RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00008 mm
Lugano 17 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 19 ottobre 1999 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 aprile 1998, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità d'impiegata - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale in territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha riportato una contusione al rachide lombare (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. In data 26 maggio 1998, l'assicurata è stata sottoposta ad una visita di controllo presso il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, il quale ha avuto modo di constatare la presenza di un "sovraccarico funzionale secondario, senza substrato organico lesivo". All'occasione, __________ è pure stata riconosciuta in grado di riprendere la propria professione a contare dall'8 giugno 1998 (cfr. doc. _).
L'infortunata ha effettivamente ripreso l'esercizio della propria attività lavorativa entro i termini stabiliti dal dottor __________ (cfr. doc. _).
1.3. L'Istituto assicuratore, con decisione formale 2 settembre 1999, ha stabilito che - per i soli postumi dell'evento traumatico dell'aprile 1998, l'assicurata, da un lato, non è più bisognosa di alcuna cura medica e - dall'altro, non ha diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (doc. _), l'__________, in data 19 ottobre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _). In particolare, l'assicuratore LAINF ha sostenuto che i disturbi psichici di cui è portatrice __________ non le danno diritto ad ottenere un'IMI, poiché, da un canto, "… non può essere ammesso che queste problematiche siano durature ai sensi della legge e della giurisprudenza" e, dall'altro, le turbe psichiche, in ogni caso, non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l'infortunio assicurato.
1.4. Con tempestivo ricorso 18 gennaio 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto l'assegnazione di un'IMI del 20% in ragione dei disturbi psichici lamentati.
Queste, segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" Ora, le conclusioni a cui si arriva nella decisione sono assolutamente criticabili. Infatti:
- da un lato non è dato di vedere sulla base di quali elementi nella decisione viene affermato che dagli "atti … prodotti … in particolare referto 15.6.98 del dott. __________ e 15.1.99 dott. __________ " risulterebbe che la menomazione non abbia un carattere duraturo. I medici in questione non lo affermano, e d'altro lato non è dato di vedere come l'affermazione in questione potrebbe essere basata validamente sui loro referti.
- L'altra affermazione-chiave che figura nella decisione, quella secondo cui "l'infortunio 10.4.1998" potrebbe "tutt'al più essere classato nella categoria intermedia ma al limite di quella inferiore" non può venire sottoscritta. In particolare a questa conclusione non si può arrivare ragionevolmente sulla base dei referti medici citati sopra. In tutti i casi non può venire condivisa nemmeno la decisione dell'__________ consistente nel non chiarire la contraddizione evidenziata in particolare con l'opposizione del 1° ottobre tra le valutazioni mediche che si trovano negli atti dell'incarto. Non può infine venire sottoscritto il punto di vista formulato nella decisione impugnata secondo cui "nessuna delle condizioni aggiuntive previste dalla giurisprudenza federale" sarebbe "adempita": questa considerazione vale in particolare per "la idoneità" "delle lesioni lamentate", secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; il modo di vedere della ricorrente è invece quello che la condizione aggiuntiva in questione è senz'altro adempita, e che in tutti i casi questa questione andrebbe approfondita in sede di referto medico; al di là di questa considerazione su questo punto i referti dei dottori __________ e __________ sono già sufficientemente chiari - si rinvia a titolo esemplificativo ai seguenti passaggi: "Si è instaurata una sintomatologia depressiva che non avendo precedenti né radici familiari può con ragionevolezza essere attribuita ai postumi dell'incidente e al suo iter diagnostico-assicurativo": referto dottor __________ 15.6.1998; "Il fatto che abbia presentato anche una sintomatologia ansioso-depressiva è sicuramente uno stato reattivo all'incidente stesso che è a volte presente dopo incidenti stradali, specie in persone di sesso femminile": dottor______, 15.1.1999" (I).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se - a fronte dei disturbi psichici di cui è affetta - __________ ha o meno diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità. Questa Corte non può, tuttavia, esimersi dall'esaminare, preliminarmente, se tali turbe, si trovano in una relazione di causalità con l'infortunio dell'aprile 1998. In caso di risposta negativa, diverrebbe del tutto irrilevante sapere se i disturbi psichici rappresentino una menomazione durevole, così come preteso dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr, al riguardo, DTF 124 V 209ss.).
