Raccomandata
Incarto n. 34.2019.1 rg/sc
Lugano 5 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 9 gennaio 2019 di
AT 1
contro
CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione (n. __________) sottoscritto il 7/26 maggio 2014 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 con effetto dal 1. marzo 2014 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento – anche dopo diffide (doc. A/9-11) – dei premi (e spese) dovuti da parte del datore di lavoro per un importo complessivo di fr. 5’281.35 (valuta 31 luglio 2017, senza interessi di chiusura a tale data; cfr. conteggio sub doc. A/13), disdetto il contratto d’adesione per il 31 luglio 2017 (doc. A/12) e adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 febbraio 2018 (doc. A/14), con l’”istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo, con interessi al 5% dal 1. febbraio 2018, oltre fr. 262’05 per interessi sino al 31 gennaio 2018 e “spese regolamentazione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al menzionato precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 Con scritto (non datato) pervenuto al Tribunale il 23 gennaio 2019 parte convenuta ha dichiarato: “prendiamo atto dell’istanza della AT 1 contratto d’adesione n° __________ CV 1 e chiediamo la possibilità di poterci mettere in regola pagando la somma dovuta in rate mensili a partire da metà febbraio 2019, purtroppo il lavoro non è andato molto bene nei ultimi anni e abbiamo avuto parecchie difficoltà che stiamo cercando di risolvere” (cfr. III).
Prendendo posizione al riguardo, la fondazione attrice ha fatto presente che “Seguendo alla richiesta della ditta in data 27.03.2018, abbiamo inviato un accordo di pagamento in data 11.04.2018 fin oggi non abbiamo ricevuto l’accordo firmato. (In Allegato). Vi preghiamo di prenderne atto e porgiamo i nostri più distinti saluti” (cfr. V).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Per quanto attiene alle spese, risultano documentate e conformi al Regolamento (sub doc. A/1) – e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258) – quelle per diffida (fr. 200, doc. A/8-9, 13), per scioglimento del contratto (fr. 500; doc. A/12-13) e quelle per l’allestimento di un piano di pagamento (fr. 250; doc. A/11, 13).
Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di esecuzione”, fr. 300) fatti valere in petizione, indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/14) e contemplati nel Regolamento delle spese (art. 2.2).
Parte convenuta non ha del resto mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare del debito. Nelle more della presente procedura essa ha chiesto, come accennato, “la possibilità di poterci mettere in regola pagando la somma dovuta in rate mensili a partire da metà febbraio 2019” (cfr. III). Possibilità non concessa da controparte che, come detto, ha evidenziato pendente lite come alla proposta di accordo di pagamento rateale – richiesta dalla società datrice di lavoro già nel marzo 2018 e inviata a quest’ultima nell’aprile 2018 – non è mai stato dato alcun seguito.
È inoltre bene ricordare che dilazioni o facilitazioni di pagamento, rispettivamente condoni del debito contributivo, per costante giurisprudenza sfuggono di principio all’esame dello scrivente Tribunale, al quale non compete quindi statuire sulla richiesta di pagamento rateale formulata da parte convenuta. Va da sé che eventuali accordi potranno essere formalizzati anche dopo l’emanazione del presente giudizio.
Alla fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 5'843.40 (5'281.35 + 262.05 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. febbraio 2018.
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. febbraio 2018 sull’importo di fr. 5'281.35.
2.6 L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 febbraio 2018.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 La procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, art. 73 cpv. 3 LPP; per le eccezioni cfr. DTF 124 V 285, 118 V 319, SZS 1998 p. 64).
L'assicuratore che vince la causa non ha di regola diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Inoltre all’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 5'843.40 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2018 su fr. 5'281.35.
§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 febbraio 2018 per l’importo di fr. 5'843.40 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2018 su fr. 5'281.35.
2.- Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti