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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2000 35.1999.54

28 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,714 parole·~19 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00054 + 55   mm/tf

Lugano 28 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 17 maggio 1999 e del 18 maggio 1999 di

1. __________ 2. __________, rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 18 febbraio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 aprile 1998, __________, alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di muratore, è stato colpito alla spalla destra da una baracca che stava per essere sollevata con l'ausilio di una gru. I medici del PS dell'Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una sospetta lussazione della spalla destra (doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________I, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Una ricaduta del suddetto evento traumatico è stata annunciata in data 6 maggio 1998, facendo riferimento a persistenti disturbi a livello della spalla destra.

                                         Con scritto 19 maggio 1998, l'Istituto assicuratore ha comunicato all'assicurato di non riconoscere alcuna inabilità lavorativa dopo il 3 maggio 1998 (doc. _).

                                         Il 22 maggio 1998, dietro consiglio del dottor __________, spec. in ortopedia e chirurgia ortopedica, l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso la __________ di __________. L'esame ha posto in evidenza una lesione della cuffia rotatoria a cavallo tra sopraspinato e sottoscapolare ed una lesione della capsula articolare all'inserzione ventrale (doc. _).

                                         In data 25 giugno 1998, l'__________ - sentito il parere del proprio medico di circondario, che ha visitato __________ il 22 giugno 1998 - ha ribadito l'esistenza di una completa capacità lavorativa a contare dal 4 maggio 1998 (doc. _).

                               1.3.   Il 27 luglio 1998, l'assicurato è stato periziato, dietro iniziativa dell'__________, presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________. Il Prof. dott. __________ ha, in particolare, suggerito l'esecuzione di un'artroscopia diagnostica (doc. _), ciò che ebbe effettivamente luogo in data 20 ottobre 1998 (doc. _ e _).

                               1.4.   Con decisione formale 24 novembre 1998, l'assicuratore LAINF - fondandosi sulle conclusioni della perizia eseguita dal Prof. __________ - ha confermato la chiusura del caso a decorrere dal 4 maggio 1998. Esso si è, ciò nondimeno, dichiarato disposto ad assumersi i costi dell'artroscopia eseguita presso l'__________ (doc. _).

                               1.5.   Avverso il suddetto provvedimento, hanno interposto opposizione tanto la CSS Assicurazioni (doc. _ e _) quanto l'assicurato, rappresentato dal Sindacato __________ (doc. _ e _).

                               1.6.   In data 18 febbraio 1999, l'Istituto assicuratore ha ribadito, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso 17 maggio 1999, la __________ Assicurazioni ha chiesto la condanna dell'__________ ad assumersi il caso oltre il 4 maggio 1998, sostenendo, essenzialmente, che tra i disturbi accusati da __________ alla spalla destra e l'infortunio 6 aprile 1998 continuerebbe ad esistere un nesso di causalità (I - inc. _).

                               1.8.   La decisione su opposizione 18 febbraio 1999 è stata pure impugnata da ____________, il quale, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative dal 2 giugno 1998 in poi (I, p. 4 inc. _), e ciò sulla scorta delle risultanze di un esame artroscopico eseguito, in data 30 aprile 1999, dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).

                               1.9.   Con scritto 21 maggio 1999 (IV - inc. _ e III - inc. _), l'__________ ha chiesto che le due cause venissero sospese, allo scopo di poter sottoporre al Prof. __________ le risultanze dell'artroscopia effettuata dal dottor __________.

                             1.10.   Con ordinanza 27 maggio 1999, il TCA ha ordinato e la congiunzione delle cause e la loro sospensione (V - inc. 35.99.54 e IV - inc. _).

                             1.11.   La risposta 30 settembre 1999, ha postulato un'integrale reiezione dei gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI inc. _ e V - inc. _).

                             1.12.   In replica, __________ ha prodotto un rapporto, datato 16 settembre 1999, del dottor __________ (doc. _).

                             1.13.   In duplica, l'assicuratore infortuni convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, osservando che gli argomenti sviluppati dal medico curante dell'assicurato sarebbero da considerare ormai superati sia dalla presa di posizione 6 agosto 1999 del dottor __________ che dall'apprezzamento 31 agosto 1999 del medico di circondario (X - inc. _).

                             1.14.   In data 21 ottobre 1999, la __________ Assicurazioni - presa visione della videoregistrazione riguardante l'artroscopia eseguita il 30 aprile 1999 - ha informato il TCA di voler modificare il petito di cui al ricorso 17 maggio 1999, nel senso che l'__________ venga condannato a corrispondere le prestazioni soltanto sino al 24 novembre 1998 (XIV).

                             1.15.   Il 28 ottobre 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha comunicato di non poter "… accettare nemmeno la modifica delle domande ricorsuali che limitano la richiesta di prestazioni assicurative dal 4.5.1998 al 24.11.1998" (XVI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se, posteriormente al 4 maggio 1998, data di chiusura del caso da parte dell'__________, __________ presentava ancora dei postumi dell'evento traumatico 6 aprile 1998.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L’assicuratore LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.

                                         Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).

                                         L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

                                         In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).

                            2.4.2.   Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infor­tu­nio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).

                                         Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di spe­cie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'e­sigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere uni­camente in considerazione quelle conseguenze di un in­fortu­nio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi ef­fetti sul corpo, sono solite veri­ficarsi (DTF 113 V 307).

                                         Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considera­to: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire ef­fetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II 396).

                                         La singolarità non deve intendersi in senso quali­tativo ma quantitativo. È ammessa l'adeguatezza del nes­so causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'ec­ceziona­lità è di ordine statistico, se cioè un simile effet­to ri­corre con rara frequenza. Non si può invece pre­scin­dere dal­l'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

                                         L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

                               2.5.   In concreto, __________, in data 6 aprile 1998, è dunque rimasto vittima di un infortunio professionale interessante la spalla destra (doc. _).

                                         Dopo aver beneficiato delle prime cure presso il PS dell'Ospedale __________ di Bellinzona (doc. _), l'assicurato si è rivolto al dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della consultazione 20 aprile 1998, l'ha dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 2 maggio 1998 (doc. _).

                                         In realtà, il ricorrente non ha ripreso la propria attività, così come risulta dall'annuncio di ricaduta 6 maggio 1998 (doc. _).

                                         In data 15 maggio 1998, __________ ha consultato un altro specialista in chirurgia ortopedica, il dottor __________, il quale ha dichiarato di non poter, all'esame clinico, "… mettere in evidenza una patologia importante alla spalla dx" (doc. _) ed ha suggerito l'esecuzione di una risonanza magnetica.

                                         Il succitato provvedimento diagnostico ha avuto luogo il 22 maggio 1998 presso la __________ di __________ ed ha permesso di mettere in luce una "piccola lesione della cuffia rotatoria a cavallo tra sopraspinato e sottoscapolare e lesione della capsula articolare all'inserzione ventrale" (doc. _).

                                         Il 28 maggio 1998 nuova visita presso il dottor __________, il quale così ha commentato le risultanze della RM:

"  alla RM si è notata una piccola lesione della cuffia rotatoria a cavallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare. Da notare che in questa zona anatomicamente vi è il cosiddetto "intervallo" che potrebbe radiologicamente apparire come una lesione ma in pratica è una variante anatomica. La lesione invece capsulare anteriore alla inserzione ventrale sembra di origine post-traumatica ma sicuramente non necessita di particolari interventi chirurgici" (doc. _).

                                         In data 22 giugno 1998, il ricorrente è stato visitato dal medico di circondario dell'__________I, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso la seguente valutazione del caso:

"  Anche in data odierna il quadro clinico obiettivabile non fornisce sufficienti elementi che permettano di porre una chiara correlazione con i disturbi asseriti dal paziente.

In relazione con la dinamica dell'evento infortunistico del 6 aprile 1998 e la presenza di una lesione capsulare alla risonanza magnetica si potrebbe tutt'al più ipotizzare una compartecipazione del labbro glenoidale, non descritta tuttavia alla risonanza magnetica. Questo senza coinvolgimento del bicipite.

Al fine d'approfondire l'aspetto diagnostico, mi permetto personalmente di prevedere un'ulteriore valutazione presso il prof. __________ all'__________ di __________.

Considerato il quadro clinico odierno, quello descritto dal dottor __________ ed in precedenza dal dr. __________, viene confermata nuovamente una capacità lavorativa completa. Sono chiaramente disposto a rivedere tale posizione in funzione della valutazione specialistica sopraccitata" (doc. _).

                                         Il consulto presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________ ha avuto luogo il 27 luglio 1998. Il Prof. __________, attivo presso il poc'anzi citato stabilimento, ha, all'occasione, suggerito all'insorgente di sottoporsi ad un'artroscopia diagnostica (cfr. doc. _). Dal rapporto operatorio 20 ottobre 1998 emergono le seguenti considerazioni riguardo all'eziologia dei disturbi accusati da __________:

"  Postoperative Beurteilung:

Es besteht eine leichtgradige Synovialitis im cranialen Geleksbereich, welche entweder durch die vorbestehende Laxitätskomponente bedingt ist oder ein Residuum nach intraartikulärer Injektion von Gadolinium darstellt. Eine traumatisch bedingte pathologisch-anatomische Läsion liegt nicht vor" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Proprio sulla base delle risultanze dell'artroscopia eseguita a __________ confermative della tesi sostenuta dal dottor __________ - l'__________, con decisione 24 novembre 1998, ha negato la propria responsabilità dopo il 3 maggio 1998, data in cui __________ é stato ritenuto aver raggiunto lo status quo sine a margine dell'evento infortunistico assicurato (doc. _).

                                         Il Prof. __________ ha ancora avuto modo di confermare la sua opinione in merito ai disturbi lamentati dal ricorrente in occasione della visita del 30 novembre 1998:

"  Es besteht ein chronisches Schmerzsyndrom ohne pathologische anatomische Läsion. Da man keine neuen therapeutischen Massnahmen vorschlagen kann, ist die Behandlung hiermit abgeschlossen. 100% arbeitsfähig ab 1.12.1998" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         In data 4 febbraio 1999 - dopo il dottor ________ ed il dottor __________ - __________ ha finalmente consultato un terzo specialista in chirurgia ortopedica, il dottor __________, il quale ha diagnosticato un'instabilità ventro-craniale e proposto, fra l'altro, l'esecuzione di un'artroscopia funzionale sotto video-documentazione (doc. _).

                                         L'apprezzamento espresso dal dottor __________ è stato commentato criticamente dal dottor __________:

"  Con lettera del 4.2.1999 il dr. __________ descrive una instabilità ventro-craniale, così come una irritazione del capolungo del bicipite.

Il referto descritto dal dr. __________ non corrisponde a nessun nuovo elemento di giudizio. In effetti, durante l'artroscopia il dr. __________ ha chiaramente descritto una lassità con possibilità di spostamento del capo omerale sul bordo glenoidale. Esso riporta tuttavia specificatamente tale instabilità a un fattore morboso preesistente e non a un postumo dell'evento infortunistico in parola (vedi considerazioni espresse nel rapporto operatorio e diagnosi poste nella lettera d'uscita, rispettivamente in occasione del controllo ambulatoriale post-operatorio).

Non vi è in particolare nessuna indicazione a procedere ad ulteriori misure cuenti (artroscopia funzionale sotto controllo video) il referto essendo giustamente già documentato negli atti" (doc. _).

                                         Malgrado l'avviso contrario del medico di circondario dell'__________, __________ si è sottoposto, in data 30 aprile 1999, ad un nuovo esame artroscopico, effettuato dal dottor __________. Dal relativo rapporto operatorio emerge che l'assicurato è portatore di una lesione inserzionale del capolungo del bicipide nonché di una piccola lesione della capsula ventrale e del labbro ventro-craniale (doc. _).

                                         L'Istituto assicuratore convenuto ha, successivamente, provveduto a sottoporre al Prof. __________ la videoregistrazione dell'intervento operatorio eseguito dal dottor __________, chiedendogli, segnatamente, di voler esaminare se fra il reperto ivi constatato e l'infortunio assicurato esiste un nesso di causalità perlomeno probabile (doc. _). Queste le risposte fornite dallo specialista dell'Ospedale __________ di __________:

"  Anhand der hervorgegangenen Untersuchungen und Beurteilungen (besonders der AS vom 20.10.98) sind Sie der Meinung, dass der von Dr. __________ am 30.04.99 dokumentierte Befund (Video) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (die blosse Möglichkeit genügt nicht) ans Unfallereignis zurückzuführen ist?

Ich habe das Videoband von Herr Dr. __________ eingesehen. Dieser Befund entspricht unseren Still‑Videodokumenten, welche wir am 20.10.98 erhoben haben. Die, mit dem Tasthäkchen demonstrierte Anhebbarkeit des kranialen Labrums entspricht meines Erachtens einem normalen Befund. Des weiteren ist der Ursprung der langen Bicepssehne am Tuberculum supraglenoidale mit Sicherheit nicht kompromittiert. Im Bereiche des antero‑kranialen Labrums besteht ein diskreter sublabraler Recessus welcher ebenfalls einem Normalbefund entspricht. Im Bereiche des Humeruskopfes befinden sich mehrere scharfkantige Knorpelschden, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit durch das Einführen des Arthroskopes entstanden sind.

Ich kann die Diagnose einer ventro‑kranialen Instabilität, welche von Dr. __________ gestellt wurde, somit nicht bestätigen.

Eventuelle zusätzliche Faktoren?

Wie schon im Arthroskopiebericht vom 20.10.98 festgehalten, konnte keine traumatisch bedingte, pathologisch-anatomische Läsion festgestellt werden. Die erneute Arthroskopie vom 30.4.99 hat diesbezüglich keine neuen Aspekte beigesteuert.

Therapie?

Offenbar wurden am 30.4.99 Suretags implantiert. Das aktuelle Schmerzsyndrom dürfte einerseits durch die vorbestehende Affektion (Schmerzen ohne fassbare pathologisch anatomische Läsion) und andererseits durch die zusätzliche iatrogene Veränderung der ventro‑kranialen capsulolabralen Strukturen bedingt sein.

Eine Therapieempfehlung kann ohne erneute klinische Untersuchung des Patienten nicht formuliert werden." (doc. _)

                                         Dopo aver preso visione della summenzionata registrazione, il dottor __________ non ha, dunque, potuto far altro che ribadire il parere già precedentemente esposto, ovverosia l'impossibilità d'oggettivare una lesione anatomo-patologica riferibile ai postumi di un infortunio. Egli non ha, del resto, potuto confermare le diagnosi contenute nel rapporto operatorio 5 maggio 1999 del dottor __________.

                               2.6.   Tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter far proprio l'apprezzamento espresso dal Prof. dott. __________, __________ o della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________ ed attivo a livello universitario, apprezzamento che avalla pienamente la tesi difesa dal medico di circondario dell'__________. In sintesi, il dottor __________ non è riuscito ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, alcun reperto di natura post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente sintomatologia algica accusata da __________ a livello della spalla destra. Così stando le cose, è pacifico come il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non possa ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).

                                         Quello manifestata dal Prof. __________ non è, del resto, un'opinione isolata: altri specialisti consultati privatamente dall'insorgente erano, in effetti, pervenuti a delle analoghe conclusioni, omettendo, a proposito, di citare quelle a cui è giunto il medico di fiducia dell'assicuratore LAINF.

                                         In data 20 aprile 1998, il dottor __________ aveva avuto modo di riscontrare un quadro clinico e radiologico a tal punto soddisfacente che __________ è stato dichiarato totalmente abile al lavoro già a decorrere dal 2 maggio 1998, a distanza di circa un mese dall'evento traumatico (cfr. doc. _).

                                         Ad una valutazione simile è pure giunto il dottor __________k, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della visita 15 maggio 1998, ha dovuto ammettere di non aver potuto oggettivare "… una patologia importante della spalla dx" (doc. _). Sempre il dottor __________ ha poi relativizzato, in due diverse occasioni, il valore dei reperti risultanti dalla risonanza magnetica 22 maggio 1998, reperti che, del resto, non sono stati confermati neppure in occasione dell'esame artroscopico del 20 ottobre 1998, effettuato presso l'__________ di __________ (a notare, a questo preciso riguardo, che l'artroscopia rimane l'indagine più sensitiva ed accurata per la visualizzazione e la messa in evidenza anche di piccolissime lesioni della cuffia dei rotatori (cfr. B. R. Simmen, Die Schulther in der Orthopädie, Basel 1994, p. 45)):

"  alla RM si è notata una piccola lesione della cuffia rotatoria a cavallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare. Da notare che in questa zona anatomicamente vi è il cosiddetto "intervallo" che potrebbe radiologicamente apparire come una lesione ma in pratica è una variante anatomica. La lesione invece capsulare anteriore alla inserzione ventrale sembra di origine post-traumatica ma sicuramente non necessita di particolari interventi chirurgici" (doc. _).

"Consultazione telefonica con la moglie del paz. la quale vuole sapere il motivo per cui il paz. é stato ritenuto abile al 100% e vuole sapere il procedere.

Ho spiegato che la lesione verificata alla RM non è sicura" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Infine, vale senz'altro la pena sottolineare come lo stesso medico fiduciario della  ___ Assicurazioni - presa visione della videoregistrazione dell'artroscopia eseguita il 30 aprile 1999 dal dottor __________ - abbia sposato la tesi sostenuta dal Prof. __________l, secondo cui non risultano affatto dei postumi di natura infortunistica (cfr. XIV).

                               2.7.   Con il proprio scritto 21 ottobre 1999, la __________ Assicurazioni - modificando così il petito di cui al ricorso 17 maggio 1999 - ha censurato l'impugnata decisione dell'__________, nella misura in cui il caso d'infortunio è stato dichiarato chiuso già a contare dal 4 maggio 1998, data in cui, sempre secondo la __________, gli accertamenti medici non erano ancora conclusi. In effetti, è soltanto dopo aver preso conoscenza del rapporto operatorio 20 ottobre 1998 ed aver consultato il medico di circondario, che l'Istituto assicuratore convenuto è stato "… in grado di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante che tra l'infortunio del 06.04.1998 e i disturbi lamentati dal signor __________ non esisteva più un nesso causale" (XIV). A mente dell'assicuratore-malattie, quindi, l'__________ sarebbe legittimato a sospendere le proprie prestazioni assicurative unicamente a contare dalla data d'intimazione della decisione formale.

                                         L'opinione della __________ Assicurazioni non può essere condivisa dallo scrivente TCA.

                                         In effetti, già il 19 maggio 1998, l'assicuratore infortuni convenuto aveva proceduto ad informare l'assicurato che non avrebbe riconosciuto un'ulteriore inabilità lavorativa dopo il 3 maggio 1998, facendo esplicito riferimento a quanto certificato dal dottor ______ in data 20 aprile 1998 (cfr. doc. _: "… il paziente comunque riprende il lavoro al 100% dal 2.5.98, …"). Questa posizione è stata successivamente ribadita in più di un'occasione, ossia il 25 giugno 1998, preso atto delle risultanze della visita circondariale di controllo 22 giugno 1998 (doc. _), il 6 luglio 1998 (doc. _), il 10 agosto 1998 (doc. _) e, finalmente, con la decisione formale 24 novembre 1998 (doc. _).

                                         Così come pertinentemente osservato dall'Istituto assicuratore (cfr. XVI), non può qui essere ignorato il fatto che le valutazioni man mano espresse - e si pensa qui soprattutto a quelle di livello universitario - non hanno fatto altro che avvalorare la tesi iniziale dell'__________, ovverosia che __________ non presentava, in realtà, più alcuna inabilità lavorativa d'origine traumatica.

                                         Concludendo - ritenuto che questa Corte apprezza i fatti secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31s.; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63) - ben si può ritenere accertato che, a decorrere dal 4 maggio 1998, il ricorrente - tenuto conto unicamente delle sequele dell'infortunio assicurato - aveva ritrovato una piena abilità lavorativa.

                                         Dunque, la decisione dell'__________I di considerare chiuso il caso con effetto al 4 maggio 1998 - e, quindi, di cessare, con tale data, l'assunzione delle cure mediche nonché il versamento delle indennità giornaliere - non può che essere protetta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2000 35.1999.54 — Swissrulings