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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2010 34.2009.38

24 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,208 parole·~26 min·2

Riassunto

Rendita superstite LPP. Accertamento del diritto alla rendita d'invalidità LPP del defunto per condanna dell'istituto previdenziale al versamento della rendita vedovile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2009.38   BS

Lugano 24 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell'11 giugno 2009 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   AT 1, classe 1950, di professione giornalista, dal 1° agosto 2002 e sino al licenziamento (avvenuto senza preavviso il 19 maggio 2003) ha lavorato presso la “__________” in qualità di direttore del quotidiano “__________”. Ai fini previdenziali egli è stato assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 1 (ora CV 1).

                               1.2.   Con decisione 13 ottobre 2004 dell’Ufficio AI, __________ è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2004, dopo un anno di attesa iniziato il 1° aprile 2003. Il ricorso contro la decisione amministrativa inoltrato dalla citata Fondazione previdenziale, che contestava l’inizio dell’anno di attesa, è stato respinto dal TCA con sentenza 21 settembre 2005, divenuta definitiva (inc. 32.2005.82).

                               1.3.   Essendosi la Fondazione previdenziale rifiutata di rispondere dell’invalidità, con petizione 2 dicembre 2004 AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto al TCA la condanna dell’istituto previdenziale al versamento di una rendita d’invalidità annua di fr. 78'000 a far da tempo dal 1° aprile 2003.

                                         Con sentenza 21 settembre 2005 questa Corte ha parzialmente accolto la petizione ai sensi dei considerandi, condannando la CV 1 a versare all’attore una rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria a far tempo dal 1° aprile 2004, rispettivamente dal 1° aprile 2005 nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria (inc. 34.2004. 65).

                                         Contro la sentenza cantonale in data 26 ottobre 2005 la Fondazione previdenziale ha inoltrato ricorso di diritto amministrativo all’allora TFA.

                                         A seguito del decesso di __________, avvenuto il 12 giugno 2007, tenuto conto che gli eredi avevano rinunciato alla eredità, con decreto del 29 gennaio 2008 (B 116/05) il TF ha stralciato la causa dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto. L’Alta Corte ha tra l’altro evidenziato come la sentenza 21 settembre 2005 del TCA non fosse cresciuta in giudicato e che l’eventuale diritto della moglie del defunto ad una rendita di vedovanza, non oggetto della lite, restasse impregiudicato.

                               1.4.   Con la presente petizione, AT 1, vedova di __________, ha chiesto che la CV 1 cfr. estratto RC del Cantone __________ in doc. 1) sia condannata a versare una rendita vedovile dal 12 giugno 2007.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Fondazione convenuta postula la reiezione della petizione. In sintesi, contestando di dover rispondere dell’invalidità del defunto __________, la convenuta sostiene di conseguenza che l’attrice non ha diritto ad una rendita vedovile.  Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.6.   Su richiesta del TCA, con scritto 10 dicembre 2009 la Fondazione previdenziale convenuta ha quantificato l’ammontare dell’eventuale rendita vedovile (XV).

considerando                 in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’attrice, a seguito del decesso di suo marito, ha diritto, nei confronti della Fondazione convenuta, ad una rendita vedovile.

                                         In primo luogo occorre rilevare che, secondo l’art. 18 LPP, il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

"  a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure

b. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure

c. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure

d. riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

                                         Analogamente, l’art. 25 cifra 1 del Regolamento della CV 1 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile alla fattispecie in esame (doc. 4), prevede che, per quel che ci interessa, hanno diritto alla prestazioni di decesso le persone che al momento del decesso percepivano dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d’invalidità.

                                         L’art. 19 cpv. 1 LPP stabilisce che il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio (lett. a) o ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni (lett. b).                                                                                

                                         L’art. 26 cifra. 1 del Regolamento dispone similmente che:

"  “Si ha diritto alla rendita per coniugi se una persona assicurata sposata muore e se in quel momento il coniuge superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure se ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni”.

Per quel che concerne la decorrenza della rendita per superstiti, l’art. 22 cpv. 1 LPP stabilisce che ciò avviene con la morte dell’assicurato ma, al più preso, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. L’art. 22 cpv. 2 LPP dispone che il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.

                                         La cifra. 2 dell’art. 26 del Regolamento prevede:

"  Il dritto alla rendita per coniugi sorge nel momento in cui muore un assicurato sposato.

Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto si risposa prima di aver compiuto i 45 anni o muore. In caso di matrimonio prima dell’età di 45 viene versata un’indennità unica pari a tre rendite annue.”

                               2.2.   Nel caso in esame è pacifico che l’attrice rientra nei potenziali aventi diritto ad una rendita vedovile ex artt. 19 LPP e 26 del Regolamento, avendo superato i 45 anni di età ed essendo il matrimoni durato più di 5 anni. Essa avrebbe diritto a tale prestazione per superstiti solo se al momento del decesso del marito quest’ultimo fosse beneficiario di una rendita d’invalidità erogata dalla Fondazione convenuta (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d LPP, art. 25 cifra 1 del Regolamento).

                                         Proprio su quest’ultimo punto verteva la petizione inoltrata il 2 dicembre 2004 da __________, parzialmente accolta dal TCA con la sentenza del 21 settembre 2005 che condannava la CV 1 a versare all’attore una rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria a far da tempo dal 1° aprile 2004, rispettivamente dal 1° aprile 2005 nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria (inc. 34.2004.65).

                                         A seguito del ricorso al TFA e dello stralcio della procedura, la sentenza cantonale non ha tuttavia acquisito forza di cosa giudicata (cfr. consid. 1.3).

                                         Ne consegue che in via preliminare questa Corte deve nuovamente esprimersi in merito all’eventuale diritto di __________ a percepire una rendita d’invalidità da parte della CV 1). Infatti, nell’evenienza positiva l’attrice avrebbe diritto alla rendita vedovile ex artt. 19 LPP e 26 del Regolamento.

                               2.3.   L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevedeva che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP Nr. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in SZS 1995 p. 403; Maurer, Bundesozialver- sicherungsrecht, 1994, p. 209). Dal 1° gennaio 2005 (1° revi- sione LPP), l’assicurato ha diritto alla rendita intera d’invalidità, nel senso dell’AI, per almeno il 70 per cento (art. 24 lett. a LPP); a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (art. 24 lett. b LPP); a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (art. 24 lett. c LPP); a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (art. 24 lett. d LPP).

                                         Nel caso in esame, secondo l’art. 20 cifra 1 del Regolamento della Fondazione CV 1, valido sino al 31 dicembre 2004, la persona assicurata era considerata invalida quanto “non è temporaneamente o permanentemente in grado di esercitare totalmente o parzialmente la sua professione o un’altra attività adeguata alla sua posizione sociale, alle sue cognizioni e alle sue capacità, oppure se è considerata invalida ai sensi dell’Assicurazione federale dell’invalidità (AI)” (alleg. VIII/doc. B 6 inc. 34.2004.65). Se il grado d’invalidità era almeno di 2/3 l’assicurato aveva diritto ad una rendita intera; nel caso di grado d’invalidità superiore a ¼ ma inferiore a 2/3, la prestazione veniva calcolato in base al grado d’invalidità (art. 20 cifra. 3 del Regolamento).

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2). Il richiedente deve essere as-sicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4°, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

                                         Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

                                         Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

                               2.5.   L’art. 26 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF 120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti  separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, DTF 132 V 1).

                                         L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

                                         Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V 218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).                                              

                                         D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).   

                               2.7.   Nel caso in esame, nella STCA 21 settembre 2005 questo Tribunale aveva evidenziato:

"  Dall’esame degli atti risulta che a seguito dell’incidente della circolazione occorso il 19 marzo 2000 l’assicurato ha sviluppato delle difficoltà alla respirazione (dispnea parossistica), un’insufficienza cardiaca (cardiopatia dovuta ad un infarto accaduto al momento dell’infortunio), nonché una sindrome bipolare affettiva e depressiva.

I medici consultati a suo tempo hanno attestato come le succitate patologie abbiano causato all’assicurato un’importante incapacità lavorativa presente prima del 2003, anno di decorrenza del termine di attesa fissato dall’Ufficio AI. Con rapporti 3 novembre 2003 e 2 dicembre 2003 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha infatti certificato una capacità lavorativa quale dipendente tra il 20 e 30% presente dall’aprile 2000. Egli ha tuttavia precisato di aver visto l’assicurato solo due volte (il 31 marzo e 4 maggio 2000), definendo come superficiale la sua valutazione clinica (doc. VIII/B1). Anche nel suo rapporto 30 novembre 2000 il medico curante, dr. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 70% come giornalista e manager, mentre come politico ha ritenuto esigibile un’attività di alcune ore settimanali; egli ha indicato quali attività escluse quelle comportanti mobilità con sforzi anche lievi (doc. VIII/B2). Infine, con rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________, primario di cardiologia all’Ospedale __________, ha in particolare escluso qualsiasi capacità lavorativa in professioni pesanti, includendo, con riferimento all’attività parlamentare dell’assicurato, anche lo stress mentale e psichico. Egli ha inoltre ritenuto esigibili attività d’ufficio in un ambiente senza stress (cfr. punto 7 del rapporto, doc. VIII/B3). Da ultimo, al momento della visita lo specialista ha ritenuto l’assicurato invalido, facendo tuttavia presente che in caso di miglioramento della sintomatologia, l’invalidità potrebbe migliorare, ma non oltre il 50% (“ Aufgrund des Eindruckes, den ich vom Patienten anlässlich der ambulanten Untersuchung vom 4.04.2001 erhalten habe, ist er aktuell medinizisch als Invalide zu betrachten. Bei einer Besserung der Sintomatik könnte sich diese Invalidität etwas verbessern, doch bezweifle ich, dass diese weniger al 50% betragen wird”, punto 8, doc. VIII/B3).

Tuttavia dal fascicolo si evince che, nonostante le affezioni succitate e rispettivamente il principio dell’obbligo di riduzione del danno - secondo cui un assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) -, dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003 (data del licenziamento non dovuto ad incapacità lavorativa per motivi di salute, ma per una vicenda penale legata alla falsificazione di firme riguardante un referendum) l’assicurato è stato direttore responsabile (a tempo pieno) del quotidiano __________ (alleg. VIII/B4, B5).

Trattandosi di un’attività per lo più sedentaria, questa Corte non può condividere la tesi della convenuta che ritiene la professione di giornalista svolta dall’assicurato nel succitato periodo non adeguata al suo stato di salute.                      

A tal riguardo, nella nota 16 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente osservato:

"                                                Conclusione: dal punto di vista medico pare oggettivato che l'assicurato soffra di una cardiopatia dilatativa sintomatica almeno da giugno 2001 (oltre al grave sovrappeso con inoltre broncopatia su persistente tabagismo). Dalla documentazione a disposizione si può costatare un progressivo peggioramento della funzionalità cardiaca negli ultimi 4 anni (vedi EF).

Tale patologia lo poteva sicuramente limitare per attività fisiche medio pesanti mentre un'attività leggera prevalentemente sedentaria risultava esigibile in misura normale. Dal punto di vista medico non posso condividere la valutazione del prof. __________ (recte: __________) che confronta l'esigibilità dal punto di vista cardiaco. In questo contesto non va dimenticato che l'assicurato presenta coronarie normali e la dispnea lamentata risulta essere multifattoriale influenzata sicuramente in modo sostanziale dal grave sovrappeso e dal persistente tabagismo, valutazione confermata da un risultato del BNP normale, valore che in pratica esclude una causa prettamente cardiaca della dispnea." (Doc. AI 58 inc. 32.2005.82, noto alle parti).

                                         Di conseguenza, questa Corte aveva accertato che __________ aveva esercitato per quasi dieci mesi a tempo pieno la professione di giornalista, attività consona alle sue patologie, in particolare a quella cardiaca.

                                         Il TCA aveva infatti rilevato che:

"  Dagli atti non risulta che nel succitato periodo egli abbia avuto problemi di salute tali da compromettere la capacità lavorativa in tale attività giornalistica (i precedenti brevi ricoveri di sette giorni nel giugno 2002 e di un giorno nel luglio dello stesso anno erano dovuti principalmente a problemi di dispnea parossistica con decorso favorevole e quindi senza conseguenze sull’abilità lavorativa; cfr. rapporti d’uscita 11 giugno e 26 luglio 2002 dell’Ospedale __________ di __________ contenuti negli atti AI). Né risulta che durante la permanenza a “__________” l’assicurato abbia avuto un calo di rendimento (in petizione egli ha affermato di aver lavorato anche 13-14 ore al giorno); inoltre, come già detto, il licenziamento non è avvenuto per ragioni di salute. Del resto non può all’evidenza neppure essere ritenuto che si sia trattato di un impiego in ambiente lavorativo protetto ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7).

                                         Nella citata sentenza, lo scrivente Tribunale aveva pertanto sostenuto una interruzione del nesso temporale tra le affezioni sorte prima dell’affiliazione e la susseguente incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità riconosciuta dall’AI, dovuta alla ripresa dell’attività lavorativa.

                                         Al riguardo è stato evidenziato:

"  Determinante è quindi accertare se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (cfr. STFA del 30 ottobre 2002 inedita nella causa P., B 4/02 in cui è stata ammessa un’interruzione del nesso temporale poiché l’assicurato aveva ripreso per 17 mesi a pieno regime la sua attività lucrativa; STFA inedita del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non è stata ritenuta quale interruzione del legame temporale; SZS 2004 pag. 447 con riferimento alla STFA inedita 15 settembre 2003, B 38/03, ove la ripresa dell’attività lucrativa esercitata per quattro anni non è stata giudicata interruttiva del nesso temporale poiché l’assicurato non era mai stato in grado di far fronte ad un impiego teorico al 100% e fornire una prestazione completa, senza riacquisto della completa capacità lavorativa per un determinato periodo, ricevendo per lo più un salario parzialmente costitutivo di indennizzo sociale; STCA 13 giugno 2005 inedita nella causa R., inc. 34.2004.5, in cui la ripresa di 9 mesi in ambiente lavorativo comprensivo e protetto, caratterizzata da diversi ricoveri, è stata ritenuta come tentativo e quindi non interruttiva del nesso temporale; STCA inedita 27 maggio 2002 nella causa T., inc. 34.2001.71, dove quattro mesi di ripresa professionale, medicalmente giudicata siccome controindicata, non sono stati ritenuti interruttivi del nesso temporale con la precedente incapacità).”

Secondo quanto appena esposto a mente del TCA non può essere ammesso un nesso temporale tra l’incapacità lavorativa attestata nel 2000 e l’attuale invalidità, avendo, come detto, l’assicurato esercitato a tempo pieno dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003 un’attività giornalistica confacente alle sue condizioni di salute, tant`è che durante quel periodo non è stata rilasciata alcuna certificazione medica attestante un’inabilità a svolgere tale professione.

È solo a partire dall’aprile 2003 che l’attore, ricoverato per uno scompenso cardiaco, non può più essere considerato abile in qualsiasi attività lucrativa, incluse quella leggera e sedentaria e dunque anche quella di giornalista svolta alle dipendenze della “__________” in qualità di direttore del quotidiano “__________”. In tal senso, il dr. __________, capo servizio di Cardiologia al __________ di __________, ha attestato che l’assicurato risulta essere inabile al 100% dall’aprile 2003 anche in attività fisiche leggere (cfr. in particolare lettere 27 luglio 2004 e 21 aprile 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 26 e 63). Va comunque anche fatto presente che sino al ricovero per scompenso cardiaco (aprile 2003) AT 1 ha sempre continuato ad esercitare un’attività lucrativa; tale fatto è dimostrato dagli estratti dei suoi conti individuali (doc. AI 68 inc. 32.2005.82, noto alle parti). “                                      

                                         Pertanto, nella sentenza 21 settembre 2005 questa Corte aveva concluso che:

"  In conclusione, l’inizio dell’incapacità lavorativa duratura dell’assicurato che ha portato all’invalidità è da far risalire all’aprile 2003, come d’altronde rettamente stabilito dall’Ufficio AI (cfr. sentenza TCA 21 settembre 2005, inc. 32.2005. 82), ciò che consente peraltro di ritenere che anche volendo – per ipotesi di lavoro – non ammettere nella specie un’autonomia decisionale della Fondazione convenuta (cfr. consid. 2.8 in fine) l’obbligo prestativo di quest’ultima deve in ogni caso essere riconosciuto.

Visto che la durevole inabilità lavorativa, ha preso inizio in un periodo in cui l’attore era assicurato presso la Fondazione convenuta, l'istituto di previdenza convenuto è obbligato a versare una rendita intera d’invalidità, essendo l’interessato invalido al 100%.”

                                         Orbene, il TCA non ha motivo per discostarsi dal proprio giudizio reso quasi cinque anni fa. Vero che nel già citato rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________ aveva escluso una guarigione dei disturbi cardiaci, motivo per cui la convenuta sostiene che “l’interruzione della relazione temporale a causa dell’attività provvisoria presso il giornale era improbabile” (cfr. risposta no. 4, sub doc. 2). Ciò non toglie che, come evidenziato nella STCA 21 settembre 2005 __________ ha esercitato l’originaria attività di giornalista, attività di per sé adeguata al suo stato di salute, conseguendo un reddito importante, ciò ha interrotto il nesso temporale con la sua iniziale incapacità lavorativa sorta prima dell’affiliazione presso la Fondazione convenuta. E’ solo a seguito dello scompenso cardiaco risalente agli inizi di aprile 2003 (quindi durante il rapporto previdenziale in questione), verosimilmente dovuto ai ritmi lavorativi insostenibili (nella precedente procedura l’interessato aveva rilevato di aver alcune volte lavorato oltre13-14 ore al giorno), che la sua residua capacità lavorativa è stata irrimedialmente compromessa in misura totale.                                              

                               2.8.   Accertato che la CV 1 doveva versare a AT 1 una rendita d’invalidità della previdenza professionale e che quindi al momento del suo decesso (12 giugno 2007) egli avrebbe avuto diritto ad una prestazione d’invalidità, AT 1, a sua volta, ha diritto ad una rendita vedovile. Infatti, al momento del decesso di suo marito l’attrice (classe 1938) aveva già compiuto 45 anni ed il matrimonio (concluso nel 1993) era durato almeno cinque anni (cfr. le disposizioni di legge e di regolamento citate al consid. 2.1).

                                         Per quel che concerne l’ammontare della prestazione, va fatto riferimento allo scritto 10 dicembre 2008 della Fondazione convenuta (XV).

                               2.9.   Visto l’esito della procedura l’attrice, assistita da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 500.--.                                       

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è accolta.

                                         § CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile dal 12 giugno 2007 conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La convenuta verserà all’attrice fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).           

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

34.2009.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2010 34.2009.38 — Swissrulings