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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2000 35.2000.38

21 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,874 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00038   mm

Lugano 21 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 31 gennaio 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 giugno 1999, __________ - allora dipendente della ditta __________ in qualità di muratore - è inciampato in un gradino mentre stava trasportando dei mobili, procurandosi una distorsione della caviglia destra.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con decisione formale 17 dicembre 1999, l'Istituto assicuratore - sentito il parere del proprio medico di circondario, il dottor __________, e del medico curante, il dottor __________ - ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro nella misura del 50% a partire dall'8 novembre 1999 e totalmente a decorrere dal 22 novembre 1999 (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta da __________ personalmente (cfr. doc. _), l'__________, in data 14 febbraio 2000, ha sostanzialmente confermato la sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nel corso del mese di marzo 2000, l'assicurato è stato visitato presso la Clinica universitaria __________, i cui medici hanno diagnosticato, in particolare, un'instabilità laterale a livello della caviglia sinistra, suggerendo, peraltro, una ricostruzione delle strutture legamentarie laterali (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 14 maggio 2000, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni, anche dopo il 22 novembre 1999, facendo valere quanto segue:

"  Non ho mai iniziato a lavorare in quanto la mia caviglia non ha mai smesso di farmi male, dalla data dell'infortunio 14.6.1999.

Nonostante i miei richiami all'attenzione della __________ di __________a, ora mi trovo costretto a dovermi operare il più presto possibile presso la Clinica __________, Dr. med. __________, a Zurigo.

Chiedo che il caso sia riaperto e che mi vengano retribuiti i mesi di malattia, in cui sono stato inabile al lavoro.

Inoltre faccio opposizione alla, __________, pratica ISO 9002, essendo l'assicurazione della ditta __________ al momento che il dr. __________ di __________, mi mise in malattia" (cfr. I).

                               1.5.   In risposta, l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’__________, posteriormente all'8 novembre 1999, debba o meno essere tenuto a versare indennità giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa.

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid. 2, U27 pag. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet e Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.4.   In concreto, __________ è, dunque, rimasto vittima di una distorsione alla caviglia sinistra in data 14 giugno 1999 (doc. _). L'attività lavorativa, comunque, é stata interrotta soltanto a far tempo dal 23 agosto 1999 (doc. _).

                                         In data 2 settembre 1999, inviato dal proprio medico curante, il dottor __________, l'insorgente ha consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia presso la Clinica __________. Dal relativo referto risulta che __________ era portatore di "… esiti da forte distorsione tibiotarsica con lesione inveterata dei legamenti, incipiente artrosi tibio-tarsica e fibulo-talare e osteofitosi con impingement ventrale" (cfr. doc. _). Il dottor __________, trattandosi della questione della capacità lavorativa, ha espressamente auspicato un rapido reinserimento dell'assicurato nel ciclo lavorativo.

                                         Il 3 settembre 1999, ha avuto luogo una visita di controllo, eseguita dal medico di circondario supplente, il dottor __________ il quale ha riconosciuto il qui ricorrente completamente abile al lavoro a contare dal 20 settembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         In data 8 settembre 1999, il dottor __________ ha certificato una completa incapacità lavorativa sino al 20 settembre 1999 (doc. _).

                                         Non avendo ripreso la propria attività lavorativa, il 24 settembre 1999, __________ è stato visitato, nuovamente, dal dottor __________. Il medico di fiducia dell'assicuratore LAINF, da parte sua, ha ritenuto giustificata l'inabilità lavorativa e suggerito un controllo presso il dottor __________, ciò che è effettivamente avvenuto in data 30 settembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         Visto il persistere della sintomatologia algica, quest'ultimo specialista ha chiesto all'__________ di sottoporre l'assicurato ad una visita specialistica e/o ad una risonanza magnetica della caviglia per escludere una lesione osteocondrale su artrosi preesistente, escludendo a priori la presenza di una lesione rilevante da trattare cruentemente. Il dottor __________ ha, infine, di nuovo presagito una rapida ripresa dell'attività lavorativa.

                                         In data 12 ottobre 1999, nuova visita medica circondariale, questa volta effettuata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, fatta eseguire una radiografia tenuta (cfr. doc. _), ha segnalato una lassità della caviglia sinistra (grado II) nonché una netta artrosi tibio-tarsica bilaterale. Il medico di circondario dell'__________ ha, altresì, ritenuto necessario un esame artroscopico, "… non solo per avere una diagnosi precisa ma anche per un trattamento nel senso di un lavaggio" (doc. _).

                                         Il 2 novembre, rispettivamente, il 17 novembre 1999, __________ è stato visitato, per conto dell'Istituto assicuratore convenuto, dal dottor __________, spec. FHM in chirurgia generale. Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato - in presenza di una caviglia mobile e non gonfia - è così stato riconosciuto abile al lavoro al 50% dall'8 novembre 1999 ed al 100% a far tempo dal 22 novembre 1999 (cfr. doc. _), valutazione condivisa dal dottor __________ (doc. _; cfr., pure, doc. _: rapporto relativo alla visita medica del 9 dicembre 1999: "Clinicamente si trova una caviglia sinistra senza particolarità. Esiste un lieve dolore pressorio sopra l'articolazione tibio-tarsica anteriore e sopra il legamento fibulo-talare anteriore. La mobilità è praticamente normale, la flessione/estensione a sinistra è di 50-0-15°. L'in-/eversione è normale come anche la pro-/supinazione dell'avampiede. La supinazione forzata del retropiede è lievemente dolente. La pronazione è libera") e formalmente confermata mediante decisione 17 dicembre 1999 (doc. _).

                                         Prima d'emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha ritenuto necessario risottoporre il caso al proprio medico di circondario. Queste le considerazioni espresse dal dottor __________ in data 3 febbraio 2000:        

"  Secondo il mio parere e quello del dr. __________, l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100%.

Clinicamente non vi è nulla di particolare da trovare. La mobilità dell'articolazione è praticamente normale, solamente la supinazione forzata del retropiede è lievemente dolente.

Abbiamo prescritto una scarpa speciale secondo Künzli per stabilizzare bene l'articolazione. Queste scarpe normalmente vengono prescritte per stabilizzare la caviglia in seguito, per esempio, ad una plastica legamentare. Non abbiamo mai trovato un paziente che abbia avuto problemi con queste scarpe; al contrario, tanti pazienti hanno affermato di voler portare queste scarpe per tutte le attività.

L'unico commento dell'assicurato è stato quello di dire che "non si sente" di riprendere il lavoro.

Dobbiamo sottolineare ancora una volta che questo paziente con questi mezzi è abile al lavoro nella misura del 100% perché si tratta soltanto di uno stato dopo una lieve distorsione tibio-tarsica" (doc. _).

                               2.5.   Con il proprio gravame, __________ ha, in sostanza, preteso di non essere assolutamente in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura indicata dai medici, lamentando costantemente dolori alla caviglia sinistra, e ciò sin dal giorno in cui rimase vittima dell'evento traumatico del giugno 1999 (cfr. I).

                                         Attentamente esaminate le tavole processuali, questo TCA non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor __________ - condivisa, pure, dai dottori __________ e __________ - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti tanto gli specialisti direttamente interpellati dall'_____ (cfr., ad esempio, doc._), quanto lo stesso medico consultato dall'assicurato, il dottor _____ (cfr. doc. _), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         Da parte sua, __________ si è limitato, in fin dei conti, a genericamente lamentarsi per dei dolori che interesserebbero l'arto inferiore sinistro, dolori che, comunque, conformemente all'opinione espressa dagli specialisti che hanno avuto, man mano, modo di periziarlo, non correlano con lo stato oggettivamente constatato. Va da sé che questa Corte è tenuta a fondare la propria pronunzia sulla capacità lavorativa medicalmente accertata e, quindi, non su valutazioni di tipo soggettivo.

                                         Il TCA non ignora, beninteso, il fatto che il dottor __________, generalista, ha costantemente attestato una completa inabilità lavorativa (cfr., ad esempio, doc. _).

                                         Il medico curante dell'assicurato si è, tuttavia, sempre limitato ad esprimere una valutazione del tutto astratta dell'incapacità al lavoro, alla quale non può naturalmente venir attribuito il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160, consid. 1c).

                                         D'altra parte, nella recente sentenza pubblicata in RAMI 1999 U356, p. 570ss., il TFA ha nuovamente ribadito che, in presenza di certificazioni emananti da medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, essi si esprimono piuttosto in favore del proprio paziente (STFA 11.6.1997 in re B., 22.2.1994 in re B. e 22.10.1984 in re P.; Plädoyer 6/94, p. 67; U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 31).

                                         In siffatte condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’_____ nella decisione impugnata.

                               2.6.   Dagli atti all'inserto emerge inoltre che, in data 29 febbraio 2000, __________ ha consultato i medici della Clinica __________, i quali, così come già era stato il caso per il medico di circondario dell'__________ (doc. _), hanno diagnosticato, principalmente, un'instabilità laterale a sinistra e proposto una ricostruzione delle strutture legamentarie laterali (cfr. doc. _). Gli specialisti della __________, per contro, non si sono affatto espressi riguardo alla questione della capacità lavorativa.

                                         A prescindere dal fatto che, per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali deve valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata e che, quindi, fatti successi posteriormente, e che hanno modificato la situazione, devono normalmente fare oggetto di una nuova decisione amministrativa (STFA 30.9.1998 in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF 121 V 366 consid. 1b. e STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1), il succitato rapporto medico non può essere di nessun soccorso al qui ricorrente, nella misura in cui esso non contiene alcun nuovo elemento di valutazione.

                                         Va da sé che l'Istituto assicuratore convenuto dovrà, se del caso, procedere all'emanazione di una nuova decisione formale, avente quale oggetto il proprio obbligo contributivo in relazione al prospettato intervento operatorio ed alla conseguente incapacità lavorativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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