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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2000 35.1999.82

28 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,889 parole·~34 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00082   mm/tf

Lugano 28 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 luglio 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 23 aprile 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 agosto 1995, mentre si trovava in vacanza nel suo paese d'origine, __________, all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni ____________________ di __________ in qualità di manovale, é stato investito da un ciclomotorista che aveva perso la padronanza del proprio mezzo. A seguito dell'infortunio, l'interessato ha riportato la frattura scomposta della patella a sinistra. Successivamente, di ritorno in Svizzera, egli ha sviluppato una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra, trattata presso l'Ospedale regionale di __________.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Dopo un periodo di osservazione di tre mesi presso il Centro di __________, avvenuto nel corso del 1998, l'AI ha rinunciato ad ordinare una riformazione professionale.

                               1.3.   Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore, sentito il parere del proprio medico di circondario, ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 20% a contare dal 1° novembre 1998 nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato, l'__________, in data 23 aprile 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione.

                               1.4.   Con tempestivo ricorso, __________, sempre patrocinato dal __________, ha chiesto d'essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 45% a far tempo dal 1° novembre 1998, contestando l'entità, ritenuta dall'__________, tanto del reddito da non invalido quanto di quello da invalido. L'insorgente ha, inoltre, sostenuto di poter esercitare attività professionali leggere soltanto nella misura dell'80% (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In replica (VIII) ed in duplica (X), le parti hanno ancora avuto modo di riconfermarsi nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni.

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite é soltanto il grado della rendita d’invalidità spettante a __________ e, più concretamente, da un lato, l’entità del reddito che egli potrebbe conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido) e, dall'altro, l'entità del reddito che, invece, egli avrebbe realizzato qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio dell'agosto 1995 (reddito da non invalido). Si tratta, inoltre, di stabilire in quale misura l'assicurato è in grado d'esercitare un'attività alternativa a quella di manovale edile.

                            2.2.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante."

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.2.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità"

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.3.   In concreto, le parti appaiono concordi nel ritenere che il ricorrente, a fronte della patologia di cui soffre all'arto inferiore sinistro, non può più esercitare la sua abituale attività di manovale nel settore edile, circostanza che, del resto, s'impone esaminando la documentazione medica versata agli atti (cfr., ad esempio, doc. 38, p. 3 oppure doc. 80, p. 4).

                                         D'altra parte, l'__________ - seguento le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita di chiusura 17 luglio 1998 - ha ritenuto che __________ può ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, attività professionali fisicamente più leggere rispetto a quella originariamente esercitata, quali il servicemann presso la __________, il bobinatore presso la __________, il cassiere presso l'Ipermercato __________, il magazziniere presso la __________ e, infine il magazziniere presso il Garage __________ (cfr. doc. _).

                                         Con il proprio ricorso, l'insorgente - riferendosi alle risultanze della visita medica del 2 aprile 1997 (doc. _, p. 4) - ha sostenuto d'essere in grado d'esercitare le attività designate dall'assicuratore LAINF convenuto soltanto in misura dell'80% (cfr. I, p. 3, pto. 3.2.). In sede di replica, __________ ha lasciato al TCA l'incombenza di "… valutare se far fede al medico circondariale della __________ (come avviene per prassi costante), il quale ha certificato un'abilità lavorativa parziale del ricorrente in attività leggere, oppure alle altre valutazioni mediche versate agli atti" (VIII).

                                         Vero è che, in occasione della visita medica dell'aprile 1997, il dottor __________ aveva valutato all'80% almeno, la capacità lavorativa presentata da __________ in attività quali il custode, il benzinaio, l'aiuto-giardiniere oppure l'operaio nella piccola meccanica (cfr. doc. _). Ciò nondimeno, non può qui essere ignorato il fatto che, nel frattempo, trascorso circa un anno e mezzo, l'assicurato è stato nuovamente periziato dal medico di circondario dell'__________, di modo che le conclusioni - invero piuttosto superficiali - contenute nel suo referto 2 aprile 1997, appaiono ormai decisamente superate.

                                         Il dottor __________ ha così descritto l'esigibilità lavorativa, precisando, nei dettagli, le limitazioni funzionali:

"  L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino ai fianchi, portare pesi dai 5 kg fino ai 10 kg fino ai fianchi, spesso portare da 10 kg fino a 25 kg ai fianchi, talvolta portare pesi da 25 kg fino a 45 kg ai fianchi e di rado portare pesi oltre i 45 kg ai fianchi.

Può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg sopra il petto e spesso anche sollevare e portare pesi oltre 5 kg sopra il petto.

Il paziente può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e media entità, talvolta può anche fare lavori pesanti inclusi lavori manuali e solamente di rado può fare lavori molto pesanti.

Il paziente può molto spesso fare la rotazione manuale.

Il paziente può fare molto spesso lavori sopra la testa con rotazione, in posizione seduta e inclinata in avanti, molto spesso fare lavori in piedi e in posizione inclinata in avanti.

Talvolta fare lavori in posizione inginocchiata e accovacciata.

Il paziente può molto spesso mantenere la posizione seduta, rispettivamente spesso mantenere la posizione per lungo tempo in piedi.

Il paziente può molto spesso camminare fino a 50 metri, camminare oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti e camminare su terreno accidentato, talvolta salire scale e solamente di rado salire scale a pioli.

L'impiego delle due mani è possibile e l'assicurato può stare in equilibrio" (doc. _, p. 4).

                                         Esaminata attentamente la descrizione dei diversi posti di lavoro indicati dall'__________, lo scrivente TCA non può che ritenere che le attività di servicemann presso la __________, di bobinatore presso la __________, di cassiere presso l'Ipermercato __________, di magazziniere presso la __________ e di magazziniere presso il Garage __________, sono compatibili tanto con gli impedimenti fisici, quanto con l'istruzione e le conoscenze professionali dell'insorgente.

                                         Relativamente all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre, dunque, far capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite dell’__________ (cfr., per la valu­tazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; STFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA del 13 maggio 1991 in re A.A., STCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.). Le indicazioni di natura medica espresse dal dottor __________, concretizzate poi dall'amministrazione, appaiono, del resto, sostanzialmente condivise dallo stesso medico curante dell'insorgente, il dottor __________, a mente del quale __________ presenta, in attività leggere, una capacità lavorativa del 100% (doc. _).

                               2.4.   Secondo l’assicuratore LAINF convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al precedente considerando, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a circa fr. 40’300.--. L'assicurato, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr. 35’000.--.

                                         Per determinare il reddito da invalido, l’__________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del Cantone (cfr. doc. _: la __________, l'Ipermercato __________, __________, il Garage __________ e la __________), appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto attorno a fr. 40’300.--.

                                         Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss.), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).

                                         Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28.4.1998 in re M.L. c. I., ha ricordato quanto segue:

"  ...l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata dall’_____ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.

Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;  DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.

Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.

L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’_____ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.

Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA  4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.

Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.

Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti  nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA  e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze  particolari.

L’_____ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.

Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.

Se si deve dare atto all’_____ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche,  si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.

In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà.  Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".

                                    A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).

                                         Parimenti, nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:

"  ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).

  Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U152/95; 12 novembre 1996 in re F., U69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).

                                         Questa Corte, con la sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto nella misura del 50%, ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido (la stessa indicata dall'_____ in sede di risposta di causa (cfr. III, p. 6)) - la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita:

"  2.8.In una sentenza del 28 settembre 1998 nella causa A.H pubblicata cfr. DTF 124 V 32ss (= Pratique VSI 1999 p. 51 = SVR 1999 IV no. 11) il TFA ha ribadito che, per determinare il reddito da invalido, ci si può riferire ai salari deducibili da tabelle statistiche. Ciò è il caso soprattutto nell’ipotesi in cui, dopo l’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato non ha più ripreso a svolgere attività lucrativa o per lo meno l’attività lucrativa esigibile (Pratique VSI 1999 p. 54 consid. 3b.aa e giurisprudenza citata).

Preso inoltre atto del fatto che l’inchiesta sui salari pubblicata dall’UFIAMIL è stata pubblicata per l’ultima volta nel 1993, il TFA ha dichiarato applicabile l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), che, a partire dal 1994 viene pubblicata ogni due anni.

Secondo l’Alta Corte l’obiettivo primario di questa inchiesta è quello di fornire informazioni sui salari con valore rappresentativo per tutta la Svizzera. In proposito il TFA ha precisato che:

"  Elle englobe les salariées travaillant dans des entreprises de tout format et dans les banches extérieures au secteur agricole (industrie, arts et métiers, commerce, services, professions libérales, assurances sociales, organisations sans but lucratif), y compris l'horticulture. Pour l'enquête de 1994, l'administration publique n'est représentée que par les services de la Confédération (PTT et CFF inclus). Contrairement à l'ancienne enquête sur les salaires d'octobre, l'ESS enregistre les salaires individuels des travailleurs en lieu et place des sommes salariales; elle englobe aussi et c'est une nouveauté - les personnes travaillant à temps partiel et les cadres de tous de échelons. Les résultats de l'ESS mettent en évidence que le montant du salaire est déterminé en majeure partie par le niveau des exigences du poste de travail, mais aussi par la formation, la situation professionnelle et le genre d'activité. Une analyse des données recueillies souligne d'autre part l'influence des critères personnels tels que le sexe, les années de service, l'âge et la nationalité sur le niveau du salaire (ESS p. 17 ss). Enfin, le tableau 13* de l'ESS montre que, d'une manière générale, les personnes travaillant à temps partiel sont proportionnellement moins bien rémunérées que celles qui ont une activité à plein temps.

La partie réservée aux tableaux figurant en annexe de l'ESS contient, outre la statistique des montants salariaux (salaires réels nets, groupe B), une statistique des taux salariaux, c.-à-d. des salaires bruts standardisés, pour le groupe des tableaux A. Ce sont ces dernières données qu'il faut prendre en considération pour effectuer la comparaison des revenus, en se basant toujours sur la valeur médiane (moyenne), qui est généralement moins élevée que la moyenne arithmétique ("salaire moyen") et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes (très bas et très hauts salaires; voir ESS p. 9). Pour l'application du groupe de tableaux A, il convient de voir que l'on s'est généralement basé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, ce qui est légèrement inférieur à l'horaire moyen usuel de 41,9 heures pratiquée en 1994 (voir p. 42 de l'ESS).

bb. Selon le tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur moyenne de la rémunération pour des hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élevait à 4127 francs en 1994, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,9 heures, à 4323 francs par mois ou à 51876 francs par année. (...)" (Pratique VSI 1999 pag. 54-55).

Il TFA ha inoltre precisato che, nel calcolo del reddito da invalido, si deve tener conto del fatto che le persone invalide, che sono limitate anche nell’adempimento di attività ausiliarie leggere, sono pure svantaggiate sul piano della remunerazione nei confronti dei lavoratori in possesso della piena capacità di lavoro e perfettamente atti ad essere assunti. Di conseguenza queste persone possono pretendere un salario proporzionalmente meno elevato:

"  (...) Il convient aussi de considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, son désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail et parfaitement aptes à être engagés, et qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins élevé (voir ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 181 consid. 3a; arrêts non publiés en la cause A. du 11 août 1997 [A 99/95] consid. 4b. bb et en la cause O. du 27 mars 1996 [I 38/96] consid. 4b). Dans le cas présent, il semble justifié d'admettre une réduction de 15% du revenu par rapport au salaire de référence du fait que le recourant est gêné dans l'exécution des travaux que l'on peut encore exiger de lui en raison des troubles de la motricité fine et de la coordination affectant les extrémités droites. De ce fait, le revenu qu'il pourrait encore réaliser en dépit de son invalidité s'élève à 26 457 francs pour une capacité de travail de 60%. Comparé au revenu hypothétique de 82 865 francs qu'il aurait obtenu sans son invalidité, il en résulte un degré d'invalidité de 68%, qui était déjà acquis au moment où la décision litigieuse a été rendue (le 20 octobre 1995). (...)"

(Pratique VSI 1999 pag. 55-56).

In un'altra sentenza del 24 marzo 1999, pubblicata in Pratique VSI 1999, pag. 182 seg., il TFA ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni:

"b. Pour déterminer le revenu que le recourant peut encore raisonnablement réaliser en dépit de son atteinte à la santé, l'administration et l'autorité de première instance se sont référées à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) en 1994; selon cette étude, la valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives (niveau d'exigence 4) dans le secteur privé et public (pour un horaire hebdomadaire de 40 heures) s'établit à 4225 francs (tableau A 1.3.1). Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9 et compte tenu d'une hausse nominale annuelle de 1,3 % en 1995 et 1996 (Die Volkswirtschaft, 1998 cahier 1, annexe p. 27, tableaux B 9.2 et B 10.2), le revenu de 1996 se monte à 4541 francs par mois ou 54 492 francs pour l'année. Si l'on admet avec le recourant qu'il peut encore travailler dans l'industrie et les arts et métiers, mais pas dans le secteur public, le tableau A 1.1.1 de l'ESS (valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé) indique un montant de 4127 francs, ce qui correspond, pour un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9, à un revenu de 4323 francs par mois. Compte tenu de l'évolution nominale des salaires, on arrive ainsi pour 1996 à un montant mensuel de 4436 francs ou annuel de 53 232 francs. Il faut en outre considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même pour accomplire des tâches auxiliares légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; c'est pourquoi ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 ss consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 p. 51; ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 179 consid. 3a). Cette réduction de salaire concerne aussi bien les assurés qui exercent à plein temps une activité adaptée à leur handicap que ceux qui sont engagés à temps partiel (RCC 1989 p. 483 consid. 3b). Si l'on admet un taux de rémunération situé au-dessous des valeurs de l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, la réduction doit être déterminée dans chaque cas concret sur la base du hadicap réel que subit l'assuré dans le domaine d'activité qui lui est encore accessibile, à l'exclusion de toute réduction générale de 25% (VSI 1998 p. 179 consid. 3a). C'est ainsi que, par ex., une réduction du revenu de 10% seulement par rapport au salaire indiqué dans le tableau statistique pour un assuré qui pouvait encore effectuer des travaux auxiliaires légers à mi-temps sans autre handicap a été considérée comme appropriée (VSI 1998 p. 177 consid. 3a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 210; voir aussi Jürg Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, St-Gallen 1999, p. 113). Dans le cas d'espèce, il y a lieu au surplus de tenir compte du fait que le recourant à besoin d'effectuer plus de pauses qu'un travailleur en bonne santé. D'autre part, le recourant fait remarquer à bon droit que l'assuré qui a perdu sa place de travail pour de raisons de santé ne peut obtenir un salaire moyen dans une activité adaptée à son état, car le marché du travail qui lui reste ouvert ne peut être que celui des personnes qui débutant dans une entreprise (voir ESS p. 81ss). Au demeurant, l'importance des années de service diminue dans le secteur privé en fonction de l'appauvrissement du profil des exigences (ESS p. 21). Une réduction du revenu de 25% par rapport au salaire statistique moyen, telle que l'ont admise l'administration et l'autorité de première instance, paraît appropriée dans le présent cas compte tenu de toutes les circostances. De ce fait, le revenu hypothétique annuel avec invalidité s'élève à 40 869 francs (secteur privé et public) ou 39 924 francs (secteur privé), ce qui donne un taux d'invalidité de 47%. Partant le jugement attaqué doit être confirmé dans son ensemble (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 184-186)".

Sulla riduzione da applicare per tenere conto del fatto che il personale non qualificato con problemi di salute sarà difficilmente in grado di conseguire il salario medio figurante nelle statistiche, vedi pure: SVR 1999 IV no. 55 p. 185 consid. 2.9 e giurisprudenza citata; SVR 1998 IV no. 8 pag. 33; SVR 1999 IV no. 6 pag. 16; SVR 1998 AHV no. 15 pag. 53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; Plädoyer, 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31 dicembre 1997 in re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95.

2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando esclusivamente le citate tabelle.

Il consulente __________ ha fornito al riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8.

Egli ha in particolare sottolineato, illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e semplicemente le statistiche nazionale ISS.

Il consulente professionale ha poi affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5) "è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei redditi reperibili".

Egli ha inoltre sottolineato che il valore medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base, rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente __________ ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla ____(descrizione del posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori, anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8).

Egli ha poi così risposto al quesito posto dal TCA:

"  L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale.

   (...)

Nel caso in esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive.

Le relative tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive e semplici senza tenere conto del fattore "leggero", importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.

Comunque nel 1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore) sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo di fr. 30472.--.

Per le lacune del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap, riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri.

   Avremmo pertanto un salario di fr. 24377.--"

In realtà questi dati devono essere modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid. 1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è stato moltiplicato per 12 e non per 13).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.-- (grado di invalidità del 68%).

Applicando invece le tabelle ISS, con una riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502 : 2) (grado di invalidità del 70,66%).

In simili condizioni, viste anche le positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza.

Infatti, il consulente professionale ha chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e ripetitive, non sempre sono anche leggere.

La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito famigliare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

"  (..)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è  stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale".

La riconferma della nota giurisprudenza si giustifica tanto più se si considera che il risultato ottenuto tramite l'applicazione delle tabelle non si scosta di molto dai redditi stabiliti dal TCA e che tali redditi sono stati confermati dal TFA" (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p. 15ss.).

                                         Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza.

                                         D'altro canto, viste le indicazioni fornite dall'orientatore professionale dell'AI circa la recente evoluzione dei redditi nel Cantone Ticino relativamente ad attività non qualificate e leggere (cfr. STCA 27.10.1999 succitata, consid. 1.8.), si ritiene che non siano affatto date le condizioni per ritoccare verso l'alto l'importo di fr. 35'000.--, il quale merita, pertanto, conferma anche per l'anno 1999.

                               2.5.   Con il proprio ricorso 15 luglio 1999, __________ ha pure contestato il reddito da non invalido ritenuto dall'__________, considerando determinante il reddito che egli - continuando ad esercitare la professione di manovale edile - avrebbe conseguito nel 1999 (fr. 22.41/ora, corrispondente ad un reddito annuo di fr. 51'274.--).

                                         Per l'Istituto assicuratore convenuto è, invece, rilevante il reddito che l'assicurato, lavorando sempre nell'edilizia, avrebbe conseguito nel 1998, data dalla quale decorre la rendita d'invalidità riconosciutagli (fr. 22.26/ora, pari ad un reddito annuo di circa fr. 50'930.--).

                                         Da parte sua, questo TCA ritiene di poter fare propria la tesi difesa dal ricorrente, nella misura in cui essa si appalesa come conforme alla giurisprudenza del TFA.

                                         In effetti, la nostra Alta Corte federale ha costantemente stabilito che il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto ad esaminare una decisione sulla base delle circostanze esistenti al momento in cui la stessa è stata emanata (cfr. DTF 116 V 248 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Trattandosi dell'assicurazione contro gli infortuni, il TFA ha precisato che determinanti sono le circostanze esistenti al momento dell'emanazione della decisione su opposizione (STFA 31 agosto 1993 in re W.R., consid. 1, non pubblicata, citata da P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 290 nota 36, il quale ha, ciò nondimeno, manifestato l'opinione secondo cui sarebbe preferibile considerare le circostanze esistenti al momento dell'inizio della rendita (cfr. p. 291); cfr., pure, STCA 14.7.1998 in re N. c. Winterthur Assicurazioni, non pubblicata, consid. 2.7.).

                                         In casu, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata dall'_____ in data 23 aprile 1999, ragione per cui rilevante, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità spettante a___________, è il reddito da non invalido che egli avrebbe realizzato nel 1999.

                                         Dalle tavole processuali emerge che, nel 1998, l'insorgente percepiva una paga oraria di base di fr. 22.26 (doc. 86).

                                         Dal doc. D - "riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino a partire dal 1. gennaio 1999", edito dal Sindacato SEI - risulta, d'altro canto, che, a contare appunto dal 1° gennaio 1999, nel settore edile, i salari orari sono stati aumentati di fr. 0.15/ora.

                                         Se ne deduce che __________, avesse continuato a lavorare nell'edilizia, avrebbe conseguito, nel 1999, un salario orario di fr. 22.41, corrispondente ad un reddito annuo pari a fr. 51'274.--.

                               2.6.   Il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 51'274.-- - risulta essere del 32% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, l’assicurato ha diritto a percepire una rendita d’invalidità del 32%.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’__________ verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.82 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2000 35.1999.82 — Swissrulings