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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 34.2013.53

6 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,760 parole·~9 min·4

Riassunto

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2013.53   rg/gm

Lugano 6 agosto 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti  

statuendo sulla petizione del 21 novembre 2013 di

AT 1   

contro  

CV 1      in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per contratto concluso il 4 dicembre 2006/23 gennaio 2007 laCV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2007 (doc. A/2).

                                1.2   Stante il mancato pagamento dei premi dovuti, dopo diffida (doc. A/8-9) e disdetta del contratto d’adesione per il 31 dicembre 2012 (doc. A/9, 15), adìte le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ per un importo di CHF 75'454.75 (doc. A/16), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2013 nonché della somma di CHF 103.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

                                1.3   Parte convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche prima dell’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolati in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/2).

I lavoratori assicurati, i salari erogati risultano dai documenti di causa, mentre nulla permette di mettere in dubbio la correttezza del calcolo dei contributi effettuato tenendo conto anche delle mutazioni intervenute nel periodo assicurativo (doc. A/3-6, A/10-13). L'importo chiesto di CHF 75'454.75 per contributi dovuti sino al 31 dicembre 2012 (CHF 74'736.75; cfr. doc. A/18) e comprensivo di interessi e spese sino al 29 gennaio 2013 (previste dal regolamento dei costi e relative in particolare alla procedura di diffida e d’incasso; cfr. doc. A/18-20) – oltre interessi di mora del 5% dal 29 gennaio 2013 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, cit., p. 46), può quindi essere riconosciuto.

                                         Quo all’ulteriore importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative all’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

                                         Il credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza attore deve di conseguenza essere cifrato in CHF 75'454.75.

                                2.5   Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 14 giugno 2013.

.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         Il presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

                                2.6   Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

                                         Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

                                2.7   L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ul-tima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 75'454.75 oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2013.

                                   §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 14 giugno 2013.

                                 2.-   Tasse e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                                            Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                                      Fabio Zocchetti

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