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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.07.2008 34.2007.80

29 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,654 parole·~8 min·3

Riassunto

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.80   RG/sc

Lugano 29 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 18/19 dicembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1.  AT 1   1 rappr. da:   RA 2   2. AT 2   3. AT 3    

a  

1.  CV 1   1 rappr. da:   RA 1   2. CV 2   3. CV 3       in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

considerato                    in fatto e in diritto

                                 1.1.  Con sentenza 22 novembre 2007, passata in giudicato il 17 dicembre 2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 27 maggio 1994 – e stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio.

                                 1.2.  Il 18/19 dicembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

                                1.3.  Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli accertamenti eseguiti dal TCA (VIII-XXIII, XXVI-XXIX) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   3.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                   4.   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

                                   5.   Nella fattispecie dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni delle parti non risulta che al momento del matrimonio (27 maggio 1994) AT 1 disponesse di averi previdenziali, mentre che il 17 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236) egli disponeva di un avere di fr. 20'251.00 presso la AT 2 (XIV) nonché di un avere di fr. 8'312.55 sul conto __________ presso la AT 3 (XXIX). Al momento del matrimonio CV 1 disponeva per contro di una prestazione di fr. 10’016.95 presso __________ dove è stata assicurata dal 16 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 (XXI, XXIII); al momento del divorzio essa disponeva di un avere di fr. 11'589.90 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (XXVIII), rispettivamente di un capitale di fr. 16'556.10 sul conto n. __________ presso __________ (VII/1, XVI).

                                   6.   Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

                                         In casu l'avere di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (fr. 10'016.95) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 5'920.50) – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza essere cifrato in fr. 15'937.45.

                                   7.   L’avere pensionistico acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta quindi a fr. 12'208.55 (28'146.00 – 15'937.45); quello acquisito da AT 1 ammonta invece a fr. 28'563.55 (20'251.00 + 8'312.55).

                                         Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr. 8'177.50 ([28'563.55 : 2] - [12'208.55 : 2]).

                                   8.   Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

                                         La somma di fr. 8'177.50, di cui fr. 5'806.05 a carico della AT 2 e fr. 2'371.45 a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 presso la AT 3, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 17 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 3.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 12'208.55.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 28'563.55.

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso CV 3, la somma di fr. 5'806.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 dicembre 2007.

                                 4.-   E' fatto ordine alla AT 3 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso CV 3, la somma di fr. 2'371.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 dicembre 2007.

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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