RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00066 mm/tf
Lugano 28 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 settembre 1990, __________, alle dipendenze della ditta __________ SA di __________ in qualità di operaia addetta a lavori di stamperia, ha subito l’amputazione di entrambi i pollici, quasi alla base dell’osso metacarpale I, lavorando su una pressa per tondelli (doc. _).
Il caso é stato regolarmente assunto dall’__________, il quale, alla chiusura del caso, ha posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità del 35% (doc. _) e di una rendita degressiva, per tener conto del miglioramento prevedibile per adattamento e assuefazione, del 60% dal 1° aprile 1994 e del 50% dal 1° aprile 1996 (doc. _).
1.2. Con decisione formale 17 maggio 1996 - cresciuta in giudicato incontestata l’Istituto assicuratore, a contare dal 1° giugno 1996, ha ridotto la rendita d’invalidità al 35%, facendo valere che “... i postumi infortunistici non influiscono più nella misura ammessa a suo tempo sulla vostra capacità di guadagno. Attualmente infatti percepisce un salario annuo di fr. 24’310 (fr. 1’870 x 13) mentre, se non foste rimasta vittima dell’infortunio, realizzereste una paga di fr. 37’076 (fr. 2’480 + 15% di cottimo x 13). Considerato lo scapito finanziario del 34.43% cagionato dai postumi infortunistici, riduciamo al 35% la rendita d’invalidità concessavi” (doc. _).
1.3. In data 10 dicembre 1998, il datore di lavoro di __________ ha annunciato all’__________ una ricaduta dell’infortunio del settembre 1990 (doc. _), causata da una brachialgia bilaterale (maggiore a destra) dipendente da un sovraccarico nel senso di una tendinite (a catena) (doc. _).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto, al riguardo, il proprio obbligo contributivo sino al 28 febbraio 1999, data in cui la ricaduta é stata dichiarata chiusa (doc. _).
1.4. Con decisione formale 16 marzo 1999 - esperite le necessarie indagini medico-amministrative - l’Istituto assicuratore ha negato un aumento del grado d’invalidità, affermando che “... dalla documentazione medica in nostro possesso non risulta essere intervenuto un peggioramento dello stato postinfortunistico. Il fatto di voler ridurre l’orario lavorativo é una scelta personale che non può essere messa in relazione con i postumi infortunistici e di cui l’assicurazione infortuni non può essere chiamata a rispondere. Per quel che ci concerne, potreste infatti tuttora eseguire l’attività presso la ditta __________ SA nella misura svolta prima dell’annuncio della recente ricaduta” (doc. _).
A seguito dell’opposizione interposta, personalmente, dall’assicurata, l’__________ ha, in data 29 aprile 1999, sostanzialmente riconfermato il contenuto della sua prima decisione.
1.5. Con tempestivo ricorso, __________, patrocinata dall’avv. __________, ha chiesto che le venga assegnata una rendita d’invalidità del 60% a far tempo dal 1° marzo 1999 (I, p. 4).
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall’assicurata a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" In primo luogo é opportuno rilevare che il calcolo dell’indennità per la menomazione all’integrità operato dalla __________ a suo tempo risulta semplicistico, tanto per usare un eufemismo.
Basti pensare che secondo le note tabelle la perdita per un mancino del pollice della mano sinistra equivale ad un grado di menomazione del 20%.
Voler considerare che la perdita di entrambi i pollici comporterebbe una menomazione all’integrità pari al 35% é semplicemente sconcertante.
Benché la relativa indennità corrisposta non possa oggi essere rimessa in discussione, appare evidente che in realtà la menomazione all’integrità subita dalla signora __________ é da ritenersi perlomeno pari al 50%.
Tale elemento va preso in considerazione anche per il calcolo della rendita d’invalidità, e ciò a maggior ragione a distanza di 9 anni dall’infortunio, preso atto dei disturbi che regolarmente la ricorrente si vede costretta a subire.
D’altra parte viene qui prodotto quale doc. _ lo scritto indirizzato recentemente dalla datrice di lavoro alla signora __________, nell’ambito della quale si sostiene testualmente che la stessa é incapace di svolgere autonomamente i compiti previsti dalla sua funzione.
Ciò significa che difficilmente la signora __________ potrà continuare a svolgere la propria attività a tempo parziale, e meglio in ragione del 65%, presso la __________ SA.
È comunque opportuno richiamare dal datore di lavoro un rapporto attuale circa il salario da lei percepito, una descrizione esatta dell’attività lavorativa svolta, e il salario presumibile che avrebbe percepito oggi senza le note menomazioni.
Nel caso specifico é poi indispensabile sottoporre l’assicurata ad una perizia di livello universitario, nell’ambito della quale il perito sarà pure chiamato a rispondere sull’effettiva capacità lavorativa della signora __________ in generale, in considerazione del fatto che la stessa non dispone di alcuna formazione professionale, e in particolare nell’ambito dell’attività svolta presso la __________ SA.
Il perito dovrà pure accertare se l’attività usuale di casalinga della signora ____, unitamente all’attività lavorativa svolta al 65% presso la __________ SA sono atti a causare con grande verosimiglianza disturbi alle articolazioni, alla muscolatura e ai tendini delle braccia della ricorrente” (I, p. 3).
1.6. In risposta, l’__________ ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.7. Pendente causa, lo scrivente TCA ha interpellato il datore di lavoro dell'assicurata allo scopo d'ottenere dei chiarimenti in merito al rendimento di quest'ultima dopo la chiusura della summenzionata ricaduta (VI).
La risposta della __________ SA è pervenuta il 3 novembre 1999 (VII).
L'__________ ha presentato le proprie osservazioni in data 19 novembre 1999 (IX) mentre __________ a è rimasta a tutt'oggi silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su questo aspetto, cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubblicata).
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 115).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI o dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 p. 446; STFA 25.2.1991 in re C.B. non pubbl.; STFA 2.7.1998 in re D. non pubbl; STFA 27.7.1998 in re P. non pubbl.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter; op. cit., p. 115 ed autori ivi citati).
2.5. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Da notare che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio ad esempio da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad es. le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc. non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'infortunio).
2.7. In concreto, si tratta dunque d’esaminare se il grado d’invalidità della ricorrente é notevolmente mutato, così come esatto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della revisione della rendita (maggio 1996) con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA 28.7.1999 in re V.d.P.-D. consid. 1b, non pubblicata, e giurisprudenza ivi menzionata).
Facendo un passo a ritroso nel tempo, si rileva come la decisione dell’__________ di ridurre al 35% il grado della rendita d’invalidità (cfr. doc. _) fosse, in sostanza, supportata alle risultanze delle indagini esperite, durante il periodo novembre 1995-aprile 1996, presso la ditta __________ SA, indagini espressamente sollecitate dall’allora medico di circondario dell’__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia:
" Funzionalmente notiamo un netto miglioramento della presa rozza con ora 0.4 bar a destra rispettivamente 0.5 bar a sinistra in confronto alla visita di chiusura del 14.11.1991 con 0.2 bar a destra rispettivamente 0.15 bar a sinistra. Per il resto situazione invariata con perdita completa del primo raggio bilateralmente.
Sono subentrati una certa assuefazione e adattamento.
È intervenuto un cambiamento dell’esigibilità. La paziente mostra una certa assuefazione e adattamento allo stato attuale, utilizza ora l’indice quasi come il pollice prendendo oggetti leggeri o carta fine tra l’indice e il III. dito come una pinza con un certo sovraccarico flessorio dell’indice.
Attualmente la signora __________ svolge un lavoro esigibile in parte al computer e in parte raccogliendo e girando gli stampati; lavoro monotono di prosupinazione soprattutto al braccio sinistro dominante. È comprensibile che dopo 5 ore di lavoro si osservi una certa epicondilite ulnare da sovraccarico del flessore dell’indice. Questo fatto potrebbe essere evitato se sussistesse la possibilità di svolgere il suo lavoro ad esempio per 3 ore il mattino e 3 ore al pomeriggio con eventuale aumento della capacità lavorativa a 66.6% invece del tasso attuale di 50% (5 ore di fila). Svolgendo il lavoro descritto sul rapporto ispettivo 6 ore lavorative sarebbero esigibili. Propongo pertanto una nuova valutazione ispettiva in ditta. Qualsiasi lavoro di scrittura al computer sarebbe esigibile in misura completa sull’arco dell’intera giornata con un certo rallentamento e impedimento a causa della mancanza di entrambi i pollici.
Per il resto nessun cambiamento dell’esigibilità esposta in precedenza” (doc. __________ - la sottolineatura é del redattore).
A questo punto, é opportuno ricordare che all’insorgente, nel corso del 1995, sono state affidate delle nuove mansioni, in seno al reparto logistico, essendo stato soppresso, nel frattempo, il reparto stamperia, dove essa era originariamente impiegata:
" Mentre si stava studiando il da farsi si é presentata l’occasione propizia. Ovvero un nuovo lavoro, dovuto ai nuovi comandi di manovra fabbricati a Locarno.
Ci voleva una persona che facesse partire determinati programmi di lavoro mediante due PC collegati a diverse stampanti.
La scelta é caduta sull’assicurata. Le si é chiesto se le interessasse questa nuova attività e lei ha risposto affermativamente.
Ora svolge già il nuovo lavoro. Sta inserendosi acquistando esperienza, dopo aver gradualmente abbandonato la precedente attività d’inserviente. Il periodo di prova si é concluso positivamente.
Il suo lavoro attuale fa parte dell’attività del reparto logistico.
In sostanza deve far stampare tutta la documentazione tecnica da allegare ad ogni singolo elemento di manovra (così vengono chiamate le varie componenti). Si tratta dello stampaggio di disegni e liste dei vari pezzi. Disegni di parti elettriche, meccaniche ed elettroniche.
La Sig.na __________ immette i dati nel computer e poi avvia la stampante. Riesce a fare a meno dei pollici sul tabulatore provvedendo con altre dita. Quando le stampanti sono in azione non resta inattiva ma, oltre, che controllare il buon funzionamento delle macchine, provvede a mansioni collaterali. Provvede al rifornimento della carta necessaria, separa le liste uscite secondo un ordine prestabilito ed infine sistema i fogli in apposite scatole.
È contenta della nuova sistemazione. Ci ha detto di non incontrare soverchi impedimenti, neanche con la manipolazione delle scatole con la carta, che pesano circa due kg. Se necessario trova sempre qualcuno che l’aiuta.
Le posizioni sono alternate. Talvolta seduta, talvolta in piedi
(...)
Abbiamo raccolto dati sulla retribuzione presumibile quale operaia integra fisicamente. Il reparto stamperia dove era occupata la Sig.na __________ non c’é più. Avrebbe in ogni caso dovuto cambiare reparto, rispettivamente essere integrata in altri compiti. Il Sig. __________ pensa che avrebbe potuto essere trasferita nel reparto dove si fabbricano pezzi di ricambio o in quello dove si provvede al montaggio di parti elettromeccaniche.
Ci sarebbe stata una retribuzione base di fr. 2’480.-- mensili + 13ma come in stamperia ma ci sarebbe stato un calo del cottimo, ridotto mediamente al 15% contro il 24%” (doc. _: rapporto ispettivo 25.9.1995 - la sottolineatura é del redattore).
Interessanti indicazioni circa l’attività ulteriormente intrapresa dalla ricorrente emergono dal rapporto ispettivo 28 febbraio 1996:
" Il responsabile del personale Sig. __________ ci ha precisato che l’assicurata lavora ormai in pianta stabile nella sua nuova occupazione, che é quella che abbiamo compiutamente descritto nel nostro rapporto del 25.9.1995.
Ora la Sig.na __________ presenzia regolarmente per 6 ore giornaliere. Ha chiesto ed ottenuto di poter fare i seguenti orari: 07.00/11.30 e 13.00/14.30.
Tutto si é risolto con reciproca soddisfazione fra datore di lavoro e dipendente. Non risulta che l’assicurata incontri maggiori impedimenti per il fatto che si é prolungata di qualche po' la presenza sul lavoro.
L’attuale occupazione dovrebbe avere carattere duraturo. Il condizionale é d’obbligo vista la continua evoluzione tecnologica e la sfrenata rincorsa a continue nuove soluzioni per il contenimento dei costi.
Alla sig.na __________ é stata fissata una retribuzione di fr. 2’400.-- mensili + 13ma” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore)
da quello datato 26 marzo 1996:
" Come salario presumibile ci é stato confermato quanto già si sapeva. Fr. 2’480.-- + il 15% di cottimo, il tutto per 13 mensilità.
Arriviamo a fr. 37’076.--.
Circa il salario effettivo é stata fatta invece una correzione rispetto a quanto comunicatoci il 28.2.96.
L’attuale occupazione della sig.na __________ “vale” fr. 2’400.-- mensili + 13ma ma se svolta sull’arco dell’intera giornata, ovvero per 8 ore ed 1/4 giornaliere.
Siccome la sig.na __________ presenzia solo 6 ore al giorno, pari a circa il 70% dell’intera occupazione, la sua retribuzione effettiva viene calcolata in conformità. Fanno fr. 1’680.-mensili + 13ma, pari a fr. 21’840.-- annui” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore)
nonché da quello stilato in data 30 aprile 1996, con il quale é stata precisata l’entità della retribuzione corrisposta a __________ per la nuova attività (reddito da invalido):
" Abbiamo verificato la nuova retribuzione dell’assicurata interpellando il nostro interlocutore abituale presso la __________ SA, Sig. __________.
Effettivamente risultano fr. 1’870.-mensili + 13ma.
Il perché é presto spiegato. La __________ SA retribuisce i lavori parziali secondo uno schema in base al quale chi é occupato al 50% riceve il 60% del salario pieno.
Man mano che l’occupazione aumenta la retribuzione aumenta in proporzione fino ad un ovvio salario del 100% per chi lavora in misura completa.
Ne deriva che la Sig.na __________, con un rendimento del 70% ha diritto al 78% del salario pieno.
Quindi, con un salario pieno che nella sua attività attuale sarebbe di fr. 2’400.-- mensili abbiamo la seguente situazione:
fr. 2’400.-- x 78 = fr. 1’872.-- arrotondati a fr. 1’870.--, logicamente
100
+ 13ma” (doc. _).
Tenuto conto delle suesposte indicazioni di carattere medico-amministrativo, l’Istituto assicuratore convenuto ha, con decisione formale 17 maggio 1996 (doc. _), ridotto al 35% la rendita d’invalidità percepita da __________, e ciò a contare dal 1° giugno 1996.
La suddetta decisione é, nel frattempo, cresciuta in giudicato incontestata.
D’altra parte, l’__________ ha provveduto, nel corso del 1998, ad ulteriormente verificare la rendita d’invalidità concessa all’assicurata, giungendo alla conclusione - dopo colloquio con il Capo del personale della ditta __________ SA - che non vi erano le premesse per una sua revisione (cfr. doc. _: “... la situazione rispetto al 1996 non é sostanzialmente cambiata. L’assicurata lavora nel noto, nuovo posto di lavoro e facendo un orario di lavoro ridotto (medicalmente giustificato - vedi atti - causa insorgenza di disturbi), pari a ore 6 giornaliere. Anche il salario mensile non ha subito sostanziali modifiche (ora é di fr. 1854.--/mese)”).
2.8. Quelle esposte qui sopra sono, in sintesi, le circostanze che portarono, nel 1996, l’Istituto assicuratore convenuto a ridurre la rendita d’invalidità al 35%. Non resta dunque che esaminare la situazione esistente al momento in cui é stata emanata la decisione impugnata.
L’__________ ha, in sostanza, espresso la convinzione che, nel frattempo, le circostanze non sono affatto mutate né dal profilo medico né da quello della situazione professionale (cfr. IV, p. 6). __________, da parte sua, pretende aver diritto ad una rendita d’invalidità del 60%, sostenendo che - posteriormente alla ricaduta annunciata nel dicembre 1998 - difficilmente “...potrà continuare a svolgere la propria attività a tempo parziale, e meglio in ragione del 65% presso la __________ SA” (I, p. 3).
Nel corso del mese di dicembre 1998, il datore di lavoro dell’assicurata ha, effettivamente, annunciato all’assicuratore LAINF convenuto una ricaduta dell’evento traumatico 15 settembre 1990 (doc. _). Dal rapporto 19 novembre 1998 del dottor __________, medico curante dell’insorgente, emerge, in effetti, che quest’ultima presentava dei dolori ad entrambi gli arti superiori, dalle dita sino alle spalle - interpretati quale “brachialgia bilaterale (maggiore a destra), sforzo-dipendente, causata da sovraccarico (in stato dopo amputazione pollice bilaterale) nel senso di tendinite (a catena)” (doc. _) - che hanno originato un’incapacità lavorativa del 50% a contare dal 10 novembre 1998.
La ricaduta é stata riconosciuta dall’__________, il quale ha erogato prestazioni assicurative sino al 28 febbraio 1999.
In data 12 gennaio 1999, la ricorrente, che nel frattempo aveva svolto un ciclo di ergoterapia (cfr. doc. ), é stata visitata dal medico di circondario dell’____, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha potuto constatare una situazione decisamente migliorata, senza alcun segno per una tendinosi a catena del braccio destro. Il dottor __________ ha, temporaneamente, giudicato l’assicurata abile al lavoro al 50%, auspicando comunque una nuova ispezione sul luogo di lavoro (doc. _).
Dall’indagine economica effettuata il 4 febbraio 1999 é risultato, segnatamente, quanto segue:
" La signora __________ dice che ora sta bene e non ha più le tendiniti che aveva quando lavorava anche nel pomeriggio.
Dice esplicitamente che non vuole nemmeno provare a lavorare anche nel pomeriggio, poiché sa già che se lavorasse anche nel pomeriggio tornerebbero i dolori che ha avuto per anni prima dell’attuale ricaduta e questa malgrado le misure adottate dopo l’intervento della Croce Rossa.
Chiede pertanto che la rendita __________ e quella AI (ridotta da poco) vengano portate al 50%.
Da parte del signor __________ viene fatto presente che per ora si può occupare l’assicurata per sola mezza giornata, anche perché ora il lavoro da fare é modesto. Ma se il lavoro aumentasse si dovrebbero studiare altre soluzioni (...).
Faccio presente che la __________ prenderà posizione prossimamente. Verrà valutato se medicalmente si può ripristinare la capacità lavorativa nei limiti della rendita del 35%.
La signora __________ ribadisce che non intende più lavorare più di mezza giornata. Ora si é organizzata col lavoro in ditta al mattino e con il riposo e l’esecuzione di faccende domestiche nel pomeriggio” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
Prima di procedere all’emanazione della decisione 16 marzo 1999 - poi confermata in sede d’opposizione - l’__________ ha interpellato la propria Divisione medica di __________ e specificatamente il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, a mente del quale, nel frattempo, non sarebbe subentrato alcun cambiamento, né nello stato di salute dell’assicurata né nella sua situazione professione, giustificante una revisione della rendita d’invalidità:
" Nach sorgfältigem Studium der vollständigen Akten stellen wir fest, dass keine echte Verschlimmerung der Unfallfolgen eingetreten ist. Anatomisch ist der Zustand nach Amputation der beiden Daumen 1990 Auch der Kreisarzt konnte am 12.01.99 gegenüber den Voruntersuchungen vom 14.11.91 und 23.11.95 nichts Neues feststellen. Es bestehen auch keine Armschmerzen mehr rechts. Das Schreiben der Ergotherapie vom 11. 12.98 enthält vor allem Hypothesen. Tatsächlich ist funktionell längst eine gute Anpassung und Angewöhnung eingetreten. Auch die gut adaptierte, leichte Tätigkeit im Betrieb hat sich nicht geändert. Auch deshalb ist ein "sovraccarico" nicht wahrscheinlich. Es besteht kein medizinischer Grund, warum die Versicherte nicht weiterhin zumutbarerweise mindestens 6 h pro Tag arbeiten könnte, also im Rahmen der bestehenden Rente von 35% seit 0 1. 06.96, was auch noch bei der administrativen Revision Mitte 1998 unbestritten war (Schreiben vom 15.06.98). In der Zwischenzeit liegen keine neuen Fakten vor, weder medizinisch noch erwerblich. Eine spezielle Behandlung ist nicht notwendig. Selbstverständlich ist die Zuständigkeit der Suva für ergotherapeutische HiIfsmittel (auch für den Alltag) unbestritten. Auf zukünftige "Rückfälle" kann nur mehr bei fundierten Diagnosen eingetreten werden." (doc. 70)
Ora, attentamente esaminate le tavole processuali, questa Corte ritiene di poter condividere l’apprezzamento espresso dal dottor __________ - sebbene l’assicurata l’abbia definito, omettendo purtroppo di motivare oltre la sua opinione, privo “... di qualsiasi fondamento logico e scientifico” (I, p. 2) e, pertanto, di dover pervenire alla conclusione che lo stato di salute di __________ non é affatto notevolmente peggiorato rispetto a quello che era all’epoca in cui la rendita d’invalidità é stata oggetto di revisione (1996). Ci si può, quindi, esimere dal dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall’assicurata in sede di ricorso (perizia medica giudiziaria), nella convinzione che lo stesso non permetterebbe di giungere ad un esito diverso. A questo preciso proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d e 164s. consid. 2c con riferimenti, 124 V 94 consid. 4b, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223, 120 Ib 229 consid. 2b, 199 II 117 consid. 4c, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti, 115 Ia 101 consid. 5b; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23 n. 6).
L’assicurata, a seguito dell’infortunio del settembre 1990, ha riportato l’amputazione di entrambi i pollici. È, a questo punto, evidente come la situazione - perlomeno da un punto di vista anatomico - non sia certo suscettibile di peggiorare.
Il TCA non ignora il fatto che, in occasione della ricaduta annunciata nel dicembre 1998, l’insorgente accusava dei dolori al braccio destro, giudicati essere la manifestazione di una tendinite a catena (doc. _). Tuttavia, tali disturbi hanno avuto soltanto un carattere transitorio, se é vero che, già al momento in cui l’assicurata si é sottoposta alla visita medica circondariale (12 gennaio 1999), i disturbi brachiali erano scomparsi, ciò che ha finalmente portato il dottor __________ a constatare l’assenza di segni per una tendinosi a catena del braccio destro (doc. _). Analoghe informazioni si ritrovano, del resto, nel rapporto ispettivo 4 febbraio 1999 (doc. _: “La signora __________ dice che ora sta bene e non ha più le tendiniti che aveva quando lavorava anche nel pomeriggio”). Ciò non é evidentemente sufficiente per poter parlare di un sensibile e duraturo aggravamento dello stato di salute fisica di __________.
Nulla possono mutare le indicazioni contenute nella valutazione ergoterapica 11 dicembre 1998 - così come nel rapporto 25 marzo 1999 del dottor __________ (doc. _), il quale si é essenzialmente limitato a trascrivere quanto già aveva affermato, tempo prima, la ergoterapista __________ - nella misura in cui, così come pertinentemente sottolineato dal dottor __________ (doc. _), la terapista non ha saputo andare oltre l’avanzare delle mere ipotesi riguardo all’evolvere futuro della situazione:
" ... é possibile che la mancanza dei pollici può provocare con il tempo uno sviluppo muscolare diverso, tensioni non desiderate o un consumo delle articolazioni; questi comportamenti sbagliati possono provocare diverse conseguenze, come per es. dolori, tendiniti” (doc. _ - le sottolineature sono del redattore).
Interessante rilevare come l’ergoterapista stessa abbia dovuto riconoscere che l’assicurata, con il passare del tempo, ha “sviluppato delle strategie di lavoro per compensare la mancanza dei movimenti di opposizione dei pollici in modo molto efficace e rapido” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore). D’altra parte, il fatto che l’adattamento non abbia potuto compiersi completamente non é neppure in discussione, dal momento in cui l’insorgente é stata, appunto, posta al beneficio di una rendita d’invalidità del 35%.
Di nessun soccorso può essere l’obiezione sollevata dalla ricorrente in merito all’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità riconosciutale dall’__________ nel lontano 1992, con decisione formale ampiamente cresciuta in giudicato (cfr. doc. _). Contrariamente a quanto sostiene __________, il fatto che, a suo avviso, la menomazione dell’integrità da essa patita sia almeno pari al 50%, non va affatto “... preso in considerazione anche per il calcolo della rendita d’invalidità ...” (I, p. 3). Al riguardo, va ricordato che le finalità della rendita d’invalidità e dell’IMI sono chiaramente diverse: l’IMI persegue lo scopo d’indennizzare una diminuzione durevole dell’integrità fisica o mentale, a prescindere dagli effetti di quest’ultima sulla capacità di guadagno dell’assicurato (art. 36 cpv. 1 2a frase OAINF), mentre la rendita d’invalidità quello di compensare la riduzione della capacità lucrativa consecutiva ad un danno permanente alla salute.
2.9. Al precedente considerando, lo scrivente TCA é giunto alla conclusione che, rispetto alla situazione esistente nel 1996, allorquando la rendita d’invalidità venne ridotta al 35%, le condizioni di salute della ricorrente sono sostanzialmente restate uguali.
A mente dell’assicuratore LAINF convenuto, lo stesso esito s’impone, considerando la situazione professionale dell’assicurata.
Ora - a fronte di uno stato di salute rimasto essenzialmente immutato - questo Tribunale non vede per quale ragione __________, chiusa la ricaduta del dicembre 1998, non dovrebbe aver potuto riprendere la sua abituale attività presso il reparto logistico, con uno stesso tempo di presenza ed esprimendo il medesimo grado di rendimento a suo tempo constatato (quest'ultima circostanza è, del resto, stata confermata dal suo datore di lavoro (cfr. VII), dietro esplicita domanda dello scrivente TCA: "il rendimento della signora __________ è sempre stato inferiore al 100% causa la sua menomazione alle mani (problemi nell'imballare gli schemi in apposite scatole, aggiungere carta alle stampanti, ecc.)" - la sottolineatura è del redattore).
D'altronde, se non fosse il caso, ciò significherebbe che la valutazione del grado d’invalidità operata in occasione della revisione della rendita, era, in realtà, sbagliata. L'errore avrebbe allora dovuto, già all'epoca, venir censurato dalla qui insorgente. Precisamente a questo proposito, è senz'altro utile rammentare che l’istituto della revisione ha per scopo l’adeguamento della rendita d’invalidità a delle circostanze che si sono modificate in modo importante (cfr. STFA 1964, p. 185) e non la correzione di eventuali errori di commisurazione dell’invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (cfr. consid. 2.2. e STFA 4.8.1980 pubblicata in Estr. INSAI 1980 n. 8).
Concludendo se ne deduce che - senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori - non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della rendita d’invalidità assegnata a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti