Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2018 34.2017.22

30 marzo 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,388 parole·~12 min·3

Riassunto

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Nuovo diritto in vigore dal 1. gennaio 2017. Fondi liberi soggiacciono a divisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2017.22   RG/sc

Lugano 30 marzo 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni  

statuendo nella causa rimessagli il 19/20 giugno 2017 dalla Pretura di Blenio (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.  AT 1   1 rappr. da:   RA 1   2. AT 2  

a  

1.  CV 1   2. CV 2  

3. CV 3  

4. CV 4  

    in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)  

considerato                     in fatto e in diritto

1.1      Per sentenza 7 marzo 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 7 novembre 1994. Al punto n. 6 del dispositivo il Pretore ha disposto che “le prestazioni d’uscita della previdenza professionale maturate tra il matrimonio e la promozione della causa sono divise fra le parti a metà giusta gli artt. 122 e 123 CC. Ad avvenuta crescita in giudicato, questa sentenza verrà trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché proceda al calcolo esatto del conguaglio” (cfr. I, II).

1.2    Il 19/20 giugno 2017 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle prese di posizione delle parti e dell’esito dei numerosi accertamenti esperiti dal Tribunale al fine di individuare (in particolare per quanto riguarda la ex moglie) gli istituti presso cui gli ex coniugi detenevano o detengono averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio (cfr. IV-LXXX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10, pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, tali disposizioni applicandosi segnatamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).

                                         Giusta il nuovo art. 122 CC, nel caso di specie determinante per il riparto – come rettamente evidenziato anche dal Pretore – è quindi il momento del promovimento della procedura di divorzio, ossia il 17 gennaio 2014.

                                2.4   L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC, precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.

                                         Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; come accennato (cfr. supra consid. 2.2) sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                 2.6

                             2.6.1   Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che al momento del matrimonio (7 novembre 1994) AT 1 disponesse di averi previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio,  ritenuto che a tale momento egli, nato il 6 novembre 1970, non aveva ancora raggiunto l’età minima per essere assoggettato al pagamento dei contributi di vecchiaia LPP (cfr. VIII/D, cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). Al momento del promovimento della causa di divorzio (17 gennaio 2014) egli disponeva per contro di un avere previdenziale divisibile di CHF 6'435.75 presso la AT 2, su un conto aperto nel febbraio 2001 e sul quale era stata versata la prestazione d’uscita di CHF 5'304.95 accumulata presso la __________ a far tempo da gennaio 1995 (cfr. VIII/B-D, XXIX-3).

                             2.6.2   CV 1 risulta invece essere stata assicurata ai fini previdenziali – con accumulo di capitale di vecchiaia a far tempo da gennaio 1998 in quanto nata nell’agosto 1973 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) – dapprima alla __________ ed in seguito, da settembre 2001 e dopo avere depositato l’avere ivi accumulato di CHF 5'468.10 su un conto della AT 2 (cfr. LXIV-5, LXXII), alla __________ sino a maggio 2007 (cfr. XXXIII, LVI, LXXII). Successivamente è stata assicurata alla __________ – dove è stato trasferito da parte di __________ l’avere di CHF 18'374.35 –  sino ad ottobre 2009 (cfr. XXVIII, LVI,  LXXII) ed in seguito al __________ (cui è stato versato un capitale di CHF 34'049.15 che nel frattempo era stato depositato presso la __________; cfr. LV-1) dove è stata assicurata la prima volta da gennaio a dicembre 2010 e poi da gennaio 2015 a gennaio 2016 (con accumulo, in quest’ultimo periodo, di CHF 2'068.90; cfr. LV). Nel marzo 2011 il __________ ha versato l’importo di CHF 37'845.80 a CV 2 dove al mo-mento dell’introduzione della causa di divorzio (17 gennaio 2014) l’ex moglie disponeva di un avere divisibile di CHF 39'292.10 (cfr. LXV). Dal fascicolo emerge inoltre che al momento del divorzio CV 1 disponeva pure di una prestazione divisibile di CHF 807.10 presso la __________ alla quale è stata assicurata da dicembre 2013 a novembre 2014 (cfr. LXVI) con versamento, all’uscita, dell’importo di CHF 6'381.60 su un conto di libero passaggio della CV 3 (LX-1, LXVI). Presso questa fondazione nel maggio 2016 risulta altresì essere stato accreditato l’importo di CHF 2'543.70 da parte del __________ do-ve l’interessata è stata assicurata da marzo 2013 a febbraio 2014 e sul quale il 17 gennaio 2014 vi era un capitale previdenziale divisibile di CHF 2'486.90 (LXI-1, XLI).

                                         CV 1 risulta inoltre disporre di un avere depositato su una polizza di libero passaggio presso __________ e proveniente dalla ripartizione, durante il matrimonio, di fondi liberi (cfr. LXXII), i quali  soggiacciono interamente alla divisione giusta gli artt. 122 e segg. CC (sul punto cfr. STCA 34.2013.1 del 20 febbraio 2014). In data 17 gennaio 2014 tale avere ammontava a CHF 5'361.90 (cfr. LXXX).

                                         Anche se irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto trattasi di periodi d’assicurazione successivi alla data di promovimento della procedura di divorzio (lo stesso dicasi per il summenzionato avere di CHF 2'068.90 accumulato presso il __________ da gennaio 2015 a gennaio 2016), dalle tavole processuali emerge che CV 1 da novembre 2016 a gennaio 2017 è stata assicurata  alla __________ acquisendo un capitale pensionistico di CHF 717.15 (cfr. LVIII-4) e che da febbraio 2017 è assicurata alla CV 4 (cfr. LVIII).

                                         Altrettanto irrilevante è che CV 1 abbia esercitato attività lavorativa dal 2012 al 2017 alle dipendenze della __________ (cfr. X-1, XXXI/1-3) e dal 1994 al 1997 (ottobre) presso la __________ e la __________ (XI-1, LXI), nel primo la retribuzione non attingendo il salario minimo LPP, nel secondo l’interessata (nata il 12 agosto 1973) non raggiungendo l’età minima per essere obbligatoriamente as-sicurata (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP).

                                         Complessivamente l’avere accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso nella presente sede ammonta pertanto a CHF 47'948 (CHF 39'292.10 + CHF 807.10 + 5'361.90 + CHF 2'486.90).

                             2.6.3   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un capitale previdenziale di complessivi CHF 47'948 accumulato da CV 1 e un capitale previdenziale di CHF 6'435.75 accumulato da AT 1, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 20'756.15 ([47'948 - 6'435.75] : 2).

                                2.7   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP (cfr. supra consid. 2.4), l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010; cfr. anche art. 22c cpv. 2 LFLP).

                                         Pertanto, richiamato l’art. 22c LFLP riguardante la ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la somma di CHF 20'756.15, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dall’introduzione della causa di divorzio (17 gennaio 2014) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la AT 2, tramite addebito del conto di libero passaggio intestato a CV 1 presso CV 2.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.8   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 6'435.75.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 47'948.

                                 3.-   E' fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 sul conto __________ presso la AT 2, la somma di CHF 20'756.15 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio 2014.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribun++ale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Stefania Cagni

34.2017.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2018 34.2017.22 — Swissrulings