RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00069 mm
Lugano 17 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv.dott. __________,
contro
la decisione del 11 luglio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - in data 24 luglio 1997, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di boscaiolo - è rimasto vittima di un infortunio professionale, riportando una forte contusione alla colonna vertebrale, responsabile, segnatamente, una paraglegia senso-motorica incompleta al di sotto di Th9.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative;
- alla chiusura del caso, con decisione formale 19 aprile 2000, l'Istituto assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 40% a contare dal 1° aprile 2000 e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 40% (doc. _);
- a seguito dell'opposizione personalmente interposta da __________, l'__________, in data 11 luglio 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _);
- con tempestivo ricorso 12 ottobre 2000, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che l'impugnata decisione venga annullata e l'incarto retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto affinché proceda ad una nuova determinazione del grado d'invalidità (cfr. I);
- l'__________, in risposta, ha postulato, in ordine, che il gravame venga dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale di questo TCA e, nel merito, un'integrale reiezione del ricorso presentato da __________ (cfr. III);
- con scritto 9 novembre 2000, l'avv. __________ ha chiesto che la causa venga trasmessa, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni (cfr. V);
considerato che, - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.);
- sempre in ordine, questa Corte non può esimersi dal chinarsi sull'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'Istituto assicuratore in sede di risposta di causa 27 ottobre 2000;
- giusta l'art. 107 cpv. 1 LAINF, i Cantoni designano i tribunali delle assicurazioni per giudicare le contestazioni secondo l'art. 106.
Il cpv. 2 regola, da parte sua, la questione della competenza in ragione del territorio, prevedendo che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in difetto di ambedue questi domicili, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore;
- al momento in cui ha presentato il ricorso, __________ era domiciliato all'estero, per la precisione presso il Comune di __________ ();
- che l'assicurato, dal 1996 sino al momento dell'infortunio, ha esercitato l'attività di boscaiolo in Svizzera, grazie ad un permesso di lavoro stagionale (cfr. doc. _, p. 2 e doc. _), ragione per cui il suo domicilio è sempre rimasto all'estero;
- dalle tavole processuali emerge che il suo ultimo datore di lavoro in Svizzera è stato la ditta __________ (Cantone dei Grigioni);
- in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LAINF, competente ratione loci è, dunque, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, a cui sono trasmessi gli atti di causa per competenza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti di causa sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, Coira.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti