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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2000 35.1999.121

15 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,897 parole·~29 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00121 32.2000.00001   mm

Lugano 15 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 24 novembre 1999 e del 10 gennaio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 24 agosto 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    e la decisione del 14 dicembre 1999 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona,   in materia di assicurazione contro gli infortuni e d'assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 maggio 1996, __________ - all'epoca attivo presso la ditta __________ in qualità di manovale, per il tramite della __________, lavoro temporaneo - è rimasto vittima di un trauma distorsivo al polso destro lavorando con un trapano del tipo "Hilti".

                                         Una risonanza magnetica del polso destro, eseguita in data 23 agosto 1996 presso la Clinica __________, ha permesso di mettere in luce una lesione all'inserzione ulnare della fibrocartilagine triangolare (cfr. doc. _).

                                         Il 1° ottobre 1996, __________ è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica e sinoviectomia endoscopica: resezione del lemnisco articolare all'articolazione radio ulnare per togliere l'impingement, intervento operatorio effettuato dal dottor __________ (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale 1° luglio 1999, l'Istituto assicuratore ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 15% a far tempo dal 1° aprile 1999 nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, l'__________, in data 24 agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 24 novembre 1999, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità del 100% a contare dal 1° aprile 1999 ed un'IMI del 30% (cfr. I, p. 7).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, __________ ha affermato di non essere assolutamente in grado di svolgere le attività sostitutive indicate dall'__________, vuoi in ragione dei disturbi fisici localizzati all'arto superiore destro, vuoi a causa dei disturbi di natura psichica, disturbi che si troverebbero in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del maggio 1996. Sempre in relazione alla rendita d'invalidità, l'insorgente ha, inoltre, sollevato dubbi in merito alla sua collocabilità, avuto riguardo alla sua formazione professionale ed alla situazione del mercato del lavoro.

                                         Per quel che riguarda l'IMI, il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che si devono tenere in considerazione anche le conseguenze a livello psichico dell'evento infortunistico assicurato.

                               1.4.   Con risposta di causa 29 dicembre 1999 (III - inc. 35.1999.00_), l'__________ ha postulato che il ricorso 24 novembre 1999 venga integralmente respinto, riprendendo, essenzialmente, le tesi già sviluppate nell'impugnata decisione su opposizione 24 agosto 1999.

                               1.5.   Con decisione 14 dicembre 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________ al beneficio di una rendita d'invalidità del 100% limitatamente al periodo 1° luglio 1997-31 marzo 1999. A far tempo dal 1° aprile 1999, l'autorità amministrativa ne ha negato il diritto per il motivo che l'interessato avrebbe presentato un'incapacità lucrativa inferiore al 40%, per la precisione del 31% (cfr. doc. _ - inc. 32.2000._).

                               1.6.   Avverso la decisione formale 14 dicembre 1999 dell'UAI, __________, rappresentato dal lic. iur. __________, si è aggravato, con atto di ricorso 10 gennaio 2000, innanzi a questo TCA, chiedendo la concessione di una rendita d'invalidità intera a contare dal 1° luglio 1997 (I, p. 6 - inc. 30.2000._). All'Ufficio convenuto, il ricorrente ha, segnatamente, rimproverato di non aver approfondito la problematica riguardante le sue condizioni di salute psichicha (cfr. I, p. 5: "Malgrado l'Ufficio AI avesse l'obbligo di verificare lo stato di salute mentale dell'assicurato, ciò non è avvenuto (v. sub doc. _. pag. 4). Un tale accertamento avrebbe condotto lo stesso Ufficio a considerare tale stato, in aggiunta alle conseguenze fisiche dell'infortunio, quale motivo di riduzione della capacità lucrativa").

                               1.7.   L'UAI, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc. 32.2000._).

                               1.8.   In data 27 marzo 2000, il TCA - in ossequio al disposto dell’art. 108 cpv. 1 lett. d LAINF - ha informato l’assicurato circa la possibilità che l’impugnata decisione su opposizione dell'INSAI venga modificata a suo detrimento, avvertendolo, inoltre, della facoltà di procedere al ritiro del gravame 24 novembre 1999, relativamente alla pretesa di riconoscimento di una rendita corrispondente ad un'invalidità totale (cfr. VI - inc. 35.1999._).

                               1.9.   Con scritto 2 maggio 2000, __________ ha comunicato a questa Corte la propria intenzione di ritirare il ricorso 24 novembre 1999 (XI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.).

                               2.2.   In virtù degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 24 novembre 1999 presentato contro la decisione 24 agosto 1999 dell’__________ é congiunta con quella promossa con il ricorso 10 gennaio 2000.

                                         Nel merito

                               2.3.   Considerato come __________, in data 2 maggio 2000, abbia provveduto a ritirare il gravame presentato contro la decisione __________, e ciò relativamente alla questione riguardante l'entità della rendita d'invalidità (cfr. XI), l'oggetto della lite - trattandosi della procedura dipendente dal ricorso 24 novembre 1999 - è circoscritta alla sola entità dell'indennità per menomazione dell'integrità.

                                         Trattandosi, invece, della causa introdotta nei confronti dell'UAI, il TCA è tenuto ad esaminare se l'assicurato, posteriormente al 31 marzo 1999, ha o meno diritto ad una rendita d'invalidità ex art. 28 LAI.

                               2.4.   Rendita d'invalidità

                            2.4.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                            2.4.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.4.3.   Con l'impugnata decisione formale, l'UAI ha concesso a __________ una rendita d'invalidità intera limitatamente al periodo 1° luglio 1997-31 marzo 1999. Successivamente, in forza dell'art. 88a cpv. 1 OAI, l'autorità amministrativa ha ritenuto estinto il diritto alla rendita, presentando l'assicurato un grado d'invalidità inferiore al 40%. Fondandosi, essenzialmente, sul rapporto 8 giugno 1999 del proprio orientatore professionale (cfr. doc. _ - inc. AI), il quale si è, a sua volta, riferito al referto 10 dicembre 1998 della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _ ), l'UAI ha ritenuto che il ricorrente è in grado d'esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive - non qualificate in alcuni settori industriali oppure semi-qualificate come l'aiuto-ufficio o semplici lavori di tipo amministrativo - realizzando in questo modo un reddito annuo di circa fr. 26'400.--. Raffrontato quest'ultimo dato al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 38'000.--), l'Ufficio convenuto ha, finalmente, fissato il grado d'invalidità al 31% (doc. - inc. 32.2000._).

                                         __________, da parte sua, ha contestato - oltre all'entità del reddito da invalido ritenuto dall'UAI - la circostanza secondo cui egli potrebbe mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive. In particolare, egli ha rimproverato all'Ufficio convenuto di non aver affatto considerato, nel valutare l'esigibilità lavorativa, il suo stato di salute psichico:

"  Nella decisione impugnata non viene considerata la situazione psichica del ricorrente, il quale a detta del proprio medico curante ha accusato oltre ai postumi fisici dell'infortunio, pure degli scompensi che si manifestano in una situazione mentale reattiva e rivendicativa che gioca un ruolo oggettivo e soggettivo sulla possibilità di reintegrazione professionale (sub doc. _).

In altri termini il ricorrente risulta aver accusato scompensi a livello psicologico, derivati dall'infortunio stesso e dalla trafila medica burocratica che lo ha seguito.

È dunque evidente, agli occhi dell'insigne medico curante, che l'infortunio abbia influito sulla psiche del ricorrente, di sorta che la reazione emotiva dello stesso è andata ad aggravare le conseguenze fisiche del trauma subito. È d'altronde facilmente comprensibile che un soggetto che vede nella propria forza manuale la sua sola possibilità di sostentamento abbia pesanti ricadute a livello mentale e morale a seguito di un infortunio che lo priva di buona parte dell'uso della mano destra.

Si consideri inoltre che tutte le visite mediche a cui è stato sottoposto il ricorrente hanno dato come esito la sua totale incapacità lavorativa. Per tale ragione la __________ ha sempre versato allo stesso le più ampie indennità giornaliere legalmente attribuibili, corrispondenti all'80% del guadagno assicurato (art. 17 cpv. 1 LAINF). In pratica la __________ ha dunque confortato il ricorrente riconoscendo la gravità delle conseguenze dell'incidente occorsogli e sostenendo la sua impossibilità a svolgere una qualsivoglia attività lavorativa. Lo stato psichico del ricorrente, causato inizialmente dalla menomazione subita, è andato viepiù deteriorandosi nel periodo di cura, durante il quale lo stesso è sempre stato giudicato oggettivamente e scientificamente inabile al lavoro. Facile è inoltre immaginare che tale stato si aggraverà ulteriormente ora che, senza che le circostanze di fatto siano mutate e senza che vi sia stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute (anzi!), il ricorrente si vede misconoscere quasi totalmente il diritto ad una rendita d'invalidità.

(…).

Malgrado l'Ufficio AI avesse l'obbligo di verificare lo stato di salute mentale dell'assicurato, ciò non è avvenuto (sub doc. , p. 4). Un tale accertamento avrebbe condotto lo stesso Ufficio a considerare tale stato, in aggiunta alle conseguenze fisiche dell'infortunio, quale motivo di riduzione della capacità lucrativa" (I, p. 4s. - inc. 32.2000.).

                                         L'UAI, in sede di risposta di causa 28 febbraio 2000, ha fermamente respinto l'obiezione relativa alla pretesa problematica di carattere psichico, sostenendo quanto segue:

"  Per quanto specificatamente attiene alla patologia psichiatrica, è da precisare che la stessa non è mai emersa in modo concludente in sede d'istruttoria: fra i tanti certificati presenti all'incarto, essa risulta semplicemente citata come "sindrome ansiosa depressiva" soltanto nel certificato 07.08.1998 del Dr. __________i, ma senza che tale condizione, con tutta probabilità assolutamente transitoria e di limitata gravità, abbia indotto il curante ad indicare una qualche inabilità legata alla patologia stessa.

Inoltre, è da precisare che, presso la __________, vengono comunque presi in considerazione tutti i fattori patologici eventualmente riscontrabili; anche durante quel particolare esame, l'assicurato non ha fatto valere tale circostanza, che doveva evidentemente riferirsi ad un comprensibile stato di ansia transitorio senza alcun valore patologico sostanziale" (III - inc. 32.2000._).

                                         Questa Corte constata immediatamente come l'UAI abbia espresso il proprio apprezzamento dell'esigibilità lavorativa, prendendo in considerazione soltanto i postumi somatici dell'evento traumatico 8 maggio 1996. Esso ha, in sostanza, fatto riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto __________ e, segnatamente, al rapporto d'uscita 10 dicembre 1998 della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr., al riguardo, rapporto 8.6.1999 dell'orientatore professionale __________ (doc. _ - inc. AI)). Vi è da osservare, al proposito, che l'assicuratore LAINF convenuto, da parte sua, non ha tenuto conto dell'asserita affezione psichica - la cui esistenza è stata "… ammessa ma non concessa …" (cfr. III - inc. 35.1999._) - poiché essa non è stata ritenuta trovarsi in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con l'infortunio assicurato.

                                         Dal rapporto 7 agosto 1998 del dottor __________, medico curante dell'insorgente, risulta che quest'ultimo soffriva, fra l'altro, di una sindrome ansioso depressiva (cfr. doc. _ - inc. AI).

                                         La presenza di disturbi a livello psichico è, d'altronde, stata pure segnalata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale, nel suo referto 17 settembre 1999, parla esplicitamente di " … una situazione mentale reattiva e rivendicativa che giocano un ruolo negativo, oggettivo e soggettivo, sulla possibilità di reintegrazione professionale" nonché di un "… influsso negativo sulla psiche del paziente" (doc. _ - inc. 35.1999._).

                                         Dalle tavole processuali si evince, inoltre, che, già nel passato, __________ ha sofferto di turbe psichiche, disturbi che hanno addirittura reso necessario un suo ricovero presso l'Ospedale __________. Dal relativo referto 30 agosto 1993 emerge che l'assicurato vi ha soggiornato durante il periodo 2-17 agosto 1993, in ragione di "… uno stato depressivo, un senso di angoscia, paura e tensione associate ad insonnia, calo ponderale e dichiara pensieri suicidali".

                                         Tutto ben considerato, lo scrivente TCA ritiene che non possa essere scartata a priori l’ipotesi che i disturbi psichici evocati da __________ fossero effettivamente presenti al momento determinante per la fissazione del grado d'invalidità, ossia quello dell'emanazione della decisione impugnata (cfr., DTF 121 V 366 consid. 1b), e che essi potessero influire negativamente sull'abilità lavorativa e, perciò, incidere, sempre negativamente, sulla capacità lucrativa. Tale conclusione s'impone alla luce tanto di quanto certificato dai dottori __________ e __________ quanto del fatto che, nel passato, il ricorrente già aveva accusato dei problemi a livello psichico, tanto gravi da necessitare un suo ricovero ospedaliero, considerato come simili disturbi siano, notoriamente, suscettibili di cicliche recidive.

                                         Da parte sua, l’Ufficio convenuto ha completamente omesso di verificare tale eventualità.

                                         Si giustifica, pertanto, un rinvio degli atti di causa all’UAI affinché completata l’istruttoria quo all'esistenza di disturbi di natura psichica e, se del caso, alla loro eventuale incidenza sulla capacità lavorativa dell'insorgente - abbia ad esprimersi sul grado d’invalidità, rendendo una nuova decisione formale.

                               2.5.   Indennità per menomazione dell'integrità

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121).

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.5.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.5.5.   Nel caso di specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 8 maggio 1996, è stato visitato, in data 23 marzo 1998, dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia (doc. _).

                                         All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso la propria valutazione riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui ricorrente:

"  1. Referto

Come esiti importanti e durevoli dopo distorsione del polso destro dell'8.5.1996 esistono oggi dolori statici e funzionali del polso destro su base di una sindrome da impatto ulno-carpale, di un'insufficienza legamentare luno-triquetrale e radio-carpale, di una traslazione ulnare del carpo, di un'instabilità medio carpale e di una lieve instabilità tipo DRUG.

2. Valutazione

10%

3. Giustificazione

I dolori al polso destro sono funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste un'artrosi radio-carpica di media entità.

Secondo la tabella 5.2 delle Informazioni mediche sulla menomazione all'integrità un tale danno comporta una menomazione all'integrità del 10%" (doc. _).

                                         In sede di ricorso 24 novembre 1999, __________ ha postulato il riconoscimento di un'IMI del 30%, rimproverando all'__________ di non aver affatto considerato il danno alla salute psichica (cfr. I, p. 7 - inc. 35.1999._).

                                         Ora, i disturbi di natura psichica di cui l'assicurato pretende soffrire, potrebbero essere di competenza dell'Istituto assicuratore convenuto, soltanto qualora esistesse un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico del maggio 1996.

                                         A questo punto, il TCA non può, pertanto, esimersi dal vagliare la questione riguardante l'eziologia delle summenzionate turbe, aspetto, del resto, già sommariamente discusso nello scritto 27 marzo 2000 (cfr. VI).

                         2.5.5.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.

                                         Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).

                                         L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

                                         In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).

                         2.5.5.2.   Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infor­tu­nio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).

                                         Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di spe­cie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'e­sigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere uni­camente in considerazione quelle conseguenze di un in­fortu­nio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi ef­fetti sul corpo, sono solite veri­ficarsi (DTF 113 V 307).

                                         Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considera­to: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire ef­fetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II 396).

                                         La singolarità non deve intendersi in senso quali­tativo ma quantitativo. È ammessa l'adeguatezza del nes­so causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'ec­ceziona­lità è di ordine statistico, se cioè un simile effet­to ri­corre con rara frequenza. Non si può invece pre­scin­dere dal­l'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

                                         L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

                         2.5.5.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                         2.5.5.4.   In casu, la questione di sapere se i disturbi psichici di cui __________ sarebbe portatore sono o meno una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 8 maggio 1996 può rimanere irrisolta, poiché, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, venire ammessa (cfr. STFA 20.12.1994 in re l., inedita).

                                         In questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - appare senz'altro inutile che il TCA abbia ad ordinare la richiesta perizia psichiatrica.

                                         La dinamica dell'infortunio del maggio 1996 è compiutamente descritta nel rapporto ispettivo 27 agosto 1996:

"  Caso capitatomi il giorno 8.5.1996 nel cantiere stradale a __________. Con un trapano Hilti stavo facendo dei buchi nell'asfalto per poi introdurre i ferri per porre una transenna.

Tenevo il trapano davanti a me con le due mani e ci facevo pesare sopra il peso della parte superiore del corpo. Ad un certo punto, non so se per il fatto che la punta ha incontrato un ostacolo oppure per il fatto che ho allentato la presa sul pulsante, l'apparecchio si è arrestato e poi si è improvvisamente riavviato trascinandomi il polso con movimento da sinistra verso destra. Ho avvertito dolore dal pugnetto fin verso il gomito. Raccontai lo stesso giorno al capo Signor __________ quanto mi era successo, ma potei proseguire il lavoro. I dolori non sono mai più scomparsi. Accusavo dolori specialmente picchiando con il martello o semplicemente facendo movimenti di rotazione con il polso. La sera mettevo della pomata e lavoravo portando una benda per comprimere il polso. Tenni duro fino al momento delle vacanze edilizie pensando che avrei potuto curarmi ed il 29.7.96 consultai per la prima volta il dottor __________ di ________ …" (doc. _).

                                         Così come già indicato con lo scritto 27 marzo 2000 - il cui contenuto non ha fatto oggetto di alcuna contestazione da parte di __________ (cfr. XI) - l'evento traumatico occorsogli può senz'altro venir classificato nella categoria degli infortuni leggeri: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso causale può, di regola, essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U154, p. 248s.).

                            2.5.6.   Vista la conclusione a cui questa Corte è pervenuta al precedente considerando - non costituendo le turbe psichiche una conseguenza adeguata dell'infortunio assicurato - l'insorgente non ha diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità psichica.

                            2.5.7.   Per quel che riguarda la menomazione all'integrità fisica presentata da __________, il TCA non vede motivi per doversi scostare dalla valutazione espressa dal dottor __________, tanto più che il ricorrente ha sì preteso d’essere posto al beneficio di un’IMI di maggiore entità, senza però riuscire a sostanziare, in maniera convincente, tale sua pretesa da un profilo medico-scientifico.

                                         In quest'ottica, al referto 17 settembre 1999 del dottor __________ - in cui si afferma che "… la situazione attuale con un importante dolore al polso la potrei paragonare ad un'artroprotesi del polso stesso, cosa che lascia un danno residuale permanente valutabile attorno al 30-40%" (cfr. doc. _ - inc. 35.1999._) - non può venir risconosciuto quel valore probante necessario per poter vagliare, con cognizione di causa, il caso ora sub judice.

                                         In effetti, in caso d'impianto di un'endoprotesi a livello del polso, la tabella 5.2. edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede, in caso di buon risultato, una menomazione dell'integrità del 5-10% e, in caso di cattivo risultato, del 10-25%.

                                         In nessun caso, quindi, appare difendibile la percentuale suggerita dal dottor __________.

                                         A fronte delle sole sequele organiche dell'evento traumatico 8 maggio 1996, __________ ha, dunque, diritto ad un'IMI del 10%, così come rettamente deciso dall'assicuratore LAINF convenuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 24 novembre 1999 é respinto.

                                 2.-   Il ricorso 10 gennaio 2000 è accolto, nel senso che, annullata la decisione 14 dicembre 1999 dell’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità, la causa é rinviata allo stesso UAI affinché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’UAI verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.121 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2000 35.1999.121 — Swissrulings