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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 35.2001.19

28 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,485 parole·~22 min·9

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00019   mm

Lugano 28 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 5 gennaio 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 ottobre 1996, __________ - dipendente della stazione di servizio __________ in qualità di cassiera - mentre stava scopando il piazzale del distributore, è stata investita da un'autovettura in procinto di fare benzina, riportando una lesione del condilo mediale del ginocchio destro (cfr. doc. _: rapporto 1.2.2000 del Prof. dott. __________).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 1999, l'assicurata ha annunciato all'Istituto assicuratore l'insorgenza di disturbi anche al ginocchio sinistro (cfr. doc. _).

                                         Grazie all'artroscopia effettuata il 25 gennaio 2000 presso l'Ospedale regionale di __________, è stata diagnosticata una lesione instabile del corno posteriore del menisco mediale sinistro di tipo radiale (cfr. doc. _).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione formale 9 marzo 2000, ha integralmente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi interessanti il ginocchio sinistro (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 5 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 28 marzo 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrisponderle le prestazioni legali "… anche per i disturbi notificati nel dicembre 1999 al ginocchio sinistro quali conseguenze dell'infortunio assicurato del 23.10.1996" (cfr. I, p. 7).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

Contro la decisione di cui sopra l'assicurata deve inoltrare il presente tempestivo gravame.

Mediante il quale ripropone la propria richiesta intesa a far accertare che i disturbi al ginocchio sinistro notificati all'Istituto assicuratore nel dicembre del 1999 sono di origine traumatica e più precisamente in relazione con l'infortunio assicurato del 23 ottobre 1996.

In effetti, questi disturbi non possono e non devono essere considerati come un fatto nuovo e neppure come un evento nuovo; men che meno come disturbi "manifestatisi spontaneamente" come in un primo tempo ha sostenuto l'agenzia di __________ dell'__________ nella decisione impugnata del 9.03.2000.

Al contrario i disturbi in questione, benché si siano evidenziati a distanza di un certo tempo dal trauma dell'ottobre 1996, sono da ritenere in relazione diretta con tale episodio, come ha riconosciuto e motivato in dettaglio e in modo convincente lo specialista ortopedico Dottor __________ nel rapporto già riportato in dettaglio.

A questo punto si sottolinea ancora una volta che benché le cure instaurate a partire dall'ottobre 1996 e nei mesi successivi si siano rivolte soprattutto al ginocchio destro, era stato colpito a seguito del trauma del 23 ottobre 1996 anche l'arto inferiore sinistro, come si è già qui sopra evidenziato: a questo riguardo appare assai sintomatico sia quanto risulta dall'annuncio di infortunio 23.10.1996, sia quanto risulta dalle dichiarazioni rese solo dopo pochi giorni dall'assicurata agli agenti di polizia incaricati di redigere il rapporto.

Abbiamo pure già sottolineato il fatto che il documento e la dichiarazione citati debbono essere considerati, per usare le medesime espressioni che in analoghe circostanze riporta l'Istituto assicuratore, a non averne dubbio come "dichiarazioni a caldo", cioè fatti riportati nell'immediatezza dell'infortunio, senza "elaborazioni successive" formulate per altri (evidenti) scopi.

In tale ordine di idee i fatti così accertati vengono confermati in modo chiaro e preciso dallo specialista ortopedico Dottor __________ nel già riportato documento, che non necessita a questo punto di ulteriori commenti.

Si osservi ancora che, come ha fatto notare lo specialista Dr. __________, il medico di circondario che ha formulato la valutazione 28.02.2000 non è uno specialista; mentre d'altra parte il Dr. __________ ha allestito il proprio rapporto senza neppure visitare il paziente.

Anche tali fatti sono certamente significativi e da ritenere.

L'assicurata sostiene pertanto che è ampiamente provato il fatto che i disturbi, lamentati sia pure a distanza di tempo, al ginocchio sinistro sono in diretta relazione con il trauma assicurato; del resto lo stesso specialista Dottor __________ ha pure già indicato in modo convincente per quali motivi non si può parlare di disturbi dovuti ad alterazioni degenerative, contrariamente a quanto sostiene l'__________.

In ogni caso, è certo che siamo di fronte ad un problema di natura medica, per risolvere il quale appare chiaramente la necessità di far capo ad una perizia da affidare a specialista, perizia di cui l'assicurata fa richiesta formale" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, facendo valere, segnatamente, quanto segue:

"  (…).

Oggetto di causa è unicamente la questione a sapere se i disturbi al ginocchio sinistro indicati sopra concernono l'__________: si tratta del noto problema della causalità.

La decisione impugnata si diffonde sui principi giuridici che reggono questo tema, nonché sulla situazione nella fattispecie.

Al fine di evitare ripetizioni si danno qui per riprodotti gli argomenti svolti nella decisione impugnata.

L'__________ ha rifiutato di assumere il caso per i motivi risultanti dal parere del medico di circondario dott. __________ contenuti nel rapporto 28 febbraio 2000 (doc. _). Il dott. __________ con certificato 24 ottobre 2000 (doc. _) ha contestato le conclusioni del medico di circondario e ha sostenuto l'esistenza di un evento traumatico risp. di un evento assimilabile a un infortunio.

Il dott. __________ della Clinica di __________, investito della questione, ha consegnato l'11 dicembre 2000 il proprio rapporto (doc. _). Le conclusioni dello specialista, allestite in conoscenza delle argomentazioni espresse dal dott. __________, coincidono con quelle del medico di circondario e concludono per la presenza di affezioni di pura natura degenerativa.

Nel proprio ricorso l'assicurata non porta alcun elemento nuovo e sembra invece limitarsi a contestare le conclusioni del dott. __________. Le argomentazioni della ricorrente non risultano tuttavia atte ad inficiare le chiare argomentazioni dello specialista chiamato a pronunciarsi sulla causalità tra un infortunio verificatosi nel 1996 e i disturbi al ginocchio sinistro apparsi a distanza di tre anni nel dicembre 1999. Per completezza ed in merito all'onere della prova in caso di lunga latenza tra infortunio e disturbi si richiamano le decisioni del Tribunale Federale delle Assicurazioni in RAMI 1997 pag. 188 e 2000, pag. 307.

L'__________ ritiene che la questione della causalità sia stata sufficientemente chiarita e considera superflua l'esecuzione di una ulteriore perizia" (III).

                               1.6.   In replica, l'assicurata ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria ed ha chiesto, inoltre, l'audizione testimoniale del dott. __________ (cfr. V).

                               1.7.   In data 4 maggio 2001, il TCA ha interpellato il dottor __________, al quale sono state chieste delle delucidazioni in merito all'eziologia del danno al ginocchio sinistro (cfr. VI).

                                         La risposta del suddetto ortopedico è pervenuta il 20 giugno 2001 (VII).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni in merito (cfr. IX e X).

                                         in diritto

                               2.1.   Lo scrivente TCA deve, in primo luogo, decidere se i disturbi accusati da __________ al ginocchio sinistro si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio dell'ottobre 1996.

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in fine).

                               2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA 31.7.2001 in re H. c/ INSAI [U 122/00]).

                               2.5.   Con il proprio gravame, __________ pretende che fra l'infortunio del 23 ottobre 1996 ed i disturbi al ginocchio sinistro insorti nel dicembre del 1999, esista un nesso di causalità naturale, osservando, al proposito, che l'evento traumatico dell'ottobre 1996 avrebbe interessato pure l'arto inferiore sinistro:

"  Al contrario i disturbi in questione, benché si siano evidenziati a distanza di un certo tempo dal trauma dell'ottobre 1996, sono da ritenere in relazione diretta con tale episodio, come ha riconosciuto e motivato in dettaglio e in modo convincente lo specialista ortopedico Dottor __________ nel rapporto già riportato in dettaglio.

A questo punto si sottolinea ancora una volta che benché le cure instaurate a partire dall'ottobre 1996 e nei mesi successivi si siano rivolte soprattutto al ginocchio destro, era stato colpito a seguito del trauma del 23 ottobre 1996 anche l'arto inferiore sinistro, come si è già qui sopra evidenziato: a questo riguardo appare assai sintomatico sia quanto risulta dall'annuncio di infortunio 23.10.1996, sia quanto risulta dalle dichiarazioni rese solo dopo pochi giorni dall'assicurata agli agenti di polizia incaricati di redigere il rapporto"

                                         (I - la sottolineatura è del redattore)

                                         Da parte sua, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato che la problematica al ginocchio sinistro - una lesione meniscale, secondo le risultanze dell'intervento artroscopico del 25 gennaio 2000 (cfr. doc. _) - costituisca una conseguenza, diretta od indiretta, dell'evento infortunistico che vide coinvolta l'insorgente, facendo sostanzialmente riferimento alle valutazioni enunciate dagli specialisti da esso consultati (cfr. doc. _).

                                         Nel corso della procedura d'opposizione, __________ ha prodotto un rapporto, datato 24 ottobre 2000, del dottor __________, __________ del Reparto d'ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _). Questo il suo contenuto:

"  (…).

Con la presente le sottopongo le mie considerazioni del caso citato, esclusivamente per quel che concerne la problematica del ginocchio sinistro operato da me.

Gli elementi che parlano a mio modo di vedere in favore di un evento traumatico (o almeno di un evento assimilabile ad un infortunio secondo le definizioni della __________) sono i seguenti:

·Anamnesticamente inizio acuto rialzandosi dalla posizione accovacciata

·Fenomeno di bloccaggio acuto

·Paziente giovane, senza fattore di rischio particolare (asse anatomica, nessun'instabilità capsulo-legamentare)

·Reperto risonanza magnetica del 21.12.1999: mostra zona di contusione ossea (= edema = "bone bruise") del tutto compatibile con una lesione meniscale. Infatti, il reperto non corrisponde per niente ad un'osteonecrosi come affermato dalla __________ (vedi anche referto del radiologo)

·Reperto intra-operatorio: lesione di tipo traumatico senza ulteriori lesioni (particolarmente degenerative cartilagine)

·Decorso post-operatorio del tutto blando, senza disturbi residuali, parla chiaramente contro un processo degenerativo progrediente come postulato dalla __________A"

                                         (doc. _).

                                         In data 4 maggio 2001, questa Corte ha consultato il suddetto specialista, al quale è stato chiesto d'indicare se, a suo avviso, la nota lesione meniscale rappresentasse una conseguenza, diretta oppure indiretta, dell'evento traumatico del 23 ottobre 1996 (cfr. VI).

                                         Con il referto 6 giugno 2001, il dottor __________ ha categoricamente negato che fra l'evento 23 ottobre 1996 e il danno alla salute vi sia un nesso di causalità naturale:

"  (…).

Con la presente mi permetto di rispondere alla sua lettera del 4.5.2001.

1. È o meno corretto affermare che fra la lesione meniscale e l'infortunio del 23.10.1996 non esiste una relazione di causalità diretta perlomeno probabile:

a mio modo di vedere non esiste nessuna causalità diretta tra la lesione meniscale del ginocchio sin. ed il trauma del 23.10.1996.

2. Fra la lesione meniscale e l'infortunio del 23.10.1996 esiste o meno una relazione di causalità indiretta perlomeno probabile, nel senso che a causa dei noti disturbi al ginocchio dx., il ginocchio sin. è stato sollecitato a tal punto da provocare la succitata patologia:

a mio modo di vedere non esiste neppure una causalità indiretta con il trauma del ginocchio dx."

                                         (VII - la sottolineatura è del redattore).

                                         Sulla scorta della documentazione medica all'inserto, segnatamente delle certificazioni del dottor __________ - autorevole specialista nella materia che qui interessa - le quali confermano sostanzialmente quelle dei medici direttamente interpellati dall'Istituto assicuratore convenuto (ossia i dottori __________, __________ e __________), questo Tribunale ritiene che sia stata dimostrata l'assenza di un legame causale naturale fra l'infortunio del 23 ottobre 1996 ed i disturbi al ginocchio sinistro lamentati da __________ a partire dal mese di dicembre 1999.

                                         Con le proprie osservazioni 27 giugno 2001, l'insorgente ha postulato che al dottor __________ vengano sottoposti alcuni quesiti complementari attinenti alla natura della lesione meniscale diagnosticata in occasione dell'intervento artroscopico del gennaio 2000 (cfr. X).

                                         Da parte sua, il TCA ritiene di potersi esimere dall'ordinare il summenzionato provvedimento probatorio - e ciò vale, del resto, anche per la perizia medica giudiziaria più volte richiesta dall'assicurata - siccome superfluo ai fini del presente giudizio. In effetti, a prescindere dall'eziologia della nota lesione meniscale, nei seguenti considerandi verrà diffusamente dimostrato che la responsabilità dell'__________ non è in ogni caso data, non essendo stata provata l'esistenza di un fattore esterno all'origine del danno alla salute.

                                         A questo proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.6.   Si tratta ora di stabilire se la lesione meniscale di cui ha sofferto __________, sia stata causata da un infortunio a sé stante oppure, in caso di risposta negativa, se il succitato danno alla salute possa eventualmente essere posto a carico dell'__________ a titolo di lesione parificata ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.

                            2.6.1.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                            2.6.2.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                            2.6.3.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).

                            2.6.4.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                            2.6.5.   In concreto, in occasione di un colloquio con un ispettore dell'__________, avvenuto il 24 gennaio 2000, __________ ha riferito quanto segue relativamente all'insorgenza dei disturbi al ginocchio sinistro, citiamo:

"  Verso la metà di dicembre 1999, alzatami una mattina mi sono accorta che il gin. sin. era gonfio, caldo al tatto e mi doleva al punto da non poterlo caricare. Ho provato a prendere dell'Aulin, stare a riposo, ma senza che i dolori regredissero. Mi sono allora rivolta al dottor __________, il quale mi disse trattarsi di probabile lesione meniscale e dispose RM che venne eseguita all'__________. L'esame ha confermato il sospetto del medico. __________ inviata dal dottor __________ il quale, dopo esame della RM, disse che si doveva eseguire un'AS che verrà effettuata domani 25.1.00 all'OIL.

Apparentemente i disturbi al gin. sin. si sono manifestati nel mese di dicembre scorso senza un fatto particolare, ma devo dire, come d'altronde risulta dal rapporto di polizia, che l'auto investitrice con la parte destra mi colpì entrambi gli arti inferiori. Caddi poi al suolo priva di sensi. In questi anni ho cercato di scaricare l'arto destro caricando prevalentemente quello sin. anche deambulando con le stampelle"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         In siffatte condizioni, il TCA deve concludere che il danno al ginocchio sinistro non può essere fatto risalire ad un infortunio. L’assicurata stessa, in effetti, non ricorda alcun evento particolare e tantomeno un evento che presenti le caratteristiche di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                                         Questo Tribunale non ignora il fatto che il dottor __________, ad esempio nel rapporto 24 ottobre 2000, ha parlato esplicitamente di lesione meniscale "… di tipo traumatico … " (cfr. doc. _). Tuttavia, tale circostanza è qui del tutto irrilevante, nella misura in cui __________ non è stata in grado di ricordare alcun avvenimento specifico "recente" che abbia interessato il ginocchio sinistro.

                                         D'altronde, sapere se, in un caso concreto, si è o meno in presenza di un infortunio ai sensi di legge è un quesito squisitamente giuridico che, in quanto tale, deve essere risolto dall'amministrazione o, in caso di ricorso, dal giudice delle assicurazioni sociali, ma non dal medico (cfr. STCA13.1.1999 in re SWICA c/ INSAI, p. 5).

                                         Inoltre, la giurisprudenza federale insegna che una lacuna probatoria in relazione ad uno degli elementi costitutivi di un infortunio, solo raramente può essere colmata grazie ad accertamenti di carattere medico. Questi ultimi, nell'ambito della valutazione delle prove, rivestono, di regola, soltanto il valore d'indizi (cfr. STFA 3.1.2000 in re INSAI c/ S. [U 236/98] e RAMI 1990 U86, p. 51 consid. 2).

                            2.6.6.   L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.   lesioni del timpano.

                                         L'elenco è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva, in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e 375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, op. cit., p. 202).

                                         La nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione, dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV 22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).

                                         Per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che un evento infortunistico si trovi parzialmente all’origine del danno alla salute, anche solo quale fattore scatenante (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b, confermata recentemente con la STFA 5.6.2001 in re INSAI c/ SWICA e E. [U 398/00]).

                                         D’altro canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; STFA 5.6.2001 succitata; Bühler, op. cit., p. 8).

                            2.6.7.   __________ sentita da un ispettore __________ - ha dichiarato che, citiamo:

"   … alzatami un mattino mi sono accorta che il gin. sin. era gonfio, caldo al tatto e mi doleva al punto da non poterlo caricare"

                                         ed ancora:

"  Apparentemente i disturbi al gin. sin. si sono manifestati nel mese di dicembre scorso senza un fatto particolare, …"

                                         (doc. _).

                                         Dalla descrizione dei fatti presentata dalla ricorrente, si deduce che il noto danno alla salute è sopravvenuto senza l'intervento di un fattore esterno ed improvviso. In effetti, l'assicurata ha riferito che, al momento di alzarsi dal letto, il suo ginocchio sinistro era già dolente, gonfio e caldo al tatto (cfr. doc. _). In questo senso, il TCA non può considerare quanto sostenuto dal dottor __________ in sede di referto operatorio 26 gennaio 2000 (cfr. doc. _: "Senza evento traumatico chiaro, ma improvvisamente rialzandosi da una posizione accovacciata, la paziente ha accusato, a metà dicembre '99, un dolore acuto del ginocchio sinistro accompagnato da versamento e bloccaggio" - la sottolineatura è del redattore), siccome questa versione non trova alcuna conferma nelle parole di __________ stessa.

                                         L'assicurata non è dunque stata in grado di segnalare alcun specifico episodio interessante il ginocchio sinistro. Ricordato ancora come l'assenza di prove vada a discapito di quella parte che pretende avere un diritto a prestazioni, l'Istituto assicuratore convenuto non può essere chiamato a prestare neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                                         Concludendo, a mente del TCA, è a ragione che l'__________ ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a __________ per i disturbi insorti nel corso del dicembre 1999.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 35.2001.19 — Swissrulings