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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 35.1999.91

2 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,692 parole·~18 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00091   mm

Lugano 2 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 15 giugno 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è giunto in Svizzera, proveniente dal suo paese d'origine (Portogallo), nel 1990 ed è immediatamente entrato alle dipendenze - dapprima come stagionale, in seguito come annuale - della ditta __________, Industria graniti, di __________.

                               1.2.   In data 19 gennaio 1999, il datore di lavoro di __________ ha provveduto ad annunciare all'__________ l'insorgere di una malattia professionale (silicosi).

                                         Nei mesi d'ottobre-novembre 1997, in occasione di una degenza presso l'Ospedale regionale di __________ - resasi necessaria a causa di un'affezione renale gravemente invalidante (glomerulonefrite epimembranosa stadio II con sindrome nefrosica, trombosi della vena renale sinistra ed in parte della vena cava e lieve anemia normocroma normocitaria (cfr. doc. 12) - i medici hanno casualmente riscontrato, a livello polmonare, delle opacità nodulari, che hanno fatto sorgere il sospetto che l'assicurato fosse portatore di una silicosi. Ulteriori e più approfonditi accertamenti, in particolare un esame videotoracoscopico con prelievo istologico del polmone, hanno finalmente permesso d'appurare l'effettiva esistenza di una silicosi stadio I-II (cfr. doc. 10).

                               1.3.   Esperite le necessarie delucidazioni di natura medico-amministrativa, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 8 febbraio 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla diagnosticata patologia polmonare, facendo valere che essa sarebbe "… da ricondurre prevalentemente al periodo d'esposizione allo specifico rischio tecnopatico durante la sua attività in Portogallo" (doc. _).

                                         A seguito delle opposizioni interposte e dall'assicurato, rappresentato dal Sindacato __________, e dalla __________, suo assicuratore malattie, l'__________, in data 15 giugno 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 6 settembre 1999, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'__________ venga condannato ad assumere la silicosi a titolo di malattia professionale ex art 9 LAINF.

                                         Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  Riteniamo preponderante, non i mesi che l'assicurato è rimasto a contatto con la polvere, in un ambiente poco pericoloso (punta e mazzotto) ma la pericolosità del sistema stesso di lavorazione che il Signor __________ ha effettuato in Ticino indipendentemente dalla durata dell'esposizione stessa (meccanico-fresa e bocciarda) (doc. _).

A conferma di quanto citato alleghiamo una lettera (doc. _) del signor __________ preposto della __________ alla sicurezza dei cantieri, il quale espressamente valuta l'esposizione per lavorazione con punta e mazzotto molto leggera;

Rispettivamente la lavorazione che il Signor __________ effettuava presso il laboratorio della Ditta __________ da leggera a media.

Da ultimo durante la visita a Chiasso del 26.03.1990, non è stata riscontrata alcuna affezione dall'ente preposto a questo controllo" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In replica, __________ ha chiesto che tre suoi ex colleghi di lavoro vengano sentiti quali testi, allo scopo di meglio chiarire la natura delle mansioni che era chiamato a svolgere presso la ditta __________ (V).

                               1.7.   Pendente causa, il TCA ha interpellato l'__________ per ottenere ragguagli riguardo alla fonte da cui sono stati rilevati i cosiddetti "fattori d'esposizione" (VI).

                                         La risposta è pervenuta il 15 novembre 1999 (VII), sul cui contenuto l'assicurato ha potuto formulare delle osservazioni (cfr. X).

                               1.8.   Il 16 novembre 1999, questa Corte ha chiesto all'assicuratore LAINF convenuto talune delucidazioni in merito all'apprezzamento contenuto nel rapporto 11 gennaio 1999 del tecnico __________ (IX).

                                         L'__________ ha risposto in data 31 dicembre 1999 (cfr. XI e doc. ivi acclusi).

                                         __________, da parte sua, si è espresso al riguardo in data 30 dicembre 1999, auspicando, in particolare, l'esecuzione di un sopralluogo presso un laboratorio per la lavorazione della pietra (XIV).

                               1.9.   In data 14 gennaio 2000, lo scrivente Tribunale ha ancora chiesto all'ex datore di lavoro dell'assicurato precisazioni in merito alle mansioni che quest'ultimo era concretamente chiamato a svolgere (XV).

                                         Alle parti è stata data, nuovamente, facoltà di formulare osservazioni (XVIII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

                                         Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

                                         Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.

                                         Conformemente alla giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è soddisfatta quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori ivi elencati (RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; DTF 108 V 160; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 215; E. Beretta, Le malattie professionali nel diritto svizzero, in RDAT 1989, p. 269).

                                         L'art. 9 cpv. 1 LAINF considera, dunque, professionali soltanto quelle malattie che sono state causate prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori, nell'esercizio dell'attività professionale. Quest'ultima deve trattarsi di un'attività assicurata: il malato deve averla esercitata quale assicurato. Qualora esso abbia svolto l'attività incriminata, per un certo periodo, quale assicurato e, per un certo altro periodo, quale non assicurato, deve valere anche in una simile ipotesi l'esigenza della causalità qualificata.

                               2.3.   Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività profes­sionale sono, pure, considerate malattie professionali.

                                         La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rap­porto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p. 318ss, consid 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         Il TFA ha, poi, ancora precisato che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in causa sia almeno 4 volte più alta per una determinata categoria professionale che per la popolazione in generale (DTF 116 V 136, consid. 5c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                               2.4.   Il peggioramento di una malattia preesistente causato alle sostanze o ai lavori che figurano negli elenchi (art. 9 cpv. 1 LAINF) o semplicemente all'esercizio dell'attività profes­sionale (clausola generale dell'art. 9 cpv. 2 LAINF) é trat­ta­to nello stesso modo della malattia provocata da tali influssi.

                                         La giurisprudenza elaborata relativamente all'art. 68 cpv. 1 LAMI rimane applicabile anche dopo l'entrata in vigore della LAINF (RAMI 1991 p. 318ss., consid. 4 a-c).

                               2.5.   Parimenti a quanto vale secondo la giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professio­nale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tale scopo, esso può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, all'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi perti­nenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86 pag. 50; STFA 1.12.92 in re O. non pubbl.).

                               2.6.   In concreto, dalle tavole processuali emerge che __________ ha esercitato la professione di scalpellino prima

                                         in Portogallo (dal 1975) e, successivamente, in Svizzera (dal 1990).

                                         È oltremodo pacifico come l'attività svolta presso il suo paese d'origine non fosse assicurata.

                                         Se ne deduce, pertanto, che la responsabilità dell'__________ potrebbe venir ammessa soltanto qualora venisse dimostrato che la diagnosticata silicosi è stata causata prevalentemente - ossia in ragione di più del 50% - dall'esercizio dell'attività presso la ditta __________ di Iragna, presso la quale l'insorgente ha lavorato a partire dalla sua entrata in Svizzera.

                                         Secondo la dottrina, non è, tuttavia, sufficiente procedere ad un semplice raffronto tra le rispettive durate: conta pure l'intensità dell'esposizione alla noxa (cfr. E. Beretta, op. cit., p. 269). A sua volta, così come pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF, "per apprezzare l'intensità dell'esposizione alla polvere di un lavoratore, si devono considerare molti fattori quali materiale lavorato, attrezzi utilizzati, metodo di lavoro, durata delle varie fasi di lavorazione, ecc." (cfr. XI).

                                         In casu, riveste, quindi, grande importanza conoscere le peculiarità dell'attività svolta in Portogallo, non assicurata, rispettivamente, di quella esercitata nel nostro Paese, assicurata.

                               2.7.   Nell'incarto __________, figurano due rapporti ispettivi - l'uno allestito in base alle dichiarazioni dell'ex datore di lavoro dell'assicurato, l'altro in base a quanto affermato da quest'ultimo - che contengono importanti ragguagli a tale proposito. A notare che le parti appaiono concordi nel considerare attendibili le informazioni ivi contenute (cfr., ad esempio, XIV), di modo che il TCA ritiene di potervisi, di principio, fondare per derimere la lite.

                                         In data 15 luglio 1998, __________, titolare dell'omonima ditta, è stato sentito da un ispettore dell'__________. Dal relativo rapporto, giova estrarre i passaggi seguenti:

"  È venuto in Svizzera nel 1990 e si è occupato subito presso la sua ditta come aiuto scalpellino. Aveva 39 anni. Si è reso ben presto conto che conosceva il mestiere.

In effetti gli ha detto che da ragazzo ha lavorato nella lavorazione del granito con il padre in Portogallo. Il granito notoriamente è più pericoloso.

Dapprima stagionale e dal 1994 come annuale.

I primi anni ha svolto unicamente il lavoro di scalpellino.

Quindi sotto la sostra, aperta. Punta e martello, ponciotteria, martello pneumatico per bocciardare.

Nessun sistema di aspirazione della polvere.

Hanno a disposizione la mascherina e le cuffie che ognuno usa a suo discernimento.

Materiale lavorato: unicamente gneis.

Negli ultimi anni ha svolto altre attività:

-   scalpellino, come detto, in media 10 giorni al mese

-   lavoro alla fresa semiautomatica, e quindi con la necessità di un'assistenza, in media 5 giorni al mese

-   trasporto con sollevatore del materiale finito e da lavorare, in media 5 giorni al mese

-   lavoro alla forgia in media 3 giorni al mese

Lavoro da scalpellino, a secco.

Lavoro alla fresa con taglio ad acqua" (doc. 6).

                                         __________ stesso, in data 28 luglio 1998, ha avuto modo, fra l'altro, di descrivere l'attività svolta allorquando ancora si trovava in Portogallo:

"  Dal 1963 in avanti è andato a lavorare per la ditta di costruzioni edili __________ di __________. Occupazione annuale.

La ditta non esiste più.

Dal 1972 al 1974 ha prestato il servizio militare come telegrafista-trasmissioni.

Dal 1975 al 1980 ha lavorato per la piccola impresa del padre, __________. 4 operai in tutto. Attività annuale. La ditta non esiste più.

Lavoro di scalpellino. Nessuna macchina. All'aperto, sostra.

Uso di punta e martello. Granito.

Si usava bagnare continuamente il sasso con degli scopini intrisi nell'acqua. Non eccessiva polvere.

Dal 1981 al 1990 è andato per la ditta __________ di __________. Taglio di blocchi a mano. Nessuna macchina. A secco.

Uso di piccone, martello e punta. Ditta di 3-4 persone. Attività annuale.

Nel 1990 è venuto in Ticino occupandosi come scalpellino alla __________.

Il sasso, la lavorazione e il sistema di lavoro corrispondono a quanto indicatoci dal signor __________. Usava anche ogni tanto la fresa (disco) per piccoli tagli. A secco.

Parecchia polvere. Molta di più che in Portogallo dovuta all'uso delle macchine. Usava poco e malvolentieri la mascherina.

Cuffie a seconda della necessità" (doc. _).

                                         Volendo considerare unicamente il fattore "durata", si dirà che il ricorrente, in Portogallo, è rimasto esposto al rischio per complessivi 135 mesi circa, allorché in Svizzera, per circa la metà del tempo, ossia per 72 mesi (cfr. doc. 16).

                                         Ciò nondimeno, così come indicato al consid. 2.6., la durata dell'esposizione non è il solo criterio a dover essere preso in considerazione: di rilevanza è pure l'intensità con la quale una persona è rimasta esposta alla noxa (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 217 n. 496).

                                         Per quel che riguarda l'attività in Portogallo, dal rapporto 28 luglio 1998 emerge che l'insorgente si è occupato della lavorazione del granito, specificatamente del taglio di blocchi a secco, con l'ausilio soltanto di punta e martello (cfr. doc. 7).

                                         Trattandosi, invece, dell'attività presso la ditta __________, il suo titolare ha affermato che __________, durante i primi anni (1990-1996), ha svolto l'attività di scalpellino - lavorazione del gneis a secco, con punta e martello e bocciarda - alternandola a lavori alla forgia ed al trasporto di materiale con il sollevatore (cfr. XVII).

                                         Successivamente - per la precisione a contare dal 1996 (cfr. XVII) - le sue mansioni in parte cambiarono, nel senso che il ricorrente venne introdotto pure nell'attività di fresatore: quindi, lavoro di scalpellino per 10 giorni/mese in media e lavoro alla fresa semiautomatica, con taglio ad acqua, per 5 giorni/mese in media (cfr. doc. 6).

                                         Il ricorrente, da parte sua, ha aggiunto che, di tanto in tanto, utilizzava, a secco, la fresa per piccoli tagli e che, in quelle occasioni, girava parecchia polvere (doc. _). Interpellato a questo preciso proposito, __________ ha affermato che il flessibile per piccoli tagli veniva utilizzato "… con frequenza minima di circa due ore mensili" (cfr. XVII - la sottolineatura è del redattore).

                                         Non corrisponde, dunque, al vero la circostanza, evidenziata dall'assicurato (cfr. XIV, pto. 3), secondo cui il tipo di lavorazione utilizzato in Ticino sarebbe stato soltanto di tipo meccanico (fresa a disco e bocciarda a secco), mentre in Portogallo esclusivamente di tipo manuale (punta e martello) con, dunque, una minore esposizione alla noxa. In realtà, da quanto suesposto emerge chiaramente che, presso il suo ex datore di lavoro in Svizzera, in primo luogo, l'attività a diretto contatto con la polvere di quarzo fu, sin dal momento dell'assunzione, piuttosto limitata, essendo stato __________ destinato, parzialmente, ad altre mansioni (lavoro alla forgia e trasporto di materiale con il sollevatore) e, in secondo luogo, la fresa a secco per piccoli tagli non era adoperata in modo sistematico ("metodo di lavoro assai frequente", a detta dell'insorgente, cfr. XIV, pto. 2), ma soltanto "… ogni tanto …" (cfr. XVII: in media, circa due ore al mese).

                                         Dal doc. _ si evince, per ogni singolo metodo di lavorazione della pietra, la relativa entità dell'esposizione:

"  L'esposizione alla polvere contenente quarzo può essere, tenendo conto di un posto di lavoro all'aria aperta:

per lavorazione con bocciarda e fresa con disco (in gergo "flessibile")

-   con lavorazione a secco:       esposizione da leggera a media

-   con lavorazione ad acqua o

    aspirazione della polvere:      esposizione praticamente nulla

per lavorazione a mano con punta e mazzotto

-   questa lavorazione usualmente

    viene effettuata a secco:        esposizione molto leggera" (doc. _).

                                         La decisione dell'Istituto assicuratore convenuto di non ritenere assicurata la malattia polmonare di cui __________ è portatore, è stata presa dopo aver raccolto il parere di __________, esperto presso la Divisione delle costruzioni di __________. Queste le sue considerazioni in merito all'intensità dei fattori d'esposizione in relazione all'attività in Portogallo, rispettivamente, a quella in Svizzera:

"  Als Grunlage für die Beurteilung dienen das Form. 1406 "Accertamento per malattia professionale (Silicosi)" vom 23. Dezember 1998, ausgestellt von Herrn __________ UAU und der Bericht von Herrn __________ vom 15. Juli 1998, A10, __________.

Arbeit in Portugal: hier hat er gemäss dem Bericht während 135 Monate als Steinhauer in Granitsteinbrüchen ohne Entstaubungsanlage von Hand gearbeitet. Als Faktor wird hier 0.6 eingesetzt, was eine Belastungszahl von 81 ergibt.

Arbeit in der Schweiz: hier sind 72 Monate ausgewiesen. Die Arbeitsweise entspricht derjenigen von Portugal, ausser, dass die Fräsarbeiten nass ausgeführt worden sind. Deshalb reduziert sich der faktor auf 0.5 was zur Belastungszahl von 36 führt.

Die Gesamtbelastungszahl beträgt dann 117, was aus technischer Sicht einer mittleren Quarzstaubbelastung entspricht. Anteilsmässig gehören davon 70% nach Portugal und 30% in die Schweiz" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         L'esperto interpellato dall'__________ è, in sostanza, pervenuto alla conclusione che considerando, segnatamente, la durata dell'esposizione, il tipo di materiale lavorato ed il metodo di lavorazione utilizzato - l'insorgente, durante la sua attività in Portogallo, è rimasto esposto ad un rischio maggiore rispetto a quanto lo è stato nel corso dei 72 mesi in cui egli lavorò alle dipendenze della ditta __________.

                                         Espressamente sollecitato dallo scrivente TCA, __________ ha ulteriormente avuto modo d'illustrare le circostanze che lo hanno portato a ritenere, per l'attività svolta in Svizzera, un fattore d'esposizione di 0.5:

"  Herr ______arbeitete während 72 Monate in diesem Betrieb. Era hat als Steinhauer (Scalpellino) gearbeitet, sein Arbeitsplatz war unter einem Dach ohne Wände. Diese Arbeiten wurden gemäss Berich von Herrn __________ vom 15.07.99 trocken ausgeführt und zwar durchschnittlich 10 Tage pro Monat. Später kam die Arbeit an der halbautomatischen Fräse, die er wärend 5 Tagen pro Monat bediente, hinzu. Diese Fräse wurde mit Wasserzugabe bedient.

Es handelt sich deshalb beim angewandten Faktor von 0.5 um einen Mischfaktor, bei dem einerseits die Trocken- und andererseits die Nassbearbeitung gesamthaft berücksichtigt worden sind" (doc. 3 accluso a XIII).

                                         In data 4 novembre 1999, egli ha, inoltre, precisato la fonte da cui sono stati tratti i succitati fattori d'esposizione:

"  Der Quarzstaubbelastungsfaktor kann auch als Risiko- oder Feinquarzkonzentrationsfaktor benannt werden. Als Grundlage für das Festlegen der Grösse dieses Faktors stehen die Untersuchungen von Prof. __________ und Mitarbeiters an der EMPA im Jahre 1950. Es wurden Trocken- und Nassbohrversuche bei Granit mit 25-30% und bei Sandstein mit 30-60% Quarzgehalt durchgeführt. Auch die Situation bei Trockenbohrung mit Absaugung an der Entstehungsstelle des Staubes wurde untersucht.

Die Verhältnisse bei der Aufbereitung von Gestein wurden an Hand von Staubmessungen vor und nach der Einrichtung von Entstaubungsanlagen durch die Suva in Schotterwerken abgeklärt. Herr Dr. __________, ehemaliger Bereichsleiter Chemie bei der Suva hat 1975 an Hand dieser Unterlagen einen Bericht verfasst.

Die für die verschiedenen Arbeitsausführungen typischen Quarzstaubbelastungen sind Unterlage für die Beurteilung von Silikoseerkrankungen aus technischer Sicht und also für die Beurteilung der Quarzstaubbelastung, wie sie im beiliegendnen Bericht vom 11.01.99 vorliegt" (doc. _ accluso a VII).

                                         __________, con osservazioni 16 novembre 1999, ha sostenuto che lo studio elaborato dall'EMPA non sarebbe più attuale. In effetti, "… lo studio a suo tempo redatto dall'ente citato sicuramente si basava sulla tecnica a quel tempo in atto nei laboratori, metodo di lavoro che era però per tutti uguale. L'avvento del "flessibile" e dei macchinari pneumatici sono da ricondurre agli anni '70" (X).

                                         A quest'obiezione ha risposto - in maniera invero convincente - sempre __________, a mente del quale i dati risultanti dallo studio dell'EMPA conservano, ancor oggi, tutta la loro validità. Se è vero che, nel frattempo, sono cambiati i metodi di lavorazione della pietra, di ciò l'Istituto assicuratore convenuto ne tiene conto attraverso il gioco dei fattori d'esposizione applicati (cfr. doc. 5 accluso a XXI).

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare proprio l'apprezzamento manifestato dall'esperto consultato dall'Istituto assicuratore convenuto e, quindi, di ritenere che la patologia polmonare di cui è portatore l'insorgente, non è stata prevalentemente causata dall'esercizio dell'attività presso la ditta __________ di __________.

                                         Da un canto, vi è certamente da considerare la durata dell'esposizione al rischio in Portogallo, quasi doppia rispetto a quella in Svizzera (135 mesi in Portogallo contro i 72 mesi in Svizzera). D'altro canto, è pur vero che l'attività presso il suo ex datore di lavoro in Svizzera ha comportato, a differenza di quella svolta in Portogallo, l'utilizzo di mezzi meccanici, che, a seconda dei casi, possono implicare anche un'esposizione alla noxa d'intensità superiore rispetto alla lavorazione del sasso a mano con punta e mazzotto (cfr. doc. 49). È, nondimeno, il caso di ricordare che - secondo quanto affermato dall'ex datore di lavoro dell'insorgente (XVII), affermazioni rimaste incontestate (cfr. XX) ciò ebbe luogo soltanto a partire dal 1996, allorquando __________ venne occupato, parzialmente, alla fresatrice semiautomatica (con taglio ad acqua (cfr. doc. 6)), sino al mese d'ottobre 1997. Per quel che riguarda, infine, la fresa a secco per piccoli tagli, la medesima è stata utilizzata soltanto in modo molto marginale (cfr. XVII: in media circa due ore mensili).

                               2.8.   In sede di ricorso, l'assicurato ha fatto valere che in occasione della visita d'entrata in Svizzera, effettuata il 26 marzo 1990, i medici non avevano riscontrato alcuna affezione polmonare. L'insorgente ne deduce, quindi, che la silicosi é forzatamente stata causata dall'attività professionale svolta in Svizzera (cfr. I, p. 3).

                                         A questo proposito, lo scrivente TCA non può che confermare l'opinione dell'Istituto assicuratore convenuto che ha osservato che "ininfluente per la presente fattispecie è il fatto che l'affezione polmonare è stata riscontrata unicamente nel 1998 in quanto determinante è unicamente l'esposizione al rischio e non quando il rischio si manifesta" (doc. 41, p. 3; cfr. A. Maurer, Unfallversicherungsrecht, pag. 217).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti