RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00098 mm
Lugano 3 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° luglio 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A contare dal 1° dicembre 1983 __________, 1948, è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 10%, a fronte dei postumi di un infortunio occorsogli nel 1983 ed interessante la spalla sinistra.
In data 14 novembre 1993, __________ ha subito un nuovo infortunio, a seguito del quale ha riportato una frattura esposta di III° alla base del V metatarsale del piede destro ed una contusione temporo-frontale destra.
Il caso è stato assunto dall'__________.
1.2. Con decisione formale 22 dicembre 1998, l'Istituto assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità combinata del 70% a decorrere dal 1° ottobre 1998 nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato opposizione avente quale oggetto unicamente l'entità dell'IMI - l'__________, in data 1° luglio 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un'IMI del 20%, e ciò facendo riferimento al rapporto 16 aprile 1999 del dottor __________.
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità spettante ad __________.
2.3.
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.3.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4. Nel caso di specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 14 novembre 1993, è stato visitato, in data 9 febbraio 1998, dal medico di circondario dell'_____, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. _).
All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui insorgente:
"REPERTO
Marcata sindrome algica al carico, Tinel prossimale rispetto alla zona di prelievo del trapianto cutaneo lungo il decorso del nervo peroneo superficiale, iposensibilità al bordo esterno del piede con zone di transizione lungo il II. raggio, segni di risparmio sia valutando il trofismo muscolare del polpaccio, che le zone di carico plantari, senza limitazione funzionale delle articolazioni intrinseche del piede.
VALUTAZIONE
15%
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 4 e tabella 2, estratto LAINF, edizione INSAI 1990: quadro clinico complessivo paragonabile dal punto di vista funzionale ad un'amputazione all'altezza del Lisfranc, meno tuttavia rispetto ad una paresi completa (sia sensitiva che motoria) di tutto il nervo tibiale.
Da notarsi peraltro che la valutazione del 15% risulta essere superiore rispetto ad una paresi del nervo peroneo (valutata 10% secondo la tabella 2) il cui ramo superiore risulta essere incriminato nell'origine dei disturbi di deafferentazione" (doc. _).
In sede d'opposizione, mediante la quale ha preteso la corresponsione di un'IMI del 20%, __________ ha prodotto un rapporto, datato 16 aprile 1999, del dottor __________, medico privatamente consultato. Queste le sue considerazioni riguardo al grado di menomazione:
" Ho esaminato gli atti indirizzatimi e posso rispondere come segue ai vostri quesiti:
ad 1: sì esiste un diritto alla menomazione alla integrità fisica in base alla Lainf:
ad 2: a mio parere la percentuale della menomazione alla integrità fisica secondo le tabelle di riferimento __________, può essere stimata in misura del 20%. Questo tenuto conto del riscontro del Dott. Caranzano, il quale ha accertato marcata sindrome algica al carico con segni di iposensibilità al bordo esterno nonché zone di transizione lungo il secondo raggio, segno di Tinel prossimale rispetto alla zona di prelievo del trapianto cutaneo, segni di risparmio con valutazione del trofismo muscolare al polpaccio, zone di carico plantari. Questi reliquati possono essere comparabili con un'artrosi di grado grave dell'articolazione di Liesfranc, reliquato indicato alla tabella 5.2 delle pubblicazioni __________.
La mia valutazione non si discosta sensibilmente da quella del collega __________ ma tenuto conto della sintomatologia algica soggettiva sarei più propenso a questa valutazione rispetto a quella del collega" (rapporto accluso a doc. _).
Prima d'emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore ha ancora interpellato il proprio medico di circondario, sottoponendogli il referto allestito dal dottor __________:
"Postumo infortunistico:
- Marcata sindrome algica al carico, Tinel prossimale rispetto alla zona di prelievo del trapianto cutaneo lungo il decorso del nervo peroneo superficiale, iposensibilità al bordo esterno del piede con zone di transizione lungo il II. raggio, segni di risparmio sia valutando il trofismo muscolare del polpaccio, che le zone di carico plantari, senza limitazione funzionale delle articolazioni intrinseche del piede.
Tasso d'indennità per menomazione dell'integrità valutato nella misura del 15% paragonando il quadro clinico complessivo dal punto di vista funzionale ad un'amputazione all'altezza del Lisfranc.
Il 16.4.1999 valutazione dr. __________: i reliquati infortunistici possono essere comparabili con artrosi grave dell'articolazione di Lisfranc. La percentuale della menomazione all'integrità fisica viene stimata nella misura del 20% tenuto conto della sintomatologia algica soggettiva.
Considerazioni:
Il fatto di modulare il tasso d'indennità per menomazione dell'integrità in funzione dell'intensità soggettiva del dolore accusata da un paziente non rispetta il principio dell'uguaglianza di trattamento introdotto dal legislatore.
Il valore del 15%, ritenuto da parte della_____, rispecchia peraltro un'artrodesi (soluzione terapeutica in presenza di artrosi grave) o addirittura un'amputazione del piede all'altezza del Lisfranc."
(doc. _).
2.5. Con il proprio gravame, __________ ha, dunque, preteso l'assegnazione di un'IMI del 20%, fondandosi precisamente sull'opinione manifestata dal dottor __________ in data 16 aprile 1999.
Il TCA ritiene, da parte sua, di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha valutato nel 15% la menomazione all'integrità fisica di cui il ricorrente è portatore.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Questa Corte, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
Vero è che il medico interpellato dall'assicurato ha espresso un apprezzamento leggermente diverso rispetto a quello del dottor __________, pur partendo dagli stessi reliquati infortunistici. La certificazione del dottor __________ non é, tuttavia, suscettibile d'infirmare la valutazione espressa dal medico di circondario dell'__________, nella misura in cui egli pretende considerare, non soltanto i postumi infortunistici oggettivabili, ma pure i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato (cfr. rapporto 16.4.1999: "la mia valutazione non si discosta sensibilmente da quella del collega __________ ma tenuto conto della sintomatologia algica soggettiva sarei più propenso a questa valutazione rispetto a quella del collega" - la sottolineatura è del redattore), ciò che appare decisamente contrario alla volontà del legislatore.
L'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 40s.).
Va da sé che voler tener conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti da un assicurato, così come proposto dal dottor __________, non permetterebbe più una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all'integrità.
Concludendo, la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti