carattere stirante, pungenti irradianti verso l'addome rispettivamente l'anca destra, soprattutto quando sta seduta o in piedi prolungatamente, v'è una certa diminuzione dei sintomi camminando.

All'esame clinico trovo una 22-enne, snella perfettamente cooperante e adeguata nella presentazione dei sintomi. Il rachide è piatto con un'ampia scoliosi sinistro-convessa dorso-lombare compensata, la cicatrice da spondilodesi è calma, la dorsale altamente limitata ai movimenti di flessione ed estensione con dolori risentiti basso dorsali ove vi sono disfunzioni polisegmentali; il passaggio dorso lombare è bloccato dalla spondilodesi posteriore, la lombare è minimamente limitata ai movimenti di lateroflessione ed estensione con dolori estremi locali. Nessun elemento clinico indicante una disfunzione alle sacroiliache. Mancano segni radicolari.

Le articolazioni periferiche si presentano con una periartropatia all'anca destra. Le coxofemorali in sé si presentano simmetriche ai movimenti assistiti passivi in una certa tendenza all'iperlassità articolare.

Le ginocchia sono stabili, senza segni meniscali e presentano una mobilità normale. Le rotule sono sublussabili.

Radiologicamente riconosciamo alle lastre convenzionali della lombare la 12ma vertebra dorsale leggermente deformata a cuneo, la prima vertebra lombare minimamente deformata pesce, reperto stabile a confronto con le lastre della lombare eseguite dopo l'infortunio, il materiale di osteosintesi è in situ, le rimanenti vertebre lombari sono normoconfigurate, gli spazi intersomatici nella norma. Notiamo inoltre una scoliosi sinistro-convessa lombare e la nota lombalizzazione completa di S1, preesistenti. Radiologicamente le anche ed in particolare quella destra si delineano normali, non vi sono alterazioni indicanti la presenza di un processo infiammatorio a livello delle sacroiliache. Le ginocchia in due proiezioni sotto carico non mostrano patologie.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e gli esami complementari disponibili ed effettuati durante la perizia attuale, possiamo porre la diagnosi di:

Sindrome dorso lombo-spondilogena cronica a destra su

-   esito da spondilodesi posteriore tra D11 e L2 per frattura instabile di D12 con deviazione cifotica anteriore e di L1, l'8 giugno 1999.

-   lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale.

-   rachide piatto, scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare.

-   decondizionamento muscolare.

Tendenza all'ipermobilità articolare.

Periartropatia coxae a destra.

In base alle patologie sopradescritte, l'assicurata non può più svolgere un'attività che richiede il portare pesi oltre i 10 kg, specialmente se i carichi vengono sollevati ripetutamente in posizione curva del rachide. L'assicurata dovrebbe avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro cambiando spesso le posizioni del corpo, potendo spontaneamente decidere se sedersi, alzarsi o camminare. Sono sconsigliabili a causa della spondilodesi, impieghi che richiedono l'estensione protratta del rachide, quindi lavori che si svolgono al di sopra del piano orizzontale. In un'attività che soddisfa tutte le precauzioni ergonomiche appena menzionate, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento al 100%, a partire da subito.

È probabile che l'attività come estetista, intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfi pienamente queste condizioni: propongo dunque che il nuovo posto di lavoro venga valutato molto attentamente. (…)"

                                         (VII FF la sottolineatura è del redattore).

                                         In sede di opposizione, __________ ha fatto valere, fra le altre cose, di non essere più in grado di svolgere l'attività di decoratrice-espositrice e, più concretamente, di non avere potuto iniziare una tale attività alle dipendenze dell'__________, società con la quale essa si sarebbe accordata (già prima di rimanere vittima dell'infortunio) in vista di una sua assunzione definitiva una volta terminato l'apprendistato (cfr. doc. _, p. 2).

                                         Al fine di verificare quali fossero stati effettivamente i rapporti intercorsi fra l'assicurata e la ditta __________, un ispettore della __________, il 9 gennaio 2001, ha sentito il responsabile del negozio __________, rispettivamente, il capo del personale.

                                         Questo il contenuto del rapporto redatto in quell'occasione:

"  (…)

Ricordano, seppur vagamente, la signorina __________.

La stessa veniva "assunta" a seguito di ripetute insistenze da parte della madre.

L'intento era quello di mostrare alla figlia gli sviluppi pratici della professione da lei scelta.

L'__________ si accordava per uno "stage" della durata di 1 mese. Non ricordano il periodo esatto ma sicuramente durante le vacanze scolastiche del 1998.

La __________, dopo 2 settimane di "lavoro", comunicava che non intendeva continuare lo "stage" perché per lei pesante, e per motivi di salute non meglio specificati.

È confermato che tra la direzione __________ e la signorina __________ non sono mai stati presi accordi orali né tantomeno scritti, per una possibile assunzione al termine degli studi.

L'attività di decoratrice comporta, oltre a quanto esposto nel rapporto __________, l'alzare dei pesi quali p.e. pannelli, decorazioni in materiali diversi, attrezzi, ecc.; l'esecuzione di lavori in posizioni difficili/scomode, quale l'appendere cartelloni pubblicitari, insegne varie, ecc..

Il salire e scendere le scale; lo spostamento di scaffali, prodotti, ecc..

Lo stipendio (primo impiego) è di fr. 3'400.-lordi." (doc. _, p. 3).

                                         Onde chiarire il genere di mansioni che l'attività di decoratrice-espositrice comporta, il medesimo ispettore della __________ ha incontrato, in successione, il signor __________, capo della Sezione decoratori presso il __________, ed il signor __________, direttore del __________:

"  (…)

9 gennaio 2001, colloquio __________, capo sezione decoratori presso il __________

La sig.na __________ ha frequentato la scuola per decoratore espositore con l'ottenimento del relativo diploma.

La professione della decoratrice è un attività (nata ca. negli ultimi 30 anni) che evolve con i tempi, secondo la moda, le conoscenze, i materiali, le esigenze del momento.

Il soggetto, progetta e realizza decorazioni ed esposizioni in vetrine, locali di vendita, esposizioni commerciali e culturali in fiere e musei, anche all'esterno (entrate, facciate, ecc.). Per questo motivo è necessario avere immaginazione, sensibilità nel campo delle forme e dei colori, nella scelta dei materiali e nella comunicazione. Si devono inoltre conoscere e sapere utilizzare il maggior numero di attrezzature, analizzare le necessità e le richieste del mercato per poter sviluppare la pubblicità (marketing).

Trattasi di una professione polivalente, intellettuale, creativa e manuale:

► Analizzare → Progettare

► Contattare → Organizzare

► Disegnare → Colorare

► Misurare → Calcolare

► Tappezzare → Incollare

► Esporre → Decorare

► Smontare

Nell'ambito della scuola, gli obiettivi da raggiungere possono essere così riassunti:

Ê Impostazione, programmazione, ricerca, storia

    Analisi dei colori

    Merceologia

    Forma, equilibrio, dominante

    Impaginazione (Griglie foto testi)

Ë+Í Rilievo - disegno tecnico - prospettiva (conoscenze minime: non come per gli architetti). Conoscenze minime di elettricità (impianti, illuminazioni varie, lampade, fari, ecc.). Saper disegnare a mano libera - utilizzare colori (tempera, acrilico, ecc.). Conoscere diverse tecniche (spruzzo, frottage, tamponare, pitturare, incollare, ecc.).

Π Contabilità, calcoli di superfici, di perimetri, per poter calcolare preventivi

Ï  Per poter realizzare: conoscere i materiali, il loro utilizzo, dove trovarli, le misure, i costi, il trasporto, la resistenza (particolarità). Conoscere e utilizzare le attrezzature necessarie.

Nella sua attività, la decoratrice sviluppa la creatività bidimensionale e tridimensionale nelle vetrine, nei locali di vendita, in esposizioni di qualsiasi genere (mostre commerciali, culturali all'esterno/all'interno).

Per questa professione è importante:

· Avere il gusto del colore, il senso della forma, dell'improvvisazione creativa e pratica e il piacere della manualità.

· Conoscere qualsiasi materiale e saper utilizzare gli attrezzi necessari.

·  Saper disegnare (indispensabile) per presentare e comunicare le idee.

·  Avere un buon fisico, salute perfetta, nervi saldi per affrontare ritmi di lavoro stressanti richiesti da esigenze particolari e in ambienti diversi.

·  Saper lavorare in équipe, saper organizzare la realizzazione di decorazioni rispettando termini e preventivi stabiliti.

·  Saper esporre e presentare qualsiasi articolo, oggetto o merce.

Nella fase di progettazione, la decoratrice dovrà:

1. Analizzare con quale tema presentare il lavoro richiesto, a quale potenziale cliente/pubblico si rivolge; quali materiali utilizzare, quali forme e colori scegliere per realizzare l'idea, come presentare l'idea (grafica e impaginazione).

2. Ulteriori fattori da considerare sono le dimensioni e il numero delle vetrine, la superficie e le misure degli spazi da usare; l'illuminazione ed il tempo a disposizione.

3. Conoscere il calendario delle ricorrenze, manifestazioni tradizionali e altre.

4. Presentare la propria idea con schizzi, progetti e dettagli costruttivi.

5. Saper presentare un preventivo di massima e anche dettagliato.

6. Saper realizzare l'idea proposta.

Le possibilità di impiego, trattandosi di una professione polivalente, sono concrete.

Lo stipendio mensile, primo impiego, è da situare in fr. 3'200.--/max fr. 3'400.--.

(…)

11 gennaio 2001, colloquio __________, direttore centro commerciale __________

Già da diversi anni, i diversi centri commerciali __________, non dispongono più di personale qualificato nell'ambito della decorazione.

La sede centrale emana direttive precise circa la decorazione dei negozi, l'esposizione di pannelli pubblicitari, la disposizione della merce, ecc..

I pannelli pubblicitari e le diverse decorazioni sono prodotte nelle tre lingue nazionali e la loro disposizione, all'interno/esterno degli empori, è dettagliatamente indicata dalla sede centrale.

Si sottolinea che tale procedura è ormai applicata dai maggiori centri commerciali svizzeri.

In pratica, la questione decorazione è stata semplificata nel senso che, ogni e qualsiasi venditrice è in grado di decorare il proprio reparto senza dovere più ricorrere a personale qualificato-specializzato.

È confermato che lo stato fisico per una decoratrice è determinante.

Oltre alla fantasia e alle capacità professionali, è necessaria una buona costituzione fisica per lo spostamento o il sollevamento di oggetti, anche pesanti, e per lo svolgimento dell'attività stessa (vestire manichini, appendere insegne pubblicitarie, ecc.).

Lo stipendio base (primo impiego) è di fr. 3'200.--. (…)" (doc. _).

                                         In data 19 gennaio 2001, l'ispettore __________ ha compiuto un complemento di indagine presso il responsabile della Sezione decoratori della __________, allo scopo di precisare quali ulteriori sbocchi professionali consente l'attestato di capacità di decoratrice-espositrice:

"  Ricevuto il rapporto del sig. __________ () del 15.1.2001 ho ritenuto ancora doveroso approfondire l'annotazione "le possibilità di impiego, trattandosi di una professione polivalente, sono concrete".

Ho perciò nuovamente contattato telefonicamente il sig. __________ () capo sezione decorazioni presso il __________. Ciò in data odierna.

Molto gentilmente il sig. __________ così ci elenca ulteriori sbocchi professionali:

· paesaggista (giardinieri)

· studio degli interni (arredamento interno - __________, arredamento ospedaliero, scuole, biblioteche e comunità esposizione permanente, __________)

·  architettura e disegno tecnico

·  scenografia (studi televisivi, TSI, teatro)

·  falegnameria

·  pubblicità

·  grafica

Forse, tenuto conto della costituzione esile della sig.ra __________, meglio

·  attività in negozi di confezioni (vestimento e preparazione di manichini, ev. con assistenza nella vendita).

