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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2009 34.2009.6

5 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,775 parole·~9 min·4

Riassunto

Mancato pagamento di contributi LPP da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione al PE

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2009.6   BS

Lugano 5 ottobre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 16 gennaio 2009 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1   in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                               1.1.   Con effetto dal 1° marzo 2003, tramite contratto d’adesione 21 gennaio 2003 con la AT 1 (AT 1; doc. A), la CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.

                                         Il 4 marzo 2005 (FUSC 15 marzo 2005) la società è stata sciolta e quale liquidatore è stato incaricato __________, presidente del CdA della __________ (cfr. estratto RC informatizzato).

                               1.2.   A seguito del mancato pagamento – dopo invio di diffide (doc. E, L, N.) e pure di solleciti al liquidatore della società (O, P) - di fr. 77'167,40.-- (cfr. conteggio doc. D), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. 699660 dell’UEF di __________ (doc. Q), con la petizione in oggetto la AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna di CV 1, in liquidazione, al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5% dal 22 aprile 2008, nonché al rimborso di fr. 800.-- per spese di mora e di ulteriori spese come da precetto, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione ad esso interposta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                               1.3.   Con risposta di causa 2 marzo 2009 il liquidatore della CV 1 ha chiesto l’assegnazione di ultimo termine fino al 20 marzo 2009 per l’inoltro di osservazioni complete, corredate dalla documentazione comprovante gli effettivi assoggettamenti, modifiche e premi dovuti (IV).

                               1.4.   Nonostante la concessione di tale termine da parte del TCA (V) e di un ulteriore termine per l’eventuale notifica di nuovi mezzi di prova (VI) la convenuta è rimasta silente.

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

                               2.2.   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personal- vorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                               2.4.   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.

                                         Per quanto riguarda l’assoggettamento effettivo e le modifiche menzionate nella risposta di causa, va fatto presente che già in data 21 aprile 2004 l’attrice aveva proceduto ad un nuovo conteggio dei premi tenendo conto delle indicazioni della convenuta (doc. I), senza tuttavia che quest’ultima abbia in seguito versato il dovuto. Difatti, il 6 ottobre 2004 l’istituto previdenziale ha dovuto inviare una seconda diffida (doc. L), seguita da un ulteriore precetto esecutivo (doc. M). Del resto, il liquidatore della società non ha prodotto alcuna documentazione che contraddica l’operato dell’attrice.

                                         Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso.

                                         Tenuto conto inoltre degli accrediti a favore del datore di lavoro (cfr. estratto conto sub doc. D), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione, deve essere riconosciuto.

                               2.5.   Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.--.

                                         Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA,  7 giugno 2006 nella causa L. D.;  11 aprile 2006  nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti.

                               2.6.   Disattesa deve parimenti essere la richiesta tendente al rimborso delle spese afferenti al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto definitivo (trattasi, per quanto è dato di capire, dell’anticipo di fr. 100.-- versato dalla Fondazione all’UEF di __________ (cfr. doc. Q).

                                         Al riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106); STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B., 7 giugno 2006 nella causa L. D).

                               2.7.   Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere cifrato in fr. 77'167,40.

                               2.8.   La Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 22 aprile 2008.

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

                               2.9.   Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

                             2.10.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                         Alla Fondazione, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    First Bike SA, in liquidazione, è condannata a versare alla AT 1 fr. 77'167,40, oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2008.

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 15 settembre 2008 dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 77'167.40 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2008.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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