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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2020 34.2019.40

8 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·991 parole·~5 min·4

Riassunto

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio. Non si fa luogo ad alcuna divisione, entrambi gli ex coniugi non avendo accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.40   rg/gm

Lugano 8 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 18/19 dicembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1   rappr. da:   RA 1    

a  

CV 1       in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per sentenza 11 ottobre 2019, passata in giudicato, statuendo nella causa promossa con petizione il 20 aprile 2019 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 23 dicembre 2014. Al punto 6 del dispositivo il Pretore ha deciso che la “gli ave-ri LPP maturati dai coniugi dal matrimonio (23.12.2014) alla litispendenza del divorzio (20.04.2019) sono divisi a metà”, ordinan-do la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divor-zio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).

1.2   Il 18/19 dicembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in merito al riparto rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle determinazioni delle parti come pure dell’esito degli accertamenti esperiti dal Tribunale e delle relative prese di posizione degli ex coniugi (cfr. IV-XVI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/ 06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa.

                                         Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                         Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

                                2.4   Nel caso in disamina, dagli atti non risulta per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione.

                                         AT 1 – nel periodo che qui interessa – non ha infatti (incontestatamente) svolto attività lavorativa (cfr. estratti conto AVS sub XIV, cfr. VI).

                                         CV 1, dal canto suo, risulta aver sempre e senza interruzione (dal 2005) esercitato attività lucrativa a titolo indipendente non soggetta ex lege ad obbligo assicurativo LPP (cfr. estratto conto individuale AVS sub IX-1; cfr. art. 2 e segg. LPP), dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte non emergendo per il resto elementi o indizi che consentano di ipotizzare un accumulo di capitale previdenziale riconducibile ad eventuale assicurazione facoltativa giusta l’art. 4 LPP.

                                         Stante quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a divisione.

                                2.5   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Non si fa luogo a divisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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