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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2008 34.2007.73

12 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,032 parole·~10 min·3

Riassunto

Mancato pagamento contributi LPP da parte del datore di lavoro. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo riguardanti i contributi posti in esecuzione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.73   rg/sc

Lugano 12 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi        

statuendo sulla petizione del 13 dicembre 2007 di

AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CV 1       in materia di contributi della previdenza professionale

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Con effetto dal 1. ottobre 2005, tramite contratto d’adesione 23 novembre 2005 con la AT 1, il __________ (dal maggio 2007: CV 1, cfr. doc. B), quale datore di lavoro, ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.

                               1.2.   A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide e sciolto il contratto d’adesione con effetto al 31 maggio 2007 (doc. I, N, O) – di arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 6'312.50 (di cui al conteggio definitivo 13 giugno 2007, doc. P), adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UEF di __________ (doc. R), con la petizione in oggetto la AT 1 ha chiesto la condanna dell’CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5 % dal 13 giugno 2007, nonché al rimborso di fr. 400.-- per spese di mora, postulando altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                               1.3.   Senza contestare la fondatezza della pretesa attorea se non con riferimento alla sua esatta quantificazione avuto riguardo all’in-vocato diritto ad un non ancora definito sussidio relativo al 2006 del Fondo di garanzia – suscettibile di modificare l’ammontare del credito posto in giudizio –, con la risposta di causa l’ente convenuto dichiara la propria disponibilità, a dipendenza dell’ac-certamento di suddetto sussidio, al pagamento di quanto dovuto tramite acconti mensili di fr. 1000.--, non senza evidenziare le difficoltà esistenti nella gestione finanziaria dell’Associazione.

                                         In replica la Fondazione – facendo rilevare la tardività della richiesta di sussidio per l’anno 2006 presentata dall’Associazione solo nel gennaio 2008, ritenuto che il relativo formulario di richiesta era stato trasmesso al datore di lavoro già nel marzo 2007 – riconferma la propria domanda di giudizio.

                                         In duplica la convenuta ribadisce la necessità, ai fini del giudizio, di attendere una decisione da parte della Fondazione in merito a predetto sussidio.

                               1.4.   Il 13 marzo 2008 il TCA, sulla scorta del formulario (doc. S agli atti) relativo alla richiesta di sussidio per l’anno 2006 compilato dal datore di lavoro nel gennaio 2008 ha chiesto alla Fondazione di trasmettere la sua decisione nel merito (IX). Solo a seguito del sollecito 17 aprile 2008 (X) l’attrice ha comunicato, producendo la relativa decisione, che l’Associazione è stata posta al beneficio di un sussidio per struttura d’età sfavorevole ammontante a fr. 164.25 (XI).

Con scritto 3 maggio 2008 la convenuta ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo (XIII).

                                2.     La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                3.     L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-geber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                                4.     Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

                               5.1.   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna precisa contestazione, se non in punto al sussidio 2006 del Fondo di garanzia, essendo del resto stata sollevata, ritenuto che sia le asserite difficoltà sul piano finanziario sia la dichiarata  disponibilità della convenuta a saldare il debito contributivo in rate mensili di fr. 1000.-- (questione su cui non compete allo scrivente TCA statuire ma che potrà se del caso essere in seguito discussa con la Fondazione attrice), non sono circostanze suscettibili di influire sul presente giudizio.

                                         Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – deve essere quindi ammesso, atteso che le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché di addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia previste nel contratto d'adesione e nel regolamento (doc. A, C), risultano in concreto essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro e i rimborsi in suo favore (cfr. estratti sub doc. E-G), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto) fatto valere in petizione, dedotta la somma di fr. 164.25 nel frattempo, come visto, riconosciuto a credito dell’Associazione a titolo di sussidio per l’anno 2006 (cfr. consid. 1.3, 1.4), deve essere riconosciuto.

                               5.2.   Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 400.--.

                                         Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (cfr. STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA,  7 giugno 2006 nella causa L. D.;  11 aprile 2006  nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i costi (fr. 400.--) addebitati al datore di lavoro nell’aprile 2007 (cfr. estratto conto sub doc. G) e compresi nell’importo di fr. 6'312.50 fatto valere in petizione.

                               5.3.   Dall’estratto conto 1. gennaio – 24 settembre 2007 (doc. G), risulta inoltre che con valuta 23 aprile 2007 la Fondazione ha addebitato al datore di lavoro la somma di fr. 70.-- a titolo di anticipo delle spese di un precedente precetto spiccato il 16 aprile 2007 (doc. M).

                                         Al riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’e-secuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA,  7 giugno 2006 nella causa L. D;  11 aprile 2006  nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

                                         Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti della convenuta deve essere cifrato in fr. 5'678.25 (6'312.50 – 164.25 – 400 – 70).

                                6.     La Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 13 giugno 2007.

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

                                7.     Postulata è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

                                8.     L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         §    L’CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 5'678.25 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.

     §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 7 agosto 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’im-porto di fr. 5'678.25 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2007.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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