Raccomandata
Incarto n. 34.2013.50 RG/sc
Lugano 25 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa deferitagli il 6/7 novembre 2013 dalla Pretura di __________ e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2
a
1. CV 1 2. CV 2 3. CV 3 4. CV 4 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con pronunzia 6 novembre 2013, passata in giudicato il medesimo giorno, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 9 giugno 2000 da CV 1 e AT 1. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, il Pretore ha omologato l’accordo in cui le parti hanno stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi di vecchiaia accumulati durante il matrimonio e più precisamente sino al 30 settembre 2013 (cfr. I).
1.2 Il 6/7 novembre 2013, in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai fini del calcolo, il TCA ha chiesto agli ex coniugi CV 1 ed agli i-stituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in appresso.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.3 A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codi-ce civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio e-sistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
2.5 L'art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L’art. 124 CC stabilisce per contro che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi, ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi. L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone quindi la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita.
L'art. 124 CC torna quindi applicabile allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) (DTF 130 III 297; STCA 34.2007.33 del 4 ottobre 2007; STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in AJP 2001, pp. 155s; Vetterli/ Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, pp. 1613ss, 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ 2000, pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS 1998, pp. 423ss; FamPra 2003, p. 166; STFA B 48/06 dell’8 marzo 2007, consid. 3; Geiser, übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra 2008, p. 309), evenienza che si realizza nel momento in cui l’in-teressato percepisce prestazioni del secondo pilastro e più precisamente quando nasce il diritto a prestazioni (DTF 133 V 288; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007). L’art. 124 CC si applica anche, come accennato, nel caso in cui è impossibile procedere ad una divisione per altri motivi, segnatamente quando prestazioni d'uscita vengono pagate in contanti – nelle ipotesi previste dalla legge – in pendenza di matrimonio e perdono in tal modo la loro natura previdenziale (cfr. art. 22 cpv. 2 in fine LFLP; DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622). In tal caso la compensazione delle aspettative previdenziali deve essere considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione, appunto, dell'art. 124 CC (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002, pp. 662ss, 664; Schneider/ Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622; Grüttner/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002, pp. 641ss, 650; cfr. anche DTF 136 V 226ss consid. 5).
2.6 Nella fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi CV 1 è stato celebrato il 9 giugno 2000, la data determinante per il riparto essendo invece il 30 settembre 2013 (cfr. supra consid. 1.1).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che l’intero capitale previdenziale accumulato da CV 1 durante il matrimonio – ma anche (per lo meno in parte) prima del 9 giugno 2000 – gli è stato versato in contanti prima del 30 settembre 2013 (data determinate per il la divisione) a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente. Più precisamente, nelle rispettive date 6 settembre 2007 e 1. febbraio 2010 la CV 2, dov’erano stati depositati a diverse riprese averi previdenziali accumulati presso precedenti istituti di previdenza (cfr. XLI), ha versato su un conto privato dell’ex marito CHF 468'218'218.60 rispettivamente CHF 10'239.50 (cfr. XLI, XXXVIII); il 2 ottobre 2007 CV 3 ha versato, anch’essa su un conto privato, l’importo di CHF 6'281.40 (cfr. XXXV, XLVIII/5); infine, in data 14 dicembre 2012 CV 4 ha versato a favore di CV 1, sempre su un conto privato, la somma di CHF 15'264.22 precedentemente accumulata presso CV 3 (cfr. XXXII/1, XXXIX);
Nessuna contestazione riguardo alla legittimità di tali versamenti – che dal fascicolo risultano per altro essere stati effettuati conformemente all’art. 5 cpv. 1 e 2 LFLP (cfr. in particolare XLIX/2 e 11, XLVIII/1, XLVII/1 che attestano come i versamenti siano avvenuti con il consenso del coniuge giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP) – è stata sollevata da parte della ex moglie nelle more della presente procedura, né è dato per il resto ipotizzare, alla luce degli atti all’inserto, l’esistenza di ulteriori averi previdenziali acquisiti da CV 1 durante il matrimonio e non fatti oggetto di prelievo in contanti.
Ai sensi della summenzionata giurisprudenza, in quanto (legittimamente) uscito dal ciclo previdenziale giusta l’art. 5 cpv. 1 cifra b LFLP (inizio di attività indipendente), suddetti averi non sono più quindi suscettibili di essere divisi giusta l’art. 122 CC (cfr. su-pra consid. 2.5; DTF 129 V 254; Baumann/ Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 34.2002.02 del 29 gennaio 2003).
AT 1 non risulta da parte sua aver accumulato capitale previdenziale in costanza di matrimonio (l’importo di CHF 71.-- comunicato dalla AT 2 con riferimento al conto di libero passaggio aperto il 17 maggio 2000 (cfr. IV), corrisponde agli interessi maturati sino al divorzio su un avere previdenziale già presente al momento del matrimo-nio [9 giugno 2000] e quindi non suscettibili di essere divisi giusta l’art. 22 cpv. 2 LFLP; cfr. supra consid. 2.4).
2.7 Stante quanto sopra, la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio) non è nella specie attuabile. Gli atti devono di conseguenza (d’uffi-cio) essere trasmessi al Pretore per ragione di competenza (DTF 136 V 225; in argomento cfr. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 81; Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Gli atti vengono trasmessi alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti