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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2020 34.2020.2

5 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,040 parole·~10 min·2

Riassunto

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento dei contributi e rigetto definitivo dell'opposizione

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 34.2020.2   rg/sc

Lugano 5 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 21 gennaio 2020 di

AT 1   

contro  

CV 1       in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto                           in fatto

considerato                    in diritto

                               1.1.   Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 9'720.55 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019, di fr. 286.95 per interessi e delle “spese del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. 2832198 dell’UE di __________, con protesta di tasse spe-se e ripetibili.

                               1.2.   Con la risposta di causa parte convenuta ha osservato che “Nell’estratto conto (All. 5 AT 1) vengono riportate spese per spese di esecuz. e fallim. per i quali si era già trovato un accordo secondo il quale parte dovevano essere stornati in quanto non dovuti. Per gli anni 2016 e 2017 infatti non si era raggiunto l’importo della soglia d’entrata obbligatoria (All. 1 e 2). Le fatture infatti sono state stornate (All. 5 AT 1). Per l’anno 2019 poi abbiamo ricevuto uno scritto di AT 1 che il contratto di affiliazione era da ritenersi annullato. Confidiamo in una Vostra collaborazione e nella collaborazione di AT 1 per risolvere bonariamente la questione, accordandoci per un rientro di quando da noi dovuto” (cfr. III).

                               1.3.   Con scritto 26 febbraio 2020 la fondazione attrice, riconfermandosi nella propria domanda di giudizio, ha precisato che a controparte “era stato promesso il condono di una parte delle spese in caso di pagamento delle fatture dei contributi pendenti. Purtroppo, i pagamenti promessi non sono mai stati effettuati” e che i “salari comunicati dalla convenuta sono stati correttamente inseriti. Anche le riduzioni salariali comunicate successivamente sono state inserite nel sistema ed elaborate correttamente” (cfr. V).

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al cam-po d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed a-vendo per oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungs-gericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

                               2.2.   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.

                            2.3.1.   Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. febbraio 2016 la __________, ora CV 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assi-curate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contri-buti risultano dagli atti (doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

                                         Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

                            2.3.2.   Parte convenuta, come accennato, contesta di dover rimborsare alla fondazione attrice le “spese di esec. e fall.”, sostenendo co-me in base ad un asserito accordo con la fondazione tali spese avrebbero dovuto essere annullate in quanto non dovute, ritenuto che per gli anni 2016 e 2017 i salari non avevano raggiun-to la soglia d’entrata LPP e che i contributi già versati sono stati in seguito stornati.

                                         Trattasi segnatamente delle spese addebitate al datore di lavoro per complessivi fr. 1'500 (cfr. estratto conto in doc. A/5) e riferite a una domanda di esecuzione del mese di novembre 2016 (fr. 500, doc. A/6.3), alla consecutiva domanda di continuazione dell’esecuzione (fr. 500, doc. A/6.4) e alla domanda di fallimento (fr. 500, doc. A/6.5). In base agli atti, tali spese si riferiscono a non aver dubbi all’incasso dei contributi di cui alla fattura n. 342224 di complessivi fr. 5'030.70 rimasti impagati ed in seguito stornati nell’ottobre 2017 a favore del datore di lavoro (doc. A/5).

                                         Occorre anzitutto premettere che non v’è traccia alcuna agli atti – né parte convenuta ha fornito la benché minima prova al riguardo – di un asserito accordo secondo il quale, per quanto è dato di capire, le spese sarebbero state da annullare in quanto “non dovute”, mentre che parte attrice ha da parte sua sostenuto di aver promesso al datore di lavoro il condono di una parte delle spese in caso di pagamento delle fatture pendenti (pagamento che in effetti non risulta essere avvenuto; trattasi con ogni verosimiglianza delle fatture 3074916 del novembre 2018 di complessivi fr. 4'243.4, cfr. doc. A/5).

                                         Per il resto non risulta che il datore di lavoro, che neppure lo adduce, abbia annunciato alla fondazione di previdenza –  dopo la sottoscrizione del contratto d’adesione e prima della notifica (tardiva) dei salari (giusta l’art. 4.2 cpv. 3 del contratto d’affiliazione i salari annui presumibili vanno notificati alla fondazione all’inizio di ogni anno) – salari che non giustificassero l’emissio-ne delle fatture n. __________ per contributi (cfr. estratto conto sub doc. A/5), quando dagli atti risulta invece unicamente l’allestimento (e la presumibile notifica anche alla fondazione) tardivo nell’ottobre 2017 dei salari AVS 2016 (non presumibili ma versati; cfr. III/1), rispettivamente dei salari 2017 (non presumibili ma versati) nel gennaio 2018 (cfr. III/2). Non risulta d’altronde neppure che – come incontestatamente asserito in petizione – il datore di lavoro abbia mai contestato, giusta l’art. 5.4 cpv. 4 del contratto, gli estratti conto redatti alla fine di ogni anno dalla fondazione.

                                         Per il che le spese d’esecuzione di complessivi fr. 1'500 previste all’art. 2.1 del Regolamento dei costi (sub doc. A/1) vanno riconosciute). Vanno pure ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto regolamento (DTF 117 II 258), le spese di diffida di complessivi fr. 600 (doc. A/6.1 e 6.2).

                                         La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

                            2.3.3.   Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr. 10'007.50 (9’720.55 + 286.95) con interessi di mora al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.

                               2.4.   La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________ merita accoglimento.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                               2.5.   Spetta infine alle parti in causa concordare un’eventuale soluzione transattiva della vertenza – auspicata nelle more della presente procedura dalla parte convenuta che chiede a tal uopo la “collaborazione” dello scrivente Tribunale (cfr. III) –, a quest’ultimo competendo unicamente l’omologazione di un eventuale accordo tra le parti. 

                               2.6.   La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame –  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.

                                         §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 19 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 10'007.50 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2019 su fr. 9'720.55.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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