2.3. Va, in effetti, ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
E' questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. , p. 51 - 53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
- infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
- infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
- infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
- se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
- la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
- la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. Ritornando alla presente fattispecie, in data 10 aprile 1998, l’assicurata, mentre stava transitando all'interno dell'abitato di __________, al volante della propria autovettura, è stata tamponata da tergo da un'automobile che la seguiva. Dallo scritto 3 giugno 1998 della __________ emerge, segnatamente, che "il danno materiale al veicolo __________ è veramente di poco conto (fr. 800.-circa)".
In data 13 aprile 1998 - ossia due giorni dopo l'evento traumatico - l'assicurata si è recata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di __________. I medici che l'hanno visitata hanno posto la diagnosi di lombalgia (cfr. doc. _). Il giorno seguente, __________ è stata sottoposta ad accertamenti radiologici a livello del rachide lombo-sacrale che non hanno, tuttavia, permesso di mettere in luce alcunché d'anormale (cfr. doc. _: "non lesioni ossee di natura traumatica. Conservato l'allineamento dei metameri. Regolare l'ampiezza degli spazi discali").
In data 4 maggio 1998, il medico curante dell'assicurata ha attestato un'inabilità lavorativa del 50%, per una durata di 7 giorni (doc. _).
Il 5 maggio 1998, sono state eseguite delle nuove radiografie, sempre presso l'Ospedale di __________, questa volta a livello della colonna dorsale e del passaggio dorso-lombare, senza esito particolare (doc. _: "non si rilevano immagini riferibili a lesioni vertebrali di natura traumatica di data recente o in esiti. Conservata l'ampiezza degli spazi intersomatici e regolare l'allineamento metamerico").
Con certificato 11 maggio 1998, il dottor __________, attivo presso l'ambulatorio d'ortopedia dell'Ospedale di __________, ha dichiarato l'insorgente parzialmente inabile al lavoro (50%) per ulteriori 15 giorni, a causa di dolori dorso-lombari post-traumatici (certificato accluso al doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
In data 26 maggio 1998 - visto il persistere della sintomatologia algica, che, nel frattempo, si era estesa anche alla regione del rachide cervicale - __________ è stata visitata dal dottor __________ , spec. FMH in chirurgia e medico di circondario dell'__________. Queste, in particolare, le sue considerazioni riguardo alle condizioni di salute dell'insorgente:
" Siamo dunque confrontati con un'assicurata 42enne, la quale a bordo della sua macchina, un mese e mezzo fa, è stata tamponata da tergo, essendo regolarmente allacciata con le cinture di sicurezza, in un'autovettura nuovissima, quindi anche equipaggiata con poggiatesta. Al Comando della Polizia di __________ sono stati segnalati unicamente i danni materiali.
L'incidente è accaduto in zona abitata (limitazione 50 km/h) ed ambedue i veicoli erano in moto.
I primi disturbi dell'assicurata sono documentati solo tre giorni dopo l'incidente, rispettivamente la sera del 13.4.1998 (PS Ospedale di __________).
Allora si diagnosticava unicamente della lombalgia. Il giorno dopo vengono effettuate delle radiografie diagnosticando una contusione del rachide lombare, senza lesioni osteotraumatiche.
L'assicurata si ricorda in modo preciso dell'incidente, in nessun momento è stato diagnosticato un evento commotivo né dei deficit neuro-vascolari.
Trattasi di un'assicurata già affetta da talassemia minor con fasi recidivanti anemiche, se non sotto sostituzione.
La somministrazione di acido folico e vitamine del complesso B (parenterale) indubbiamente non può essere addebitata alle conseguenze dell'infortunio dell'aprile 1998. Lo stesso vale per le sedute di "Atlaslogia".
All'esame odierno siamo confrontati con un'assicurara leggermente anemica, in uno stato nettamente depressivo (reattivo?), ma in uno stato generale accettabile. La funzione, soprattutto raggio di mobilità della colonna lombare e cervico-dorsale, risulta nei limiti di norma, benché i valori non facilmente ottenibili, per motivi di cooperazione/innervazione degli antagonisti.
Infatti oggettivamente, essendo rilassata, l'assicurata non evidenzia alcuna componente tendomiotica, anche a livello cervicale.
Questi referti combaciano con i dati anamnestici, rispettivamente l'insorgenza secondaria di dorsalgia (dopo tre settimane e mezzo) o con la manifestazione tardiva di una sindrome cervicale, manifesta solo da due settimane.
Questa escalation come pure reazione depressiva non sono delle conseguenze dirette dell'infortunio del 10.4.1998, ma un sovraccarico funzionale secondario, senza substrato organico lesivo.
In questa situazione la __________, nonostante tutto è d'accordo di rispondere per la terapia fisioterapica in corso (per la durata, ancora di un ciclo/9 sedute).
La signora __________ viene innazitutto invitata a praticare degli esercizi fisici adatti, soprattutto il nuoto a dorso regolare.
Rispondiamo senz'altro per i relativi controlli medici e cure istituite (tranne prodotti omeopatici, vitamie, Atlaslogia).
In qualità d'impiegata commerciale, la signora __________ riprende il lavoro in misura normale l'8.6.1998.
Ella viene informata circa le nostre conclusioni in modo esaustivo e le viene consegnato direttamente il relativo certificato d'infortunio.
Non persiste una menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF" (doc. _).
La ricorrente ha effettivamente ripreso ad esercitare, in maniera completa, la propria attività professionale in data 8 giugno 1998, pur continuando a beneficiare di misure terapeutiche conservative, i cui costi sono stati presi a carico dall'__________ solo in modo parziale (cfr. doc. _).
Fra gli atti all'inserto figura un rapporto stilato dal dottor __________, specialista in psichiatria, nel giugno 1998. Da questo documento emerge, in particolare, che l'insorgente soffre di un disturbo ansio-depressivo da attribuire "… ai postumi dell'incidente e al suo iter diagnostico-assicurativo":
" ANAMNESI
Gentilizio negativo per malattie psichiatriche. Ha sempre goduto di buona salute. Il 10.04 1998, in seguito ad incidente del traffico (tamponamento) riportava: 1) distorsione cervicale "colpo di frusta" con sintomatologia conseguente: dolori cervicali irradiati agli arti superiori e al dorso, cefalea, nausea, disturbi dell'equilibrio; 2) contusione dorso-lombare con dolori irradiati agli arti inferiori. Tuttora lamenta cervicalgia, dorsalgia e moderata instabilità alla stazione eretta. Da circa quaranta giorni la PZ è afflitta da astenia, inerzia psichica, pensieri negativi, insonnia, sensi di colpa, mancanza di stimoli e di interessi.
ESAME OBIETTIVO NEURO-PSICHICO
L'esame obiettivo neurologico non mostra segni di sofferenza neurologica focale né di ipertensione endrocranica. Solo lieve slivellamento alla stazione eretta senza direzionalità con s. Romberg positivo. Evidente contrattura muscolare cervicale e dorsale, dolore alla digitopressione delle apofisi spinose cervicali e dorsali.
Dal punto di vista psichico la PZ è nettamente depressa, con inibizione psichica, facilità al pianto, passività. Coesiste una certa quota di ansia che assume un aspetto prevalentemente fobico: paura di uscire di casa, di guidare la macchina, di trovarsi in luoghi affollati.
CONCLUSIONI
Trattasi di sindrome post-traumatica da distorsione cervicale che si va risolvendo e di postumi da contusione dorso-lombare che tuttora provoca dolore. Si è instaurata una sintomatologia depressiva che non avendo precedenti né radici familiari può con ragionevolezza essere attribuita ai postumi dell'incidente e al suo iter diagnostico-assicurativo.
PROGNOSI E TERAPIA
La PZ necessita di trenta giorni di riposo dal lavoro; dopodiché è opportuna rivalutazione.
Deve effettuare terapia antidepressiva farmacologica che ho prescritto (Paraxetina c. 10mg./die)" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Sempre nel corso del mese di giugno 1998, __________ è stata privatamente periziata dal proprio medico curante, il dottor __________. Dal relativo referto 22 giugno 1998 - il cui contenuto ricalca, in realtà, quello del summenzionato rapporto allestito dallo psichiatra __________ - giova riprendere i seguenti passaggi:
" Oggi 22/6/'98 la sig. __________ lamenta dorso lombalgia post-contusiva e cervicalgia da "colpo di frusta" cervicale. Presenta riduzione dell'articolarità del rachide cervicale, specie in flesso-estensione e rotazione laterale. Presenta inoltre cefalea, specie nucale. Non si evidenziano netti segni di sofferenza radicolare cervicale compressiva. Presenta tuttavia discreta contrattura muscolare paravertebrale cervicale. Lamenta inoltre S. vertiginosa con associata sensazione di nausea e con S. Romberg positivo.
A tale sintomatologia si è associato inoltre uno stato depressivo legato ai postumi post-traumatici che si manifesta con inibizione psichica, facilità al pianto, passività e fobie.
Ritengo pertanto la sig. __________ guarita con esiti, con un periodo di I.T.T. di 25 giorni, un periodo di I.P.T. al 50% di 35 giorni e un danno biologico valutabile nel 5% (cinque per cento equamente)" (rapporto 22.6.1998 accluso al doc. _).
Dalle tavole processuali risulta che il dottor __________, nel gennaio 1999, ha allestito una seconda relazione peritale. Dopo aver puntualizzato alcune affermazioni contenute nel rapporto 29 maggio 1998 del dottor __________, il medico curante ha, nuovamente, sottolineato il fatto che la sua paziente sarebbe rimasta vittima di un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta" e che la sintomatologia ansio-depressiva di cui essa soffre deve essere interpretata quale "… stato reattivo all'incidente stesso che è a volte presente dopo incidenti stradali, specie in persone di sesso femminile" (cfr. doc. _).
2.7. Con il proprio gravame, __________ sostiene aver diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità, a fronte delle turbe psichiche di cui è portatrice. L'assicurata, per contro, non pretende alcunché per gli eventuali postumi organici residuali dell'evento infortunistico 10 aprile 1998.
Come indicato al precedente considerando, la ricorrente, in data 15 giugno 1998, è stata visitata dallo psichiatra __________i, il quale ha effettivamente constatato la presenza di difficoltà a livello psichico (cfr. doc. _: "Dal punto di vista psichico, la PZ è nettamente depressa, con inibizione psichica, facilità al pianto, passività. Coesiste una certa quota di ansia che assume un aspetto prevalentemente fobico: paura di uscire di casa, di guidare la macchina, di trovarsi in luoghi affollati"), patologia, a suo dire, da attribuire "… ai postumi dell'incidente e al suo iter diagnostico-assicurativo".
Ora, questa Corte non può esimersi dall'osservare come la certificazione del dottor __________ appaia invero piuttosto scarna, di modo che alla stessa non potrebbe certo venire riconosciuto quel valore probante necessario per poter vagliare la lite (cfr., al riguardo, RAMI 1991 U133, p. 312 consid. 1b e STFA 21.6.1999 in re I. c. D.C.G., non pubblicata). D'altro canto, è piuttosto evidente come non ci si possa neppure affidare alla valutazione espressa dal dottor __________, essendo egli specialista in ortopedia e, quindi, non nella materia che qui interessa.
Il TCA ritiene, ciò nondimeno, di potersi astenere dall'esaminare più da vicino la questione di sapere se le turbe psichiche accusate dall'assicurata siano o meno una naturale conseguenza dell'infortunio 10 aprile 1998, poiché, così come verrà meglio dimostrato ai seguenti considerandi, l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che dev’essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, venire ammessa (cfr. STFA 20.12.1994 in re L. inedita).
In questo ordine d’idee - essendo l’esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - appare senz’altro inutile che il TCA abbia ad ordinare una perizia psichiatrica.
2.8. Così come pertinentemente fatto notare dall'assicuratore LAINF convenuto, l'infortunio occorso a __________ va, tutt'al più, classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria inferiore, e ciò in ossequio ad un'ormai affermata prassi federale (cfr. STFA 21.6.1999 in re E., 20.3.1998 in re K., 6.6.1997 in re D., tutte inedite).
L'assicurata è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale fra i più banali: dalle tavole processuali si evince, in effetti, che il veicolo su cui viaggiava è stato semplicemente tamponato da un'altra automobile proveniente da tergo. L'autovettura della ricorrente ha riportato danni materiali di poco conto, così come esplicitamente confermato dall'assicuratore RC del responsabile (cfr. scritto 3.6.1998 della __________ all'__________), ciò che la dica lunga circa la gravità dell'urto.
Le conseguenze per l'insorgente si sono rivelate essere, tutto sommato, assai modeste. Prova ne sia il fatto che essa ha ritenuto necessario consultare un medico soltanto a distanza di due giorni dal sinistro (cfr. doc. _). I medici del PS dell'Ospedale di __________, da parte loro, non sono andati oltre il diagnosticare una contusione della regione lombare. D'altro canto, le indagini radiologiche ivi eseguite non hanno permesso d'oggettivare alcuna lesione acquisita di natura traumatica (cfr. doc. _).
__________ ha, infine, potuto riprendere la propria attività lavorativa, al 50% dal 4 maggio 1998 e in misura completa a contare dall'8 giugno 1998. Complessivamente, l'inabilità lavorativa, totale e parziale, è, dunque, durata poco meno di due mesi.
Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3.. Per ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti. Ciò non é tuttavia qui il caso: nessuno dei fattori menzionati al considerando 2.5. appare, difatti, soddisfatto.
Se ne deduce che l’infortunio del 10 aprile 1998 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici a cui ha fatto riferimento il dottor __________ nel referto 15 giugno 1998. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.
Con il proprio rapporto 15 gennaio 1999, il dottor __________ ha difeso la tesi secondo cui __________, in occasione del noto incidente della circolazione, avrebbe riportato un traumatismo al rachide cervicale del tipo "colpo di frusta" (cfr. doc. _).
Quest'affermazione non può essere condivisa dallo scrivente Tribunale, e ciò alla luce della più recente giurisprudenza del TFA. In effetti, nella sentenza 12 agosto 1999 in re E., parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 359, p. 29ss. - pronunzia richiamata pure dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di risposta (cfr. III, p. 9) - la nostra Alta Corte federale ha negato l'esistenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di latenza dopo un cosiddetto trauma d'accelerazione - studi secondo i quali i disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di tempo dopo l'evento traumatico.
Ritornando al caso di specie, attentamente esaminati gli atti di causa, si osserva che si è fatto accenno, per la prima volta, a problemi alla colonna cervicale, soltanto nel certificato 25 maggio 1998 del dottor __________ (doc. _). Del resto, ancora l'11 maggio 1998, il succitato medico curante riferiva unicamente di dolori dorso-lombari (cfr. certificato 11.5.1998 accluso al doc. _). Dal rapporto 29 maggio 1998 del dottor __________, risulta che la sindrome cervicale si era manifestata "solo da due settimane" (doc. _, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).
Sulla scorta di quanto precede, si può ragionevolmente concludere che i disturbi alla colonna cervicale sono insorti, al più presto, nel corso della seconda metà del mese di maggio 1998, a distanza di circa un mese dalla data dell'incidente della circolazione. In siffatte condizioni, applicando la giurisprudenza precedentemente evocata, si deve ritenere che __________, in realtà, non è affatto rimasta vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale.
Di nessun soccorso può essere quanto sostenuto dal dottor __________ ai punti 5 e 7 della sua relazione peritale 15 gennaio 1999 (doc. _), nella misura in cui i medici dell'Ospedale di __________, in occasione della visita 13 aprile 1998, non constatarono alcuna dolenzia nella regione del rachide cervicale (doc. _). Per questa ragione, le radiografie a cui venne sottoposta l'insorgente furono localizzate a livello lombo-sacrale (cfr. doc. _), rispettivamente, a livello dorsale e del passaggio dorso-lombare (cfr. doc. _).
2.9. Vista la conclusione a cui il TCA è pervenuto al precedente considerando, la pretesa fatta valere dall'insorgente non è meritevole d'accoglimento. Nella misura in cui le turbe psichiche non costituiscono una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico 10 aprile 1998, __________ non ha diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità psichica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti