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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2000 35.2000.57

16 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,471 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00057   mm

Lugano 18 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 11 agosto 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

__________, 

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 gennaio 1997, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità d'impiegata e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la __________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale in località __________.

                                         I medici del PS dell'Ospedale regionale di __________, presso il quale l'assicurata si è immediatamente recata, hanno diagnosticato un colpo di frusta con indurimento della muscolatura paravertebrale a livello della colonna cervicale (cfr. doc. _).

                                         In data 14 luglio 1997, il suo medico curante, il dottor __________, ha certificato che la cura medica era da considerare ormai terminata, "con riserva di riapertura" (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con scritto 17 aprile 1998, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha informato l'assicuratore LAINF che, nel frattempo, era sopravvenuta una riacutizzazione dei disturbi a livello del rachide cervicale, con irradiazione dei dolori alle spalle, fra le scapole e verso l'ascella sinistra (cfr. doc. _).

                               1.3.   Durante il mese di maggio 1999, le parti hanno convenuto d'interpellare il dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia presso la __________ (cfr. doc. _), al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti peritali volti, soprattutto, a chiarire l'aspetto eziologico del disturbi accusati dall'assicurata (cfr. doc. _).

                                         A notare che, in data 6 settembre 1999, la __________ ha comunicato all'avv. __________ di riservarsi la facoltà d'ordinare una perizia biomeccanica, una volta conosciute le risultanze della perizia del dottor __________ (cfr. doc. _).

                                         Il perito ha consegnato il proprio referto nel corso del mese di aprile 2000 (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con scritto 23 maggio 2000, la __________ ha informato il patrocinatore di __________ d'aver, nel frattempo, predisposto una perizia a cura dell'Institut für ____________di __________ (cfr. doc. _).

                                         In data 13 giugno 2000, l'avv. __________ - ritenendo che la fattispecie fosse già stata sufficientemente chiarita grazie al referto del dottor __________ - ha chiesto all'assicuratore infortuni di voler emanare una decisione formale entro il termine del 30 giugno 2000, in difetto di che "… considereremo l'assenza della decisione quale decisione di rifiuto delle prestazioni" (cfr. doc. _).

                               1.5.   La perizia allestita dal Prof. dott. __________ è pervenuta alla __________ verso la fine del mese di giugno 2000 (cfr. doc. _) e immediatamente trasmessa al rappresentante dell'assicurata (cfr. doc. _).

                               1.6.   Il 12 luglio 2000, l'avv. __________ ha fissato all'assicuratore LAINF un nuovo termine entro il quale emanare la pretesa decisione formale, scadente il 31 luglio 2000 (doc. _).

                               1.7.   Dalle tavole processuali emerge che la __________ ha interpellato, dapprima il PD __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _) e, successivamente, il dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. _), chiedendo loro l'allestimento di una perizia specialistica.

                                         A notare che, con scritto 29 settembre 2000, l'assicuratore infortuni ha dato facoltà all'avv. __________ d'esprimersi in merito alla persona del perito ed ai quesiti sottopostigli (doc. _).

                               1.8.   Con ricorso per denegata giustizia 11 agosto 2000, __________ ha chiesto che alla __________ venga fatto obbligo d'emanare una decisione di merito entro 10 giorni (cfr. I, p. 5).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  In sostanza la __________ ritiene di contestare la perizia del Dr. __________, chiedendo da un lato (e unilateralmente) una nuova perizia sulla dinamica dell'incidente. Essa dimentica tuttavia che la perizia del Dr. __________ è stata chiesta di comune accordo in modo che avesse valore vincolante.

Si osserva comunque che la __________ ora dispone sia degli elementi medici, come pure degli elementi sulla dinamica dell'incidente per poter valutare il caso e prendere una decisione in materia. Rifiutando di farlo per poter far eseguire una "perizia sulla perizia" del Dr. __________ essa commette diniego di giustizia. Pertanto, essendo rimaste inevase le richieste di emissione di una decisione formale si giustifica l'accoglimento del presente ricorso" (cfr. I, p. 5).

                               1.9.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                               2.2.   In concreto, la questione che si pone è quella di sapere se la __________ si sia effettivamente rifiutata di procedere all'emanazione di una decisione, così come pretende la ricorrente, la quale si lamenta d'essere rimasta vittima di un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF.

                               2.3.   Giusta l'art. 99 cpv. 1 LAINF, le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall'interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico (cpv. 2).

                                         L'art. 105 cpv. 1 LAINF, da parte sua, prevede che le decisioni prolate in virtù della legge e i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.

                                         A norma dell'art. 106 cpv. 1 LAINF, l'interessato può adire il competente tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni su opposizione secondo l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con ricorso alla commissione federale di cui all'articolo 109. Il termine di ricorso è di tre mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative e di 30 giorni negli altri casi.

                                         Il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2).

                                         L'art. 106 cpv. 2 LAINF si riferisce al diniego di giustizia formale qualificato, così come il TFA l'ha stabilito, in più di un'occasione, a proposito dell'art. 30 cpv. 3 vLAMI, giusta il quale il ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni poteva essere interposto anche quando la cassa non aveva emanato una decisione entro il termine di 30 giorni (cfr. DTF 125 V 118; DTF 112 V 25 consid. 1; RAMI 1989 K803, p. 152s. consid. 3b).

                                         L'interesse giuridicamente protetto, in questo caso, è quello d'ottenere una decisione che possa venire deferita ad un'autorità giudiziaria di ricorso, a prescindere dalla questione di sapere se, nel merito, il ricorrente sortirà vincente.

                                         A mente del TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 4 vCost. (cfr., ora, art. 29 cpv. 1 nCost.) è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati).

                                         Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         A mente del TFA, infine, il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4).

                               2.4.   Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                               2.5.   Ritornando al caso di specie, __________ non pretende affatto che vi sia stata, da parte della______________, una ritardata giustizia.

                                         Tale opinione può senz'altro essere fatta propria dallo scrivente TCA.

                                         Vero è che dall'annuncio di ricaduta 17 aprile 1998 (cfr. doc. _) alla data d'inoltro del gravame 11 agosto 2000, sono trascorsi circa 28 mesi. Nondimeno attentamente esaminate le tavole processuali - non risulta per nulla che l'assicuratore LAINF convenuto abbia agito in maniera intempestiva. Si deve, in effetti, porre mente al fatto che, nel frattempo, sono state ordinate ben due perizie specialistiche, la prima a cura del dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, la seconda a cura dell'Institut für __________ di __________, ciò che ha implicato dei tempi d'attesa relativamente lunghi. In particolare, il dottor __________ ha necessitato di circa 7 mesi per consegnare il proprio referto peritale (lasso di tempo calcolato a contare dal momento in cui le parti gli hanno trasmesso i quesiti peritali cfr. doc. _).

                                         D'altro canto, si osserva come la procedura si sia ulteriormente protratta siccome il dossier radiologico riguardante l'insorgente è risultato, per lungo tempo, incompleto: così come si evince dal doc. _, è soltanto nel corso del luglio del 1999 che la ricorrente ha, per il tramite del proprio patrocinatore, consegnato alla __________ le radiografie mancanti, malgrado essa fosse stata sollecitata a scadenze regolari, la prima volta addirittura nel settembre 1998 (cfr. doc. _).

                               2.6.   L'insorgente pretende, comunque, essere vittima di un diniego di giustizia, per il fatto che la __________ - presa visione del referto 12 giugno 2000 allestito dall'Institut für __________ - ha deciso di sottoporla ad una nuova valutazione peritale, questa volta presso il dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già __________ del reparto di neurochirurgia presso l'Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. _).

                                         A mente dell'assicurata, si tratterebbe qui soltanto di una manovra voluta dall'assicuratore convenuto allo scopo di procrastinare la definizione della vertenza, giacché la fattispecie sarebbe già stata sufficientemente chiarita dalla perizia ______ (cfr. I, p. 4s.).

                                         In ossequio alla suevocata dottrina e giurisprudenza federale, questa Corte deve verificare se il fatto che la __________ abbia ordinato l'allestimento di una nuova perizia, è costitutivo di un abuso (cfr. consid. 2.4.).

                                         Preliminarmente, va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nell'art. 47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 248). In questo ordine d'idee, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA 3.7.1992 in re K. c/ Bernese Assicurazione, consid. 5b, non pubblicata).

                                         In casu, la lite, nel merito, verte sulla questione di sapere se i disturbi accusati dall'assicurata, segnatamente, a livello del rachide cervicale, costituiscono una naturale conseguenza dell'incidente della circolazione del gennaio 1997.

                                         Trattasi, pertanto, di una questione di natura prettamente medica.

                                         Nel corso del mese di settembre 1999, le parti hanno, di un comune accordo, interpellato il neurochirurgo dottor _____(cfr. doc._). La __________ e, già allora, si era riservata la facoltà d'ordinare una perizia biomeccanica (cfr. consid. 1.3.).

                                         Lo specialista, trattandosi della questione, centrale, inerente l'eziologia dei disturbi lamentati, ha sostenuto, in particolare, che:

"  (…). Es kann heute mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass das therapierefraktäre, partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückzuführt werden kann. Kein vordergründiger degenerativer Vorzustand - ich darf hier auf die Befunde Dr. __________ vom Jan, 1998 verweisen" (cfr. doc. _, p. 19)

                                         ed ancora:

"  Die heutigen Beschwerden werden von der Patientin vor allem im HWS-Bereich angegeben, im Bereich, wo sich auch eine strukturmässige Verschlechterung im Verlaufs-MRI objektivieren lässt. Eine anderweitige vermehrte Krafteinwirkung oder dergleichen wird nicht berichtet, eine unfallfremde Ursache kann heute wohl ausgeschlossen werden" (doc. _, p. 19).

                                         Conformemente a quanto preannunciato, l'assicuratore LAINF convenuto, nel maggio 2000, ha conferito all'Institut für __________ il mandato d'allestire una perizia biomeccanica. Dal relativo rapporto 12 giugno 2000 emerge che il Prof. dott. __________ e l'Ing. __________ sono pervenuti a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle espresse dal dottor __________ (cfr. doc. _, p. 2 in fine: "Aus biomechanischer und technischer Sicht können wir die Argumentation von Dr. __________ bezüglich des ca. 7 Monate nach Abschluss des Falles und 10 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Rückfalles mit nun protrahiertem Verlauf nicht nachvollziehen").

                                         A notare che i periti zurighesi hanno espressamente ritenuto indicato sottoporre __________ ad una nuova valutazione medica specialistica, da eseguire alla luce dell'interpretazione biomeccanica dell'evento traumatico 14 gennaio 1997 da loro fornita (cfr. doc. _, p. 3).

                                         La __________ si è, dunque, trovata confrontata a due apprezzamenti contrapposti fra loro, ragione per cui ha giustamente optato per una nuova perizia medica a cura del dottor __________. Del resto, quando gli stessi esperti dell'Institut für __________ - la cui autorevolezza nella specifica materia non può qui essere messa in discussione - concludono alla necessità di un ulteriore esame specialistico, all'assicuratore non si può certo rimproverare d'aver avuto un comportamento abusivo.

                                         Concludendo, le summenzionate circostanze non consentono di ammettere che la mancata definizione del caso da parte della __________, sia oggettivamente ingiustificata.

                                         In siffatte condizioni, il ricorso 11 agosto 2000 ha da essere senz'altro respinto.

                                         L'assicuratore LAINF convenuto è, comunque, invitato a voler emanare la decisione di sua competenza, non appena in possesso del referto peritale del dottor __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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