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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2025 34.2025.12

17 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,259 parole·~51 min·5

Riassunto

Richiesta di rendita per invalidità LPP respinta: lombosciatalgia e sindrome ansiosa depressiva sorte dopo la cessazione del rapporto assicurativo e quindi senza nesso materiale con la patologia assicurata; patologia epatica durata per un tempo limitato e quindi interruzione del nesso temporale

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 34.2025.12   BS

Lugano 17 ottobre 2025                           

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)  

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 marzo 2025 di

AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona     in materia di previdenza professionale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  AT 1, nata nel 1968, è stata affiliata, per il tramite del suo datore di lavoro (__________), all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito: IPCT) dal 1° gennaio 2007 al 9 giugno 2015.

                          1.2.  In data 12 maggio 2015 l’attrice ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (atti AI contenuti nel CD prodotto con la petizione in doc. C pag. 17).

                                  Dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 14 dicembre 2016 l’Ufficio AI ha informato l’attrice, considerata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (65% quale salariata e casalinga al 35%), di porla al beneficio di una rendita intera, scaduto il termine di attesa ex art. 28 LAI, dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI con conseguente grado d’invalidità non pensionabile) e, causa il risorgere dell’invalidità (art. 29bis OAI), dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 (art. 88a cpv. 1 OAI; doc. 41).

                                  Con successivo progetto di decisione del 5 marzo 2018, in annullamento ed in sostituzione di quello precedente datato 14 dicembre 2016, l’Ufficio AI ha informato l’attrice di un ulteriore diritto alla rendita intera dal 1° novembre 2016 (art. 29bis OAI) sino al 30 aprile 2017 (art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. 43).

                                  Con progetto di decisione 22 gennaio 2019, che ha annullato quello del 5 marzo 2018 – confermando il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 e dal 1° novembre 2016 sino al 30 aprile 2017 – l’amministrazione ha preavvisato l’attrice il diritto ad rendita intera dal 1° settembre 2017 (art. 29bis OAI) al 30 giugno 2018 (art. 88a cpv. 1 OAI; doc. 30).

                                  Infine, con cinque decisioni del 13 agosto 2020, debitamente preavvisate il 13 maggio 2020 (doc. C pag. 599), l’Ufficio AI ha stabilito il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016, dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2018 ed a tre quarti di rendita – alla scadenza del nuovo anno di attesa a seguito ad una nuova patologia invalidante – dal 1° novembre 2019 (doc. 46 - 50).                 

                                  Per quel che concerne le incapacità lavorative, dalla perizia __________ 26 settembre 2017 risulta che l’attrice è stata considerata inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività da febbraio 2015 (esordio dell’epatite autoimmune) sino ad agosto 2016 (ripresa dell’attività lucrativa). Nuovamente inabile al 100% in qualsiasi attività dal 20 novembre 2016 (esordio della lombosciatalgia) sino a gennaio 2017 e, successivamente, abile all’80% nell’abituale attività (doc. C pag. 244). Nella perizia di decorso 11 gennaio 2019 i periti del __________, a seguito della ripresa della malattia epatica e parallela ripresa della terapia autoimmune, hanno valutato un’incapacità al 100% dall’ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2017, del 50% dal 1° agosto 2018 e del 30% dal 13 marzo 2018 (doc. C pag. 437). Dal 1° novembre 2018 inabilità lavorativa è stata ritenuta dell’80% in qualsiasi attività, per motivi psichiatrici (annotazioni SMR del 4 marzo 2019 in doc. C pag. 543).

                                  A seguito di una revisione della rendita avviata d’ufficio, in data 7 novembre 2022 l’Ufficio AI, dopo verifica medica, ha comunicato all’attrice che continuerà a beneficiare della medesima rendita (grado d’invalidità del 66%) ottenuta finora (doc. C pag. 702).

                          1.3.  Tenuto conto delle decisioni 13 agosto 2020 dell’Ufficio AI, con scritto 8 febbraio 2021 la convenuta ha informato l’attrice di riconoscerle il diritto ad una pensione d’invalidità al 100% limitatamente ai periodi 01.02.2016 – 31.03.2016 e 01.06.2016 – 31.08.2016. Ha poi precisato di non versarle alcuna pensione per il periodo 01.06.2016-31.08.2016 avendo in quel lasso di tempo lavorato presso le __________ conseguendo un reddito che superava i limiti previsti dall’art. 25 del Regolamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (caso di sovrassicurazione). La convenuta ha poi rilevato di non riconoscere alcun diritto alla pensione d’invalidità dal 1° novembre 2016 poiché dagli atti dell’AI risulta che l’inabilità lavorativa concerneva una nuova patologia rispetto a quella presente nel 2015 (anno di uscita dall’IPCT). Nello stesso scritto, infine, la convenuta ha comunicato all’attrice il versamento a suo favore di una prestazione di libero passaggio all’Istituto collettore, avendo il suo datore di lavoro disdetto per il 31 dicembre 2016 la convenzione di affiliazione presso IPCT (doc. A/1).

                                  Di conseguenza, con comunicazione 8 febbraio 2021 la convenuta ha posto l’attrice al beneficio di una pensione d’invalidità di fr. 375 mensili, con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (sub doc. 71).

                          1.4.  Con scritto 24 gennaio 2025 l’attrice, per il tramite dell’avv. RA 1, contestando il citato scritto 8 febbraio 2021, ha chiesto alla convenuta di emettere una decisione formale e motivata suscettibile di essere impugnata (doc. 70).

                          1.5.  In data 25 febbraio 2025 la convenuta, facendo riferimento alla richiesta del 24 gennaio 2025 e riportata la giurisprudenza applicabile, ha dapprima sottolineato all’attrice di rispondere dell’invalidità dovuta ad incapacità lavorativa causata da un’epatite risalente al 9 febbraio 2015 allorquando era affiliata all’IPCT.

                                  Ha poi aggiunto:

"  L'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha accertato per la signora AT 1 il diritto ad una rendita intera dal 1 febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (cfr. Progetto d'assegnazione di rendita del 14

dicembre 2016 Ufficio Al).

Da ciò consegue che, anche se l'invalidità vera e propria è stata attestata a far tempo dal 1 febbraio 2016, quando la signora AT 1 non era più affiliata a IPCT (data di uscita giugno

2015), tenuto conto che l’incapacità lavorativa iniziata a febbraio 2015 era originata dalle stesse patologie che hanno poi avuto per conseguenza l'invalidità, l'lPCT ha riconosciuto il diritto a delle

prestazioni d’invalidità, come da decisione dell'8 febbraio 2021, composta da Comunicazione di rendita, Conteggio, e Lett. in re Prestazione di libero passaggio, che alleghiamo per praticità (doc. 1).

L'Ufficio invalidità ha inoltre accertato il diritto ad una rendita di invalidità dal 1 giugno 2016 al 31 agosto 2016. Per questo periodo, tuttavia, la signora AT 1 non ha diritto ad una rendita da

parte di IPCT perché ha lavorato presso le __________ e supera i limiti previsti dall’art. 25 del Regolamento dell'lstituto di previdenza del Cantone Ticino (sovrassicurazione).

In seguito, vi è stata una nuova incapacità lavorativa certificata a far tempo dal 20 novembre 2016, dovuta tuttavia ad una nuova patologia, e meglio ad una lombosciatalgia importante con dolori vertebrali e una claudicatio spinale e non già dalla patologia che ha causato l'incapacità lavorativa insorta nel 20al5. (cfr. lett. 13 febbraio 2017 da Dott. __________ a Ufficio Al).

Per questo motivo, alla signora AT 1 non è più stata riconosciuta da parte di IPCT una rendita a far tempo dal 1 novembre 2016.

Infatti, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità dell'istituto di previdenza presso il quale è sorta l'incapacità di lavoro viene revocata in caso di mancanza di uno stretto nesso materiale e temporale (MARC HUERZELER, Art. 23, punto 3, in: Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [ed.], Handkommentar zum BVG und FZG, p. 351). Si tratta di condizioni cumulative (DTF 123 V 265).

Lo stretto nesso materiale è, soddisfatto, se l'affezione che ha portato all'invalidità (o all'aumento dell'invalidità) è la stessa che ha portato all'incapacità di lavoro durante l'affiliazione al precedente istituto di previdenza (DTF 123 V 265).

Ora, come detto, l'incapacità di lavoro che ha determinato l'invalidità a far tempo dal 1 novembre 2016 deriva da un'altra patologia (lombosciatalgia), insorta nel 2016. Ne consegue che lo stretto nesso materiale non è dato e che IPCT non è quindi più tenuta a riconoscere una pensione di invalidità per il periodo a far tempo dal 1 novembre 2016.

La decisione dell'8 febbraio 2021 viene dunque qui confermata.” (doc. A/1)

                          1.6.  Con la presente petizione l’attrice, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della “decisione” emessa il 25 gennaio 2025 dalla convenuta con il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione d’invalidità dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e dal 1° novembre 2019 a tempo indeterminato.

                                  In estrema sintesi l’attrice, con riferimento agli atti AI, sostiene che si tratta di patologie (epatite autoimmune acuta e soprattutto sindrome ansioso depressiva) presenti al momento dell’affiliazione, che continuano a determinare la sua incapacità lavorativa e, di riflesso, la sua invalidità.

                                  L’attrice ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                          1.7.  Con la risposta di causa la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Confermando la propria presa di posizione del 25 febbraio 2025, ribadisce di dover rispondere unicamente dell’incapacità lavorativa e della conseguente invalidità causata da epatite acuta, risalente al febbraio 2015 allorquando l’attrice era affiliata presso l’IPCT. Ribadisce che l’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità, a periodi alterni, dal 1° novembre 2016 deriva da lombosciatalgia e da sindrome ansioso depressiva insorte successivamente all’uscita dell’attrice dall’Istituto di previdenza. Non essendoci pertanto un nesso materiale, la convenuta ritiene di non essere obbligata a versare alcuna prestazione d’invalidità dopo il 1° novembre 2016.

                         1.8.  Con “replica spontanea” dell’11 giugno 2025 l’attrice, contestando la posizione della convenuta, ha ribadito la propria tesi e confermato la domanda di giudizio.

                          1.9.  Il 23 luglio 2025 l’attrice ha triplicato.

                        1.10. Con scritto 29 luglio 2025 la convenuta ha fatto presente di rinunciare alla quadruplica.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852.100).

                                  Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome la sede della convenuta si trova a Bellinzona (doc. 201 incarto AI), e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale.

Va poi rilevato che, secondo giurisprudenza, con riferimento all'art. 73 LPP, la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195). Di conseguenza, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 28 pag. 278).

Pertanto, visto quanto sopra, nel caso in esame la comunicazione 8 febbraio 2021 della pensione d’invalidità come pure lo scritto 25 febbraio 2025 sono da considerare prese di posizione della convenuta e non decisioni.

Corretto è comunque il rimedio della petizione oggetto del presente giudizio.

                          2.2.  L’attrice postula il riconoscimento di una rendita d’invalidità dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e dal 1° novembre 2019 a tempo indeterminato. Essa quantifica in fr. 34'125 l’importo delle pensioni rivendicate dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2025.

                                  nel merito

                          2.3.  Oggetto del contendere, come detto, è la questione di sapere se la convenuta debba essere condannata a versare all’attrice una rendita d’invalidità dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e dal 1° novembre 2019 a tempo indeterminato.

                                  La convenuta contesta la pretesa attorea poiché l’incapacità lavorativa, alla base dell’invalidità dal 1° novembre 2016, è dovuta ad una nuova patologia (lombosciatalgia) subentrata successivamente all’uscita dell’attrice dall’IPCT (giugno 2015) e quindi, mancando un nesso materiale, si ritiene libera da un obbligo prestativo. Con la stessa motivazione essa sostiene di non dover rispondere nemmeno per l’incapacità lavorativa dovuta alla sindrome ansioso depressiva presente da maggio 2017, corrispondente al mese in cui è avvenuta la prima presa a carico psichiatria.

                                  L’attrice, a conferma della domanda di giudizio, ritiene invece che l’epatite e la sindrome ansioso depressiva, già presenti allorquando era affiliata presso la convenuta, continuano a determinare la sua incapacità lavorativa e, di riflesso, invalidità. 

                          2.4.  Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a.     nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

b.     in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c.     diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

                                  Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del 10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

                                  Le prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è – o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).

                                  I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18 pag. 57, Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

                                  Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).

                                  Va altresì ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 vLPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

                          2.5.  Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF 138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 seg.). 

Per i casi in cui già prima dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa (Stauffer, op. cit, n. 1059).

                          2.6.  Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità.

                                  Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

                                  Secondo la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art. 23 n. 18 ss, pagg. 108 -110).

                                  Nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58). Il TF ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pag. 66/67).                                

                                  Riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto del DTF 144 V 58).

                                  Da ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 361).

                                  Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, op.cit, art. 23 n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

                          2.7.  L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474).

                                  L'istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

                                  Basandosi su questa disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Per la giurisprudenza l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 26 BVV 2 n. 3 pag. 519 con riferimenti; Hürzeler, op. cit., art. 26 n. 8, pag. 387).

                                  Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, 26 n. 10 pag. 387).

                                  L'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP, considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti).

                          2.8. 

                       2.8.1.  Giusta l’art. 4 LAI l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato, quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Dalla stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità sono di principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

                                  Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle constatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

                       2.8.2.  L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).

                                  D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli art. 73bis cpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

                                  Secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

                                  In virtù dell’art. 6 LPP, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465 seg. consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1 e 1a). In altri termini, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). Se per esempio essi fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c, 115 V 215 consid. 4c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

                       2.8.3.  Quanto in particolare agli assicurati occupati parzialmente (come è il caso in esame), va innanzitutto detto che, considerato come la LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte salariata. Richiamato il principio assicurativo valido nell’ambito della previdenza professionale per il quale un diritto a prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se e nella misura in cui esiste una copertura assicurativa, la commisurazione del grado di invalidità avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa ha poi portato all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali inabilità lavorative esistenti già in precedenza (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5.3 con riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata in SZS 2001 pag. 85 segg.; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 489 seg. pag. 205 segg.). Se la persona assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe lavorare ancora nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio invalidità si è realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di occupazione effettivo) (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1, 9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2, 9C_161/2007 del 6 settembre 2007 consid. 2).

                                  Nella sentenza di principio del 7 marzo 2018 pubblicata in DTF 144 V 63 il Tribunale federale, oltre a confermare la non applicabilità nell’ambito della previdenza professionale del nuovo metodo dell’AI per il calcolo del grado di invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e per il resto svolgono mansioni consuete giusta l’art. 27bis OAI, riferendosi anche ai casi come quello che qui ci occupa, ha così descritto le modalità di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in caso di attività a tempo parziale (art. 23 lett. a LPP; art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI):

"  Il grado d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2; conferma della giurisprudenza).

Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei redditi (consid. 6.3.2).”

                                  Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella DTF 144 V 72, nella quale la Corte federale, esprimendosi sul principio dell'applicazione uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale (art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità stabilito dagli organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche DTF 120 V 110 consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit. n. 1025, 1068 e 1070; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 7 e 25). In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4; cfr. l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti Morel, Nouveaux paradigmes pour le calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en prévoyance professionnelle, in SZS 62/2018 pag. 367 segg; cfr. anche Ueli Kieser, Aktuelle Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in Pläydoyer 4/19 pag. 58).

                                  Il Tribunale federale è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sul tema in un caso sfociato nella STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024. L’Alta Corte, dopo un approfondito esame, ha confermato la propria giurisprudenza, sottolineando che non esistono motivi seri e oggettivi per modificarla. In quel caso si trattava di un’assicurata attiva a tempo parziale, che l’Ufficio AI ha considerato avrebbe lavorato a tempo pieno senza il danno alla salute. L’Ufficio AI ha quindi determinato un grado d’invalidità del 56% mentre che, per l’istituto previdenziale, il grado d’invalidità in ambito LPP, riferito al tasso d’attività del 60%, ammontava al 27%. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi, Évaluation des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d’activité lucrative partielle (art. 23 let. a LPP), in: SZS/RSAS 3/2024 pag. 164.

                                  Il grado d’invalidità determinante per la previdenza professionale si calcola, quindi, in funzione del tasso di attività lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Di conseguenza il grado d’invalidità calcolato dall’AI, se basato su un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno, deve poi venir convertito per la previdenza professionale. Secondo il Tribunale federale, come detto, per l’istituto di previdenza il metodo più semplice è quello di stabilire il grado d'invalidità sulla base del reddito da valido fissato dall’Ufficio AI, al quale è di principio vincolato, convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività esercitata a tempo parziale, ed effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi su questa base e su quella degli altri parametri vincolanti, in particolare del salario da invalido (DTF 144 V 63 consid. 6.3.3; Bollettino LPP UFAS n. 148 cifra 990; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul de l’AI pour le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in Schweizer Personalvorsorge 9-18, pag. 96 seg.).

                          2.9.  Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

                                  Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag. 108).

                        2.10.  Il Regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del 17 ottobre 2013 (nella versione in concreto applicabile in vigore dal 1° gennaio 2021 – per quel che concerne le rendite fa stato il regolamento dell’istituto previdenziale valido al momento della nascita dell’eventuale diritto relativo; cfr. DTF 121 V 101; Stauffer, op. cit., n. 792 pag. 295; Vetter-Schreiber, op. cit., pag. 87), con riferimento alle prestazioni d’invalidità prevede, tra l’altro, quanto segue:

"  Nozione d’invalidità Art. 32

1 È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

2 Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

3 La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

Pensione d’invalidità Art. 33

1 La pensione d’invalidità è calcolata sull’avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l’art. 16 del presente Regolamento, valido all’età di 65 anni. L’avere di vecchiaia si compone:

a)  dell’avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell’evento, calcolato secondo l’art. 15;

b)  degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all’età di 65 anni calcolati secondo l’art. 14 del presente Regolamento;

c)  dell’interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell’evento sino all’età di 65 anni.

2 Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d’invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell’AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

3 L’art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

4 La pensione d’invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l’avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l’art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

5 ll diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.

Invalidità parziale Art. 34

1 La prestazione parziale dell’Istituto di previdenza è proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado d’invalidità minimo del 40%

Con un grado d’invalidità riconosciuto dall’AI pari almeno al 40% e inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d’invalidità pari al 40%.

2 Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato come:

a)  membro pensionato per il corrispondente grado d’invalidità; e

b)  membro attivo per la parte di stipendio assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.

3 In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell’art. 47 del presente Regolamento.”

                                  In merito alla “Decorrenza della pensione di invalidità” l’art. 19 stabilisce che:

"  1 La pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d’invalidità (AI) riservato il cpv.

2 Il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell’Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

3 In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d’invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall’inizio del diritto alla rendita AI.

4 L’Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d’invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio.

5 ln caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza è differito sino all’esaurimento del versamento dello stipendio al 100%. 6 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.”

                                  Dal tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare dell’istituto previdenziale convenuto coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dall’art. 23 LPP, anzi il regolamento ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (DTF 123 V 262).

                        2.11.  Nel caso concreto, poiché le decisioni dell’Ufficio AI del 13 agosto 2020 sono state notificate alla convenuta (doc. 163 incarto AI, pag. 2), che non le ha impugnate, questo Tribunale deve ritenere vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione. Trattandosi, come visto al consid. 1.2, di una persona professionalmente attiva a tempo parziale, ai fini previdenziali fa stato l’invalidità relativa alla quota parte salariale della stessa (cfr. consid. 2.8.3).

                                  Con due decisioni del 13 agosto 2025, l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%), scaduto il termine di attesa ex art. 28 LAI, dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 e dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 (doc. 48).

                                  Siccome l’incapacità lavorativa, che aveva portato all’invalidità, era dovuta all’epatite acuta autoimmune sorta nel febbraio 2015 (cfr. perizia __________ 26 settembre 2017 in doc. C pag. 232) – allorquando l’attrice era ancora affiliata presso l’IPCT – la convenuta ha posto quest’ultima al beneficio di una rendita d’invalidità intera dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (sub doc. 71). Non ha invece versato alcuna prestazione dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 avendo accertato un caso di sovrassicurazione.

                                  Con una terza decisione dello stesso giorno, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attrice un’ulteriore rendita intera temporanea dal 1° novembre 2016 sino al 30 aprile 2017 (doc. 48).

                                  La quarta decisione concerne il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2018 (doc. 49).

                                  Infine, con la quinta decisione del 13 agosto 2020 l’Ufficio AI ha posto l’attrice al beneficio di ¾ di rendita dal 1° novembre 2019 in avanti (doc. 50).

                        2.12.  Dall’esame degli atti AI, questo Tribunale ritiene che la convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta all’incapacità lavorativa dal 20 novembre 2016 per i seguenti motivi.

                           2.12.1.   Va in primo luogo fatto riferimento al rapporto 13 febbraio 2017 del medico curante, dr. med. __________, il quale ha certificato l’esordio di un’importante lombosciatalgia con dolori vertebrali e claudicatio spinale, causanti un’incapacità lavorativa al 100% dal mese di novembre 2016. Egli ha poi precisato che “questa inabilità concerne una nuova patologia rispetto a quanto era presente a partire dagli inizi 2015” (ossia l’inabilità lavorativa dovuta ad epatite acuta autoimmune, n.d.r; doc. C pag. 181),

                                  A tal riguardo, va fatto riferimento alla valutazione della capacità lavorativa contenuta nella prima perizia pluridisciplinare del __________ datata 26 settembre 2017:

"  La capacità lavorativa dell’A, nell’attività da ultimo svolta in qualità di ausiliaria di pulizie, valutata nella misura dell’80%, va considerata valida a decorrere da gennaio 2017. In precedenza l’A. va considerata incapace al lavoro nella misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa a decorrere da febbraio 2015 (esordio dell’epatite autoimmune), e ciò sino all’1.8.2016 quando l'A. ha

potuto riprendere l'attività in misura completa. A decorrere poi dal 20.11.2016 (esordio della lombosciatalgia acuta) ella va di nuovo considerata inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività lucrativa e ciò sino a gennaio 2017. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine deve tener presente che, secondo Ia letteratura, 50 sino a 90% dei pazienti in remissione da epatite autoimmune hanno una ripresa della malattia entro i 12 mesi dopo l'interruzione del trattamento” (sottolineatura del redattore; doc C pag. 244).

                                  Ritenuto pertanto che gli effetti invalidanti della patologia reumatologia sono sorti nel novembre 2016, ossia dopo l’uscita (giugno 2015) dell’attrice dall’istituto di previdenza, non sussiste alcun nesso materiale con la copertura assicurativa previdenziale.

                     2.12.2.  In merito alla patologia extra-somatica, dagli atti risulta che la sindrome depressiva è fatta risalire al mese di febbraio 2015 e diagnosticata con influsso sulla capacità lavorativa dal citato medico curante (dr. med. __________) nel suo rapporto 29 settembre 2015 (doc. C pag. 79). Successivamente, nei rapporti SMR 9 dicembre 2016 (doc. 44) e 8 settembre 2016 tale patologia è stata considerata invalidante (doc. 37).

                                  Occorre pertanto verificare se la succitata affezione extra-somatica, attestata allorquando l’attrice era affiliata presso l’IPCT, abbia causato un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento, come prescritto dalla giurisprudenza citata al consid. 2.4, di almeno il 20%, tale da giustificare una prestazione d’invalidità.

                                  Ora, come verrà esposto di seguito, vi è da ritenere che la succitata patologia non ha causato un’incapacità lavorativa durante il periodo di affiliazione in parola (1° gennaio 2007 al 9 giugno 2015).

                                  Innanzitutto, va rilevato che, come risulta dalla perizia __________ del 26 settembre 2017, antecedentemente alla prima presa a carico psichiatrica (maggio 2017 da parte della dr.ssa med. __________) non erano note psicopatologie maggiori sia sul piano personale che familiare (cfr. doc. C pag. 232). La perita psichiatra, dr.ssa med. __________ nel suo rapporto 28 agosto 2017 convincentemente si discosta dalla diagnosi di sindrome ansioso depressiva. Ha invece ritenuto come l’attrice fosse affetta da un disturbo d’ansia generalizzato (ICD 10 F41.1), precisando “… che questa condizione di ansia psichica soggettiva è molto lieve senza menomare l’A. nelle proprie attività quotidiane se non in modo molto lieve” (doc. C pag. 272) per poi concludere per una piena capacità lavorativa (doc. C pag. 273).

                                  Va qui ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                  In queste circostanze, dunque, va data adesione alla perizia __________ del 26 settembre 2017, motivo per cui ci si discosta dalla diagnosi di sindrome ansioso depressiva con ripercussione sulla capacità lavorativa posta dal dr. med. __________.                             

                                  Non va del resto dimenticato che a seguito della (nuova) patologia invalidante psichiatrica (sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità; ICD 10 F 33.1), fatta risalire al mese di novembre 2018 (inizio del trattamento psichiatrico presso lo Studio __________; cfr. il relativo rapporto 25 gennaio 2018; doc. C pag. 526 e confermato dal rapporto SMR 4 marzo 2019; doc. C pag. 534), quindi dopo l’uscita dell’attrice dall’IPCT, l’Ufficio AI ha posto l’attrice al beneficio di ¾ di rendita, alla scadenza di nuovo anno di attesa, dal 1° novembre 2019 in avanti (doc. C pag. 599).

                                  Visto quanto sopra, non è dato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 cosi. 5.3), un nesso materiale tra la patologia psichiatrica presente durante il periodo di affiliazione presso l’istituto di previdenza convenuto e l’incapacità lavorativa, rispettivamente l’invalidità dell’attrice successiva al novembre 2016. Né del resto l’attrice ha dimostrato il contrario.

                     2.12.3.  Da ultimo, riguardo alla problematica epatologica, l’attrice rileva che nelle annotazioni 12 ottobre 2017 il dr. __________ del SMR ha incluso la citata patologia nelle diagnosi senza influsso sulla capacità al lavoro (doc. C pag. 302), mentre nelle successive annotazioni 17 gennaio 2019 lo stesso medico (dopo aver letto la citata perizia __________ di decorso 11 gennaio 2029; n.d.r.), l’ha considerata con ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. C pag. 504).

                                  Orbene, nel rapporto 13 febbraio 2019 il dr. med. __________, caposervizio al Servizio di gastroenterologia dell’Ospedale __________, ricordando che l’epatite autoimmune non è spenta (ripresa della malattia epatica nell’ottobre 2017, vedi perizia __________ di decorso in doc. C pag. 427 punto I.2, n.d.r.) e che il paziente necessita di una terapia a lungo termine, ritiene di “tenerla in conto per la domanda di invalidità” (doc. C pag. 555). Nella citata perizia di decorso il __________, fondandosi sul referto peritale 5 novembre 2018 del dr. med. __________, specialista in gastroenterologia, ha confermato che “l’epatite di tipo autoimmune (di tipo 1) e la terapia immunosoppressiva che l’A. assume cronicamente determinano una diminuzione di rendimento del 20-30% nell’arco di una giornata lavorativa intera in attività abituale a causa della stanchezza cronica, con necessità di maggiori pause” (doc. C pag. 433).

                                  Per quel che concerne l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo sia nell’abituale attività che in un’attività adeguata, nella già menzionata valutazione pluridisciplinare si legge:

"  Da ottobre 2017, con ripresa della malattia epatica parallela ripresa della terapia immunosoppressiva, va considerata un'incapacità lavorativa del 100% fino al 31.12.2017. A partire dall’1.1.2018 l'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 50%. A partire dal 13.3.2018 va considerata una capacità lavorativa del 70% invariata da allora nel tempo (…). (doc. C pag. 437).

                                  Fondandosi su quanto riportato sopra, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attrice una rendita intera dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2018 (cfr. progetto di decisione 22 gennaio 2019 in consid.1.2).

                                  Visto quanto sopra, la nuova incapacità lavorativa che ha portato al risorgere dell’invalidità è da ricondurre alla stessa patologia epatica all’origine dell’incapacità al lavoro, rispettivamente invalidità, presenti durante il periodo di affiliazione dell’attrice presso la convenuta, motivo per cui vi è un nesso materiale ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).  

                                  Tuttavia, affinché vi sia un obbligo prestativo occorre, quale presupposto cumulativo, che vi sia anche un nesso temporale (cfr. consid. 2.5) tra la ripresa dell’epatite autoimmune (ottobre 2017) e l’incapacità lavorativa alla base della rendita d’invalidità erogata all’attrice. Riguardo alla capacità lavorativa prima della recidiva dell’epatite (ottobre 2017), nel passaggio citato al consid. 2.12.1, si legge che i periti avevano limitato la piena inabilità lavorativa da febbraio 2015 ad agosto 2016 [“…La capacità lavorativa dell’A, nell’attività da ultimo svolta in qualità di ausiliaria di pulizie, valutata nella misura dell’80%, va considerata valida a decorrere da febbraio 2015 (esordio dell’epatite autoimmune), e ciò sino all’1.8.2016 quando l'A. ha potuto riprendere l’attività in misura completa].

                                  Pertanto, dal 1° agosto 2016 (ripresa attività lucrativa) sino al mese di ottobre 2017 (recidiva dell’epatite) dal punto di vista dell’affezione assicurata presso l’IPCT (epatite autoimmune) l’attrice ha presentato una piena abilità lavorativa, motivo per cui vi è un’interruzione del nesso temporale. Secondo giurisprudenza (DTF 144 V 58) già citata (cfr. consid. 2.5), infatti, si presume che vi sia un'interruzione del nesso temporale quando, per più di tre mesi, sussiste una capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lucrativa adeguata, ciò che, come visto, è il caso in esame.

                                  Certo, dal 20 novembre 2016 l’attrice ha presentato delle incapacità lavorative, da ricondurre tuttavia alla lombosciatalgia ed alla sindrome ansioso depressiva per le quali – come detto (cfr. consid. 2.12.1 e 2.12.2) – la convenuta non ha alcun obbligo prestativo.

                        2.13.  In conclusione, considerato che l’incapacità lavorativa, rispettivamente l’invalidità successiva al novembre 2016, sono da ricondurre alla lombosciatalgia ed alla sindrome ansiosa depressiva manifestatesi in un periodo in cui l’attrice non era più assicurata presso la convenuta, non vi è un nesso materiale tra con l’attuale invalidità. Considerato inoltre che il presupposto di uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessario per riconoscere l’obbligo prestativo oggetto della presente vertenza, non occorre esaminare la presenza di un eventuale stretto nesso temporale ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4).                       

                                  Risultando inoltre un’interruzione del nesso temporale ai sensi del consid. 2.12.3 per quel che concerne la patologia epatica, non sussiste pertanto un diritto alla rendita d’invalidità dell’attrice successivo al 1° novembre 2016. La convenuta è pertanto liberata da qualsiasi obbligo prestativo al di fuori della rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016, per altro già versata.

                                  Ne consegue che la petizione va respinta.

                        2.14.  Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

                        2.15.  L’attrice ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  Essendo quindi la presente procedura gratuita, la domanda dell’attrice deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.

                                  Presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fede. – sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.

                                  L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).

                                  Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                  L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

                                  L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

                                  Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                  Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

                                  Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti prodotta con il certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (IV bis) risulta che l’attrice vive da sola, non esercita un’attività lucrativa e dispone, quali entrate, di una rendita AI e delle prestazioni complementari per complessivi fr. 2'823 al mese, più fr. 111 di ACC (aiuto complementare comunale di fr. 333 trimestrali) per un importo globale di fr. 2'934.

                                  Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’attrice deve essere applicato l’importo base mensile per persona che vive da sola di fr. 1’200, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili giusta l’art. 93 LEF.  (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009, attualmente applicabile).

                                  Occorre poi computare il canone di locazione di fr. 1'165, motivo per cui gli oneri ammontano a complessivi fr. 2’365. Non computabili, poiché incluse nell’importo base, sono invece le spese di elettricità, quelle telefoniche (al riguardo cfr. Sentenza CEF 15.2024.93 del 18 ottobre 2024 consid. 4.1) e quelle relative all’assicurazione economia domestica (cfr. Sentenza CEF 15.2024.71 del 30 settembre 2024 consid. 4.3). Nemmeno computabili sono le spese legate all’auto e la tassa di circolazione fatte valere dall’assicurata, in quanto dagli atti non risulta che l’utilizzo del veicolo sia necessario per il conseguimento del suo reddito, per motivi medici o per motivi familiari come l’esercizio del diritto di visita, motivi che giustificherebbero la presa in considerazione di tali spese nel calcolo del fabbisogno minimo LEF (cfr. Sentenza CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 4.1.1). Altrettanto non incluso nel calcolo del fabbisogno minimo esecutivo è il premio dell’assicurazione malattia complementare (solo il premio dell’assicurazione malattia di base è da considerare, cfr. DTF 134 III 323 consid. 3).

                                  All’onere globale di fr. 2’365 va poi aggiunto, come da giurisprudenza (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04), un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180/300. Ne consegue un fabbisogno complessivo rispettivamente di fr. 2’545 e di fr. 2’665.

                                  Tenuto conto di un’eccedenza mensile di tra fr. 389 e fr. 269 (2'934 - 2’545/2'665), l’attrice non va pertanto qualificata come indigente. In effetti, l'eccedenza di cui essa dispone può permetterle di fronteggiare con pagamenti rateali le certo contenute spese di patrocinio (per casi con simili eccedenze cfr. STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009, STCA 33.2005.6 del 5 settembre 2005).

                                  In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  La petizione è respinta.

                             2.  L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

34.2025.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2025 34.2025.12 — Swissrulings