Raccomandata
Incarto n. 34.2016.27 rg/gm
Lugano 6 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 agosto 2016 di
AT 1
contro
CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale di CHF 5'677.65 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2016, di CHF 26.-- per interessi dal 1. gennaio al 3 febbraio 2016, di “un’indennità” di CHF 500.-- e delle “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 febbraio 2016 dell’UE di __________;
- la società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 29 aprile 2010 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel capitolo D e nella rubrica “Finanziamento” del Piano delle prestazioni e di finanziamento contenuto nel contratto d’affiliazione (doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 31 gennaio 2014 (doc. A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
per quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nel Regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di diffida e spese per domanda di esecuzione. Non possono per contro essere riconosciuti gli addebiti per complessivi CHF 279.90 (CHF 73.-- registrati nel settembre 2013 rispettivamente CHF 103.30 registrati nel febbraio 2014 e nel gennaio 2015) in quanto riferiti, per quanto è dato di capire, alle spese di precedenti precetti esecutivi anticipate dalla fondazione. Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione;
stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 5’424.05 (5'398.05 + 26);
anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 10 febbraio 2016 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
la procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento dell’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 100.--;
- a parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “spese del presente precetto”). Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5’424.05 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2016 su CHF 5'398.05.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 febbraio 2016 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 5’424.05 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2016 su CHF 5'398.05.
2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti