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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2010 34.2009.41

3 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,793 parole·~19 min·2

Riassunto

Rendita d'invalidità obbligatoria e sovraobbligatoria del 2° pilastro. L'istituto di previdenza non risponde in casu, per la parte sovraobbligatoria, del peggioramento dell'invalidità subentrato dopo la cessazione del rapporto previdenziale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2009.41   BS

Lugano 3 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 18 giugno 2009 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CO 1       in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, ha lavorato presso __________ con sede a __________.

                                         Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti, il datore di lavoro si è affiliato alla CO 1 (in seguito: Fondazione)  con due contratti: uno di base (contratto n. 11762) ed uno sovraobbligatorio denominato “PLUS” (contratto n. 11763), entrambi disdetti con effetto 31 dicembre 2006 (cfr. attestati di assicurazione, doc. A1 e A2; disdetta 27 giugno 2006, XXVIII/1).

                               1.2.   Mediante decisioni 6 novembre 2007 e 12 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50%, con effetto dal 1° settembre 2006, aumentata a ¾ di rendita (60% d’incapacità al guadagno) dal 1° settembre 2007, oltre a due rendite per figli (doc. B1, B2 e B3).

                               1.3.   Essendo l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità sorta durante il rapporto previdenziale ed essendo l’aggravamento dell’inabilità al lavoro riconducibile alla stessa causa, con scritto 1° febbraio 2008 la Fondazione ha riconosciuto all’attore, con effetto 21 settembre 2007, una rendita d’invalidità del 60% per il contratto n. 11762 ed una rendita d’invalidità del 50% relativa al contratto n. 11763 (doc. C1 e C2).

                                         A seguito di una richiesta di delucidazioni da parte dell’ex datore di lavoro dell’attore, con lettera 18 marzo 2008 la Fondazione ha in sintesi evidenziato di riconoscere l’aumento del grado d’invalidità unicamente per le prestazioni obbligatorie del contratto n. 11762 e non per quelle sovrabbligatorie in quanto i regolamenti applicabili non contemplano una norma che riconosca simile aggravio (doc. E).

                                         Con successivo scritto 17 giugno 2008 la Fondazione ha comunicato di riconoscere ¾ di rendita limitatamente alle prestazioni obbligatorie del contratto n. 11762, quantificando la rendita in fr. 23'364.-- annui, oltre alle due rendite per figli di fr. 4'673.-- cadauna. Essa ha poi confermato l’importo di fr. 13'260.-della rendita (sovraobbligatoria) d’invalidità (50%) relativa al contratto n. 11763 (doc. F).

                                         Il 14 luglio 2008 l’attore ha, fra l’altro, contestato il mancato riconoscimento dell’aumento del grado d’invalidità per le prestazioni sovraobbligatorie (doc. G) e, in risposta, la Fondazione in data 14 agosto 2008 ha ribadito la propria posizione (doc. H). Di analogo tenore è la lettera 4 settembre 2008 che l’istituto previdenziale ha inviato all’ex datore di lavoro (doc. I).

                                         A seguito dell’intervento del legale dell’attore, con scritto 10 novembre 2008 la Fondazione ha riconosciuto per le prestazioni sovraobbligatorie del contratto n. 11763 l’applicazione del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2002 e non quello del 2006, motivo per cui ha aumentato la rendita d’invalidità dal 50% al 60% (doc. M).

                                         Infine, con scritto 11 marzo 2009 la Fondazione ha ricapitolato le prestazioni di entrambi i contratti previdenziali (doc. 1).

                               1.4.   Con la presente petizione l’attore chiede che la Fondazione sia condannata a versargli:

·        una rendita annua di fr. 41'769.-- (fr. 29'835.-rendita individuale più fr. 5'967.-- di rendita per ciascuno dei suoi due figli) relativamente alla polizza n. 91062 di cui al contratto n. 11762 e, limitatamente alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal 1° settembre 2007; 

·        una rendita annua di fr. 18’890.-- relativamente alla polizza n. 91359 di cui al contratto n. 11763 e, limitatamente alla differenza tra la rendita erogata e quella di diritto, interessi al 5% dal 1° settembre 2007;

                                         In sostanza, l’attore contesta di non poter beneficiare di ¾ di rendita anche per le prestazioni sovraobbligatorie. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Fondazione postula la reiezione della petizione. Relativamente alle prestazioni di cui al contratto n. 11762, ribadisce che, conformemente al regolamento applicabile, l’aumento del grado d’invalidità è unicamente riconosciuto nell’ambito delle prestazioni minime obbligatorie. Per quel che concerne il contratto n. 11763, la convenuta, ammettendo l’iniziale errore nell’applicare il regolamento 2006 anziché quello del 2002, ha fatto presente di aver considerato l’aumento del grado d’incapacità al guadagno.

                               1.6.   In replica l’attore ribadisce la propria posizione (XIII); con la duplica la convenuta si conferma invece nella risposta di causa (XVII).

                               1.7.   Il 4 novembre 2009 la Fondazione ha inviato al Tribunale i certificati previdenziali ed i regolamenti dei contratti ni. 11763 e 11763 (XIX).

                                         Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore (XXII) che sono stati visionati dalle parti.

                               1.8.   Il 24 febbraio 2010 questa Corte ha chiesto dei chiarimenti alla Fondazione (XXVII), ricevendo risposta il 3 marzo 2010 (XXVIII). Il tutto è stato poi intimato all’attore per una presa di posizione (XXIX).

                                         Infine, su richiesta del TCA, l’8 aprile 2010 la Fondazione ha trasmesso copia anche del regolamento n. 11763 del 2006 (XXXI) ed il 19 aprile 2010 uno scritto (XXXII), atti che sono stati trasmessi per conoscenza all’attore (XXX).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                         Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene effettivamente gestita (Schwarzenbach/ Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.

                                         In una recente sentenza il TF, in materia di previdenza individuale (3 pilastro), ha concluso che sulla base dell’interpretazione dell’art. 73 LPP occorre riconoscere un foro alternativo a quello della sede o del domicilio svizzero della parte convenuta previsto dall’art. 73 cpv. 3 LPP nel quadro dei litigi  relativi alla previdenza individuale vincolata: tale foro alternativo deve essere quello del domicilio dell’assicurato, considerato come questo luogo costituisce il punto di collegamento che permette di rispettare al meglio i principi generali di procedura applicabili nel diritto delle assicurazioni sociali e le intenzioni del legislatore (STF 9C_944/2008 del 30 marzo 2009 pubblicata in SZS 2009 475).

                                         Nel caso in esame, quindi, nulla osta all’ammissione della competenza territoriale del TCA nel luogo in cui l’attore ha lavorato, che corrisponde anche al suo domicilio. Del resto tale competenza è stata riconosciuta da entrambe le parti.

                               2.2.   In lite è l’ammontare delle rendite d’invalidità relative ai due contratti previdenziali ni.11762 e 11763.

                                         In particolare controversa è la questione a sapere se rettamente la convenuta ha riconosciuto l’aumento del grado d’invalidità solo per le prestazioni minime LPP e non anche per la parte sovraobbligatoria. Come si vedrà in seguito, tale questione si pone solo per il contratto n. 11762.

                                         Trattandosi di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza materiale dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

                                         Nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.

                               2.4.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

                                         ●   nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

                                         ●   in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);

                                         ●   diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

                               2.5.   L’art. 24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

·       alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·       tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b);

·       una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c);

·       un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d)..

                                         Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza posso prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a edizione, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).

                               2.6.   Per quanto concerne l’aumento del grado d’invalidità di un avente diritto ad una rendita d’invalidità parziale, per la medesima causa, secondo la giurisprudenza, l’istituto di previdenza tenuto a rispondere per l’aumento del grado di invalidità unicamente nell’ambito delle prestazioni minime LPP (e non in quello delle prestazioni regolamentari, a seguito di una definizione regolamentare dell’invalidità che differisce dall’art. 23 LPP), deve continuare a versare la rendita parziale regolamentare fino a quel momento già corrisposta e aggiungere alla stessa l’importo pari alla rendita minima LPP corrispondente al peggioramento del grado di invalidità (SZS 1997 p. 561; SVR 1995 BVG n. 43 p. 129).

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, riguardo al contratto (base) n. 11762 è pacifico che il regolamento applicabile è quello entrato in vigore al 1° gennaio 2005.

                                         Va qui ricordato che, per quel che concerne le rendite, fa stato il regolamento valido al momento della nascita del relativo diritto e non secondo la disposizione regolamentare applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non preveda una normativa transitoria statuente l’applicazione del precedente regolamento in vigore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è applicabile la nuova regolamentazione (DTF 121 V 101 consid. 2 e 3; Stauffer, op. cit., N 792 p. 295, Vetter-Schreiber, op. cit., p. 87). In concreto, come giustamente evidenziato dalla convenuta nello scritto 19 aprile 2010 (XXXII), non fa tuttavia stato il regolamento entrato in vigore nel 2007 (anno di diritto dalla prestazione LPP) avendo l’ex datore di lavoro disdetto il contratto previdenziale per il 31 dicembre 2006. Per questo motivo applicabile è il regolamento 2005 (doc. 3), anno in cui è sorta la rilevante incapacità lavorativa causante l’invalidità assicurata.

                                         L’art. 5.10.1 del Regolamento 2005 stabilisce che

"  l’incapacità al guadagno sussiste se la persona assicurata, in seguito a malattia (incluso il decadimento delle capacità mentali e fisiche) o infortunio e sulla base di un certificato medico comprovato, non è più in grado di svolgere parzialmente o totalmente la propria professione o un’attività lavorativa conforme al proprio tenore di vita, alle proprie conoscenze e capacità, in modo presumibilmente duraturo o se la persona assicurata è invalida ai sensi della Legge sull’Assicurazione federale per l’invalidità.”

                                         Per quel che concerne la graduazione dell’invalidità, l’art. 5.10.9 del Regolamento 2005 prevede:

"  In caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto. A partire da un grado d’incapacità al guadagno del 60% si ha diritto a tre quarti di rendita, a partire da un grado del 66 2/3% si ha diritto ad una rendita intera.”

                                         La Fondazione convenuta risponde dell’aumento del grado d’invalidità per la stessa causa sorto dopo l’uscita dall’istituto previdenziale solo per la parte obbligatoria. Al riguardo, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone:

"  Se il grado d’incapacità al guadagno di una persona parzialmente incapace al guadagno, la cui incapacità al guadagno parziale è assicurata dalla Fondazione, aumenta soltanto dopo aver lasciato l’opera di previdenza e dopo la scadenza del termine di copertura prolungata, vale quanto segue:

se l’aumento è riconducibile alla stessa causa dell’attuale incapacità al guadagno parziale, si ha diritto ad un aumento delle prestazioni soltanto in base e nell’ambito di disposizione legali imperative;

se l’aumento è riconducibile ad un’altra causa, non sussiste alcun diritto a una prestazione in merito.” (Sottolineatura del redattore).

                                         Ora, dal tenore dell’art. 5.4.1 del Regolamento 2002 emerge il concetto di invalidità è più ampio rispetto a quello previsto dalla LPP e quindi dell'AI, in quanto comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere parzialmente o totalmente la sua attività (“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 p. 73 consid. 2a; SZS 1995 p. 102). In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide, quindi, con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335). La capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di lavorare". In proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211). Si rilevi ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (SZS 1995 p. 476 consid. 4b; DTF 115 V 221 consid. 5).

                                         Secondo i principi generali, per l’adempimento del requisito assicurativo e, quindi, per il diritto alle prestazioni regolamentari, è necessario che il rischio assicurato (l'invalidità ai sensi del regolamento o la morte) si sia realizzato in un momento in cui ancora sussisteva la copertura assicurativa presso l'istituto di previdenza (DTF 117 V 332).

                                         In linea con questo principio, l’art. 5.10.13 del Regolamento 2005 dispone sostanzialmente la copertura assicurativa (in ambito sovraobbligatorio) per eventuali peggioramenti del grado di invalidità di aventi diritto a prestazioni parziali si estingue con lo scioglimento del rapporto di previdenza. Per quanto esposto sopra, tale normativa rientra senz'altro nel potere di disposizione attribuito agli istituti di previdenza giusta l'art. 49 cpv. 2 LPP (consid. 2.3. e riferimenti; STFA B 20/01 del 24 aprile 2002).

                                         Nel caso in esame l’aumento del grado d’invalidità è subentrato nel settembre 2007, quindi successivamente alla disdetta del contratto previdenziale al 31 dicembre 2006 da parte dell’ex datore di lavoro, con conseguente uscita dalla Fondazione di tutto il personale e quindi anche dell’attore. Di conseguenza, nell’ambito della previdenza obbligatoria l’istituto previdenziale convenuto ha rettamente riconosciuto ¾ di rendita dal 21 settembre 2007 (termine di attesa 24 mesi; art. 5.10.4 del Regolamento 2005). Siccome da regolamento (art. 5.10.13  Regolamento 2005) la convenuta non risponde dell’aggravamento del grado d’invalidità, dal 21 settembre 2007 l’attore ha diritto a mezza rendita della previdenza sovrabbligatoria.

                                         Per quel che concerne il calcolo della prestazione va fatto riferimento alla risposta di causa (IX):

"  (…)

Se nel presente caso si applicano le disposizioni legali per il calcolo della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP, otteniamo i seguenti ¾ di rendita:

100 % dell’avere di vecchiaia LPP proiettato

(senza interessi):                                                  CHF            204'352.--

Aliquota di conversione LPP:                                              6,8 %

Intera rendita d’invalidità (LPP):                             CHF              13'896.-mezza rendita d’invalidità (LPP):                          CHF                 6'948.--

¾ di rendita d’invalidità (LPP):                               CHF            _10'422.--

Differenza tra la mezza rendita e i ¾

di rendita LPP                                                        CHF                 3'474.--

50% di rendita regolamentare AI da continuare

a versare                                                                CHF    19'890.--

Totale:                                                                  CHF              23'364.--

                                         Il calcolo risulta corretto, avendo la Fondazione aggiunto alla mezza rendita regolamentare (sovraobbligatoria) di fr. 19'890 (30% del salario AVS notificato [fr. 132'600.--] diviso due; l’art. 5.10.7 del Regolamento 2005 stabilisce che l’importo della rendita intera ammonta al 30% del salario annuo) l’aumento del grado d’invalidità (25%) della rendita obbligatoria LPP (cfr. consid. 2.6).

                                         Anche la determinazione dell’avere di vecchiaia LPP per la determinazione della rendita d’invalidità della previdenza obbligatoria (art. 24 cpv. 3 lett a e b LPP) di fr. 204’3521.-risulta essere corretto, il cui calcolo è stato esposto in dettaglio nello scritto 4 novembre 2009 (doc. XIX/6). Da non confondere, come evidenziato dalla Fondazione nella duplica, con l’avere di vecchiaia ai fini della presumibile rendita di vecchiaia di fr. 265'254.-- (fr. 248'041.-- parte obbligatoria e fr. 17'213.-- e parte sovraobbligatoria) figuranti nel certificato previdenziale 17 gennaio 2005 (doc. A1).

                                         Riguardo alle rendite per figli d’invalidi, nella risposta di causa la convenuta ha precisato:

"  (…)

Per quanto riguarda la rendita per figli d’invalidi si rimanda all’art. 5.13.4 del regolamento, secondo cui in caso di parziale incapacità al guadagno e di ricaduta nella stessa infermità si applicano le medesime condizioni e le stesse basi di calcolo utilizzate per la rendita d’invalidità.

Le rendite per figli d’invalidi si calcolano utilizzando le stesse basi: 50% della prestazione regolamentare per ciascun figlio cui si aggiunge il 25% dell’importo calcolato per la parte obbligatoria (rendita per figli d’invalidi = 20% della rendita d’invalidità obbligatoria della LPP). (…)” (IX)

                                         Alla prestazione d’invalidità di fr. 23'364.-- si aggiungono due rendite per figli di fr. 4'673.-- ciascuna, così come indicato dalla Fondazione negli scritti 17 giugno 2008 (doc. F) e 11 marzo 2009 (doc. 1).

                               2.8.   Per il contratto (plus) n. 11763, analogamente a quanto detto per il contratto n. 11762, fa stato il regolamento in vigore al momento del sopraggiungere dell’incapacità lavorativa (2005), ossia quello valido dal 1° gennaio 2002 (doc. 4), in quanto sostituito solo nel 2006 (doc. XXXI/1).

                                         In merito alla graduazione della prestazione d’invalidità, l’art. 11d del Regolamento 2002 dispone:

"  In caso d’invalidità parziale, la persona assicurata ha diritto ad una rendita corrispondente al grado d’incapacità al guadagno. Se il grado è inferiore al 25% non sussiste un diritto a prestazioni, mentre un grado di almeno il 66 2/3%, dà diritto alla prestazione intera”. (Sottolineatura del redattore).

                                         L’istituto previdenziale convenuto risponde inoltre dell’aumento dell’incapacità al guadagno, subentrato dopo l’uscita dalla Fondazione e riconducibile alla stessa causa dell’invalidità assicurata. Nel Regolamento 2002 non vi è infatti una clausola limitativa alle sole prestazioni obbligatorie, diversamente da quello entrato in vigore al 1° gennaio 2006 (cfr. art. 5.4.11 Regolamento 2006) qui non applicabile.

                                         Secondo l’art. 16 cpv. 4 del Regolamento 2002 l’importo annuo della rendita intera d’invalidità corrisponde al 20% del salario annuo assicurato. Dal certificato previdenziale rilasciato il 31 gennaio 2005 (doc. A2) risulta che il salario assicurato è di fr. 132'600.--, motivo per cui la rendita intera d’invalidità corrisponde a fr. 26'520.--. Siccome l’attore è stato ritenuto invalido al 60%, conformemente all’art. 11 del Regolamento 2002 egli ha diritto a fr. 15'912.-- (60% di 26’520) di prestazione d’invalidità, come esposto nel già citato scritto 11 marzo 2009 (doc. 1). Non sono erogate rendite per figli d’invalidi non essendo previste dal regolamento.

                                         In conclusione, sulla base di quanto sopra, la Fondazione convenuta ha riconosciuto le prestazioni d’invalidità conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ne consegue che la petizione va respinta.

                               2.9.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla Fondazione convenuta, all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2009.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2010 34.2009.41 — Swissrulings