·  disegno moda, rispettivamente tecnica dell'abbigliamento (figurinista). (…)" (doc. _).

                            2.3.4.   Dall'istruttoria esperita dalla __________ è emerso che l'attività specifica di decoratrice-espositrice presuppone una buona condizione fisica, comportando il sollevamento/trasporto di pesi, rispettivamente, l'assunzione di posizioni gravose per il rachide. Ciò non appare compatibile con gli impedimenti funzionali posti in luce dal dott. __________ con la perizia del 13 agosto 2001 (cfr. VIII FF), ricordato comunque che nel valutare l'esigibilità lavorativa della ricorrente, il suddetto reumatologo ha preso in considerazione anche delle patologie - preesistenti all'infortunio in discussione - per le quali l'assicuratore LAINF convenuto non può essere chiamato a rispondere (lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale, rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare, decondizionamento muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia coxae a destra).

                                         La questione a sapere se, a fronte dei postumi residuali dell'evento traumatico del giugno 1999, ____________ sia o meno in grado di esercitare questa professione, può comunque rimanere indecisa. In effetti - così come verrà meglio dimostrato in seguito - la ricorrente, sul mercato generale del lavoro, è in grado di valorizzare in modo ottimale la propria capacità lavorativa residua.

                                         Tenendo presente gli impedimenti funzionali tracciati, in particolare, dagli specialisti interpellati dall'__________, lo scrivente TCA è dell'avviso che, sul mercato generale del lavoro, specificatamente nel settore dei servizi, vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, di tanto in tanto, di alternare la stazione seduta a quella eretta (ciò che non costituisce, di per sé, nulla di eccezionale, cfr. RCC 1980 p. 482 consid. 2), nonché di evitare il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi superiori ai 10 kg.

                                         In questo contesto, occorre considerare, da un lato, che __________ ha alle proprie spalle una solida formazione scolastica e, dall'altro, la sua ancor giovane età ed il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr., a quest'ultimo riguardo, SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b).

                                         Si deve, pertanto, concludere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Del resto, il TFA è giunto ad una identica conclusione in una sentenza del 23 marzo 1998 nella causa P., U 306/97, fattispecie - analoga a quella sub judice - concernente un'assicurata - portatrice di dolori persistenti a livello lombosacrale con irradiazioni alla gamba destra riconducibili a patologie ortopediche che hanno richiesto due interventi chirurgici di rimozione di ernie discali oltre che cure continue - riconosciuta dai medici totalmente abile in occupazioni leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o l'assumere posizioni statiche per periodi prolungati, rispettivamente sollecitazioni alla colonna vertebrale:

"  (…).

b) Controverso è il tema di sapere se, e in quale misura al caso, le possibilità lavorative individuate dai sanitari siano economicamente realizzabili nel mercato del lavoro che entra in linea di conto per l'interessata, considerate le sue attitudini e le limitazioni cagionate dai disturbi alla salute di cui è affetta, al riguardo essendo determinanti le circostanze al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b). Contrariamente all'amministrazione, i giudici cantonali hanno evaso negativamente il quesito ritenendo che nelle condizioni in cui si trova l'assicurata le opportunità di reperire un impiego a lei confacente siano quasi nulle e, quindi, il relativo reddito non conseguibile in un mercato occupazionale equilibrato.

Quest'ultima tesi, avversata dall'insorgente, non può essere condivisa da questa Corte.

4.- a) Come è già stato ricordato nella pronunzia querelata, il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

b) Nella fattispecie, al fine di valutare la residua capacità di guadagno dell'assicurata, incontestatamente torna in considerazione il mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Ora, per quel che attiene alle attività che vi rientrano, non può essere seguita l'istanza cantonale laddove adduce che in un mercato del lavoro equilibrato esse sarebbero di fatto precluse a persone affette, come L.P., da limitazioni fisiche e funzionali. Questa Corte ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell'industria, esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Ove altresì si consideri la ancor giovane età dell'interessata e il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b) nonché il fatto che la medesima dispone di una formazione proprio nel mestiere, quello di impiegata di commercio, che i medici designano attualmente come il più indicato, non si può obiettivamente affermare che ci si trovi confrontati con una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Al contrario, l'___ ha pertinentemente ritenuto che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i suoi disturbi e le permetta di conseguire un reddito superiore ad un terzo circa di quanto percepito in buona salute come cameriera non devono, anche se rare, essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della menzionata giurisprudenza (RCC 1991 pag. 332 consid. 3c)." (STFA succitata)

                                         Il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi, deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora di recente confermata dal TFA in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01).

                            2.3.5.   _____________ sostiene che il tasso di invalidità debba essere stabilito prendendo in considerazione il reddito da lei effettivamente realizzato svolgendo l'attività di estetista in proprio (cfr. I, p. 4: "Attualmente la ricorrente ha cercato di recuperare una propria capacità lavorativa. Ella ha iniziato ad operare quale estetista in proprio. Le possibilità di lavoro, anche in tale professione, sono tuttavia limitate dalla impossibilità fisica di operare per più di tre/quattro ore giornaliere. (…). In allegato al ricorso  si producono le schede relative alle entrate dei primi mesi di attività (gennaio/aprile 2001). Considerando che stando alle osservazioni della __________ un primo impiego nel settore di formazione avrebbe comportato uno stipendio di fr. 3'400.--, si osserva che l'entità della perdita, attualmente prodottasi, supera abbondantemente la percentuale del 30% che si era indicato in sede di opposizione").

                                         Il TCA non può condividere questa tesi.

                                         Infatti, conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3.2., una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

                                         Il TFA ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01:

"  b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215)."

                                         (STFA succitata, consid. 2b - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).

                                         Ora, in concreto, il reddito conseguito dalla ricorrente nell'ambito dell'attività (ridotta) di estetista indipendente, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, __________ sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.

                                         Va peraltro rilevato che l'attività di estetista è stata giudicata non propriamente idonea dal dott. __________ (cfr. VII FF, p. 5: "È probabile che l'attività come estetista, intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfi pienamente queste condizioni [le limitazioni funzionali oggettivate, n.d.r.]: …").

                                         In questo ordine di idee, si appalesa quindi come superflua la richiesta a che il TCA abbia a procedere all'audizione testimoniale di due delle clienti dell'insorgente (cfr. I, p 4, VI, p. 2 e XI).

                            2.3.6.   __________ è in grado di esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività che rispetti le limitazioni poste dai dottori __________ e __________ (cfr. consid. 2.3.4.).

                                         Accertato che, qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del giugno 1999, l'insorgente, intraprendendo la professione di decoratrice-espositrice, avrebbe potuto realizzare, una volta conseguito il relativo certificato di capacità, un salario mensile lordo pari all'incirca a fr. 3'300.-- (fr. 42'900.--/anno, cfr. doc_, p. 4), al TCA non rimane che da stabilire l'entità del reddito ipotetico da invalido.

                         2.3.6.1.   Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  (…)

3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite".

(STFA succitata).

                         2.3.6.2.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________ a, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. _)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (…)"

                                         (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).

                         2.3.6.3.   Nel caso concreto, __________ è attiva quale estetista indipendente. Nondimeno, come sopra indicato (cfr. consid. 2.3.5.), questa professione non deve essere considerata in quanto l'assicurata non sfrutta al meglio la sua residua capacità di guadagno (cfr. DTF 126 V 75 consid. consid. 3b/aa).

                                         Quando, come nel caso di specie, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         A titolo preliminarmente, va segnalato che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur-Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA 18 marzo 2002 nella causa K., U 239/00; STFA del 19 febbraio 2002 nella causa C., U 99/00).

                                         In casu, le condizioni di salute di __________ si sono stabilizzate a far tempo (al più tardi) dal mese di settembre 2000 (cfr. consid. 2.2.) ed è a quel momento che è nato l'eventuale diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF).

                                         Se ne deduce che vanno considerati i dati concernenti l'anno 2000.

                                         Tenuto conto del buon livello di formazione scolastica raggiunto dalla ricorrente, nonché della natura degli impedimenti funzionali da lei presentati, a mente del TCA la sua restante capacità lavorativa può essere sfruttata al meglio nello specifico settore economico dei servizi (circa la possibilità, in casi eccezionali, di utilizzare il dato "totale" relativo al solo settore dei servizi, anziché il valore "globale", comprendente sia il settore della produzione che quello dei servizi, cfr. la STFA del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, consid. 3d, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.).

                                         Occorre inoltre ritenere che il ventaglio di professioni a cui essa può avere accesso, non è limitato alle sole attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4). A questo proposito, va osservato che, nella giurisprudenza federale, questo genere di attività è di regola riservato ad assicurati privi di particolari qualifiche, esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività di tipo manuale.

                                         Al contrario, in concreto, possono entrare in linea di conto delle professioni con un livello di qualifica 3 (qualifiche medie, cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a).

                         2.3.6.4.   La tabella TA13 permette di stabilire il reddito mensile lordo realizzabile, nel 2000, da una donna in occupazioni che presuppongono qualifiche medie nel settore privato ticinese (fr. 4'202.--/mese).

                                         Si tratta comunque di un valore globale, che tiene conto sia del settore della produzione che di quello dei servizi.

                                         L'Ufficio cantonale di statistica (Ustat), a partire dai rilevamenti compiuti dall'Ufficio federale di statistica, ha elaborato una tabella, pubblicata sulla rivista "Dati, statistiche e società", 2-2002, p. 13, dalla quale è invece possibile estrapolare il dato afferente al solo settore ticinese dei servizi.

                                         Orbene -utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ustat - ___________, svolgendo nel 2000 una professione che presuppone delle qualifiche medie in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a  fr. 4'294.--, quindi, riportandolo su 41.8 (cfr., su quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa)), a fr. 4'487.-- oppure a fr. 53'844.-- per l'intero anno (fr. 4'487.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., p. 5 consid. 3a).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Va innanzitutto osservato che, malgrado le sequele infortunistiche interessanti la schiena, ____________ è stata giudicata in grado di esercitare un'attività sostitutiva, senza scapito di rendimento alcuno (cfr., ad esempio, VII FF: "In un'attività che soddisfa tutte le precauzioni ergonomiche appena menzionate, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento al 100%, a partire da subito" - la sottolineatura è del redattore).

                                         D'altro canto, va riconosciuto che per l'assicurata si tratterebbe di un primo impiego, circostanza notoriamente atta ad incidere sul livello di retribuzione.

                                         Per il resto, nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.).

                                         A mente dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificano una riduzione massima del reddito da invalido fra il 15 ed il 20%.

                                         Ora, in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, pur considerando la riduzione percentuale più elevata, alla ricorrente deve essere negato il diritto a percepire una rendita di invalidità, potendo essa conseguire, in un'attività adeguata, un reddito praticamente uguale a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del 1999. In effetti, l'importo di fr. 43'075.-- (reddito da invalido nel 2000, tenuto conto di una riduzione del 20%) va raffrontato con l'importo di fr. 42'900.-- (reddito senza invalidità).

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene superfluo quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da una donna esercitante un'attività che presuppone delle qualifiche medie nel settore privato dei servizi (TA1), poiché questo procedere andrebbe comunque a sfavore di __________.

                            2.3.7.   Da parte sua, l'assicurazione per l'invalidità, con decisione del 25 ottobre 2002, ha posto l'assicurata al beneficio di una rendita intera a contare dal 1° giugno 2000 (cfr. doc. _).

                                         Ora, è vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'__________ corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).

                                         In casu, dall'incarto __________ si evince che l'assicuratore per l'invalidità ha considerato che ___________ sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa svolgendo (in maniera ridotta) la professione di estetista in proprio (cfr. rapporto 6.3.2002 del consulente IP (doc. _): "Per concludere, mi sono convinto che l'assicurata non può che esercitare in situazione libera come l'attuale, con statuto di indipendente, e che in questo modo ella sfrutta al massimo la sua residua capacità di lavoro e di guadagno. Propongo di considerare il suo diritto a rendita, inizialmente intera, che potrà diventare parziale qualora l'evoluzione favorevole si consolidasse nel tempo").

                                         A mente dello scrivente Tribunale, questo modo di procedere non ossequia l'obbligo di riduzione del danno, nella misura in cui __________, nonostante gli impedimenti funzionali che risultano dal danno alla salute, potrebbe meglio valorizzare la sua rimanente abilità lavorativa sul mercato generale del lavoro, specificatamente, nel settore dei servizi (cfr. consid. 2.3.6.4.).

                                         D'altro canto, occorre ricordare che vi può essere coordinamento nella valutazione dell'invalidità, soltanto quando le assicurazioni sociali interessate devono rispondere per lo stesso danno alla salute (cfr., a questo proposito, J. Scheidegger, Die Koordination der Invaliditätsschätzungen der verschiedenen Sozialversicherungszweige, in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, San Gallo 2001, p. 68).

                                         L'assicurazione contro gli infortuni, in quanto assicurazione causale, può essere chiamata a rispondere per le sole conseguenze dell'evento assicurato.

                                         In concreto, dagli atti di causa si evince che _____________ è portatrice di patologie di natura extra-infortunistica (lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale, rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare, decondizionamento muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia coxae a destra), motivo per cui un coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità - la quale, trattandosi di un'assicurazione finale, risponde a prescindere dall'eziologia del danno alla salute - non può entrare in linea di conto.

                                         In queste circostanze, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, questa Corte ritiene che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione per l'invalidità non vincoli l'assicuratore contro gli infortuni (cfr. Plädoyer 1997, no 5 p. 61 consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 21 ad art. 4 LAI).

                               2.4.   Indennità per menomazione all'integrità

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.4.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.5.   In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal proprio medico fiduciario, il dottor __________, spec. in chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura del 5 settembre 2000, nella quale il citato sanitario si è così espresso:

"  VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

Valutazione:                   10%

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 7.2 per esiti di frattura toraco lombare con angolazione cifotica anteriore di 20° in stato dopo spondilodesi con dolori moderati dopo mobilizzazione, rari o nulli a riposo." (doc. _, p. 4)

                            2.4.6.   Con il proprio ricorso, __________ ha preteso l'assegnazione di un'IMI minima del 30%, facendo riferimento, per l'essenziale, alla sua età ed alle limitazioni incontrate, anche nella vita privata (cfr. I, p. 4 in fine).

                                         Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista consultato dalla __________ - peraltro condivisa anche dallo specialista in neurochirurgia privatamente consultato dalla ricorrente (cfr. doc. _: "Sono d'accordo con l'opinione del Dr. __________, che valuta la menomazione dell'integrità fisica posttraumatica al 10%, riferendosi, ovviamente, ad una documentazione medica della _____ a questo riguardo" - la sottolineatura è del redattore) - se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         D'altro canto, all'insorgente va ricordato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì,Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         In questo ordine di idee, fattori quali una pretesa accresciuta difficoltà a trovare un posto di lavoro (cfr. doc. _, p. 3), non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

                                         Concludendo, nella misura in cui __________ è stata posta al beneficio di un'IMI del 10%, la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.

                            2.4.7.   __________ pretende che l'IMI di cui ha diritto venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 106'800.--, anziché di fr. 97'200.-- (cfr. I, p. 4).

                                         Questa tesi non può essere condivisa.

                                         A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

                                         Così come risulta dal chiaro tenore della succitata disposizione legale, l'IMI viene calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).

                                         Va pure detto che, nella DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di postumi tardivi.

                                         In concreto, l'infortunio occorso a __________ è avvenuto nel giugno del 1999. All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 97'200.-- (la modifica dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato aumentato a fr. 106'800.--, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2000).

                                         Se ne deduce che è a giusta ragione che la __________ ha calcolato l'IMI riconosciuto alla ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2001.34 — Swissrulings