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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 34.2019.29

27 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,943 parole·~10 min·3

Riassunto

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per inzio d'attività indipendente

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.29   RG/sc

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 18/19 settembre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1   rappr. da:   RA 1    

a  

1.  CV 1   1 rappr. da:   RA 2   2. CV 2      in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

1.1   Per sentenza 8 maggio 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 9 dicembre 1999. Al punto 6 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La LPP maturata dal matrimonio (9.12.1999) alla litispendenza del divorzio (5.2.2019) [recte: 5.2.2018, ndr] è divisa a metà tra i coniugi”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 18/19 settembre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                         Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

                                2.2   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 5 febbraio 2018.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.3   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                2.4

                             2.4.1   Dagli atti di causa e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che AT 1 abbia accumulato capitale previdenziale durante il matrimonio. Dall’estratto del conto individuale AVS richiamato dal Tribunale risulta infatti che le retribuzioni annue che essa ha percepito esercitando attività lavorativa dipendente non hanno mai raggiunto il minimo assicurabile LPP (artt. 2 e 7 LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 185).

                             2.4.2   Dal fascicolo emerge invece che se al momento del matrimonio CV 1 non disponeva di averi previdenziali suscettibili di essere considerati, al momento determinate per il riparto (5 febbraio 2018) egli disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 10'599 presso la __________, dove è stato assicurato da ottobre 2015 ad aprile 2018 quale dipendente di __________. Suddetto avere è attualmente depositato sulla polizza di libero passaggio __________ presso CV 2 (cfr. XIV).

                                         In realtà egli risulta pure essere stato assicurato, quale dipendente di __________, da settembre 2001 ad ottobre 2004 alla __________ con trasferimento, all’uscita, della prestazione di fr. 2’370 alla __________ (cfr. XV, XXV) la quale nel giugno 2006 ha a sua volta trasferito l’avere di spettanza dell’ex marito alla __________ cui era affiliata la __________, datrice di lavoro di CV 1 da aprile 2005 a dicembre 2009 (XXVI). Nel marzo 2010 l’avere sin lì accumulato di fr. 10'556.75 è stato trasferito su un conto di libero passaggio di __________ (cfr. XXVI-1), la quale nel dicembre 2010 ha versato l’intero avere ivi depositato di fr. 10'742.91 in contanti all’assicurato (cfr. XXVIII). CV 1 risulta in effetti avere iniziato a tale epoca un’attività lucrativa indipendente (cfr. estratto conto individuale AVS sub VIII). Suddetto capitale – versato in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP – è uscito quindi dal circuito previdenziale e non è più suscettibile di essere preso in considerazione ai fini del riparto (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254).

                                         Dalle tavole processuali si evince inoltre che CV 1 ha accumulato un ulteriore avere previdenziale attualmente depositato su un conto di libero passaggio della __________ (fr. 264.93, valuta 1. gennaio 2020; cfr. XXII-1). Tuttavia, in base agli atti è verosimile ritenere che tale importo sia stato accumulato successivamente al 5 febbraio 2018 (data determinante per il riparto) e non debba quindi fare oggetto di divisione. Emerge infatti che dopo l’attività alle dipendenze di __________ per la quale, come visto, l’ex marito era stato assicurato alla CV 2 sino al 1. aprile 2018, il capitale di fr. 10'599 ivi accumulato sino alla litispendenza del divorzio (5 febbraio 2018) – e già considerato nel calcolo del conguaglio (cfr. supra) – è tutt’ora depositato su una polizza di libero passaggio di CV 2 (cfr. XIV). Ora, dall’estratto conto AVS (sub VII-1) risulta che dopo il 1. aprile 2018 CV 1 ha esercitato attività lavorativa dipendente unicamente presso la __________ (verosimilmente affiliata ad un istituto di previdenza di __________; cfr. estratto conto Rendita sub II-5) nel periodo giugno-agosto 2018, periodo non suscettibile di essere considerato ai fini del presente giudizio, dies ad quem per la divisione essendo il 5 febbraio 2018.                   

                             2.4.3   Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 5'299.50 (10'599 : 2).

                                2.5   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 5'299.50 unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 5 febbraio 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di AT 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.6   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 10’599.50.

                                 2.-   È fatto ordine a CV 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio G 6/53395 intestata a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 5'299.50 oltre interessi compensativi dal 5 febbraio 2018.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti