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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2000 35.1999.97

4 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,266 parole·~41 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00097   mm/sc

Lugano 4 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 23 giugno 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 gennaio 1997, __________ - dipendente dell'Impresa generale __________ di __________ in qualità di muratore - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando, così risulta dal certificato medico LAINF 18 febbraio 1997 del PS dell'Ospedale regionale di __________a, una distorsione cervicale, una contusione alla spalla destra nonché una contusione pretibiale destra (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 12 marzo 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 1° febbraio 1999. A mente dell'__________, da un canto, i disturbi organici ancora accusati non costituirebbero più una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato. D'altro canto, fra i disturbi psichici e l'evento traumatico del gennaio 1997 farebbe difetto un nesso di causalità adeguata (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________ opposizione completata dall'avv. __________ in data 11 giugno 1999 (cfr. doc. _) - l'assicuratore LAINF, il 23 giugno 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 21 settembre 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, l'assegnazione di una rendita d'invalidità d'entità indefinita e, in via subordinata, l'accertamento dell'eziologia traumatica delle affezioni ancora lamentate e la retrocessione dell'incarto all'Istituto assicuratore "… perché proceda agli accertamenti nel senso dei considerandi" (cfr. I, p. 8).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l'insorgente ha sviluppato l'argomentazione seguente:

"  (…)

3.   Nel suo referto (atto nr. 51) il dott. __________ asserisce che "en l'absence de lésion fracturaire et d'instabilité résiduelle, il ne me paraît pas justifiable d'imputer à l'accident les plaintes actuelles qui me paraissent relever d'une fibromyalgie locale que ce soit pour les plaintes cervicales ou les plaintes de l'épaule dont l'origine est à rechercher dans le syndrome douloureux chronique. Ce dernier a été déclenché par l'accident mais n'est plus actuellement une conséquence directe de celui‑ci".

                                La diagnosi sarebbe la fibromialgia (vale a dire un dolore muscolare, che in dottrina può essere di origine traumatica ma pure da malattia). La causa di questo disturbo viene fatta risalire alla sindrome dolorosa cronica. La sindrome dolorosa cronica é ‑ in maniera riconosciuta ‑ il risentimento soggettivo di dolori che non hanno ‑ nella loro intensità alcuna apparente spiegazione oggettiva, segnatamente organica.

                                Il medico conclude che tale sindrome é stata originata dall'incidente, ma attualmente non può essere ritenuta una conseguenza diretta di questo. Egli però non specifica nè dà  indicazioni ispettive volte a verificare quali sia la causa di tale diagnosi. Ci potrebbe quindi domandare se ritenga estinto il nesso causale per motivi eminentemente medici, senonché a tale apparente conclusione non fornisce alcuna spiegazione concreta.

(…)

4.   Per quanto ne é dei disturbi neuropsicologici risentiti dall'assicurato, il dott. __________ nel referto in esame accerta che questi possono essere sia la conseguenza del trauma cranico subito al momento dell'incidente sia la conseguenza di uno stato depressivo che presenta il paziente (pag. 8).

                                A tale proposito sono stati svolti ulteriori accertamenti presso la Clinica di riabilitazione di __________, contenuti nel referto medico del 18.1.1999 (atto __________nr. _).

                                Questi ritengono che tali disturbi, quantificabili in misura da leggera a media, abbiano origini multifattoriali, segnatamente l'infortunio in discussione ed una depressione (pag. 4).

(…)

5.   Sulla scorta di questo quadro medico si tratta di verificare, ora, da parte di codesto Tribunale, se ci si trovi o meno dinanzi ad un nesso causale adeguato, ritenuto essere data la causalità naturale.

                                Non é stato oggetto di discussione che l'assicurato sia stato vittima di una distorsione cervicale ("colpo di frusta").

                                A tale soggetto la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi a diverse riprese.

                                La causalità del colpo di frusta dev'essere valutata applicando per analogia i criteri posti per la valutazione della causalità in un contesto psichiatrico (DTF 117 V 359 segg., richiamata la DTF 115 V 133).

                                Tale necessità di valutare il nesso causale secondo i criteri sopra descritti é fondamentale giacché molto spesso la distorsione cervicale non presenta dei disturbi organici oggettivi ed accertabili. Si tratta spesso di microtraumi di difficile accertamento, ma non di meno riferibili ad un trauma distorsivo. Da qui la necessità di valutare il nesso causale a prescindere da una situazione organica chiara.

                                La __________ da parte sua non entra neppure nel contesto della valutazione dei criteri giurisprudenziali posti, ritenendo che gli accertamenti di natura organica escludano a priori il nesso causale.

                                Il Tribunale federale al soggetto dell'adeguatezza del nesso causale dinanzi ad un disturbo per colpo di frusta, ha avuto modo di specificarne la portata.

                                In particolare il Tribunale federale (cfr. ST del 22.12.1993 nella causa P.S; ST 31.3.1994 nella causa M; ST 9.9.1994 nella causa KR. riportate in RAMI 1995 alle pag. 113 ss) ha avuto modo di specificare che tra i criteri sostanziali volti a valutare il nesso causale vi é senz'altro la natura della sintomatologia in rapporto alla natura degli esiti possibili della distorsione cervicale. In casu, particolare importanza é data dal sussistere di dolori al collo, alla testa, a nausee, senso di vertigine, capogiro, svenimenti, irrequietezza e l'insorgenza di stati depressivi. Si tratta per l'appunto di malesseri tipicamente correlati al trauma distorsivo.

                                A tale proposito bisogna osservare come già nel settembre 1997 il dott. __________ dell'__________ ravvisa che il signor __________ si lamenta di importanti cefalee (atto nr. _). Nel rapporto medico circondariale del 2.1.1997 viene confermata la presenza di importanti cefalee diurne, sia il mattino che la sera (atto nr. _).

                                In occasione di una visita ispettiva del 26.3.1998 (atto nr. _) viene confermata la presenza di cefalee già al mattino, appena alzatosi; l'insorgere di capogiri allorquando, sul lavoro, deve chinarsi in avanti con il busto, che lo costringono a sospendere l'attività lavorativa per qualche minuto. Il dott. __________ nel suo referto del 16.4.1998 (atto nr. _) accerta dei dolori alla colonna cervicale, frequenti mal di testa (che poi definisce importanti cefalee), sensazione di svenimenti ripetuti della durata di pochi secondi, affaticamento rapido, difficoltà alla concentrazione, sensazione di vertigine e pesantezza davanti agli occhi.

                                Tali dolori li ritiene assolutamente credibili ed oggettivabili, e li fa risalire a delle lesioni da colpo di frusta nell'ambito di un minimo trauma cranico.

                                Buona parte degli indizi sopra enunciati vengono riscontrati nel rapporto medico del dott. __________ (atto nr. _), segnatamente le cefalee, vertigini e sensi di svenimento ed altri ancora.

                                Gli indizi sintomatologici sopra riportati vengono confermati pure nel referto della Clinica di riabilitazione di __________.

                                Si ponga mente che non solo tali riscontri vengono confermati, ma vengono da tutti indistintamente ritenuti credibili, tanto é vero che l'incapacità al lavoro del 25% non é in alcun modo posta in discussione.

                                Si noti che il curante del signor __________, il dott. __________ nel referto medico qui compiegato conferma in termini espliciti che prima dell'infortunio l'assicurato non ha mai presentato "alcun correlato di natura post‑traumatica", né dei sintomi come quelli descritti in epoca successiva.

                                Ne discende che sia le cervicalgie accompagnate da cefalee, che i disturbi neuropsicologici possono essere ritenuti in nesso causale con l'infortunio sulla scorta della nota giurisprudenza.

Il dott. __________ nel suo referto non fa altro che negare che gli attuali disturbi ‑ cervicalgie e cefalee ‑ siano la conseguenza della distorsione cervicale ("colpo di frusta") perché non rintraccia dei reperti organici.

                                Ma la menzionata giurisprudenza serve proprio alla valutazione del nesso causale ‑ valutazione che compete agli organi amministrativi, rispettivamente al Giudice e non al medico ‑ in assenza di reperti oggettivi. Ne discende che il quesito cui ha risposto il medico era in realtà di competenza degli organismi della ____ nel contesto della valutazione del nesso causale. Anche il fatto che il medico ritenga estinto il nesso causale non é che una sua valutazione alla luce dell'unico quesito in gioco.

                                In tutti i casi si richiede che codesto Tribunale abbia ad accertare il sussistere del nesso causale, in via subordinata disponendo ulteriori esami peritali. (…)" (I)

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In replica, l'assicurato ha, fra l'altro, ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. X).

                               1.6.   In duplica, l'assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie conclusioni, con particolare riferimento alle risultanze della perizia eseguita dal PD dott. __________ in data 2 novembre 1998 (cfr. XIII).

                               1.7.   Con ordinanza 24 gennaio 2000, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia (XIX).

                               1.8.   In data 30 giugno 2000, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XXIV), il quale è stato intimato alle parti per osservazioni (XXV).

                               1.9.   L'__________ ha preso posizione il 14 luglio 2000 (cfr. XXVI).

                                         __________, da parte sua, si è espresso in data 22 agosto 2000, chiedendo un complemento peritale, necessario, a suo dire, per approfondire taluni punti del rapporto peritale (cfr. XXVIII).

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Preliminarmente, occorre risolvere la questione di sapere se i disturbi accusati da __________ a contare dal 1° febbraio 1999, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato. Solo in un secondo tempo, qualora fosse accertata la presenza di postumi di natura infortunistica, potrà essere esaminato il diritto alle prestazioni.

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).

                            2.2.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causa­lità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                            2.2.4.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U221, p. 109ss.).

                                         Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         La somma Istanza ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                                         Un discorso analogo, del resto, è stato sviluppato in relazione ai traumi cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

                            2.2.5.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”

(DTF 122 V 415=SVR 1997 UV85, p. 309ss.).

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 17.3.1995 in re Z.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a.O., S. 82)”

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV85, p. 310).

                               2.3.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale. Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa. A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti somatiche da quelle psichiche.

                               2.4.   Ritornando alla presente fattispecie - volendo immediatamente affrontare il tema centrale della causalità - l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo a decorrere dal 1° febbraio 1999 (doc. _), fondandosi essenzialmente sulle risultanze d'accertamenti specialistici eseguiti dal PD dott. __________, fisiatra e reumatologo attivo presso l'Hôpital de __________ di __________.

                                         Lo specialista interpellato dall'__________ - dopo aver posto la diagnosi di "cervicalgies sur laxité cervicale C3-C4 et surtout C4-C5 sans signe d'instabilité avec cervicarthrose C3 à C6, céphalées tensionnelles, troubles neuropsychologiques affectant la sphère mnésique, impingement syndrom de l'épaule D de stade II" - ha così discusso l'aspetto eziologico:

"  3. Causalité

Pour ce qui concerne les cervicalgies avec céphalées annoncées par le patient, elles n'ont pas actuellement de substrat anatomique traumatique évident. En effet, la laxité observée sans instabilité est possiblement liée à l'accident initial mais ne peut en aucun cas être actuellement considérée comme la cause de la symptomatologie. L'ensemble du status local cervico-brachial du patient a été déclenché par l'accident et s'est poursuivi sur un mode classique de douleurs, protection musculaire dans lequel l'arthrose cervicale est un facteur non négligeable aboutissant actuellement à un status d'insertionite locale. C'est dans ce cadre que j'inscrirai également l'impingement syndrom observé a D. En effet, il n'y a pas de limitation franche de la mobilité articulaire de l'épaule D. et pas actuellement d'incapacité fonctionnelle réelle. Cet impingement survenant sans fracture préalable entre donc plus dans un cadre d'insertionite locale que de séquelles post-traumatiques.

Il est plausible d'admettre que l'accident ait pu avoir une relation avec le syndrome cervicale de ce patient pendant 6 mois. En l'absence de lésion fracturaire et d'instabilité résiduelle, il ne me paraît pas justifiable d'imputer à l'accident les plaintes actuelles qui me paraissent relever d'une fibromyalgie locale que ce soit pour les plaintes cervicales ou les plaintes de l'épaule dont l'origine est à rechercher dans le syndrome douloureux chronique. Ce dernier a été déclenché par l'accident mais n'est plus actuellement une conséquence directe de celui-ci.

Comment faut-il inscrire les plaintes neuropsychologiques du patient dans ce contexte? (essentiellement les troubles mnésiques)

Je n'ai pas la réponse car ces symptômes peuvent être soit la conséquence du traumatisme crânien lié à l'accident soit la conséquence d'un état dépressif que semble présenter le patient actuellement. De l'évaluation psychiatrique devrait donc ressortir l'imputabilité de ces symptômes à l'accident ou non." (doc. _).

                                         Così come già emerge dalla risposta al quesito n. 3, il Prof. __________ ha, dunque, suggerito all'__________ di predisporre un'indagine psichiatrica (cfr. doc. _, p. 7).

                                         Dalle tavole processuali emerge che, durante il periodo 14 dicembre 1998-13 gennaio 1999, __________ ha soggiornato presso la Clinica di riabilitazione di __________. In questo ambito, egli è stato sottoposto a consulto psichiatrico, rispettivamente, neuropsicologico.

                                         Per quel che concerne l'aspetto psichico, il dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nonché responsabile del reparto di psicosomatica, ha diagnosticato una:

"  Depressive Verstimmung von nicht sicher bestimmbaren Ausmass, möglicherweise larvierte Depression bei erhöhter, leicht ängstlich gefärbter Spannung und dysfunktionalen Bewältigungsmustern (ICD-10: F34.9).

Grundlage zu obigen Diagnosen bildet eine Persönlichkeitsstruktur mit deutlich zwanghaften Zügen." (doc. _).

                                         Per quel che riguarda, invece, l'aspetto neuropsicologico, __________ è stato periziato dalla psicologa __________ - il cui referto 6 gennaio 1999 è, peraltro, stato vistato dalla Prof.ssa __________ - la quale ha posto in luce dei disturbi, di un'intensità leggera sino a medio-grave, a carattere multifattoriale:

"  Die Leistungsstörung ist als leicht bis mittelschwer einzustufen.

Als Hauptfaktoren sind schmerzbedingte Leistungseinbrüche und im Gefolge der depressiven Verstimmung (siehe Konsil von Dr. __________) auch eine gewisse Leistungshemmung anzunehmen.

Die vom Patienten beobachteten Konzentrationsund Gedächtnisstörungen lassen sich am ehesten mit schmerzbedingten Konzentrationseinbrüchen erklären. Hinweise auf eine hirnorganische Mitbeteiligung sing keine vorhanden (siehe Akten und Angaben des Patienten).

Die insgesamt besseren Leistungen als bei der neuropsychologischen Untersuchung, die am 18.9.1998 in Sion durchgeführt wurde, wo u.a. schwere mnestische Defizite sowohl bei verbalen wie bei figuralen Inhalten wie auch Aufmerksamkeitsstörungen beobachtet wurden, kann mehrere Ursachen haben:

1. Die erneute Begegnung mit der vergleichbaren Untersuchungssituation kann sich in einem generellen Lerneffekt ausgewirkt haben.

2. Die verbalen Lern- und Frischgedächtnisaufgaben wurden in der Muttersprache durchgeführt, was die besseren Leistungen erklären könnte.

3. Schliesslich war der Patient bei der aktuellen Untersuchung weniger durch Schmerzen beeinträchtigt, worüber er bei der letzten Untersuchung durchgehend klagte." (cfr. doc. _).

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione formale 12 marzo 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato il proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale __________ avrebbe presentato - tenuto conto dei soli postumi infortunistici - una capacità lavorativa completa:

"  Vedi relazione peritale del PD Dr. __________ del 2.11.1998.

Per quanto attiene all'aspetto specifico della causalità, il perito riporta esplicitamente i disturbi accusati dal paziente al cinto scapolare e al rachide cervicale ad un quadro di inserzionite locale del tipo fibro-mialgica nell'ambito di una sindrome dolorosa cronica.

In assenza di alterazioni strutturali e di instabilità segmentale residuale all'esame radiocinematografico, il rapporto di causalità viene ritenuto estinto trascorsi 6 mesi.

In relazione con i disturbi di carattere neuro-psicologico (essenzialmente inerenti alla memoria), viene consigliata una valutazione psichiatrica.

Il rapporto della Clinica di riabilitazione di __________ del 18.1.1999 non comporta alcun elemento di giudizio che permetta d'invalidare l'aspetto specifico della causalità, così come ritenuto dal PD Dr. __________.

Per quanto attiene all'aspetto specifico dei disturbi neuro-psicologici viene confermata da una parte l'assenza di alterazioni strutturali cerebrali e dall'altra la presenza di disturbi psichici suscettibili di spiegare, in associazione con la componente algica, il quadro neuro-psicologico alterato presentato dal paziente.

L'aspetto specifico dell'adeguanza tra questi disturbi psichici e l'avvenimento infortunistico del 2.1.1997 esula dalla competenza medica.

Per quanto attiene all'aspetto somatico dei disturbi cervicali, rispettivamente del cinto scapolare, si conferma la componente muscolare tensionale, rispettivamente miofasciale dei disturbi accusati dal signor __________.

Il ruolo giocato da fattori tensionali nella modulazione dell'intensità dei disturbi accusati dal paziente, traspare pure chiaramente sia dalla valutazione psichiatrica del dr.__________ del 19.12.1998, sia dal referto neuro-psicologico del 12.1 1999." (doc. _).

                                         Nell'ambito della procedura d'opposizione, il qui ricorrente ha, in particolare, prodotto un rapporto del dottor __________, generalista, il quale ha affermato che i disturbi accusati dal suo paziente sarebbero da ricondurre all'infortunio del 2 gennaio 1997, e ciò nella misura in cui sono insorti soltanto dopo di esso:

"  Certifico di aver preso nuovamente visione il dossier medico del paziente summenzionato in mio possesso.

Ho rivisto la presa di posizione della spettabile __________, l'incapacità lavorativa e rispettivamente la causalità con l'infortunio subito in data 2 gennaio 1997.

Confermo d'aver discusso a lungo anche l'aspetto giuridico con l'avvocato del paziente summenzionato.

Le mie conclusioni sono le seguenti:

Non c'è nulla da osservare per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, che è stimata, da parte degli esperti della __________, al 25%.

Per quanto riguarda il nesso causale con il suddetto infortunio faccio notare che:

Il paziente è in mia cura dal 1983. Non è mai stato curato per problemi alla colonna cervicale, alla nuca, alla spalla, non è mai stato in mia cura per cefalea, mai avuto problemi di distonia neurovegetativa, depressione, esaurimento, ecc..

In tutto questo periodo, non ho mai certificato una lunga incapacità lavorativa (né per malattia né per infortunio).

Le mie cure erano per affezioni intercorrenti di tipo influenza e piccoli infortuni (bagatella).

Con queste osservazioni voglio sottolineare che il paziente, prima dell'infortunio, è sempre stato sano e quindi abile al lavoro al 100%.

Il suo comportamento nel mio studio è sempre stato corretto, non sono mai state riscontrate tracce di depressione o di altre malattie psichiche che abbiano influenzato la capacità lavorativa.

Tutti i problemi riguardanti la sindrome cervicale, le diagnosi di cervicocefalgie e i riscontrati disturbi neuropsicologici (da leggeri a medi) sono subentrati tutti in seguito all'infortunio del 2 gennaio 1997.

Voglio attirare l'attenzione particolarmente sui disturbi  neuropsicologici riscontrati nella perizia dell'istituto di __________.

Sia da parte della medicina infortunistica che da parte della giurisprudenza vi è una chiara relazione fra i disturbi summenzionati ed il trauma distorsivo della colonna cervicale.

Queste mie osservazioni non sono il succo di una mia elaborazione cerebrale ma bensì sono cose che mi vengono insegnate dai medici insegnanti della medicina manuale, società della quale faccio parte da più di 25 anni.

Mi riferisco particolarmente al Prof. __________ ed al Prof. __________ della __________ di __________, medici specialisti in reumatologia rispettivamente in neurologia, che attestano questo nesso di causale e lo spiegano con una momentanea ipoperfusione della base del cervello durante il trauma di tipo colpo di frusta.

Come citato sulla parte 4 del rapporto d'uscita del 12 gennaio 1999, l'interpretazione della "Deutliche Belastungsintoloranz" è che tutto ha un correlato post-traumatico in quanto non era presente prima dell'infortunio." (doc. _)

                               2.5.   Allo scopo di finalmente chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte dando così seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha ordinato una perizia giudiziaria affidandone l'allestimento al dottor __________, __________ medico del Dipartimento di neurologia presso __________ de __________ nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________.

                                         Si dirà immediatamente che il perito giudiziario, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status neurologico, ha condiviso, nella sostanza, la valutazione espressa dal PD dottor __________, interpellato, a suo tempo, dall’__________ (cfr. doc. _), pervenendo alla conclusione che l'evento traumatico assicurato ha giocato un ruolo causale semplicemente transitorio, associato ad una sindrome dolorifica d'origine morbosa, già preesistente.

                                         D'altro canto, i disturbi a carattere neuropsicologico sono verosimilmente da ricondurre, sempre secondo il dottor __________, a delle lesioni cerebrali neonatali - messe in luce grazie alla risonanza magnetica eseguita presso il __________ in data 29 maggio 2000 (cfr. XXIV, p. 15) - lesioni rimaste a lungo asintomatiche.

                                         L'esperto designato dal TCA ha così giustificato, peraltro in maniera senz'altro convincente, la propria opinione:

"  Résumons les faits: Monsieur __________ est aujourd'hui âgé de 38 ans. Il est originaire du __________, est marié, père d'un enfant de 10 ans en bonne santé. Il ne peut pas donner des détails sur sa naissance. Il a toutefois eu une scolarité de seulement 4 ans dans son pays d'origine, sans terminer le cycle d'études obligatoires. Il nous explique souffrir depuis environ 5 ans, probablement plus longtemps si on tient compte du dossier radiologique, de lombalgies chroniques motivant parfois des arrêts de travail d'une quinzaine de jours pour traitement physiothérapeutique. Il signale aussi des céphalées, rares. Il confirme l'absence de consultations pour des troubles à caractère psychique avant l'accident.

L'accident survient il y a 3 ½ ans. Son mécanisme est décrit plus haut. Il s'agit d'un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance ni amnésie traumatique. Il s'accompagne de cervicalgies, survenant non pas immédiatement, mais après un délai de 10 minutes environ, avec probablement syndrome cervical (non décrit), associés à une contusion de l'épaule et une contusion prétibiale droite.

Dans les semaines qui suivent s'installent des céphalées, plus fréquentes qu'antérieurement.

Sous traitement, le patient s'améliore, amélioration surtout lors d'un séjour en réhabilitation à __________. Il reprend donc son travail, d'abord à temps partiel, par la suite à plein temps, avec un rendement jugé à 75 %, 4 mois après l'accident.

Cette situation est figée depuis lors, malgré une tentative de réhabilitation à __________.

Actuellement, les plaintes concernent avant tout des douleurs chroniques, d'intensité fluctuante, parfois météo‑dépendantes. Ces douleurs, de localisation très diffuse, sont surtout importantes au niveau du crâne et cervical, et s'associent à des troubles attentionnels et de la concentration, il faut bien le dire faibles, limitant un peu sa capacité de travail.

Plus particulièrement, la description des céphalées en fait des algies éventuellement cervicogéniques.

Le status neurologique du patient est normal. L'appréciation neuropsychologique n'a pas été répétée, s'agissant de troubles de nature non spécifique (troubles attentionnels et de la concentration) légers, déjà évalués il y a 2 ans, sans caractère d'évolutivité. Cliniquement, au moment de l'examen, le patient n'apparaît pas comme déprimé ni ralenti.

Enfin, l'impact de la douleur sur la vie quotidienne est faible (15 / 70 IDP).

L'examen clinique met par contre en évidence un syndrome douloureux diffus à caractère fibromyalgique au niveau cervico‑dorso‑lombaire, prenant aussi les membres inférieurs, s'étendant donc bien au‑delà de la colonne cervicale, dont la motilité est parfaitement normale, et montrant encore une extension des zones douloureuses au‑delà des descriptions que l'on en a donné cliniquement jusqu'ici.

L'examen du dossier radiologique montre des troubles dégénératifs diffus, y compris au niveau cervical, en l'absence de lésions traumatiques, comme le confirment les radiologues qui ont examiné les clichés antérieurement.

Nous avons été surpris à l'__________ de trouver (comme déjà en partie au moins présentes sur un scanner cérébral de 1997, sans évolution depuis 3 ans) des images mettant en évidence des séquelles d'une souffrance cérébrale, probablement périnatale, avec atrophie hémisphérique en défaveur de la droite et lésions séquellaires discrètes au niveau sous‑cortical postérieur ddc. Nous commencerons donc à discuter sur ce point.

Ces lésions cérébrales sont certainement anciennes, probablement périnatales. En effet, rien dans l'anamnèse du patient évoque un traumatisme crânio‑cérébral avec implication cérébrale évidente. Une implication cérébrale aurait comporté une perte de connaissance ou tout au plus une amnésie traumatique et posttraumatique de relativement longue durée, associée cliniquement à un hémisyndrome gauche qui n'est certainement pas présent chez le patient.

Les lésions constatées peuvent éventuellement expliquer des difficultés de scolarité : remarquons que le patient n'a pas terminé le cycle d'études obligatoires.

Ces lésions pourraient‑elles expliquer les discrets troubles à caractère attentionnel et de la concentration, inapparents jusqu'à l'accident de 1997 ? Cela est au moins possible.

Quant à la possibilité que le traumatisme de 1997 soit la cause des lésions cérébrales, cela est exclu pour les raisons décrites plus haut.

Un autre problème doit être discuté avant de revenir à l'accident : la présence, depuis 1 à 2 ans avant l'accident lui-même, d'un syndrome chronique douloureux lombaire, ayant nécessité quelques arrêts de travail pour traitement physiothérapeutique.

Ces troubles sont‑ils les premiers signes du développement d'un syndrome douloureux diffus chronique, dit aussi syndrome fibromyalgique, qu'on retrouve aujourd'hui ? Cela est aussi au moins probable.

Venons‑en à l'accident. Il s'agit d'une distorsion cervicale lors d'un traumatisme crânien par transfert d'énergie au niveau cervical haut. La distorsion cervicale est simple, sans implication des structures nerveuses centrales ou périphériques. Il s'agit donc de micro‑lésions pluri‑étagées, associées à des douleurs projetées depuis les structures cervicales au niveau crânien : c'est la notion de céphalées cervicogéniques. A cela s'associent des contusions mineures à l'épaule et à la jambe droite qui, en principe, auraient dû guérir dans les 15 jours.

Les lésions cervicales décrites, avec douleurs localisées, régressent habituellement en effet aussi sans laisser de séquelles, dans les 6 mois.

Tel n'est pas le cas chez notre patient qui, comme le dit son médecin‑traitant, « n'avaìt pas l'intention de guérir de son accident »

Cliniquement aujourd'hui, on constate un syndrome fibromyalgique diffus, encore étendu par rapport aux descriptions ‑antérieures, montrant donc un caractère progressif, qui n'est pas seulement aggravé par le traumatisme, mais qui s'est étendu progressivement bien plus tard qu'en 1997.

Rien ne permet aujourd'hui de distinguer le syndrome fibromyalgique diffus dont souffre __________ d'un syndrome analogue d'une personne n'ayant pas subi de traumatisme crânien et de lésion cervicale.

On peut ainsi donc résumer l'histoire clinique du patient.

Monsieur __________ présentait probablement avant l'accident des séquelles neuropsychologiques minimes d'une souffrance cérébrale néonatale, inapparente jusqu'à l'accident.

Depuis 5 ans, il développe un syndrome douloureux, d'abord régional, au niveau lombaire.

La lésion cervicale d'il y a 3 ½ ans précipite l'évolution du syndrome, qui d'ailleurs se développe encore bien au‑delà du traumatisme, pour aboutir actuellement à un syndrome douloureux diffus.

Il aggrave donc un syndrome douloureux antérieur, qui aurait abouti tôt ou tard à la situation actuelle.

L'accident n'est donc, dans ce cas, qu'une cause associée, transitoire, à un syndrome douloureux d'origine non traumatique, qui avait débuté avant le traumatisme lui-même.

Le syndrome fibromyalgique s'accompagne de dysfonctionnements cérébraux à caractère neuropsychologique : dans le cas de notre patient, un dysfonctionnement est vraisemblablement favorisé par des lésions cérébrales néonatales, inapparentes jusque là."

(doc. XXIV)

                                         Rispondendo, quindi, ai quesiti postigli dalle parti, il dottor __________ ha esplicitamente avallato la diagnosi posta, a suo tempo, dal PD __________, ossia quella di una sindrome fibromialgica diffusa (cfr. XXIV, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).

                                         Egli ha, inoltre, ribadito che, attualmente, i disturbi accertati non si trovano ormai più in una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato e, in questo ordine d'idee, ha affermato di condividere la decisione dell'__________ di ritenere chiuso il caso a decorrere dal 1° febbraio 1999 (cfr. XXIV, risposta ai quesiti n. 7 e 8 di parte convenuta e n. 2 di parte ricorrente).

                                         Per il resto, a mente del perito giudiziario, le attuali condizioni di salute di __________ sono verosimilmente da considerare stabilizzate e non più suscettibili di miglioramento attraverso ulteriori misure terapeutiche (cfr. XXIV, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).

                                         Ora, alla luce delle conclusioni, motivate e persuasive, a cui é pervenuto il dottor __________i, questa Corte non può che ritenere che __________ - in ogni caso a contare dal 1° febbraio 1999 - non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile di natura organica.

                                         Scontato è, per concludere, il fatto che, nella misura in cui il dottor __________ difende la tesi dell'esistenza di un legame causale fra l'infortunio ed i disturbi accusati dall'assicurato, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso (cfr. doc. _), il suo apprezzamento è privo di pertinenza scientifica e, come tale, non può essergli riconosciuto quel valore probante necessario per derimere la lite. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         D'altra parte, nella recentissima sentenza pubblicata in RAMI 1999 U356, p. 570ss., il TFA ha nuovamente ribadito che, in presenza di certificazioni emananti da medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, essi si esprimono piuttosto in favore del proprio paziente (STFA 11.6.1997 in re B., 22.2.1994 in re B. e 22.10.1984 in re P.; Plädoyer 6/94, p. 67; U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 31).

                               2.6.   Con le proprie osservazioni 22 agosto 2000, l'assicurato ha postulato che il  perito giudiziario abbia  a rispondere - "a guisa di approfondimento" (cfr. XXVIII) - ad alcuni quesiti complementari.

                                         Da parte sua, lo scrivente TCA ritiene assolutamente superfluo interpellare il dottor __________, così come preteso da __________, nella misura in cui il suo referto peritale 26 giugno 2000 è a tal punto chiaro da non necessitare d'ulteriori delucidazioni. Del resto, è già sin d'ora evidente che le risposte del perito non conterrebbero, comunque, dei nuovi elementi di valutazione.

                                         Per quel che concerne, segnatamente, la questione riguardante il momento a partire dal quale l'insorgente ha raggiunto lo status quo sine a margine dell'evento infortunistico assicurato, il neurologo ha spiegato che, in assenza di un preesistente sostrato morboso, traumi cervicali quali quello accusato da __________ guariscono, secondo l'esperienza, nell'arco di 6 mesi (cfr. XXVII, p. 19), opinione questa condivisa pure dal PD dott. __________ (cfr. doc. _, p. 8).

                                         D'altro canto, il dottor __________, rispondendo al quesito n. 8 di parte convenuta, si è dichiarato d'accordo - senza alcuna riserva - con la data di chiusura del caso decisa dall'Istituto assicuratore convenuto. Ciò significa che, al più tardi a contare dal 1° febbraio 1999, l'infortunio non ha più giocato alcun ruolo causale, donde l'estinzione dell'obbligo prestativo dell'__________.

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che __________ ha pure accusato delle turbe psichiche (cfr., ad esempio, doc. _, p. 7 e, soprattutto, doc. _).

                                         Il dottor __________, perito giudiziario, ha riferito che, al momento dell'esame, l'assicurato non appariva affatto depresso (cfr. XXIV, p. 18).

                                         In sede d'impugnata decisione su opposizione 23 giugno 1999, l'assicuratore LAINF convenuto, ammessa l'esistenza di disturbi a livello psichico - ha lasciato in sospeso la questione concernente la causalità naturale, difettando, in ogni caso, l'adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. _, p. 6).

                                         In casu, la questione di sapere se __________ sia o meno effettivamente portatore di disturbi psichici, può qui rimanere insoluta. In effetti, anche se si dovesse ritenere accertata una loro presenza, così come l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del gennaio 1997, all’Istituto assicuratore convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo contributivo, poiché, così come verrà meglio dimostrato al seguente considerando, l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che dev’essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, essere riconosciuta.

                               2.8.   Così come pertinentemente fatto notare dall'assicuratore LAINF convenuto, l'infortunio occorso a __________ va, tutt'al più, classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria inferiore, e ciò in ossequio ad un'ormai affermata prassi federale (cfr. STFA 21.6.1999 in re E., 20.3.1998 in re K., 6.6.1997 in re D., tutte inedite).

                                         L'assicurato è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale fra i più banali: dalle tavole processuali, in particolare dal rapporto di polizia 10 gennaio 1997 (doc. _), si evince, in effetti, che la parte laterale destra del veicolo su cui egli viaggiava unitamente alla moglie, è entrata in collisione con la parte anteriore di una vettura, il cui conducente, tale __________, non aveva ossequiato il segnale di "stop". L'auto guidata da __________ circolava ad una velocità dichiarata di 30/35 km/h. A seguito dell'urto, il veicolo del qui insorgente si è girato di 90° a sinistra, terminando la propria corsa contro un muro di recinzione.

                                         Le conseguenze per il ricorrente si sono rivelate essere, tutto sommato, assai modeste. Dal certificato 18 febbraio 1997 del PS dell'__________ risulta che i medici hanno semplicemente riscontrato delle escoriazioni/contusioni superficiali pretibiali a destra, con una mobilità, rispettivamente, una stabilità senza problemi, nonché dei dolori a livello paravertebrale e della spalla destra. Le indagini radiologiche eseguite hanno permesso, peraltro, di escludere la presenza di lesioni ossee. La cura istituita è rimasta strettamente conservativa: collare morbido, analgesici e riposo (cfr. doc. _).

                                         Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Per ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti. Ciò non é tuttavia qui il caso: nessuno dei fattori di rilievo appare, difatti, soddisfatto.

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 2 gennaio 1997 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici apparentemente accusati da __________. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.97 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2000 35.1999.97 — Swissrulings