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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.02.2014 34.2013.48

25 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,008 parole·~10 min·3

Riassunto

Mancato versamento di contributi prevdidenziali da parte del datore di lavoro. Sentenza di condanna. Rigetto dell'opposizione. Spese di procedura

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2013.48   rg/sc

Lugano 25 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 28 ottobre 2013 di

AT 1   

contro  

CV 1      in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                               1.1.   Con contratto d’affiliazione sottoscritto il 23 settembre/20 ottobre 2011, con effetto dal 1. settembre 2011 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1 (doc. A/2).

                               1.2.   A seguito del ritardo nel pagamento dei premi dovuti, la fondazione ha disdetto il contratto d’affiliazione per il 28 febbraio 2013 (doc. A/3). Stanti contributi insoluti per un ammontare complessi-vo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 36'682.45 (valuta 1. marzo 2013, cfr. estratto conto sub doc. A/6), adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con la petizione in rassegna la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo suddetto con interessi al 5% dal 4 maggio 2013, di CHF 658.05 per interessi dal 1. marzo al 3 maggio 2013, di “un’indennità di CHF 500.--“ e delle “spese del presente precetto”. Postula infine il rigetto definitivo dell’op-posizione interposta al summenzionato precetto esecutivo.

                                1.3   La società convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanzia-mento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.

                                         Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione la società si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipen-denti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel piano di previdenza di cui al paragrafo C del contratto d’affiliazione. Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto (doc. A/4-5).

                                         Dall’estratto conto dell’11 luglio 2013 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi dovuti (CHF 35'122.70) sono stati addebitati al datore di lavoro (e sono compresi nell’importo di CHF 36'682.45 fatto valere in petizione) CHF 300.-- per spese di diffida (interpellazione), CHF 500.-- per spese di esecuzione (domanda di esecuzione). Tali spese vanno riconosciute poiché previste dall’art. 2.1 del regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto d’affiliazione.

                                         Parimenti vanno riconosciuti interessi di conto corrente (adde-bitati per un importo di CHF 656.75 (cfr. estratto conto sub doc. A/6).

                                         Non possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” ulteriormente chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione.

                                         Quo alle ulteriori spese – da ritenere, per quanto è dato di capire e in assenza di più precise indicazioni, quali tasse anticipate per l’emissione di precetti esecutivi ed indicate in petizione quali “spese di inseguimenti” (CHF 103.-- registrati il 22 novembre 2012, cfr. estratto conto sub doc. A/6) – va osservato che esse seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007, 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).

                                         Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della fonda-zione attrice va cifrato in CHF 37'237.50 (36'579.45 + 658.05).

                                2.5   La fondazione postula anche il versamento di interessi di ritardo (CHF 658.05 relativi al periodo 1. gennaio-3 maggio 2013 e interessi al 5% dal 4 maggio 2013).

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione). In concreto, poiché la società convenuta è palese-mente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

                                2.6   Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al precetto n. __________ dell’UE di __________.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, nella misura di CHF 37'237.50 con interessi al 5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

                                2.7   Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

                                         Nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

                                2.8   L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).  

Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 37'237.50 con interessi al 5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’8 maggio 2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 37'237.50 con interessi al 5% su CHF 36'579.45 dal 4 maggio 2013.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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