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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2008 34.2007.77

5 maggio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,132 parole·~6 min·2

Riassunto

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.77   rg/td

Lugano 5 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 17/19 dicembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

1.  AT 1      rappr. da:   RA 1   2. AT 2    

a  

1.  CV 1      rappr. da:   RA 2   2. CV 2       in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)  

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 19 novembre 2007, cresciuta in giudicato il 13 dicembre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 4 giugno 1999 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

                                    -     il 17/19 dicembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

                                     -   ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti eseguiti dal TCA si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura; il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

                                     nel caso in esame, nelle more della presente procedura gli ex coniugi __________ – entrambi patrocinati in causa – hanno di comune accordo stabilito in fr. 40'000.-- l’importo da accreditare a favore di AT 1 presso l’istituto previdenziale a cui è attualmente assicurata (XXIII). Alla luce delle risultanze istruttorie (IX, XIII, XVIII, XXIV), richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 130 III 341), siffatto accordo è senz’altro suscettibile di essere omologato (in argomento cfr. DTF 132 V 337; Sutter/Freiburghaus, Kom-mentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 226), ritenuto come l’istituto previdenziale a cui è attualmente assicurato CV 1, segnatamente la CV 2, ha dal canto suo confermato l’attuabilità di una siffatta soluzione (XXX);

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   la somma di fr. 40'000.--, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 13 dicembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2 (IX, XIX), dove essa risulta essere a tutt’oggi assicurata;

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, la somma di fr. 40'000.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 13 dicembre 2007.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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