RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00092-93 mm
Lugano 4 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 18 agosto 1999 del TFA nella causa promossa con ricorsi presentati il 21 aprile e 3 settembre 1998 (35.98.00045 + 94) da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 2 febbraio e 26 agosto 1998 emanate da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 aprile 1990, __________, 1962, allora alle dipendenze delle __________ di __________ in qualità di carpentiere, é caduto da un’altezza di circa 3-4 metri, riportando la frattura del pilon tibiale destro.
Il caso é stato assunto dall’__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione 15 dicembre 1997 - integralmente confermata anche dopo l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. _) - l’Istituto assicuratore ha riconosciuto ad __________ una rendita d’invalidità del 25% a decorrere dal 1° luglio 1997, facendo valere, segnatamente, che: “secondo l’esigibilità indicataci dai nostri medici potreste svolgere altre attività alternative dove potreste rendere in misura normale sull’arco di un’intera giornata. Per quanto concerne le attività pensiamo, fra l’altro, all’operaio in diverse fabbriche, al cassiere, all’autista e al venditore, attività dove potreste realizzare un salario medio annuale di circa fr. 35’500 ...” (doc. _).
1.3. Statuendo sul ricorso presentato dall’assicurato, il TCA, con sentenza 7 gennaio 1999, ha, in primo luogo, negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico dell'aprile 1990 ed i disturbi alla schiena accusati dall'insorgente. In secondo luogo, questa Corte ha tutelato l'impugnata decisione dell'_____, in quanto __________ è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25% a far tempo dal 1° luglio 1997 (cfr. XV).
1.4. Contro la pronunzia cantonale, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al TFA. Nell’allegato ricorsuale, __________ ha, segnatamente, fatto valere che il TCA avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non è stata ordinata una perizia medica volta ad accertare se i disturbi vertebrali, annunciati all'__________ il 23 gennaio 1998, fossero una naturale conseguenza dell'infortunio occorsogli il 19 aprile 1990.
1.5. Con sentenza 18 agosto 1999, il TFA ha parzialmente accolto il gravame di ____________ nel senso che, annullato il giudizio cantonale (eccezion fatta per il punto n. 2 del dispositivo), ha rinviato la causa al TCA affinché emetta una nuova decisione dopo un complemento di istruttoria. Queste le ragioni alla base del giudizio federale:
" In concreto, le conclusioni mediche riguardanti questo tema, fondate in sostanza sulle indagini esperite dal sanitario di circondario dell'__________, non risultano convincenti. Si nota in effetti che il dott. Caranzano, nell'apprezzamento del 30 luglio 1998, ha riscontrato da un lato un'anomalia congenita della transizione lombo-sacrale, con disturbo statico e alterazioni incipienti dell'ultimo segmento libero, sede della maggior componente lordotica. Ora, se è ben vero che detto medico ha escluso una relazione causale tra l'evento infortunistico e l'affezione congenita della segmentazione, è tuttavia altresì vero che egli nulla ha indicato a proposito del riscontrato disturbo statico, nonostante lo abbia ritenuto quale alterazione patologica di rilievo. Dubbio appare poi il fatto che il sanitario dell'__________ abbia fondato il proprio assunto anche sull'asserita durata dal 1990 al 1998 - dell'intervallo libero, tralasciando quindi sotto ogni aspetto di considerare le ricadute annunciate nell'ottobre 1995 e nel gennaio 1997, riguardanti disturbi al calcagno sinistro ed alla caviglia destra. Infine, non è dato di sapere per quale motivo la tesi sostenuta dal dott. __________ dovrebbe, com'egli nondimeno sostiene, essere suffragata dalla circostanza che l'assicurato non abbia accusato, prima del 1998, particolari disturbi al rachide.
Deriva da quanto precede che alla luce dei summenzionati principi di giurisprudenza la questione relativa all'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'evento del 19 aprile 1990 e la ricaduta annunciata il 23 gennaio 1998 non è stata debitamente chiarita. Ne discende che la conclusione del ricorrente volta ad ottenere l'allestimento di una perizia giudiziaria suscettibile di delucidare il tema merita tutela" (STFA succitata, consid. 2b).
1.6. Riprendendo l’istruttoria, questa Corte, con ordinanza 16 settembre 1999 (II), ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________.
1.7. In data 7 marzo 2000, i dottori __________ e __________ hanno consegnato al TCA il loro referto peritale (XV), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per osservazioni (XVI).
1.8. L'__________ ha preso posizione in data 10 aprile 2000 (XVIII). __________ ha, da parte sua, formulato le proprie osservazioni il 25 aprile 2000 (XIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).
Nel merito
2.2. Come già indicato al consid. 1.5., il TFA, con sentenza 18 agosto 1999, ha ordinato a questa Corte d'esperire un complemento peritale volto ad accertare l'esistenza o meno di una relazione di causalità naturale fra i disturbi vertebrali accusati dall'assicurato, oggetto dell'annuncio di ricaduta 23 gennaio 1998, e l'evento traumatico 19 aprile 1990.
Il TCA, in data 23 gennaio 1998, ha così ordinato l'esecuzione di una perizia ortopedica a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________.
I periti giudiziari - il dottor __________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale, ed il dottor __________, __________ di chirurgia del piede - dopo aver ricostruito l'anamnesi dell'insorgente ed aver minuziosamente descritto lo status, clinico e radiologico, del piede e della colonna vertebrale, hanno posto la seguente diagnosi:
" 1. Mässige OSG-Arthrose rechts nach Pilon-Fraktur.
2. Chronisches Lumbalsyndrom bei Spondylose/Spondylarthrose der LWS" (XV, p. 7).
Successivamente, i medici dell'__________ di __________ hanno affrontato il tema - centrale, nel caso di specie - dell'eziologia dei disturbi alla salute accusati dal ricorrente.
Per quel che riguarda i disturbi al piede destro, i dottori __________ e __________ hanno ammesso l'esistenza di un rapporto causale certo con l'evento traumatico del 19 aprile 1990, aspetto, del resto, non litigioso, dal momento in cui __________ è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25% proprio per tener conto dei postumi permanenti al piede destro (cfr. XV, risposta al quesito peritale n. 2).
D'altro canto, gli esperti designati dal TCA hanno categoricamente escluso un nesso di causalità naturale, tanto diretto quanto indiretto, fra i disturbi accusati dall'assicurato alla schiena, oggetto della ricaduta annunciata all'Istituto assicuratore nel 1998, e l'infortunio dell'aprile 1990, confermando così la valutazione espressa, a suo tempo, dal medico di circondario dell'______, il dottor __________, valutazione che era stata fatta propria da questa Corte:
" 3. Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom 19.04.1990 und der Rückenbeschwerden?
Ein kausalzusammenhang zwischen den Wirbelsäulenbeschwerden und dem Unfall vom 19.04.1990 ist ausgeschlossen. Das Gangbild ist nicht schwer alteriert, es finden sich symmetrische degenerative Veränderungen der Wirbelsäule. Eine einseitige Belastungsfolge ist nicht gegeben und auch nicht nachweisbar" (XV, risposta al quesito peritale n. 3 - la sottolineatura è del redattore).
" 4. Insbesondere, in welchem Masse sind die im Jahre 1998 festgestellte statischen Beschwerden (Wirbelsäulenbeschwerden-Aktue, Lumboischialgie, usw.) unter Berücksichtigung aller Rückfälle in den Jahren 1990 und 1998 auf den Unfall vom 19.04.1990 zurückzuführen, insbesondere auf die Swierigkeit richtig zu laufen, das Körpergewicht und die Lasten korrekt zu verteilen als Folge der beeinträchtigungen (bleibende Schäden) im rechten Fuss nach dem tibialen Beinbruch?
Die 1998 erste und einzige Episode einer aktuen Lumbago ist ohne Bezug auf das Unfallereignis oder die nachfolgenden Rückfälle.
Die Statik der Wirbelsäule ist nicht gestört. Es bestehen altersentsprechende degenerative veränderungen die symmetrisch ausgebildet sind" (XV, risposta al quesito peritale n. 4).
I periti giudiziari, rispondendo al quesito peritale n. 5, hanno, infine, escluso che, nel caso concreto, il danno all'arto inferiore destro possa essere, indirettamente, all'origine dei problemi di cui __________ è portatore alla schiena:
" 5. Kann der Sachverständige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist, also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperliche Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Falle ____, im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Ueberlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer einseitigen Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen diese Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herrn __________ ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar" (XV, risposta al quesito peritale n. 5).
In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di far capo all'apprezzamento espresso dagli specialisti dell'__________ di __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante può senz'altro venir ammesso che i disturbi al rachide lamentati da __________ non sono una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 19 aprile 1990.
Se ne deduce, quindi, che l'__________, a ragione, aveva negato il proprio obbligo contributivo al riguardo (cfr. decisione su opposizione 26 agosto 1998) e deciso in merito alla rendita d'invalidità considerando unicamente i problemi localizzati a livello del piede destro (cfr. decisione su opposizione 2 febbraio 1998).
2.3. Con il proprio giudizio 7 gennaio 1999, il TCA aveva già attentamente vagliato la questione riguardante l'entità della rendita d'invalidità spettante ad __________, pervenendo alla conclusione che egli ha diritto ad una rendita d'invalidità del 25% a contare dal 1° luglio 1997, così come, del resto, deciso dall'Istituto assicuratore convenuto.
Allo scopo d'evitare inutili ripetizioni, si fa semplicemente riferimento alle argomentazioni esposte ai considerandi 2.5.3. e 2.5.4. della summenzionata pronunzia - che si danno qui per integralmente riprodotte - argomentazioni dalle quali lo scrivente Tribunale non intende affatto scostarsi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti