Raccomandata
Incarto n. 34.2010.43 BS/RG/sc
Lugano 4 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell'8 luglio 2010 di
AT 1
contro
1. CV 1 rappr. da: RA 1 2. CV 2 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 AT 1, classe 1968, l’8 luglio 2010 ha presentato la seguente petizione:
" Ho lavorato a tempo pieno e per 14 anni esatti presso la __________ di __________, dipartimento della CV 2 dove ero stato assunto nell'aprile 1996 in qualità di impiegato amministrativo addetto al marketing ed alla relazione con gli studenti, negli anni, sono divenuto anche membro della direzione (allegato A).
Presso di loro sono sempre risultato un lavoratore salariato (allegato B).
Dal 31 marzo scorso, non lavoro più per la Fondazione. Con in mano il mio attestato di assicurazione LPP (allegato C) chiedo alla __________ di inviarmi il conteggio aggiornato al 31 marzo 2010.
Con mia grande sorpresa, dopo numerosi colloqui telefonici, vengo a scoprire che l'attestato in mio possesso (allegato C), per la __________ non ha alcun valore nè vincolo nei loro confronti. In buona sostanza affermano che non ho diritto all'LPP perchè assicurato come indipendente e per questo motivo, la CV 2 (mio ex datore di lavoro) nulla mi doveva (allegato D). Chiedo dunque, per iscritto, alla __________ ulteriori spiegazioni (allegato E) al quale mi rispondono telefonicamente sia per iscritto (allegato F) dove vengo a scoprire che non solo non sono stato assicurato come avrei invece dovuto ma che comunque mi hanno annunciato alla LPP solo dall'anno 2001 mentre io lavoravo presso di loro dal 1996. Telefonicamente, a più riprese, la __________ mi fa sapere che per loro l'estratto del contro individuale dell'AVS (allegato B) da dove risulta che sono salariato e non indipendente non ha alcun valore legale e che per loro conta solo quello che dichiara il loro cliente (la Fondazione, mio ex datore di lavoro). In pratica, mi dicono, non ho diritto ad essere assicurato con l'LPP.
Ad oggi il mio ex datore di lavoro, come si evince anche dall'allegato F, si ostina a sostenere che ero indipendente e che i versamenti LPP li hanno eseguiti per pura svista.
Ora, alla luce di quanto esposto, non vedendo altra alternativa.
Chiedo a questo Lodevole Tribunale il riconoscimento del mio diritto all'assicurazione LPP per i 14 anni in cui ho lavorato presso la Fondazione." (doc. I)
1.2 La petizione è stata intimata sia alla CV 1 (istituto di previdenza) sia alla CV 2; ex datore di lavoro), per la risposta di causa.
Con risposta 14 settembre 2010 la CV 1, presso cui la CV 2 è affiliata, eccepisce anzitutto la carenza di legittimazione passiva, sostenendo al riguardo come sia unicamente l’ex datore di lavoro, segnatamente la CV 2, a poter essere nella fattispecie convenuto in giudizio. Ciononostante, facendo riferimento allo scritto 21 giugno 2010 inviato all’attore, l’istituto di previdenza eviden-zia in particolare “che fintanto che il datore di lavoro non chiarisce e dà le necessarie informazioni, non è possibile proce-dere al conteggio delle prestazioni di libero passaggio” (cfr. X).
1.3 Con “osservazioni” 29 ottobre 2010 la CV 2, a quel momento patrocinata dall’avv. __________, ha dapprima fatto presente come l’attore abbia collaborato dal 1. aprile 1996 presso la __________, scuola di corsi di lingua italiana gestita dalla fondazione, quale incaricato della promozione, del-l’accoglienza e dell’informatica. Evidenzia quindi come con scritto 31 marzo 2010 la CV 2 ha comunicato a AT 1 la disdetta immediata del rapporto di la-voro, indicando i motivi alla base di tale decisione, ed ha contestualmente fatto valere una serie di pretese pecuniarie nei confronti dell’ex collaboratore. Contesta quindi che l’attore sia stato suo dipendente, osservando fra l’altro che a seguito di una ristrutturazione in seno alla scuola stessa, avviata il 1. a-prile 2010, e di una verifica della posizione assicurativa del-l’interessato, è emerso che quest’ultimo nel dicembre 2001 è stato affiliato ai fini della LPP come indipendente (cfr. XV).
1.4 Con scritto 9 novembre 2010 il TCA ha chiesto alla CV 2 di inoltrare nelle dovute forme la risposta di causa (cfr. XVI).
1.5 Su richiesta del TCA (cfr. XIX), con scritto 8 dicembre 2010 l’attore ha preso posizione sulla risposta di causa della CV 1 e sulle osservazioni della CV 2 (cfr. XXII).
1.6 Nel termine (prorogato; cfr. XVII, XVIII, XX, XXI) per la presentazione della risposta di causa, con scritto 3 gennaio 2011 la CV 2 ha chiesto la sospensione della procedura avendo essa inoltrato una denuncia penale contro l’at-tore (cfr. XXIII). L’attore e la CV 1 hanno presentato le loro osservazioni al riguardo (cfr. XXVII, XXVIII).
Su richiesta dal TCA, il 24 gennaio 2011 la fondazione ha specificato i motivi della denuncia penale precisando quindi di “aver optato per una tutela patrimoniale della fondazione e per questo ha disposto il blocco degli averi LPP di AT 1” (cfr. XXIX).
1.7 Con scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova. Nel medesimo scritto l’avv. __________ ha informato il TCA di aver rinunciato a rappresentare in causa la CV 2 (cfr. XXXII).
1.8 L’11 febbraio 2011 l’avv. RA 2 ha comunicato di aver assunto il patrocinio della CV 2, producendo la relativa procura (cfr. XXXVII).
considerando in diritto
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2 Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP).
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle presta-zioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. (DTF 129 V 320 con riferimenti, 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgerichts und Bundesgericht zum BVG, 1995-1999, in SZS 2000 p. 316; UFAS Bollettino LPP n. 53 del 5 ottobre 2000, n. 318).
Per quanto riguarda la legittimazione passiva – eccezione sollevata nel caso in esame dalla CV 1 – nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che violazioni del-l’obbligo di deduzione dal salario di un lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LPP vanno fatte valere esclusivamente contro il datore di lavoro o l’ex datore di lavoro; qualora la controversia abbia per oggetto il versamento di una prestazione o all’ammontare della stessa, il lavoratore deve inve-ce agire in giustizia contro l’istituto di previdenza (in argomento cfr. Meyer/Uttinger in: Schneider/Geiser/Gaechter (ed.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 73, n. 35 e n. 60).
Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se AT 1 dev’essere assicurato ai fini previdenziali – con consecutivo obbligo contributivo – quale lavoratore in relazione all’attività da lui svolta presso la CV 2 nel periodo aprile 1996-marzo 2010.
Si tratta quindi di una controversia di natura previdenziale ai sensi dell’at. 73 LPP, nella quale, in virtù della suevocata giurisprudenza federale, legittimata a resistere è nella fattispecie unicamente la CV 2 quale (presunto) datore di lavoro, la legittimazione passiva della CV 1 dovendo per contro essere negata, nei confronti della stessa non venendo fatto valere alcun diritto a pre-stazioni.
Pacifica è la competenza territoriale dello scrivente TCA ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP, sia con riferimento alla sede di parte convenuta che al luogo dove l’attore sarebbe stato assunto.
2.3 Con scritto 3 gennaio 2011 la CV 2 ha chiesto la sospensione della procedura facendo presente di aver inoltrato nei confronti dell’attore una denuncia penale (cfr. XIII).
La richiesta non merita accoglimento, il motivo addotto a suo sostegno non essendo rilevante per l’esito della presente vertenza (di natura previdenziale). Infatti, come risulta dallo scritto 24 gennaio 2001 della CV 2 in risposta alla richiesta del TCA di indicare l’oggetto della denuncia e la pertinenza della stessa con la presente procedura, la denuncia per “appropriazione indebita sub semplice sub furto e falsità in documenti” si riferisce in larga misura alla (presunta) “mancata registrazione contabile di acconti sulle iscrizioni presso la __________” (cfr. XXIX), questione che non risulta aver pertinenza alcuna con il presente contenzioso di natura previdenziale (alla denuncia penale appaiono semmai connesse, come si evince dal citato scritto nel quale la fondazione afferma anche che in relazione a suddette ipotesi di reato “l’ammon-tare del danno non è stato ancora quantificato”, eventuali pretese risarcitorie di natura civile nei confronti dell’attore).
2.4 Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18'990 (stato al 1. gennaio 2005; RU 2004 1678) franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un peri-odo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). L’art. 2 cpv. 4 LPP (in vigore dal 1. gennaio 2005; per il periodo precedente cfr. art. 2 cpv. 2 vLPP) prevede che il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali fre-quenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-razione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155 sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880; gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560 (dal 1.1.2007), fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), fr. 24'360/fr. 83'520 (dal 1.1.2011); l’im-porto ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007, fr. 3'420 dal 1.1.2009) e fr. 3'480 dal 1.1.2011 (art. 5 OPP 2 nel testo delle modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008 4725] e del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587]).
Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L’art. 11 cpv. 2 LPP dispone che se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.
L’art. 66 LPP disciplina invece la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore, la deduzione salariale ed il versamento dei contributi all’istituto di previdenza.
2.5 Con sentenza pubblicata in DTF 135 I 28 il TF – esaminata la propria giurisprudenza, la dottrina ed il materiale legislativo – ha segnatamente ribadito come le nozioni di “salariato”, “(lavoratore) indipendente” e di “datore di lavoro” ai fini previdenziali sono da intendersi ai sensi dell’AVS (DTF 135 I 38 consid. 5.3.1). Di conseguenza, la nozione di lavoro ex art. 11 LPP, non definita dalla legge, dev’essere intesa nel senso dell’AVS. Ciò in modo da evitare che per la stessa attività un salariato sia assicurato all’AVS ma non ai fini previdenziali o viceversa (DTF 135 I 38 consid. 5.3.2).
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro (soggetto a contribuzione) chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 AVS. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Quale salariato s’intende qualsiasi persona che eserciti un’at-tività dipendente (Vetter-Schreiber, BVG Kommentar, 2009, ad art. 2, n.1, p. 27 con rimando a DTF 128 V 25 e 115 Ib 41).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata, la giurisprudenza federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione in tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subor-dinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p. 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli e-lementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
Secondo la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 120 consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipen-dente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002, pp. 39ss; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).
2.6 Nella fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che qualificare co-me dipendente l’attività svolta dall’attore presso la CV 2.
Pacifico è anzitutto che l’attore ha “collaborato” con la CV 2, in particolare presso la __________ dal 1. aprile 1996 al 31 marzo 2010 nel settore promozione, accoglienza ed informatica (cfr. petizione e osservazioni 29 ottobre 2010 della CV 2).
L’attore è stato notificato in data 14 gennaio 1998 dalla CV 2 alla CV 1, con effetto dal 1. gennaio 1998, in qualità di dipendente (doc. 9/1). Il 21 dicembre 2001 la CV 2 ha modificato la succitata notifica, affiliandolo il 1. gennaio 2001 come “indipendente” con un compenso di fr. 70'000 annui (doc. 9/7). Non può qui non essere rilevata l’incongruenza di una simile mutazione, atteso che, conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPP, spetta semmai al lavoratore indipendente affiliarsi facoltativamente al secondo pilastro e non al datore di lavoro. Inoltre, la notifica di “uscita dalla previdenza del personale” datata 26 aprile 2010 – relativa all’uscita di AT 1 dalla CV 1 – risulta sottoscritta dalla CV 2 quale datore di lavoro (doc. 9/43).
Occorre evidenziare che l’attività svolta dall’attore è inserita in un preciso contesto gerarchico. Come risulta dall’organi-gramma del __________ della CV 2 (anno 2007), AT 1 faceva parte della direzione della __________ (quest’ultima subordinata alla direzione del citato dipartimento) ed era inserito nel settore “accoglienza e promozione” (doc. A). Inoltre, con scritto 31 marzo 2010 la Fondazione ha notificato la “disdetta immediata del rapporto di lavoro”, motivata fra l’altro per “rimborsi per spese telefoniche e/o ore supplementari non concordati con gli organi superiori” (doc. XV/2, sottolineature del redattore). Conformemente alla giurisprudenza menzionata al considerando precedente, sono pertanto presenti le caratteristiche di un’attività dipendente. L’attore era subordinato ad un organismo superiore, le spese venivano rimborsate e il rapporto di lavoro è stato disdetto. Riguardo a quest’ultimo punto, va evidenziato che la CV 2 non ha rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un “rapporto lavorativo”, definizione che rinvia all’elemento contrattuale tipico di un’attività dipendente (cfr. Rehbinder, op. cit. , n. 48 p. 41). Infine, facendo parte della direzione della __________, l’at-tore svolgeva la sua attività presso i locali della scuola stessa, ulteriore caratteristica, questa, del rapporto di subordinazione che lo legava alla CV 2.
Non va poi dimenticato che a seguito del controllo 28 maggio 2003 l’Ispettore della Cassa __________ ha effettuato la ripresa degli onorari versati nel periodo 1999 -2002 dalla CV 2 a AT 1, per complessivi fr. 258'000, in quanto ritenuto erroneamente indipendente (doc. G5). La susseguente decisione di tassazione d’ufficio del 3 giugno 2003 (doc. G3) è stata contestata dalla CV 2 con scritto 4 luglio 2003 (doc. XV/17). Tuttavia con lettera 20 ottobre 2003 alla Cassa essa ha comunicato di aver versato fr. 42'808,60 a saldo dei contributi della ripresa, informando che per il 2003 AT 1 è “ora registrato quale dipendente” (doc. G2). Dall’estratto dei conti individuali AVS dell’attore (doc. B) e dalla dichiarazione 15 luglio 2010 della Cassa __________, rilasciata alla CV 2 e da lei stessa prodotta nella presente vertenza, risulta che AT 1 è stato assoggettato come dipendente della CV 2 dal 1. aprile 1996 al 31 dicembre 2009 (doc. XV/15).
Parallelamente, dal punto di vista previdenziale l’attore è stato inserito nella lista del personale della CV 2 dal 1998 al 2010 (cfr. i relativi conteggi sub doc. 8/1-17; non sono stati prodotti quelli per gli anni 1999 e 2000). Non solo, ma la CV 1 dal 1998 al 2010 ha annualmente rilasciato all’attore gli attestati di previdenza, nei quali è segnatamente indicato sia il salario annunciato che quello assicurato (rispettivamente coordinato ex art. 8 LPP; cfr. doc. 7/1-11).
Non da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 2 non si è pertinentemente confrontata con i requisiti che delimitano l’attività indipendente da quella dipendente.
In queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà, non senza osservare al riguardo come il dichiarato intento di tutelare, con riferimento alle presunte vicende penali, il patrimonio della CV 2 tramite quello che la fondazione medesima definisce il “blocco degli averi LPP di AT 1” (cfr. osservazioni CV 2 del 24 gennaio 2011, sub XXIX), non può all’evidenza costituire circostanza atta a legittimare la qualifica di non dipendente dell’attività svolta da AT 1. L’attore ha pertanto svolto attività dipendente per conto della CV 2, motivo per cui il versamento dei premi alla CV 1 non può es-sere avvenuto per errore o svista.
Va poi fatto presente che i salari percepiti dall’attore nel periodo in questione, soggetti all’AVS ed iscritti nel suo conto in-dividuale, superano il limite salario minimo ex art. 7 LPP, ad eccezione dei fr. 17'125 registrati nel conto individuale AVS relativo al 1996 (doc. B). In quell’anno il salario minimo assicurato era di fr. 23'280 (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 153). Ai sensi dell’art. 2 OPP2 (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, poi sostituito dal 1. gennaio 2005 dall’art. 2 cpv. 2 LPP) se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione. Siccome l’attore ha iniziato l’attività in questione nell’aprile 1996, in quell’anno avrebbe percepito fr. 22'833 (17'125 : 9 x 12), importo che tuttavia è inferiore al salario minimo ex art. 7 LPP allora in vigore (fr. 23'280) e quindi non obbligatoriamente assicurato (sempre dal conto in-dividuale AVS risulta che nel 1996 AT 1 ha an-che svolto attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, per il che tornerebbe se del caso applicabile l’art. 46 LPP).
In conclusione, visto quanto sopra, l’attività svolta da AT 1 presso la CV 2 è di natura dipendente, con consecutivo obbligo d’assicurazione ai fini pre-videnziali per il periodo 1. gennaio 1997–31 marzo 2010.
Ne consegue il parziale accoglimento della petizione.
2.7 Con scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di prova:
" (…)
a. interrogatorio del signor __________, __________, già contabile della Fondazione e direttore amministrativo della __________, persona che trattava tanto con l'Ispettorato AVS quanto con la Cassa __________ dal 1993 al 2010;
b. edizione dei verbali di pignoramento relativi alle esecuzioni nei confronti dell'istante per il periodo dall'assunzione, 1996, all'anno successivo dell'accordo con l'Ispettorato AVS, per verificare la dichiarazione della sua posizione professionale di dipendente o indipendente;
c. richiamo dell'incarto CV 2 2003-2004 dall'ispettorato AVS, __________." (doc. XXXII)
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste u-na violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è come visto sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui l’as-sunzione di ulteriori mezzi di prova non appare necessaria. In particolare non è necessario procedere alla chiesta audizione né tantomeno al richiamo degli atti indicato dalla CV 2, poiché, come esposto al consid. 2.6, la posizione professionale dell’attore ha potuto essere debitamente chiarita.
2.8. La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 Lptca).
Alla CV 1 non si assegnano ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza, infatti, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione nei confronti della CV 1 è respinta per carenza di legittimazione passiva.
2.La petizione nei confronti CV 2 è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
§ E’ accertato l’obbligo da parte della CV 2 di assicurate ai fini previdenziali AT 1 quale lavoratore dipendente nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 marzo 2010.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti