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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2001 35.1999.95

2 ottobre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,997 parole·~45 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00095   mm

Lugano 2 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 23 novembre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 dicembre 1995, __________ - dipendente della ditta __________ SA di __________ in qualità di operaia - é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, accaduto nei pressi di __________ (I), a seguito del quale ha riportato una frattura diafisaria distale pluri-frammentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale nonché una contusione della spalla destra (doc. _).

                                         Il caso é stato assunto dall’__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, sino al mese di marzo 1997.

                               1.2.   Con decisione formale 18 novembre 1998, l’Istituto assicuratore - considerati unicamente i postumi dell'infortunio del dicembre 1995 - ha riconosciuto l'assicurata abile al lavoro in misura completa e non più bisognosa di cure mediche a decorrere dal 17 marzo 1997. L'__________ ha, d'altro canto, negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al rachide cervicale, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 29 aprile 1999, ha parzialmente modificato il querelato atto amministrativo, nel senso che a __________ è finalmente stata assegnata un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%. Da notare ancora che, in sede di decisione su opposizione, l'__________ si è rifiutato d'assumere le turbe psichiche lamentate dall'assicurata, ritenendo non adeguato il nesso di causalità con l'infortunio 27 dicembre 1995 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 15 settembre 1999, __________, sempre rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto il riconoscimento, anche dopo il 17 marzo 1997, d’indennità giornaliere d'entità indefinita e, in via subordinata, che il TCA abbia a retrocedere la causa all'__________ per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. I, p. 9).

                                         Preliminarmente, l'insorgente ha però domandato la sospensione della procedura nell'attesa che la perizia multidisciplinare predisposta dall'UAI venisse allestita (cfr. I, 2s.).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…).

La ricorrente contesta la decisione della __________ e non può condividerla per i seguenti motivi.

Prima di subire l'incidente accaduto nel dicembre del 1995, la ricorrente non aveva mai sofferto i disturbi accusati. Pur che ne dicano le parziali risultanze peritali, i disturbi lamentati sono sorti a seguito del sinistro. La ricorrente, a quel tempo, esercitava un'attività lavorativa a tempo pieno, quale operaia presso la __________ SA di __________. La dinamica dell'incidente, descritta anche nella decisione impugnata, permette di sostenere, che si è trattato di un sinistro grave, spettacolare, di forte impatto emotivo e traumatico su chi l'ha subito. La ricorrente ha infatti subito una frattura di sicura rilevanza ed importanza (cfr. supra nei fatti). Dopo l'incidente la ricorrente ha subito una convalescenza ed una riabilitazione estremamente travagliata. Essa ne sopporta tuttora le conseguenze ed è quindi giustificata la sua insistenza nel chiedere che le venga riconosciuta un'indennità per incapacità lavorativa e per invalidità.

… La ricorrente ritiene di dovere rimproverare alla __________ un'errata interpretazione della perizia __________, del rapporto della Clinica di __________ e dell'intero incartamento rimesso agli atti. Allo scopo di sbaragliare definitivamente il campo da ogni dubbio si ritiene legittimo che sulla ricorrente vengano esperite ulteriori, accurate verifiche mediche, alla stessa stregua di quanto deciso dall'AI con la decisione 17 giugno 1999, posta alla base della domanda di sospensione della causa.

Il punto di partenza delle censure sollevate dalla ricorrente risiede nel fatto, incontestabile, che prima dell'incidente essa non ha mai lamentato i disturbi emersi successivamente. Non si tratta di invocare il principio "post-hoc ergo propter hoc". La generica affermazione della __________ secondo cui numerose affezioni, soprattutto a livello della colonna vertebrale, anche se presenti possono restare silenti per anni, è del tutto insoddisfacente. Si rileva che con tale affermazione, interpretata a contrario, la __________ ammette che la ricorrente soffre dei disturbi di cui già si è detto. In assenza di una prova concreta che trattasi di affezioni precedenti all'infortunio, l'affermare che i disturbi non sono riconducibili all'incidente è arbitrario. Su questo punto la decisione non può pertanto essere confermata.

… Contrariamente alle affermazioni della __________, la dinamica dell'incidente può essere qualificato di spettacolare e particolarmente drammatico. L'autovettura sulla quale viaggiava la ricorrente ha sbandato, ha cozzato a più riprese contro le pareti della galleria, l'ha percorsa totalmente e si è fermata dall'altra parte della medesima. Non si tratta quindi di un incidente di insignificante o lieve entità. Gli accertati disturbi della ricorrente sono quindi da mettere in relazione adeguata con il sinistro. Ergo a carico della __________ vanno poste le conseguenze dei disturbi psichici.

… la situazione organica post-infortunistica della ricorrente è tale da non permetterle la ripresa di un'attività lavorativa. La __________ si è basata sulla perizia __________ e sul rapporto della Clinica di __________o. Sennonché questi due referti giungono a conclusioni differenti. Per il Dr. __________ la ricorrente è in grado di esercitare l'attività svolta al momento dell'infortunio in misura completa. Per la Clinica di __________, per contro, la ripresa del lavoro appare improbabile.

Poco importa che l'impossibilità di riprendere un'attività lavorativa sia dovuta alle problematiche di natura psichica o ad esse collegate. Sta di fatto che i rapporti si contraddicono diametralmente sulla questione principale, vale a dire sapere se la ricorrente può o non riprendere un'attività lavorativa. Confrontata ad una tale contraddizione, la __________ avrebbe dovuto ordinare ulteriori accertamenti oppure ritenere l'assodata incapacità lavorativa che, va detto, era stata più volte denunciata dai medici curanti della ricorrente (Dott.ssa __________, Dott. __________).

… Alla luce di quanto precede la ricorrente formula nuovamente la richiesta di indennità per incapacità lavorativa e chiede che, dopo aver raccolto l'esito della perizia ordinata dall'AI, codesto Tribunale abbia a decidere di predisporre ulteriori accertamenti medici, subordinatamente si abbia a convocare il Dott. __________ per una delucidazione orale della perizia allestita in data 4 marzo 1998, così come l'audizione dei propri medici curanti" (I).

                               1.4.   In data 16 settembre 1999, questo TCA ha proceduto a sospendere informalmente la causa, nell'attesa di conoscere le risultanze della perizia multidisciplinare ordinata dall'UAI (II).

                               1.5.   Il 5 settembre 2000, allo scrivente Tribunale è pervenuta copia della perizia 27 marzo 2000 del SAM (cfr. V).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (VI).

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).

                               1.7.   In data 26 ottobre 2000, questa Corte ha interpellato il dottor __________, __________ di neurologia presso l'Ospedale regionale di __________, allo scopo d'ottenere dei chiarimenti riguardo al suo referto16 febbraio 2000, accluso alla perizia del SAM (cfr. X).

                                         La risposta del dottor __________ data del 2 novembre 2000 (XI).

                                         Le parti hanno preso posizione il 16 novembre 2000 (XIII + bis) rispettivamente, il 20 novembre 2000 (XIV).

                               1.8.   Il TCA ha nuovamente ritenuto necessario consultare il dottor __________, al quale è stato chiesto di precisare il grado d'abilità lavorativa di __________ nell'attività d'operaia presso il reparto confezionamento della ditta __________ SA (XV e XVII).

                               1.9.   Con ordinanza 12 gennaio 2001, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia (XXI).

                             1.10.   In data 4 luglio 2001, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (cfr. XXVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XXVIII).

                             1.11.   L'__________ si è espresso il 9 luglio 2001 (cfr. XIX), mentre __________, da parte sua, è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente dichiarato estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 17 marzo 1997.

                                         Preliminarmente, questa Corte è però chiamata a valutare se i disturbi di cui soffre __________ a livello psichico e del rachide cervicale, si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del mese di dicembre 1995.

                               2.2.   Disturbi alla colonna cervicale e disturbi psichici: causalità con l’infortunio 27 dicembre 1995?

                            2.2.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in fine).

                            2.2.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133, in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico:

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                            2.2.4.   Per quel che riguarda, in primo luogo, i disturbi accusati dalla ricorrente nella regione del rachide cervicale, va ricordato che, con decisione formale 18 novembre 1998 (cfr. doc. _), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. _), l'__________ ha negato l'eziologia traumatica ai medesimi e, quindi, in ultima analisi, la propria responsabilità. Così facendo, l'assicuratore LAINF si è essenzialmente rimesso alle risultanze della perizia allestita dal PD dottor __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione presso __________ de __________ di __________, a mente del quale l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi cervicali e l'evento traumatico assicurato sarebbe da escludere:

"  3. Causalité entre les atteintes rachidiennes cervicales et l'accident du 27.12.95.

Il n'y a pas pour nous de relation de causalité entre l'accident et l'atteinte cervicale observée. Nous n'excluons pas que la patiente ait pu faire une entorse cervicale lors de l'accident. Cependant l'observation de troubles rachidiens dégénératifs déjà marqués sur des clichés du 4.09.96 exclut que les lésions cervicales soient des conséquences de cet accident. Le développement d'une arthrose rachidienne ne peut se faire en l'espace de quelques mois sur un niveau pluri-étagé. Il faut donc admettre qu'il y avait un état dégénératif antérieur"

                                         (doc. _, p. 9 - la sottolineatura è del redattore).

                                         Da notare che il Prof. __________ ha pure messo in dubbio che la lesione non transmurale della cuffia rotatoria della spalla destra - evidenziata dall'esame ecografico eseguito il 29 aprile 1997 dal dottor __________ (doc. _) - fosse effettivamente stata provocata dall'infortunio assicurato. In ogni caso, il succitato danno alla salute è stato considerato non avere ripercussioni sulla capacità lavorativa di __________:

"  (…). La déchirure de la coiffe des rotateurs pourrait effectivement être secondaire au traumatisme mais nous ne pouvons en faire la preuve. En tout état de cause, nous n'avons pas retrouvé actuellement d'impingement syndrom clinique de cette épaule et nous devons donc considérer que cette atteinte fonctionnelle est sans retentissement professionnel réel"

                                         (doc. _).

                                         La valutazione espressa dallo specialista consultato dall'______ è stata contestata, in più di un'occasione, da __________. Essa ha fatto valere, da un lato, che le conclusioni peritali sarebbero state influenzate da incomprensioni linguistiche (cfr. doc. _) e, dall'altro, di non aver mai accusato, prima del noto infortunio, dei disturbi al rachide cervicale (cfr. doc. _).

                                         Così come già indicato al considerando 1.9., lo scrivente TCA, nel corso del mese di gennaio 2001, ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, con lo scopo, fra le altre cose, di determinare la natura dei disturbi alla colonna cervicale.

                                         Ora rispondendo al quesito n. 5 di parte convenuta - il perito giudiziario si é espressamente dichiarato d'accordo con l'apprezzamento enunciato, a suo tempo, dal PD dott. __________, nel senso che non può essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 27 dicembre 1995 ed i disturbi cervicali accusati da __________:

"  Condivide il perito il parere del PD dott. __________ del 4.3.1998 (doc. _) che esclude un nesso di causalità tra l'infortunio del 27.12.1995 e i disturbi alla colonna cervicale?

Se no, per quali ragioni medico-scientifiche?

Ich kann der Beurteilung durch PD Dr. __________ zustimmen. Auch ich habe keine positiven Hinweise, die auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom 27.12.1995 und dem Zervikalsyndrom hinweisen würden"

                                         (XXVII, p. 15s. - la sottolineatura è del redattore).

                                         In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di far capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso che i disturbi al rachide cervicale lamentati da __________ non sono una naturale conseguenza dell'evento traumatico del dicembre 1995.

                                         Se ne deduce, quindi, che l'__________, a ragione, ha negato il proprio obbligo contributivo al proposito (cfr. decisione su opposizione 29 aprile 1999, p. 4s.).

                            2.2.5.   Per quel che concerne, in secondo luogo, le turbe psichiche di cui soffre la ricorrente - una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F41.2), secondo quanto attestato dal dottor __________, psichiatra che ha periziato __________ nell'ambito degli accertamenti pluri-disciplinari predisposti dall'UAI (cfr. rapporto 18.2.2000 accluso al doc. _) - questa Corte, analogamente a quanto deciso dall'__________ (cfr. doc. _, p. 5), ritiene che la questione riguardante l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato, possa rimanere insoluta. In effetti, anche se dovesse venire accertata l'eziologia traumatica dei disturbi psichici, all'assicuratore LAINF convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo contributivo, giacché, così come verrà meglio dimostrato al seguente considerando, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto di natura squisitamente giuridica, che deve essere valutato alla luce dei critesi sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, essere riconosciuta.

                            2.2.6.   A proposito dell'adeguatezza del legame causale, il TCA rileva quanto segue.

                                         Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 27 dicembre 1995, alla ricorrente.

                                         La dinamica del succitato evento traumatico - così come è stata descritta dalla ricorrente medesima - risulta dal rapporto ispettivo del 20 aprile 1999 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:

"  L'incidente si è verificato il 27.12.1995 nei pressi di __________ in autostrada. Ero passeggera sull'auto guidata da mio cognato __________. In tutto eravamo quattro occupanti. Io sedevo sul sedile posteriore, dietro al guidatore. Non ero allacciata con le cinture di sicurezza. Non ricordo oggi se il veicolo fosse o meno munito di cinture posteriori, possono però affermare che si trattava di auto vecchia almeno di 10 anni. Pioveva e l'asfalto era bagnato. Non sono in grado di precisare a quale velocità si viaggiava. Ad un certo momento, all'imbocco di una galleria, l'auto ha cominciato a sbandare verso sinistra. Da quanto riferitoci, la causa di questa sbandata è probabilmente da ricercare nella presenza di olio sull'asfalto, dato che poche ore prima nello stesso posto era successo un incidente. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria.

Personalmente non sono in grado di riferire con precisione come mi sono procurata le lesioni che ho riportato. Di sicuro è che sono stata ripetutamente sbalzata da una parte e dall'altra all'interno dell'abitacolo. La dinamica dell'incidente è stata veramente spaventosa, è stata una vera fortuna che in quel momento non ci fossero altri veicoli a transitare nella nostra corsia di marcia altrimenti le conseguenze sarebbero state sicuramente ben più gravi. Anche gli altri miei famigliari occupanti l'auto sono rimasti seriamente feriti. Mia cognata è tuttora anch'essa in cura medica.

L'auto è andata completamente distrutta, l'abitacolo è stato parzialmente deformato. La parte anteriore del veicolo era completamente spostata verso l'alto e rientrava verso l'abitacolo. Questo è tutto quanto mi ricordo del fatto, non posso aggiungere altri dettagli"

                                         (doc. _).

                                         A causa del sinistro, __________ ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione. Malgrado il danno alla salute, l'assicurata ha potuto rientrare da __________ al proprio domicilio il giorno stesso dell'incidente.

                                         Dal 28 dicembre 1995 al 3 gennaio 1996, la ricorrente è rimasta degente presso il Servizio di chirurgia __________ regionale di __________o, dove è stata sostanzialmente sottoposta ad un intervento d'osteosintesi con placca a 10 buchi (cfr. doc. _).

                                         Dimessa dall'ospedale, l'insorgente è entrata in cura dal dottor __________, generalista, il quale, da un profilo terapeutico, ha disposto essenzialmente l'esecuzione di un'intensa fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. _, _ e _).

                                         In data 15 luglio 1996, l'insorgente è stata visitata presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________, i cui specialisti hanno certificato, citiamo: "… sia clinicamente sia all'esame elettromiografico un progresso molto soddisfacente con ottimi segni di reinnervazione nell'estensore delle dita: a poco più di sei mesi dal trauma sono ancora aperte buone possibilità di ulteriore recupero. Visto il decorso favorevole per ora non ho previsto ulteriori controlli" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         In occasione della visita di controllo del 15 novembre 1996, il medico di circondario dell'__________, il dottor __________ - constatato uno status oggettivo a livello dell'arto superiore destro più che soddisfacente - ha dichiarato l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50% dal 18 novembre 1996 e del 75% dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _).

                                         Il 7 marzo 1997, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, altro medico di circondario dell'__________, ha ritenuto l'assicurata non più bisognosa di ulteriori cure mediche nonché completamente abile al lavoro a far tempo dal 17 marzo 1997 (cfr. doc. _).

                                         Va ancora osservato che, con certificato 23 dicembre 1996, il dottor __________ ha confermato la guarigione, perlomeno da un punto di vista somatico, della sua paziente, facendo stato di una frattura dell'omero a destra consolidata e di una totale paresi del nervo radiale ormai recuperato. Per contro, il curante ha riferito dell'esistenza di gravi disturbi psichici, che hanno reso necessaria, a partire dal mese di dicembre 1996, una presa a carico della ricorrente da parte del Servizio psicosociale di __________ (cfr. doc. _)

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria media. Del resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel recente passato, proceduto a delle identiche classificazioni. Vedi ad esempio:

                                         - STFA 31 marzo 1994 in re M. St. (U119/91), concernente un incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

                                         -  STFA 7.8.1996 in re H. (U191/95), riguardante un incidente in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita su di una scarpata e si é rovesciata sul tetto;

                                         -  STFA 11.11.1998 in re R., riguardante uno scontro frontale fra due autovetture, a seguito del quale l’interessato ha riportato una commotio cerebri, un trauma lombare ed una contusione al torace;

                                         -  STCA 23.11.1998 in re V.-R. -confermata dal TFA con sentenza 18.6.1999 concernente un incidente della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato d’ebrietà;

                                         -  STFA 19.2.1999 in re S. D., concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola, nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;

                                     -  STCA 22.4.1999 in re K., riguardante un incidente della circolazione stradale in cui l’assicurato, al volante della propria autovettura, stava urgentemente trasportando all’ospedale il figlio in preda ad una crisi epilettica, quando, nel superare due automobili che lo precedevano, é entrato in collisione con la parte anteriore destra di una vettura proveniente in senso inverso. A seguito del violento scontro, l’assicurato ha riportato essenzialmente un trauma distorsivo al rachide cervicale;

                                     - STCA 17.4.2001 in re L. G., concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra.

                                         A mero titolo di raffronto, si ricorda che il TCA, in una sentenza 7

                                         giugno 1999 nella causa K. K. - confermata dal TFA con giudizio 13 gennaio 2000 - ha classificato fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.

                                         Parimenti, nella sentenza 15 dicembre 1994 in re M. I., citata in RAMI 1995 U215, p. 91, il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti.

                                         Nella sentenza 4 settembre 2000 in re H. E., questa Corte ha giudicato di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale si è rovesciato sul tetto ed è scivolato trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di __________. Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della tibia destra, ematoma retro-peritoneale su tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale, lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con posa di un fissatore esterno.

                                         Il TFA ha valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale, avvenuto all'interno di una galleria, in cui l'automobile sulla quale viaggiava l'assicurata è stata investita da una vettura che aveva invaso la corsia di contromano. Va sottolineato come il coinvolgimento dell'autovettura dell'assicurata abbia avuto luogo soltanto in una seconda fase dell'incidente, cioè dopo che il conducente responsabile si era già scontrato con una precedente auto, il cui conducente è peraltro deceduto. L'assicurata, così come gli altri occupanti, ha riportato molteplici lesioni, segnatamente la rottura del legamento della caviglia destra nonché lo stiramento del "plexus brachialis" (RAMI 1999 U335, p. 207ss.).

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In concreto - posto che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti) - l’unico criterio che può essere preso in considerazione é quello della spettacolarità dell'infortunio. Effettivamente, esaminato il contenuto del rapporto ispettivo del 20 aprile 1999, non può essere negata una certa spettacolarità all'incidente della circolazione in cui __________ è rimasta coinvolta, in analogia a quanto il TFA ha stabilito nella suevocata sentenza 19 febbraio 1999 in re S. D. c/ __________. Nondimeno, ciò non basta ancora per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di causalità adeguata fra l'evento 27 dicembre 1995 ed il danno alla salute psichica, dato che il criterio qui in discussione non è certamente realizzato in maniera particolarmente incisiva.

                                         Per quel che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dall'assicurata (frattura dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale e contusione della spalla destra) possono sì essere ritenute serie ma certo non gravi e, in particolare, non idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         La cura medica delle sequele somatiche dell'infortunio assicurato non è stata anormalmente lunga. Si consideri che, già nel dicembre 1996, a distanza di poco meno di un anno dal giorno del sinistro, il medico curante di __________, il dottor __________, l'ha dichiarata praticamente guarita, perlomeno da un punto di vista organico (cfr. doc. _).

                                         Non si può neppure parlare di una cura medica errata che ha notevolmente peggiorato gli esiti dell'evento traumatico né di un decorso sfavorevole della cura con rilevanti complicazioni. Va segnalato, ad esempio, che gli specialisti del Servizio di neurologia dell'__________, in occasione della visita di controllo del 15 luglio 1996, avevano constatato "… un progresso molto soddisfacente con ottimi segni di reinnervazione nell'estensore delle dita: a poco più di sei mesi dal trauma sono ancora aperte buone possibilità di ulteriore recupero. Visto il decorso favorevole …" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         L'inabilità lavorativa non è stata eccezionalmente lunga, ponendo mente al fatto che __________, a fronte delle sole conseguenze organiche dell'evento infortunistico, ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% a far tempo dal 18 novembre 1996, del 75% dal 1° gennaio 1997 e, infine, totale dal 17 marzo 1997 (cfr. doc. _ e _). Da notare che il procedere dell'__________ - chiusura del caso al 17 marzo 1997, con una ritrovata piena abilità lavorativa - è stato esplicitamente avallato dal perito giudiziario, il Prof. dott. __________ (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).

A titolo di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa Ch. M. c/ __________ (35.1995._) - confermata dal TFA con pronunzia del 4 marzo 1998 (U _/96) - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.

                                         Infine, anche il criterio dei dolori somatici persistenti non appare soddisfatto. Al riguardo, va segnatamente ricordato che i disturbi al rachide cervicale non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 1995 (cfr. consid. 2.2.4.) e, come tali, non devono essere presi in considerazione nel quadro dell'esame dell'adeguatezza.

                                         In simili circostanze occorre concludere che l’infortunio del 27 dicembre 1995 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

                                         In conclusione, non è censurabile il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto abbia negato il proprio obbligo contributivo a dipendenza delle turbe psichiche lamentate dalla ricorrente.

                               2.3.   Chiarito l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA deve verificare se l'assicuratore LAINF era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di marzo 1997.

                            2.3.1.   Prestazioni di corta durata

                         2.3.1.1.   Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                         2.3.1.2.   In concreto, l'__________, con decisione formale 18 novembre 1998, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 17 marzo 1997, ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più d'attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. doc. _ e _, p. 5).

                                         Conformemente ai principi poc'anzi evocati, diviene indispensabile valutare a partire da quale momento lo stato di salute di __________ é divenuto stabile: è precisamente a quel momento - cessato il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) - che l'__________ doveva procedere alla definizione del caso nell’ottica dell’eventuale assegnazione di una rendita d’invalidità.

                                         In occasione della visita circondariale di controllo del 7 marzo 1997, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che l'assicurata, trattandosi dell'affezione all'arto superiore destro, non necessitava più di particolari misure terapeutiche (cfr. doc. _, p. 3).

                                         Con scritto raccomandato 18 marzo 1997, l'__________ ha quindi informato __________ circa l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. _).

                                         Ciò é, d’altronde, stato ulteriormente confermato dall'esperto designato da questo Tribunale (cfr. XXVII, risposta al quesito peritale n. 3 di parte convenuta: "Es ist nicht anzunehmen, dass eine Weiterführung der ärztlichen Behandlung zu Lasten der __________ einen nennenswerten Einfluss auf die medizinischen Befunde und den weiteren Verlauf gehabt hätte"). Da notare ancora che lo stesso Prof. __________ ha avuto modo d'indicare che lo stato di salute da lui constatato era essenzialmente analogo a quello esistente al momento della chiusura del caso al 17 marzo 1997 (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta: "Neurologischerseits gibt es seit dem 17.3.1997 keine erheblichen Veränderungen mehr").

                                         Alla luce di quanto precede - accertato che nel marzo 1997 le condizioni di salute dell'assicurata, perlomeno da un profilo organico, erano ormai da considerare come stabilizzate - l'insorgente non può pretendere il versamento di ulteriori indennità giornaliere posteriormente al 16 marzo 1997 (cfr. I, p. 9).

                                         Al seguente considerando (cfr. consid. 2.3.2.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del dicembre 1995 incidono sulla capacità lucrativa di __________. Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato, non più con la concessione d’indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da parte dell'__________, di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18ss. LAINF.

                            2.3.2.   Rendita d'invalidità

                         2.3.2.1.   L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).

                         2.3.2.2.   In casu, l'__________ ha negato all'insorgente il diritto alla rendita d'invalidità, sostenendo che essa - nonostante i postumi dipendenti dall'evento traumatico assicurato, fatta astrazione, quindi, dai disturbi psichici e da quelli al rachide cervicale - potrebbe esercitare, senza alcuno scapito di rendimento, la sua originaria attività di operaia presso la ditta __________ SA di __________, ossia l'ultima esercitata prima di rimanere vittima del noto infortunio.

                                         L'assicuratore LAINF convenuto è pervenuto a questa conclusione fondandosi e sulle risultanze della visita medica eseguita il 7 marzo 1997 dal dottor __________ (cfr. doc. _, p. 3s.) e sull'apprezzamento enunciato dal PD dott. __________ in data 4 marzo 1998 (cfr. doc. _, p. 9: "Au vu des séquelles réelles actuelles et sur le plan strictement d'appareil locomoteur, nous ne pensons pas que cette patiente présente une incapacité de travail séquellaire à l'accident. Il est évident qu'il persiste des plaintes objectivables tant au niveau de la nuque, de l'épaule que du coude et du poignet mais à aucun niveau nous ne constatons de déficit fonctionnel réel et notre impression d'une surcharge psychogène a été parfaitement confirmée par les observations de notre neurologue").

                                         Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2000, __________ ha fatto oggetto d'accertamenti pluridisciplinari presso il Servizio d'accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di __________.

                                         Se, da un profilo ortopedico, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha giudicato l'assicurata perfettamente in grado di riprendere la sua abituale attività lucrativa (cfr. rapporto 21.2.2000, accluso al doc. _), il dottor __________, __________ del Servizio di neurologia presso l'Ospedale regionale di __________, da parte sua, ha sottolineato l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 25%, da ricondurre a disturbi funzionali e di tipo sensitivo-algico imputabili alle sequele di una neuropatia traumatica importante del nervo radiale destro (cfr. rapporto 16.2.2000, p. 2, accluso al doc. _).

                                         Il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, ha avuto modo d'esprimersi criticamente riguardo all'apprezzamento enunciato dal suddetto neurologo, al quale ha rimproverato di non aver saputo fare astrazione dal sovraccarico psicogeno presentato da __________:

"  (…).

Nel referto peritale del 4.3.1998 (documento _) il PD dr. __________, riferendosi alla valutazione neurologica fatta dal dr. __________, fa notare come i reperti oggettivabili elettro-neurografici siano compatibili con le parestesie segnalate dalla paziente al dorso del I interosseo, con possibilità pure di una minima paresi in presenza tuttavia di una forte tendenza al sovraccarico ("maggiorazione") psicogeno. Complessivamente, tenuto conto non solo del disturbo neuropatico ma pure dell'insieme dei problemi all'apparato locomotore presentati dalla signora __________, il perito ritiene la paziente abile al lavoro nella misura completa.

Riferendosi a un periodo di osservazione che si estende dal 26.8 al 23.9.1998, i medici della Clinica __________ di __________o, nel referto del 13.10.1998 (allegato al documento _) descrivono una debolezza dei muscoli estensori dorsali della mano destra con forza 4/5 e un'iposensibilità al I e II dito. L'insieme dei disturbi accusati dalla paziente viene interpretato alla stregua di una sindrome algica con evidente limitazione funzionale solo parzialmente spiegabile. Il disturbo psichico presentato dall'assicurata viene ritenuto essere con sicurezza un elemento significativo nella persistenza dei disturbi. La cronificazione dei disturbi, l'estensione della sintomatologia dolorosa e la componente psichiatrica associata, vengono ritenuti rappresentare il fattore limitante per una ripresa dell'attività lavorativa.

Quest'ultima affermazione viene confermata pure dal dr. __________, che descrive nella lettera del 25.2.1999 (documento _) l'essenziale legame tra i problemi lamentati dalla paziente e il suo stato depressivo e ansioso.

L'importante ruolo giocato dalla componente psichica viene confermato nuovamente dal dr. __________ in seguito alla consultazione psichiatrica effettuata l'8.2.2000, il quale descrive chiaramente uno stato ansioso-depressivo con importante componente ansiosa, così come varie somatizzazioni.

Malgrado la presenza di disturbi che, a dire e fare della paziente, da diversi anni avrebbero dovuto assumere un'importanza invalidizzante, il dr. __________ in occasione della visita specialistica effettuata l'8.2.2000 non ritrova nessun elemento oggettivabile che possa giustificare qualsiasi riduzione del rendimento nell'attività lavorativa svolta in precedenza.

Il quadro neurologico descritto dal dr. __________ nel referto del 16.2.2000 mostra la persistenza invariata del deficit di forza muscolare (M4) così come del disturbo della sensibilità sul lato dorsale del I raggio della mano destra.

La constatazione del buon recupero della forza muscolare e della persistenza di disturbi del tipo sensitivo-algici rispecchiano quindi in definitiva quanto già riportato a suo tempo dal dr. __________.

Nel suo referto il dr. __________ cita solo marginalmente il ruolo giocato dai fattori psichici (stato ansioso con riduzione della soglia di percezione del dolore) pure descrivendo chiaramente una collaborazione solo parziale della paziente durante l'esame elettro-miografico.

Il grado d'invalidità lavorativa, così come valutato secondo i parametri dell'Assicurazione Invalidità, non può essere semplicemente trasferito anche nell'ambito della LAINF. Questo non solo per la necessità di tener conto dell'attività specifica svolta dalla paziente, ma anche e soprattutto in caso di esclusione del nesso causale adeguato tra l'evento infortunistico in parola e i disturbi psichici presentati dalla paziente"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto al dottor __________ di voler, da un lato, illustrare quali impedimenti funzionali comporta la diagnosticata affezione neurologica (cfr. X) e, dall'altro, di quantificare il discapito di rendimento che ne deriva, per rapporto all'attività concretamente svolta dall'assicurata presso la ditta _________ SA (cfr. XV).

                                         A mente dello specialista in neurologia interpellato dal TCA, __________ presenta "… delle limitazioni sicuramente moderate ma fastidiose a seconda dell'attività svolta. La paziente potrebbe ad esempio avere dei problemi nel sollevare un oggetto, nel mantenere il braccio teso, … D'altra parte, il deficit motorio può interferire nella resistenza che la paziente può fornire nell'ambito di sforzi ripetuti" (XI). Egli ha finalmente quantificato nel 50% circa la riduzione di rendimento causata dai disturbi neurologici (cfr. XVII).

                                         L'Istituto assicuratore convenuto ha fermamente contestato l'attendibilità stessa della valutazione manifestata dal dottor __________:

"  (…).

L'inattendibilità assoluta di quanto affermato dal dott. __________ è evidente se solo si pensa che parla di una diminuzione di rendimento del 50% rispetto a quanto risulta dal suo precedente referto del 16.2.2000 steso all'attenzione dell'assicurazione Invalidità dove parla di una incapacità lavorativa del 25% legata alla problematica neurologica. Dal rapporto del SAM del 27.3.2000 risulta infatti che l'incapacità lavorativa è del 50% per tutte le patologie che presenta la paziente. Il dott. __________ quindi con la sua lettera del 18.12.2000 si è limitato in modo del tutto superficiale ad indicare il 50%, dimostrando con questo di aver dimenticato quanto scritto al SAM con il suo rapporto del 16.2.2000 dove parla di una inabilità lavorativa del 25% e soprattutto di non aver ancora una volta fatto nessuna distinzione tra incapacità lavorativa globale e incapacità lavorativa dovuta ai postumi dell'infortunio, la quale per l'__________ è nulla come già si è ripetutamente avuto modo di affermare con la decisione su opposizione del 29.4.1999 (doc. _), con la risposta di causa del 28.9.2000 e con gli apprezzamenti del proprio medico di circondario del 22.9.2000 (doc. _) e del 15.11.2000" (XX).

                         2.3.2.3.   Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, già Direttore della Clinica di neurologia dell’Ospedale cantonale di __________.

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. XXVII, p. 2-9) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status neurologico (cfr. XXVII, p. 10-11), il dottor __________ ha posto le seguenti diagnosi:

"  Diagnosen:

· Status nach operativ versorgter Humerusfraktur rechts:

· Status nach Radialisparese rechts mit weitgehender Heilung.

· Status nach Schulterkontusion rechts.

· Psychogene Ueberlagerung.

· Depressives Zustandsbild"

                                         (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta

                                         Per quanto qui d'interesse - rispondendo ai quesiti n. 6 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente - il perito giudiziario ha affermato che, a fronte dei postumi infortunistici di natura organica, __________ deve essere considerata totalmente abile al lavoro:

"  Tenuto conto della valutazione ortopedica del dott. __________ del 21.2.2000 (doc. _), così come degli apprezzamenti del medico di circondario del 22.9.2000 (doc. _) e 15.11.2000, ritiene il perito che l'assicurata sia in grado di lavorare a tempo pieno e senza impedimenti solo a dipendenza degli eventuali postumi infortunistici organici nell'attività esercitata nel reparto confezionamento della ditta farmaceutica __________ come descritta nel rapporto del 23.9.1996 (doc. _)?

Auch ich bin der Meinung, dass aufgrund organischer Unfallfolgen keine nennenswerte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mehr vorliegt" (XXVII, p. 16).

"  Dica il perito se l'infortunio del 27.12.1995 ha determinato nella ricorrente un'incapacità lavorativa rispetto all'attività esercitata al momento del sinistro.

In caso affermativo dica il perito l'entità (%) di tale incapacità lavorativa.

Für die Tätigkeit, welche Frau __________ im Zeitpunkt des Unfalls ausgeübt hat, besteht keine nennenswerte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mehr" (XXVII, p. 18).

                                         Il Prof. __________ ha, quindi, qualificato come "irrealistico" l'apprezzamento della capacità lavorativa enunciato dal dottor __________:

"  Aufgrund der Unfallfolgen besteht meines Erachtens bei Frau __________ keine nennenswerte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mehr. Die von Dr. __________ postulierte zuerst 25%-ige, später sogar 50%-ige Arbeitsunfähigkeit als Folge der neurologischen Unfallfolgen ist unrealistisch. Bei einer vollständigen Radialisparese, welche die Gebrauchshand betrifft, wird eine Arbeitsunfähigkeit von maximal 30% angenommen. Bei einer leichten Parese kann höchstens ein Bruchteil dieses Prozentsatzes eingesetzt werden. Ausserdem hat Herr Dr. __________ die offensichtliche psychische Ueberlagerung übersehen. Er spricht in seinem Bericht von einer Schwäche im M. triceps brachii rechts, welcher aufgrund der ersten neurologischen Untersuchungen gar nie beteiligt war"

                                         (cfr. XXVII, p. 13 e risposta al quesito n. 3 di parte ricorrente).

                                         L'apprezzamento espresso dal perito giudiziario appare oltremodo chiaro. Esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b).

                                         In queste condizioni, lo scrivente Tribunale ritiene che sia stato accertato che i postumi residuali dell'infortunio del 27 dicembre 1995, non sono suscettibili di incidere negativamente sulla capacità lavorativa di __________.Pertanto, la decisione dell’__________ di negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata. Infatti, accertato che l'insorgente non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua originaria attività di operaia, é giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsiasi incapacità di guadagno.

                               2.4.   In esito ai considerandi che precedono, l'impugnata decisione su opposizione, mediante la quale l'__________ ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 17 marzo 1997, non presta il fianco a censure di sorta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.1999.95 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2001 35.1999.95 — Swissrulings