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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.08.2017 34.2017.30

16 agosto 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,155 parole·~6 min·4

Riassunto

Petizione irricevibile poichè l'ente assicurativo convenuto non ha veste di parte ai sensi dell'art. 73 LPP

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2017.30   rg/gm

Lugano 16 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 10 agosto 2017 di

AT 1  rappr. da: RA 1   

contro  

CV 1      in materia di previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con la petizione in oggetto AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, postula la condanna della CO 1 al (ripristino del) versamento di una rendita d’invalidità LPP a far tempo dal 1. gennaio 2013;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

                                     -   giusta l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;

                                     -   l'art. 73 LPP si applica da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese; d'altro lato alle fondazioni di previden-za a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2  LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);

                                     -   nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);

                                     -   con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica. La competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o  istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’i-stituto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3° pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove è precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);

                                     -   nel caso in disamina la CO 1 risulta essere assicuratore della __________ (dalla quale AT 1 aveva già percepito una rendita d’invalidità LPP, il cui versamento era tuttavia stato interrotto a datare dal mese di gennaio 2013), la prima avendo concluso con la seconda, a garanzia delle prestazioni previdenziali da essa dovute ai propri assicurati, un contratto d’assicurazione collettiva (cfr. estratto RC, agli atti, da cui emerge che lo scopo sociale della __________ consiste nella “Durchführung der Personalvorsorge für die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Arbeitgeber im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) durch Kollektiv-Versicherungsvertrage mit der zur Gruppe der Stifterin gehörenden CO 1 (…)”, sottolineatura del redattore). Non trattasi quindi nel caso di specie di istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o di fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC, né di istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3, bensì di una società (anonima) d’assicurazione cui è affidata la copertura dei rischi della __________ (artt. 67ss LPP; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105). All’ente assicurativo convenuto non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nell’ipotesi in cui l’assi-curazione dovesse fungere da riassicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA) (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

                                     -   non rientrando l’assicurazione convenuta – che dagli atti prodotti con la petizione risulta per altro aver esplicitamente agito, nel precedente scambio epistolare intercorso con il legale dell’attore, su incarico della __________ (quale debitrice di eventuali prestazioni previdenziali (cfr. doc. B, cfr. sub doc. F) – nel campo d’applicazione personale dell’art. 73 LPP, la petizio-ne presentata nei suoi confronti da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;

                                     -   la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

                                  2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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